Compatibilita'

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al personale tecnico amministrativo allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio

          (emanato con Decreto Rettorale n. 395 del 27 febbraio 2013, entra in vigore il giorno 14 marzo 2013)

 

 

Art. 1  Finalità ed ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito dall’art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e la procedura per il rilascio al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, a tempo determinato e indeterminato,  dell’autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti a favore di soggetti pubblici o privati.

 

2. Per incarico retribuito si intende qualsiasi incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d’ufficio per il quale sia previsto sotto qualunque forma un compenso.

 

3. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento i dipendenti ai quali sia consentito da norme speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno si applica quanto disposto dal successivo art. 9.

 

 

Art. 2  Attività non consentite

 

1. Ferma restando per tutti i dipendenti la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10.1.1957, n.3 e fatta salva la deroga prevista dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, il personale non può svolgere attività aventi il carattere della continuità e della professionalità.

 

2. Per effetto di quanto previsto al comma precedente è precluso al personale svolgere attività che comportano:

a) la titolarità di cariche gestionali in società costituite a fine di lucro;

b) l’esercizio di attività industriali, commerciali e professionali. Per attività “industriale” si intende anche l’attività artigianale esercitata in modo continuativo e professionale;

c) l’esercizio di attività di imprenditore agricolo e/o di coltivatore diretto in modo abituale e continuativo;

d) la titolarità di un altro impiego anche a tempo determinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato o di un’altra pubblica amministrazione.

 

 

Art. 3  Attività consentite

 

1. Al personale è consentito svolgere al di fuori dell’orario di lavoro e previa comunicazione all’Amministrazione universitaria, i seguenti incarichi:

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) partecipazione a convegni e seminari, dove sia prevalente l’aspetto divulgativo, di confronto e di dibattito rispetto a quello didattico e formativo;

d) attività per le quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

g) perizie e consulenze tecniche conferite dall’Autorità Giudiziaria;

h) attività nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito, salvo le indennità ed i  rimborsi di cui all’art. 81 comma 1 lettera m) del D.P.R. 22.12.1986 n.917.

Qualora prevista dai rispettivi ordini è altresì consentita, previa comunicazione, l’iscrizione ad albi professionali, fermo restando il divieto di svolgimento di attività libero-professionali.

 

2. Non necessitano di preventiva comunicazione le seguenti attività:

a) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

b) la partecipazione a società di capitali e di persone senza assunzione di cariche sociali;

c) lo svolgimento di attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro nonché presso altre associazioni, senza scopo di lucro, che perseguano finalità culturali, umanitarie, religiose, politiche. Vanno considerate a titolo gratuito le predette attività anche in presenza di eventuali rimborsi spese.

Gli incarichi non soggetti  a preventiva comunicazione devono comunque essere svolti al di fuori dell’orario di lavoro.

 

 

Art. 4  Attività consentite previa autorizzazione

 

1. Lo svolgimento da parte del personale di qualsiasi attività non rientrante nei compiti e doveri d’ufficio, diversa da quelle previste dall’art. 3 e non tassativamente vietata ai sensi dell’art. 2, deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione.

 

2. In particolare sono soggette a preventiva autorizzazione le seguenti attività:

a) l’assunzione di cariche sociali in società cooperative;

b) gli incarichi retribuiti di docenza o di consulenza (ricerche, studi, pareri, ecc.),   purché meramente occasionali, salvo quanto disposto dal regolamento di Ateneo sugli incarichi di insegnamento;

c) la partecipazione a commissioni di concorso, di studio, di valutazione;

d) la partecipazione in società agricole a conduzione familiare se l’impegno è modesto e non è abituale e continuativo;

e) l’incarico retribuito di amministratore di condominio, esclusivamente  nel caso in cui riguardi la cura dei propri interessi;

f) gli incarichi in società costituite a scopo di lucro il cui conferimento sia riservato allo Stato;

g) gli incarichi di amministratore e nei collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, nei casi stabiliti dalla legge;

h) gli incarichi per arbitrati;

i) le perizie.

 

 

Art. 5  Procedura di autorizzazione

 

1. Le attività di cui all’art.4 possono essere esercitate solo in seguito al preventivo rilascio da parte del Direttore Generale di apposita autorizzazione. Nel caso in cui il dipendente presti servizio presso una struttura didattica e di ricerca, l’autorizzazione è rilasciata sentito il Responsabile della struttura stessa.

 

2. La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Direttore Generale,  dovrà  essere presentata dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l’incarico,  o direttamente dal dipendente stesso,  almeno 30 gg. prima dell’inizio dell’attività.  L’istanza può essere inviata anche per fax o posta elettronica solo all’indirizzo istituzionale dell’Università, completa degli elementi necessari, come sotto indicato:

  • tipo di attività;
  • decorrenza di inizio e termine dell'incarico;
  • soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico;
  • struttura presso la quale l'attività deve essere effettivamente esercitata;
  • modalità di svolgimento dell'attività;
  • impegno richiesto;
  • compenso previsto.

3. Nel caso in cui sia il dipendente a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di una delle attività indicate al precedente articolo 4, alla domanda dovrà allegare copia dell'atto con il quale gli è stato proposto il conferimento dell'incarico.

 

4. L’autorizzazione richiesta potrà essere rilasciata se sia accertata la sussistenza delle seguenti condizioni:

- che l’attività da svolgere presenti i caratteri della occasionalità e della temporaneità; ai fini della valutazione della occasionalità e temporaneità dell’attività andranno considerati anche eventuali altri incarichi già autorizzati nel biennio anteriore alla presentazione della richiesta;

- che l’attività sia esercitata al di fuori dell'orario di servizio;

- che l’attività da svolgere preveda un impegno lavorativo tale da non interferire con le esigenze del servizio proprio del dipendente il cui regolare svolgimento deve essere in ogni caso assicurato;

- che l’attività sia esercitata al di fuori dei locali universitari e senza utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti dell'Ateneo;

- che il compenso previsto per l’attività da autorizzare, da solo o cumulato con quello previsto per altre attività già autorizzate, non superi nell’anno solare di riferimento lo stipendio tabellare relativo al rapporto di lavoro con l’Università Politecnica delle Marche previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel tempo vigenti;

- che l’attività risulti compatibile con le esigenze di tutela dell’immagine dell’Ateneo;

- che non  sussistano motivate ragioni ostative di opportunità;

- che l’attività non sia in conflitto di interesse anche potenziale con le funzioni svolte istituzionalmente dal dipendente.

 

5. L’Amministrazione dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso in cui l’Amministrazione, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione, richieda con nota scritta motivata  ulteriori chiarimenti, precisazioni e informazioni in merito all’attività da autorizzare; in tal caso la decorrenza del termine medesimo riprende a decorrere con la ricezione dei chiarimenti, precisazioni e informazioni richieste.

 

6. La nota di autorizzazione o di diniego, debitamente motivata, è comunicata al dipendente o al soggetto pubblico o privato committente che abbia richiesto l’autorizzazione.

 

7. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intende automaticamente accordata qualora l'incarico sia conferito da amministrazione pubblica; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

 

 

Art. 6  Personale che presta servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza

 

1. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni; si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.

 

2. Decorso il termine per provvedere, l’ autorizzazione si intende accordata per incarichi proposti da amministrazioni pubbliche; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

 

 

Art. 7  Adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni

 

1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni di cui all’art. 53, commi da11 a16-bis del D. Lgs. n. 165/2001, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi al personale dell’Ateneo  sono tenuti a comunicare a questa Amministrazione l’ammontare dei compensi erogati entro 15 giorni dall’erogazione degli stessi.

 

2. L’Amministrazione provvede a trasmettere in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il termine di 15 giorni, i dati relativi agli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati ai propri dipendenti.

 

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’Amministrazione comunica altresì al Dipartimento della  Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da essa erogati o della cui erogazione abbia avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 1.

 

 

Art. 8  Sanzioni e controlli

 

1. Qualora il dipendente contravvenga al divieto di svolgere le attività incompatibili di cui all’art. 2 del presente Regolamento, lo stesso verrà diffidato dall’Amministrazione a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dal rapporto di lavoro. L’ottemperanza dell’interessato alla diffida dell’Amministrazione non preclude l’azione disciplinare.

 

2. Ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni svolte dal dipendente senza la prescritta autorizzazione deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell’Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

 

3. L'Amministrazione potrà procedere all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti anche attraverso verifiche a campione sui dipendenti, che potranno essere effettuate da un apposito Servizio Ispettivo. A tale incarico non possono essere nominati rappresentanti sindacali a qualsiasi titolo eletti o designati.

 

  

Art. 9  Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

 

1. Al personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno si applicano  le medesime disposizioni in materia di incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere , ai sensi dell’art. 53 D. Lgs  165/2001 e dell’art.1, comma  58 e seguenti, della L. 23.12.96 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, anche un'altra attività lavorativa, subordinata (purché non intercorra con altra pubblica amministrazione) o autonoma a condizione che l'ulteriore attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, condizione quest’ultima accertata dall’Amministrazione su parere del Responsabile della struttura dipartimentale di appartenenza.

 

3. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% è tenuto a comunicare all'Amministrazione, con 15 giorni di anticipo rispetto all'evento, l'inizio o la variazione dell'eventuale attività lavorativa autonoma o subordinata; se nei 15 giorni successivi alla comunicazione l'Amministrazione non solleva eccezioni circa il conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, questi è autorizzato ad intraprendere l'attività indicata nella propria domanda.

 

4. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, iscritto all’albo professionale e che esercita l’attività professionale, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche.

 

 

Art. 10  Disposizioni finali

 

1. Per tutto quanto non disposto  dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di  incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti di cui all’art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e alla normativa vigente in materia.

 

 

Art. 11  Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul sito web dell’Ateneo.