Mobilita' Interna

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' INTERNA



Emanato con Decreto Rettorale n. 1217 del 5 giugno 2002

Modificato con D.R. n. 1015 del 9.4.2004



IN VIGORE DAL 6 GIUGNO 2002





CAPO I
Le disposizioni contenute nel Capo I del presente regolamento disciplinano la mobilità interna, correlata ai posti da ricoprire con le procedure di reclutamento dall'esterno.



Art. 1 - Principi generali

La mobilità interna del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Ancona precede la mobilità esterna.

La mobilità interna è attuata in presenza di posti vacanti, la cui copertura sia stata preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai Responsabili delle strutture alle quali sono assegnati i posti da ricoprire è demandato il compito di individuare:

a) la categoria e l'area cui ascrivere i posti;

b) la tipologia di attività lavorativa connessa ai posti;

c) gli eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.





Art. 2- Avviso
L'Amministrazione renderà noti mediante avviso ai dipendenti ed alle strutture i posti che intende ricoprire, con l'indicazione della categoria, area e sede alla quale ciascun posto è assegnato, nonchè dei requisiti professionali richiesti.





Art. 3 - Presentazione delle domande
I dipendenti inquadrati nella stessa categoria ed area dei posti da ricoprire potranno inoltrare, entro il termine indicato nell'avviso, la domanda di trasferimento, con l'indicazione della sede prescelta tra quelle notificate.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum, nel quale saranno indicati il titolo di studio posseduto e l'esperienza lavorativa maturata.

I dipendenti che intendano produrre istanza di trasferimento per più sedi, dovranno altresì indicare l'ordine di preferenza delle sedi medesime.

La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Amministrativo, e per conoscenza, al Capo della struttura di appartenenza, e dovrà essere trasmessa alla Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo.

Sulle istanze presentate dal personale in servizio presso le strutture dichiarate carenti di personale, sulla base del piano triennale di verifica del fabbisogno, e a norma di Statuto, il Direttore Amministrativo acquisirà parere motivato da parte del Responsabile delle struttura di appartenenza del dipendente. Tale parere potrà costituire motivo di differimento dei termini del trasferimento, per un periodo comunque non superiore a:

6 mesi per il personale di Categoria EP

4 mesi per il personale di Categoria D

3 mesi per il personale di Categoria C

1 mese per il personale di Categoria B



Art. 4 - Criteri per l'accoglimento delle domande.
Le istanze pervenute saranno trasmesse ai Responsabili delle strutture riceventi, i quali esprimeranno motivato parere in merito, entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Il Direttore Amministrativo deciderà sulle istanze di trasferimento, dopo avere acquisito i pareri dei Responsabili delle strutture interessate, e, in caso di parere negativo, dopo aver acquisito anche il parere della Commissione di cui al successivo art. 7.

Nel caso in cui il Responsabile della struttura esprima parere favorevole per più di una domanda, il dipendente da trasferire sarà individuato sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

1. appartenenza ad una struttura risultata in esubero di personale o non a norma statutaria;

2. maggiore anzianità di servizio;

3. minor numero di richieste di trasferimento accolte in passato;

4. maggiore età.





CAPO II

Le disposizioni contenute nel Capo II del presente regolamento disciplinano la mobilità interna non correlata a procedure di reclutamento.


Art. 5 - Trasferimenti per compensazione
Resta invariata la possibilità di effettuare trasferimenti per compensazione tra dipendenti inquadrati nella stessa categoria ed area ed in possesso di analoga professionalità, con il consenso dei medesimi e dei Responsabili delle strutture interessate.

Il termine per la presentazione delle istanze di trasferimento per compensazione sarà lo stesso di quello indicato nell'avviso di cui al citato art. 2.



Art. 6 - Disponibilità alla mobilità interna
Con cadenza semestrale l'Amministrazione richiederà ai Responsabili delle strutture a norma di Statuto e dichiarate carenti di personale sulla base del fabbisogno triennale e dei suoi eventuali aggiornamenti, di far conoscere le eventuali esigenze di personale nonché le professionalità utili alla struttura.

Con la stessa cadenza semestrale l'Amministrazione emanerà un avviso per conoscere l'eventuale disponibilità da parte del personale alla mobilità interna.

I dipendenti interessati dovranno trasmettere alla Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo il proprio curriculum culturale e professionale nonché le sedi di servizio ove aspirano ad essere trasferiti.

Per i trasferimenti regolati dal presente articolo si applicano i medesimi criteri dell'art. 4, nel caso in cui ci siano più domande per lo stesso posto vacante.



Art. 7 - Commissione paritetica

E' costituita una Commissione paritetica permanente, con compiti di monitoraggio e segnalazione di situazioni di presunto mobbing, nonché di intervento nei casi di disagio lavorativo e relazionale manifestato dal personale nella propria sede di lavoro.

La Commissione di cui al precedente comma esprimerà altresì parere nei casi previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

La predetta Commissione è formata da un componente del Comitato pari opportunità, un componente delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e da un delegato del Direttore Amministrativo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione.





Art. 8 - Norma finale
Il presente regolamento non si applica ai Capi Centro, ai Capi Servizio ed ai Capi Ripartizione, che vengono individuati in applicazione di norme e regolamenti specifici.