Regolamento Attivita' Conto Terzi

emanato con Decreto Rettorale n. 1499 del 21 novembre 2019, in vigore dal 6 dicembre 2019

 

Art. 1 - Oggetto

 

Il presente Regolamento disciplina tutte le attività effettuate dall'Università per conto di terzi ai sensi dell’art. 46 Statuto e degli artt. 76 e 78 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Si intendono attività per conto di terzi tutte quelle svolte nell'interesse prevalente del committente e per le quali l'Università percepisce un corrispettivo.

In particolare rientrano nelle attività conto terzi:

a) analisi, prove, tarature, controlli, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente;

b) attività di ricerca e consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, sviluppo e/o realizzazione di sistemi prototipo e loro qualificazione, studi di ricerca e sviluppo;

c) attività di formazione e/o aggiornamento professionale, resa attraverso la progettazione e/o l’organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, conferenze, convegni, corsi di formazione che non prevedano il rilascio di crediti formativi universitari (CFU);

d) cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca svolti in ambito universitario;

Restano fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni svolte nell’ambito dell’attività assistenziale propria del personale docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

E' preclusa l'attività per conto di terzi che presenta conflitto di interessi con l'Università.

Nel caso le attività di cui al presente articolo prevedano una destinazione,

anche temporanea, degli spazi di proprietà dell’Università, oppure un utilizzo sistematico di spazi da parte di Enti Pubblici o privati esterni, occorre la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Le attività di cui al presente articolo quando rivestono puro carattere intellettuale  possono essere svolte individualmente fermo restando che il rapporto con il soggetto committente rimane in capo alla Struttura universitaria di riferimento.

 

 

Art. 2 - Attività di ricerca e di consulenza

 

Le prestazioni di cui al presente articolo consistono in ricerche e consulenze finalizzate a fornire studi monografici, pareri tecnici, scientifici e/o di fattibilità, assistenza tecnica, attività di supervisione, coordinamento e quant’altro non sia oggetto di esplicito divieto da parte del legislatore e realizzi l’interesse specifico di soggetti pubblici e/o privati con risorse finanziarie messe a tale scopo a disposizione.

Nel corrispondere a incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, le strutture proponenti dovranno garantirsi la pubblicabilità dei risultati, anche se assoggettata, nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, all’obbligo di riservatezza in corso d’opera e ad una autorizzazione espressa del soggetto finanziatore.

Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell’ambito di una ricerca o di

una consulenza commissionata da un soggetto terzo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.

Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga

occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità, in quote da pattuirsi, oppure nell’attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto. Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell’inventore ad essere riconosciuto tale. Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si fa rinvio al Regolamento Brevetti dell’Univpm.

 

 

Art. 3 – Attività di formazione e aggiornamento professionale

 

Le prestazioni di cui al presente articolo sono finalizzate al soddisfacimento di esigenze di formazione non curriculare espresse da soggetti pubblici e/o privati, per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Tali prestazioni non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né possono configurarsi in modo tale da nuocere all’immagine dell’Università.

In nessun caso, a conclusione delle predette attività potranno essere rilasciati

Crediti formativi universitari da parte dell’Università cui compete in questo caso

unicamente il rilascio di attestati di frequenza.

Nella determinazione del corrispettivo per la remunerazione del personale che effettua le prestazioni formative si procederà a vacazione oraria utilizzando,

eventualmente, i parametri di riferimento quali tabelle stipendiali al costo lordo omnicomprensivo.

Nel caso di prestazioni commissionate dalla stessa Università i

rapporti saranno regolati contabilmente mediante l’emissione di note di addebito secondo quanto stabilito nel successivo art.13.

 

 

Art. 4 – Attività di progettazione, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento per la sicurezza e collaudi dei centri di gestione e di spesa

 

Le prestazioni di cui al presente articolo riguardano:

a. la redazione di progettazioni preliminari e definitive per la realizzazione di

opere o lavori;

b. l’attività di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

c. attività di supporto al Responsabile unico del procedimento;

d. attività di collaudo.

Tali attività sono affidate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) se le relative richieste provengano da soggetti pubblici.

Al momento dell’affidamento delle attività elencate al comma 1, dovrà essere

individuata la persona fisica che svolgerà l’attività e che firmerà la relativa documentazione.

In tale ipotesi il soggetto firmatario dovrà avere adeguata copertura assicurativa.

 

 

Art. 5 - Prestazioni a tariffario 

 

Le prestazioni a tariffario così come definite nell’art. 1 sono svolte di norma dalle strutture universitarie attraverso i laboratori accreditati e in relazione alle quali possono essere emessi certificati, analisi, prove e tarature.

 

 

Art . 6 -  Cessione risultati di ricerca

 

Si intende per cessione di risultati di ricerca il trasferimento ad un acquirente esterno dei risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca di cui l'Università abbia la piena disponibilità.

I soggetti interessati indirizzano la richiesta di cessione di risultati di una ricerca al responsabile della ricerca stessa.

L'organo collegiale della struttura delibera sulla proposta di cessione determinando il corrispettivo - da versare in un'unica soluzione all'atto della cessione - secondo quanto indicato nel successivo articolo 7.

Nella delibera della struttura deve essere sempre dichiarato se la ricerca che è oggetto della cessione sia stata finanziata a seguito di contratto o convenzione; in caso affermativo, alla delibera deve essere allegata copia dell'atto contrattuale ovvero debbono esserne precisati gli estremi, ed inoltre deve essere acquisita nel verbale l'attestazione del responsabile della struttura, sotto la sua personale responsabilità, che la cessione è compatibile con le clausole di tale contratto ed in particolare che i risultati della ricerca siano cedibili a terzi.

Il contratto di cessione è definitivamente approvato dal Consiglio di amministrazione e stipulato dal Rettore o da un suo delegato.

In caso di risultati brevettabili, alla cessione si devono applicare norme e principi contenuti nel Regolamento Brevetti dell'Università.

 

 

Art. 7 - Determinazione del corrispettivo

 

Nella determinazione del corrispettivo l'Università dovrà tener conto:

a) del Fondo di Ateneo in misura pari al 12% del corrispettivo;

b) dei costi diretti e indiretti, compreso l'onere di ammortamento delle apparecchiature scientifiche utilizzate per le prestazioni, nonché le spese di missione del personale per l'esecuzione della prestazione;

c) costo per l’eventuale utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all’Università, nonché di prestazioni e collaborazioni eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle attività e quota per gli assegni di ricerca;

d) della quota parte spettante alla struttura che ha eseguito la prestazione, in misura non inferiore all'8%;

e) della quota spettante al personale che esegue la prestazione; la quota spettante ai prestatori d'opera è di norma non superiore al 60% elevabile fino all’80% quando trattasi di attività di carattere intellettuale.

Il corrispettivo, nel rispetto dei principi e delle indicazioni di cui ai precedenti commi, è determinato per i Centri di Spesa dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei rispettivi Consigli e per i Centri di Gestione è determinato dai rispettivi Consigli, contestualmente all’approvazione o alla proposta del contratto/convenzione conto terzi.

In caso di urgenza il corrispettivo è determinato provvisoriamente dal Direttore della struttura che effettua la prestazione e successivamente ratificato dagli organi di cui sopra.

Per le prestazioni di cui all’art. 1, comma 2 lett. a) le tariffe dovranno essere commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal

personale esecutore, tenuto conto, ove esistenti e applicabili, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, approva i tariffari proposti dagli organi deliberanti delle strutture interessati, secondo le indicazioni di cui al comma precedente.

 

 

Art. 8 - Strutture e personale coinvolto

 

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte individualmente ovvero con il coinvolgimento di attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'Ateneo, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali.

La responsabilità delle attività è affidata di norma a personale docente afferente alle strutture interessate. Non potranno assumere la responsabilità scientifica delle attività, né partecipare alle stesse, i docenti che abbiano auto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7 della legge 240/2010

Le attività di cui all’art. 1  possono essere affidate anche alla responsabilità di personale tecnico e amministrativo in ragione dei rispettivi livelli di autonomia e responsabilità definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli assetti organizzativi definiti dal Direttore Generale.

Per la partecipazione del personale docente a prestazioni richieste da strutture diverse da quelle di appartenenza non è necessario richiedere specifico nulla osta essendo sufficiente una comunicazione alla struttura di appartenenza del personale de quo.

La collaborazione del personale tecnico e amministrativo a prestazioni richieste da strutture diverse da quelle di appartenenza necessita, invece, di apposito nulla osta in considerazione dei precisi vincoli organizzativi che legano il personale alla struttura di appartenenza.

In ogni caso, le prestazioni di cui all’art. 1 possono essere svolte dal personale in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Per le attività oggetto delle convenzioni o dei contratti la struttura interessata può fare ricorso a soggetti estranei all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto o convenzione, ricorrendo alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero ricorrendo al conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ovvero ancora mediante l'accensione di rapporti di prestazione d'opera, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Univpm.

 

 

Art. 9 - Compensi al personale coinvolto

 

I Consigli delle strutture che effettuano le prestazioni, sentiti i responsabili delle prestazioni medesime, propongono la distribuzione della quota parte del corrispettivo tra il personale che ha collaborato nell'esecuzione delle prestazioni, sulla base dell'apporto di ciascuno.

I compensi al personale coinvolto nelle attività conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e comunque fino a che non siano stati incassati i corrispettivi.

A ciascun dipendente, per ogni esercizio finanziario, non possono essere erogati proventi da attività conto terzi superiori alla propria retribuzione annua lorda.

La quota di prelievo destinata al Fondo Comune di Ateneo viene distribuita al personale tecnico-amministrativo non direttamente impegnato nelle attività di cui al presente regolamento secondo criteri da stabilire in sede di contrattazione integrativa.

 

 

Art. 10 - Modalità di approvazione e stipula del contratto

 

Le convenzione e i contratti di cui all’art. 1 sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture all’Amministrazione Centrale o dei Centri di Servizio di Ateneo e le relative convenzioni sono stipulate del Direttore Generale.

Le convenzioni e i contratti di cui all’art. 1 di competenza dei Centri di Gestione sono autorizzati dai rispettivi Consigli dove il valore del contratto non superi € 150.000 IVA esclusa. Qualora il valore sia superiore ad € 150.000 i contratti/convenzioni sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli dei Centri di Gestione.

I contratti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Rettore.

I contratti autorizzati dai consigli di dipartimento o dagli organi deliberanti delle strutture dotate di autonomia amministrativo-contabile sono sottoscritti dai rispettivi responsabili di struttura.                                                                                                                                                                                                                                         La delibera di autorizzazione deve contenere:

- l’approvazione della proposta di contratto/convenzione,

- l’individuazione del responsabile scientifico,

- l’approvazione del piano finanziario da cui risulta il corrispettivo pattuito nel rispetto a quanto stabilito dal precedente articolo 7 e l’ammontare delle spese da sostenere per l’esecuzione della prestazione commissionata,

- la dichiarazione contenente:

a) la disponibilità della struttura ad effettuare la prestazione coerentemente con i propri compiti;

b) l’attestazione che tutte le spese di cui ai punti B) e c) dell’art. 7 sono state valutate e sono coperte dal corrispettivo;

 

 

Art. 11 - Contenuto del contratto/convenzione

 

Le attività in conto terzi, come definite nel precedente articolo 1 (escluse le prestazioni di servizi da tariffario) sono svolte sulla base di appositi contratti e convenzioni redatti secondo lo schema tipo contenuto nell’allegato “A” al presente regolamento.

Nel contratto/convenzione debbono essere specificati:

a) le parti contraenti con l’indicazione del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, del numero di partita iva e codice fiscale;

b) il responsabile scientifico delle attività oggetto della prestazione prevista nel

contratto/convenzione;

c) l’oggetto della prestazione (che potrà essere dettagliato anche in apposito allegato);

d) le condizioni e i termini di esecuzione della prestazione;

e) la previsione di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;

f) il corrispettivo complessivo della prestazione, con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA, se dovuta;

g) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo di cui alla lettera f), con l’eventuale previsione di un anticipo per consentire l’avvio delle attività;

h) la proprietà dei risultati e la modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;

i) l’eventuale conferimento di assegni di ricerca;

l) l’obbligo, a carico del committente della copertura assicurativa per le persone che frequentino l’Università per effetto del contratto/convenzione;

m) l’eventuale ricorso a consulenze esterne;

n) l’indicazione di eventuale clausola penale, purché di ammontare definito, a carico dei contraenti ai sensi dell’art. 1382 C.C. e dell’eventuale diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1223 C.C.;

o) l’individuazione dei termini per l’eventuale recesso dal contratto/convenzione;

p) tutela del marchio e del logo UNIVPM;

r) risoluzione dell’accordo in via amichevole e riferimento al Foro competente.

t) obbligo del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dall’UNIVPM nei propri piani triennali;

u) adempimenti conseguenti all’applicazione delle norme sulla tutela della riservatezza e sulle modalità di trattamento dei dati personali secondo il Regolamento europeo 679/2016;

v) rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

 

Art. 12 - Responsabile della struttura e responsabile scientifico

 

Il responsabile della struttura che effettua la prestazione è responsabile della emissione delle fatture.

I direttori delle strutture interessate sono altresì responsabili della riscossione del corrispettivo nella misura e nei termini stabiliti dal contratto.

Le fatture vengono emesse dalla strutture titolari  dei registri sezionali IVA

Al termine della prestazione, il responsabile scientifico redige la relazione finale dell’attività e dei risultati conseguiti, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo.

Tutti i dati relativi agli incarichi conferiti ai docenti, ai ricercatori, al personale tecnico, amministrativo nell’ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere trasmessi, entro i termini all’uopo fissati, alla Divisione Risorse Umane e alla Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di gestione – Ufficio Stipendi per il monitoraggio e gli eventuali connessi adempimenti.

 

 

Art. 13 - Attività per conto dell’Amministrazione centrale e di altre strutture universitarie

 

I centri di spesa e di gestione possono effettuare prestazioni di servizi per conto dell'amministrazione centrale o di altri centri dell'ateneo, attraverso intese anche onerose, con rilascio delle relative note di addebito.

Le prestazioni di servizi interne onerose possono dare diritto a compensi al personale che ha partecipato all'attività secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Gli atti di intesa ed i relativi piani finanziari devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione per gli incarichi conferiti  dall’Amministrazione Centrale e dagli organi deliberanti delle altre strutture.

 

 

Art. 14 - Responsabile al rilascio delle certificazioni/relazioni

 

Il responsabile della struttura che effettua la prestazione è tenuto al rilascio delle certificazioni e delle relazioni attinenti il lavoro eseguito controfirmate dal responsabile scientifico dell’attività.

Copia degli stessi deve essere raccolta in appositi registri e conservata negli archivi delle strutture, per almeno 10 anni.

Il rilascio della certificazione deve avvenire secondo le norme di legge.

 

 

Art. 15 - Risultati delle attività

 

I risultati dell'attività conto terzi sono di esclusiva proprietà del committente salvo che non sia diversamente stabilito.

Il loro utilizzo da parte dell’Univpm per scopi scientifici deve essere preventivamente autorizzato dal committente.

 

 

Art. 16 - Utilizzo del nome e/o del logo dell’Università Politecnica delle Marche

 

Nei contratti che regolano l'attività svolta dall'Università con finanziamenti esterni, deve essere sempre inserita una clausola che vieta l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università a scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto di tali atti.

L'utilizzo del nome e/o del logo dell’università per scopi promozionali collegati all’oggetto dell’attività dovrà essere oggetto di specifica previsione mediante apposita convenzione, inserita o aggiunta all'atto principale, che sia stipulata nel rispetto delle norme statutarie dell’Univpm.

Nell’ipotesi in cui sia richiesto l’utilizzo del nome o del logo dell’UNIVPM successivamente alla conclusione del rapporto è necessario che tale possibilità sia contenuta in un’apposita convenzione eventualmente anche a titolo oneroso.

 

 

Art. 17 – Clausole penali

 

Qualora i contratti o le convenzioni di cui al presente regolamento prevedano il pagamento di penali da parte dell'Università, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1382 del codice civile.

Le eventuali penali graveranno comunque sui fondi della struttura che effettua la prestazione, con possibilità di rivalsa da parte dell'Università, a norma delle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

 

 

Art. 18 Norme transitorie e finali

 

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del decreto rettorale che lo emana.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento cesserà di validità la precedente disciplina in materia di attività conto terzi.

Alle convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della loro stipula.

Su richiesta dei relativi Responsabili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere applicate, in deroga a quanto disposto nel comma precedente, anche alle convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica periodica, con riserva per gli organi di governo dell’Univpm di proporre e di apportare aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme statutarie e regolamentari dell’Univpm.

 

Allegati