Regolamento Prestazioni d'opera

Emanato con D.R. n. 1212 del 22 novembre 2016, in vigore dal 7 dicembre 2016

 
Titolo I - Disposizioni comuni
 

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, emanato in esecuzione dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i., disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei all’Università Politecnica delle Marche, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa o professionale.

Rientrano nella suddetta disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali l’Università, in relazione a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l’attività istituzionale della stessa, necessita di una prestazione altamente qualificata.

In particolare per l’Università rispondono ai requisiti del precedente comma le seguenti tipologie di incarico:

  • incarichi di studio;
  • incarichi di ricerca;
  • incarichi di consulenza;
  • incarichi per prestazioni di carattere formativo

Le prestazioni d’opera che caratterizzano le sopraindicate tipologie di incarico possono assumere carattere occasionale ovvero avere natura coordinata e continuativa, laddove presuppongano un coordinamento con l’attività del committente.

 

ART. 2 – DEFINIZIONI

Si definisce rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa quel rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d’opera continuativa, prevalentemente personale, resa anche avvalendosi di mezzi dell’Università, coordinata con le esigenze del committente e finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente, senza vincolo di subordinazione e di orario.

Si definisce rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale quel rapporto avente ad oggetto una prestazione episodica da parte del collaboratore per rispondere ad esigenze temporanee ed occasionali non riconducibili a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge con autonomia organizzativa ed operativa, che non abbia i caratteri dell’abitualità, coordinazione e continuità, senza vincolo di subordinazione e di orario.

Si definisce rapporto di lavoro autonomo professionale il rapporto avente ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento di un lavoro autonomo senza coordinamento con il committente, resa avvalendosi di mezzi propri da soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali ovvero che svolgano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che siano titolari di partita IVA.

                                                                                                                                                    

ART. 3 – PRESUPPOSTI E MODALITA’

L’Università può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria solo in presenza dei seguenti presupposti:

a)     l’oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione e altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b)     la Struttura deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dell’Ateneo che qualitativamente e quantitativamente possa svolgere l’attività oggetto della prestazione; a tal fine viene pubblicato sul sito web di Ateneo un avviso di conferimento dell’incarico aperto a tutto il personale dell’Università in possesso dei requisiti richiesti per un periodo non inferiore almeno a 10 giorni;

c)      l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate che, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo comma, presuppongono il possesso della comprovata specializzazione universitaria;

d)     devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Si prescinde dal possesso della comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti d’opera:

- che debbano essere svolte da professionisti iscritti ad ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali;

- o per lo svolgimento dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L’Università individua il prestatore d’opera attraverso procedure di selezione con valutazione dei titoli ovvero con valutazione dei titoli e successivo colloquio.

 

ART. 4 –INCOMPATIBILITA’

Gli incarichi esterni di studio, di consulenza e di ricerca oggetto del presente Regolamento non possono essere conferiti;

-      a soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con diritto alla pensione anticipata e che abbiano avuto con l’Università Politecnica delle Marche rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art. 25 Legge 724/1994);

-      a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (solo per incarichi di studio e di consulenza);

Non possono inoltre essere conferiti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa o professionale

-      a coloro che hanno un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che intende conferire l’incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 240/2010;

-      a soggetti che si trovino in situazione di conflitto di interesse anche potenziale con l’Università Politecnica delle Marche;

-      in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

                                                         

ART. 5 – PROCEDURE

La richiesta per il conferimento dell’incarico deve essere presentata al Direttore del Centro di Gestione o di Spesa a cura dei Responsabili delle singole iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro, per la cui realizzazione si renda necessario l’ausilio del prestatore.

Per le attività di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale o professionale, da prestare presso le strutture dell’Amministrazione centrale, le esigenze saranno rappresentate al Direttore Generale dal responsabile della struttura amministrativa che necessita della prestazione.

Il richiedente dovrà indicare:

1)     i contenuti della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;

2)     la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione richiesta;

3)     il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;

4)     le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento a soggetto estraneo all’Ateneo;

5)     la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo, la spesa complessiva a carico dell’Amministrazione, nonché le modalità di esecuzione della prestazione. Il compenso proposto deve essere dichiarato congruo alla prestazione richiesta

Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento è di competenza:

a)     del Consiglio del Centro di Gestione o del Centro di Spesa qualora il compenso non superi € 25.000,00

b)     del Consiglio di Amministrazione per gli incarichi da espletare presso strutture dell’Amministrazione centrale ovvero quando il compenso sia superiore ad € 25.000,00.

Nel provvedimento di autorizzazione al conferimento dell’incarico esterno deve farsi espressa menzione attraverso specifica dichiarazione del Direttore del Centro o del Direttore Generale della preventiva indagine prevista dal precedente articolo 3, lett. b) atta ad accertare l’impossibilità oggettiva di far fronte alle esigenze, come rappresentate dal richiedente, con il personale in servizio.

Qualora il prestatore prescelto risulti essere dipendente di una Pubblica Amministrazione, egli dovrà produrre preventivo nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza, che costituisce condizione necessaria per il conferimento dell’incarico. Fanno eccezione i casi di cui alla lett. c) del successivo art. 17 per i quali è previsto solo l’onere di comunicazione alla propria amministrazione da parte del prestatore d’opera pubblico dipendente.

Quando la prestazione deve essere eseguita presso una Clinica o Servizio convenzionato con la Sanità, in locali o con l’uso di apparecchiature delle Aziende Ospedaliere è necessario acquisire la preventiva autorizzazione da parte delle medesime Aziende.

 

ART. 6 – BANDO PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA

Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, l’Università deve emanare apposito bando di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.

L’avviso di selezione per la stipula dei contratti viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo se il conferimento è di competenza dell’Amministrazione centrale o sul sito web del Centro di Gestione o di Spesa che intende conferire l’incarico, per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.

Il bando di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

1)     la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;

2)     il termine e le modalità per la presentazione delle domande;

3)     i titoli e i requisiti richiesti;

4)     le modalità selettive previste (titoli oppure titoli e colloquio);

5)     la indicazione delle materie o del contenuto dell’eventuale colloquio;

6)     il diario dell’eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 3 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 5 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito Web della Struttura interessata o della relativa Facoltà;

7)     il compenso complessivo lordo spettante al prestatore;

8)     ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima dell’eventuale prova orale (nel caso di selezione per titoli e colloquio) dovranno essere comunicate ai soggetti interessati le eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti.

Competente ad emanare il bando è:

a)     il Direttore del Centro di Gestione o del Centro di Spesa su autorizzazione del Consiglio della Struttura o del Consiglio di Amministrazione a seconda della competenza per materia e/o valore loro attribuita;

b)     il Direttore Generale su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi di interesse dell’Amministrazione Centrale.

 

ART. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La selezione è affidata ad una commissione di valutazione formata da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente, dirigente e tecnico amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate alle materie attinenti alla professionalità richiesta.

Non possono far parte della Commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II del Libro secondo del Codice penale.

La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore della Struttura interessata o del Direttore Generale in base alle rispettive competenze.

L’attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito.

 

ART. 8– MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE

La Commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.

Nella prima ipotesi l’assegnazione dell’incarico individuale di natura occasionale o coordinata e continuativa avviene a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri predeterminati dalla Commissione, miranti ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con la formazione professionale e l’esperienza richiesta per l’attività da espletare in relazione allo specifico obiettivo o progetto, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

Nel caso di selezione per titoli e colloquio la Commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 30 punti, così ripartiti:

-          titoli         10 punti

-          colloquio   20 punti

I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:

-          titoli culturali e professionali;

-          esperienza professionale maturata in relazione all’attività da espletare per lo specifico obiettivo o progetto svolta presso soggetti pubblici e/o privati.

In ambedue i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento; conseguentemente non vanno stilate graduatorie di merito e giudizi di idoneità.

Il provvedimento di approvazione degli atti e di individuazione dell’incaricato è di competenza del Direttore del Centro o del Direttore Generale secondo le loro attribuzioni.

 

ART. 9 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Il conferimento dell’incarico avviene con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa o professionale, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile.

Tale contratto, anche nella forma della lettera d’incarico, deve contenere i seguenti elementi:

a)     la natura della prestazione;

b)     la tipologia dell’incarico;

c)      l’oggetto e gli obiettivi dell’attività;

d)     il luogo in cui viene svolto l’incarico;

e)     la durata;

f)       il compenso.

Il contratto viene sottoscritto dal Direttore della Struttura interessata o dal Direttore Generale secondo le rispettive attribuzioni e dall’incaricato; qualora assuma la forma della lettera d’incarico il prestatore d’opera nell’accettare l’incarico dovrà fare espresso rinvio alla proposta di incarico in tutti i suoi termini e condizioni.

 

ART 10 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell’incarico deve essere compatibile alla durata del progetto di ricerca o del programma cui fa riferimento.

E’ consentita la proroga del contratto esclusivamente se tale possibilità, inizialmente prevista e contenuta nel bando di conferimento dell’incarico, sia necessaria ed indispensabile per la conclusione del progetto/programma, su richiesta motivata del Responsabile della Struttura che conferisce l’incarico.

Qualora sia concessa o concordata una proroga del termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per il collaboratore.

 

 

ART. 11 – SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

La sospensione della prestazione da parte del collaboratore comporta la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione.

In caso di malattia, infortunio e maternità obbligatoria la prestazione è inesigibile e si applica il comma 1.

Alle collaboratrici in maternità obbligatoria si applica la relativa disciplina assistenziale.

Alla scadenza rispettivamente del periodo di malattia, infortunio o maternità obbligatoria, il responsabile della struttura, in relazione alla specifica prestazione contrattuale, all’attività già espletata ed ancora da espletare, stabilisce in alternativa di:

-          autorizzare la prosecuzione dell’attività fino al termine della durata contrattuale;

-          autorizzare la proroga del contratto oltre il termine originariamente fissato, per un periodo pari alla sospensione;

-          risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta.

 

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il contratto deve contenere l’obbligo per il prestatore di osservare il Codice di Comportamento dell’Università Politecnica delle Marche, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure di prevenzione della corruzione attuate dall’Ateneo.

Alla stipula del contratto il prestatore deve rendere:

-          la dichiarazione di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente l’incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

-          la dichiarazione prevista dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. sull’eventuale svolgimento di incarichi o sulla eventuale titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o sullo svolgimento di attività professionali; tale dichiarazione verrà pubblicata sul sito web di Ateneo alla pagina Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

 

 

 
Titolo II - Disposizioni speciali ed esclusioni
 

ART. 13 – INDIVIDUAZIONE DIRETTA DEL PRESTATORE D’OPERA

Il Direttore del Centro di Gestione o di Spesa o il Direttore Generale, previa autorizzazione da parte degli Organi competenti per materia e/o valore e con provvedimento che motivi adeguatamente la scelta dell’incaricato, possono procedere all’individuazione diretta del prestatore d’opera, prescindendo dall’espletamento della procedura comparativa, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

a)     per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

b)     per seminari, conferenze ed attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A.;

c)      qualora l’importo della prestazione esclusivamente di carattere occasionale non superi € 300,00 fermi restando i presupposti per il conferimento dell’incarico previsti al precedente art.3. Ad un medesimo prestatore non può essere conferito nell’anno di riferimento più di una prestazione con le caratteristiche di cui alla presente lettera.

 

ART. 14 – ESCLUSIONI

Non soggiacciono alla disciplina del presente regolamento:

a)      le prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge;

b)      la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;

c)      gli appalti di servizi sottoposti alla disciplina del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)

In relazione a tali tipologie di incarico vanno applicate le norme di specifico riferimento.

Si prescinde dalla disciplina contenuta nel presente regolamento quando il soggetto cui conferire l’incarico è stato già individuato da parte di enti nazionali o internazionali a seguito della partecipazione del soggetto stesso a specifici bandi. Conseguentemente è resa obbligatoria l’adesione dell’Università alla prestazione d’opera contemplata nel bando. Competente ad autorizzare l’incarico è il Direttore del Centro di Gestione su proposta del responsabile del progetto.

 

ART. 15 – PREVENZIONE E SICUREZZA

In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori sono tenuti ad informarli sui rischi presenti nel luogo di lavoro e a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

In caso di infortunio si applicano le norme di cui alla legislazione vigente in materia.

La collaboratrice coordinata e continuativa ha l’obbligo di comunicare al responsabile della struttura l’inizio della maternità nei termini di legge. Per ogni altro adempimento si rimanda alla normativa vigente in materia di tutela della maternità.

 

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei collaboratori saranno raccolti presso la struttura interessata per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso banche dati, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 il curriculum vitae del prestatore deve essere pubblicato dall’Università Politecnica delle Marche sul proprio sito web alla pagina Amministrazione trasparente; a tal fine alla stipula del contratto l’interessato rilascia apposita autorizzazione alla pubblicazione dei suoi dati personali ivi presenti o in alternativa richiede che venga omessa la pubblicazione dei dati personali indicati.

Il collaboratore si impegna a:

-          garantire il riserbo dei dati e delle informazioni acquisite a qualunque titolo;

-          non divulgarli a terzi a meno che non abbia avuto specifica autorizzazione della strutture conferente l’incarico;

-          utilizzarli esclusivamente nell’ambito dell’attività oggetto del contratto.

 
Titolo III - Disposizioni finali
 

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali diritti brevettuali discendenti dalla prestazione sono di esclusiva spettanza dell’Università salvo il diritto d’autore spettante all’inventore.

Le prestazioni conferite ai sensi del presente regolamento vanno pubblicate sul sito web dell’Ateneo secondo le modalità previste dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e comunicate all’Anagrafe delle Prestazioni secondo le disposizioni vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di prestazioni d’opera.