Regolamento Trasferimento e Mobilita' Interna per la copertura dei posti vacanti dei Professori Universitari di Ruolo e Ricercatori

Emanato con D.R. n. 532 del 23 aprile 2007

ART. 1
Oggetto
1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9.5.89, n. 168, e delle disposizioni di cui all'art. 13 del D. L.gsl. 6.4.06, n. 164, disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori nell'ambito dell'Università Politecnica delle Marche.
ART. 2
Programmazione
1) Ai fini dell'attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore e di ricercatore, i Consigli delle Facoltà, verificata la disponibilità delle risorse destinate alla copertura dei posti di ruolo di personale docente e ricercatore, in sede di programmazione dell'attività didattica, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto d'autonomia dell'Università Politecnica delle Marche e in conformità alle deliberazioni del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto stesso, formulano motivate proposte in merito.
2) Dette proposte  sono espresse nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1-ter, lettera e), della legge 31.3.2005, n. 43 ,   e nei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.
I Consigli nelle rispettive deliberazioni devono precisare:
 -il settore scientifico disciplinare che si intende coprire ,
- le modalità di copertura, se per trasferimento o per mobilità interna,
- la relativa copertura finanziaria.
I Consigli possono inoltre prevedere la tipologia dell'impegno didattico e scientifico richiesto in relazione alle esigenze della Facoltà.
ART. 3
Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità e termine di conclusione del procedimento
1) In attuazione di quanto deliberato dai Consigli di Facoltà ai sensi dell'articolo precedente, l'Università emette specifici avvisi di vacanza  dei posti di professore e di ricercatore, distinti per settore scientifico disciplinare, da coprire mediante trasferimento.
2) Nell'avviso deve essere indicato il settore scientifico disciplinare cui si riferisce il posto da coprire. L'avviso può altresì prevedere la tipologia dell'impegno didattico e scientifico richiesto in relazione alle esigenze della Facoltà.
3) Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su sito internet  dell'Ateneo.
            4) I Consigli delle Facoltà interessate devono deliberare in merito al trasferimento entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
ART. 4
Requisiti
1) Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa  previste per la copertura dei posti vacanti  di professore di 1° fascia, di  2° fascia e di ricercatore mediante trasferimento, rispettivamente i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, appartenenti sia ad università statali, sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per il periodo minimo richiesto dalla normativa in vigore.
La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
2) I professori e i ricercatori possono chiedere di essere trasferiti  ad  un settore scientifico disciplinare diverso da quello di appartenenza, nel caso in cui il Consiglio di Facoltà riconosca l'affinità dei settori e l'adeguata qualificazione scientifica del docente nel settore di destinazione. Dovrà in tal caso essere acquisito dal Rettore il parere del CUN. Decorsi 60 giorni dall' inoltro della richiesta, il Consiglio di Facoltà può deliberare in merito al trasferimento anche nel caso in cui non sia pervenuto il parere del CUN.  Resta in ogni caso salva l'autonomia decisionale dell'Università, che è tenuta a motivare le eventuali ragioni di difformità, rispetto al parere del CUN, con delibera del Senato Accademico.
ART. 5
Presentazione delle domande
1) Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire direttamente al Preside della  Facoltà interessata entro e non oltre 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale dell'avviso di vacanza.
2) Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato il settore scientifico disciplinare di appartenenza e il servizio prestato ai fini dell'obbligo del triennio di permanenza nella sede universitaria di provenienza ,   dovranno essere allegati:
-curriculum della propria attività scientifica e professionale sottoscritto dall'interessato;
-elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento, sottoscritto dall'interessato;
- pubblicazioni e  lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.
ART. 6
Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali  di valutazione
1) Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà valuta complessivamente il curriculum scientifico e professionale di ciascuno, i titoli espressamente dichiarati, le pubblicazioni e i lavori presentati, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché il rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
c) direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
d) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
f) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
g) entità e caratteristiche delle attività svolte in campo clinico.
5) La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, tenuto conto delle limitazioni di cui all'art. 26, 3° comma , dello Statuto dell'Università Politecnica delle Marche e secondo quanto previsto dall'art. 57  dello Statuto stesso.
6) Ai fini della determinazione del  numero legale richiesto per la validità dell'adunanza e per la validità della deliberazione di cui al comma precedente, si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.
7) La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, anche in relazione all'eventuale tipologia dell'impegno predeterminato secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.
ART. 7
Provvedimento di trasferimento
1) Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore e decorre di norma dal 1° novembre, oppure dal 1° marzo o dal  1° ottobre per esigenze didattiche della Facoltà e previo accordo con l'Università di provenienza.
2) Il provvedimento del Rettore è definitivo.
            3) L'esito della procedura è notificato a tutti i candidati entro 20 giorni dall'emanazione del decreto di trasferimento. Dell'esito della procedura viene data comunicazione, nel termine di 30 giorni, anche nel caso in cui il Consiglio di Facoltà abbia deciso di non procedere ad alcuna chiamata.
ART. 8
Mobilità Interna
            1) Il Consiglio di Facoltà può decidere di coprire il posto disponibile mediante mobilità interna all'Ateneo con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
            2) Entro 15 giorni dalla data dell'avviso interno di mobilità emesso dal Rettore e pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ateneo e alle bacheche delle Facoltà, i docenti di 1° e 2° fascia e i ricercatori interessati rispettivamente per i posti del corrispondente ruolo, possono presentare istanza direttamente al Preside della Facoltà richiedente.
            3) Il Consiglio di Facoltà entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso di mobilità, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti  interessati individua il candidato idoneo esplicitando, ove siano state presentate più domande, i criteri di valutazione utilizzati nella scelta.
            4) I professori o i ricercatori prescelti devono appartenere  allo stesso settore scientifico  disciplinare  per il quale la mobilità è disposta, oppure a un settore giudicato affine dal Consiglio di Facoltà, sentito il parere del CUN  e con delibera del Senato Accademico, ove occorra, secondo le modalità di cui all'articolo 4, ultimo comma, del presente regolamento.
5)  La chiamata mediante procedura di mobilità interna è disposta con decreto rettorale e decorre di norma dal 1° novembre, oppure dal 1° marzo o dal  1° ottobre per  esigenze didattiche della Facoltà.
6) L'esito della procedura è notificato a tutti i candidati entro 20 giorni dall'emanazione del decreto di mobilità interna. Dell'esito della procedura viene data comunicazione, nel termine di 30 giorni,  anche nel caso in cui il Consiglio di Facoltà abbia deciso di non procedere ad alcuna chiamata.
7) In caso di mobilità interna ad altra Facoltà, che non riguardi la copertura di un posto vacante specifico, il passaggio del professore o ricercatore è disposto previ pareri favorevoli dei Consigli delle Facoltà interessate e del Senato Accademico.
ART. 9
P ubblicità del regolamento
Il presente  Regolamento, ai sensi  dell'art. 53  dello Statuto d'Ateneo, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.
Esso sarà affisso all'albo dell'Università e pubblicato su sito internet dell'Ateneo.