Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 30 dicembre 2010

Emanato con D.R. n^ 555 del 4.06.2021, in sostituzione del Regolamento di cui al D.R. n^ 810 del 17.11.2014
 

 

 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento mediante procedure di selezione pubblica di ricercatori a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso l’Università Politecnica delle Marche.
  2. Le procedure di selezione sono indette nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico dell’Ateneo.

 

Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro

  1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore a tempo determinato in base al presente regolamento è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a termine ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
  2. L’Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.

 

Art. 3 - Tipologie contrattuali e proroga del contratto

  1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:
    a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata ai sensi del Decreto Ministeriale n^ 242 del 24.05.2011, pubblicato in G.U. n^ 220 del 21.09.2011, sulla base delle modalità sottoindicate;
    b) contratti triennali non rinnovabili, riservati ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 6.
  2. La richiesta di proroga, motivata con riferimento alle esigenze di ricerca e di didattica, è avanzata dalla struttura che ha formulato la proposta di chiamata, nell’ambito delle risorse disponibili e con il consenso dell’interessato, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto.
  3. La proroga del contratto è subordinata al giudizio positivo espresso da un’apposita commissione sulla base di una relazione predisposta dalla struttura interessata sull’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga. La Commissione è nominata dal Rettore, sentita la struttura didattico-scientifica, ed è costituita da tre professori ordinari o associati appartenenti al settore concorsuale in cui è inquadrato il ricercatore a tempo determinato o ad altro settore concorsuale compreso nel medesimo macrosettore.
  4. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro trenta giorni dalla sua costituzione, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
  5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
  6. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno diritto in ordine all’accesso ai ruoli.

 

Art. 4 - Attivazione della procedura

  1. L’ assunzione dei ricercatori a tempo determinato è effettuata nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione e del fabbisogno di personale.
  2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di apposite convenzioni.
  3. Le predette convenzioni, di durata almeno pari a quella del contratto ovvero di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari del contratto di cui all’art. 3, lett. b), del presente regolamento devono necessariamente prevedere la sottoscrizione della fideiussione a garanzia del credito per l’Ateneo e l’onere in capo al sottoscrittore di sostenere gli eventuali miglioramenti economici disposti per legge.
  4. Le procedure di reclutamento per i ricercatori a tempo determinato possono essere attivate anche su proposta delle strutture didattico scientifico interessate.
  5. La proposta è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e deve contenere:
    - l’eventuale indicazione del progetto di ricerca;
    - il settore concorsuale su cui è richiesto il ricercatore a tempo determinato e l’eventuale profilo, da specificare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
    - i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal successivo art.6; 
    - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
    - la tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore;
    - l regime di impegno a tempo pieno o definito;
    - l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
    - la copertura finanziaria.
  6. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, accerta la copertura finanziaria ai fini del reclutamento del ricercatore a tempo determinato.

 

 

Art. 5 - Indizione della procedura di valutazione comparativa

  1. Il bando di indizione della selezione è emanato con decreto del Rettore pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione Europea.
  2. Dalla data della sua pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande.
  3. In esso sono specificate le funzioni del ricercatore a tempo determinato, i diritti, i doveri, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale.

 

Art. 6 - Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione

  1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero del diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
    Fermo restando il requisito sopra indicato, i candidati alle selezioni per la stipula dei contratti di cui all’art. 3, lettera b), del presente regolamento devono inoltre aver usufruito, per almeno tre anni, cumulabili, anche non consecutivi di:
    - contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3 lettera a);
    - assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
    - assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    - borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1989;
    - analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
    - contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 230/2005
    ovvero aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero essere in possesso del titolo di specializzazione medica.
  2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa.
  3. Sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento:
    - soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
    - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
    - i titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

 

 

Art. 7 - Commissione giudicatrice

  1. La Commissione giudicatrice, costituita da tre professori di cui almeno due ordinari, è proposta dal Consiglio della struttura didattico scientifica che ha richiesto l’attivazione della procedura di reclutamento.
  2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero a settori concorsuali compresi nel medesimo macrosettore. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge 240/2010.
  3. La nomina della Commissione avviene con decreto rettorale.
  4. La Commissione può avvalersi di modalità telematiche di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

 

Art. 8 - Selezione e criteri di valutazione

  1. La selezione tra i candidati ammessi è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la Commissione.
  2. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la commissione, nonché i criteri di massima utili alla valutazione comparativa dei candidati, tenendo conto in ogni caso di quanto indicato al successivo comma 4 del presente articolo.
  3. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato.
  4. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti con D.M. n. 243 del 25.5.2011.
  5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, sono ammessi in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica.
  6. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
  7. I candidati sono convocati per la discussione dei titoli con almeno 20 giorni di preavviso.
  8. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è prevista una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando.
  9. Al termine della discussione sostenuta dai candidati e a seguito della stessa, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, ed esprime un giudizio sulla conoscenza della lingua straniera.
  10. Sulla base dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione redige una graduatoria di merito che può essere utilizzata unicamente in caso di rinuncia del vincitore, qualora ciò sia stato previsto nel bando.
  11. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
  12. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo sulla base della nuova designazione formulata dal Dipartimento interessato. Nel contempo stabilisce un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  13. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici individuali e collegiali espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  14. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore rinvia gli atti alla Commissione assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

 

Art. 9 - Approvazione degli atti

  1. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell’Ateneo.
  2. Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale della Commissione sono trasmessi al Responsabile della struttura competente ai fini della proposta di chiamata.
  3. Entro trenta giorni dall’approvazione degli atti, il Consiglio della struttura, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone la chiamata del ricercatore a tempo determinato seguendo l’ordine della graduatoria.
  4. La delibera di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Sento Accademico.

 

Art. 10 - Trattamento giuridico

  1. Il Consiglio della struttura interessata determina all’inizio dell’attività e di ogni anno accademico, sentito il ricercatore interessato, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
  2. I contratti di cui all’art. 3 lettera a) e lettera b) del presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
  3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
  4. L’attività didattica del ricercatore deve essere annotata in un apposito registro controfirmato dal Responsabile della struttura di afferenza e dal Responsabile della struttura di coordinamento didattico, in caso di attribuzione di un corso ufficiale.
  5. Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza una relazione dettagliata sull’attività svolta, sulla quale il Consiglio della struttura stessa esprime il proprio giudizio.
  6. Qualora l’assunzione del ricercatore a tempo determinato si verifichi presso una struttura della Facoltà di Medicina Chirurgia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, lo svolgimento dell’attività assistenziale avviene nel rispetto degli accordi esistenti tra l’Ente convenzionato e l’Ateneo.
  7. Eventuale compensi o oneri per lo svolgimento di tale attività sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti.
  8. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo.

 

Art. 11 - Trattamento economico

  1. Il trattamento economico spettante al ricercatore a tempo determinato è pari al trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati nel medesimo regime di impegno.
  2. Per i titolari di contratti di cui all’ art. 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento, da definire con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 12 - Risoluzione anticipata del contratto

  1. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni.
  2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere all’interessato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

 

Art. 13 - Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con decreto rettorale.