Regolamento per le Collaborazioni Part-Time degli Studenti dell'Università Politecnica delle Marche

 

Regolamento per la disciplina di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università' previste dall'art. 11 del Decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68

(Approvato con D.R. n. 136 del 14/02/2017 e modificato con D.R. n. 37 del 22/01/2018)



Articolo 1 - Ambito di applicazione

 

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell’art 11 del Decreto Legislativo 68 del 2012, disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università.

Sono escluse le attività di docenza di qualsiasi tipo, lo svolgimento degli esami, nonché l’assunzione di responsabilità amministrative.

 

 

Articolo 2 - Assegnazione e finanziamento

 

La graduatoria è unica per tutti gli studenti che verranno chiamati seguendo l'ordine crescente nel rispetto della compatibilità tra le conoscenze e le disponibilità dichiarate nella domanda e le richieste delle singole strutture.

La spesa grava sullo specifico progetto inserito nel budget per l'Amministrazione Centrale e le Biblioteche di Facoltà e interfacoltà. Per i Dipartimenti e le Strutture Didattiche la spesa grava per il 100% sui fondi a loro assegnati.

Per il Centro Servizi Informatici (C.S.I.) e per il Centro di Supporto per l'Apprendimento delle Lingue (CSAL) la spesa grava sui fondi dell'Amministrazione Centrale nella misura del 100%.

 


Articolo 3 - Tipologie attività

 

Le diverse tipologie di attività a tempo parziale di cui al precedente art. 1, sono individuate annualmente su proposta delle strutture interessate.

 

 

Articolo 4 - Bandi e Pubblicità

 

Ai fini della formulazione della graduatoria annuale degli aventi diritto a prestare collaborazioni ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 68/2012, il Rettore provvede ad emanare apposito bando che sarà pubblicato sul sito internet dell’Università.

Tale bando, da pubblicarsi di norma entro il 30 novembre di ciascun anno, dovrà contenere le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte dei medesimi.

 

 

Articolo 5 - Domande

 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso ed essere inclusi nelle graduatorie di cui al successivo articolo 6, gli studenti regolarmente iscritti presso l’Università Politecnica delle Marche - a partire dal 2°anno di corso - ai corsi di laurea di 1° e 2° livello che abbiano superato almeno i 2/5 dei crediti previsti riportati nel libretto dello studente.

Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione per essere inclusi nelle graduatorie, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, coloro i quali, avendo conseguito la laurea di 1° livello, siano iscritti al 1° anno della laurea magistrale non a ciclo unico.

Sono esclusi, dalla partecipazione al concorso gli studenti iscritti :

  • alle Scuole di Specializzazione
  • al Dottorato di Ricerca
  • ai Master

Sono altresì esclusi gli studenti con un numero di anni di iscrizione superiore al triplo della durata legale del corso attuale a partire dall’anno di 1°iscrizione all’attuale livello di corso.

Sono altresì esclusi coloro che sono stati sottoposti a provvedimento disciplinare di qualsiasi tipo o che abbiano reso dichiarazioni mendaci nella domanda relativa.

 


Articolo 6 - Graduatoria

 

La graduatoria è formulata tenendo conto dei criteri (valutati al secondo decimale) indicati di seguito:

1) Indicatore della condizione di merito così ottenuto:

   a)  per il 70% dal rapporto percentuale tra crediti ottenuti e numero massimo di crediti previsti nel libretto studente.

   b)  per il 30% dalla media delle votazioni riportate, espressa in trentesimi.

   All’indicatore suddetto saranno applicate penalizzazioni secondo le regole seguenti:

 

  1. 1) per gli iscritti al 1° anno della laurea magistrale, non a ciclo unico, l’indicatore di base è convenzionalmente pari a 100. All’indicatore suddetto verrà applicata una penalizzazione nel modo seguente:
  • meno 1 per ogni punto in meno rispetto al voto massimo conseguibile nella laurea triennale (esclusa la lode);
  • meno 2 per ogni anno in più impiegato rispetto alla durata normale del corso per conseguire la laurea triennale a partire dall’anno di prima immatricolazione al sistema universitario;
  1. 2) per gli iscritti alla laurea o laurea magistrale/specialistica all’indicatore di base calcolato secondo i criteri di cui sopra viene applicata una penalizzazione del 5% per ogni anno di ritardo rispetto all’anno di corso frequentato, a partire dall’anno di 1°iscrizione nel livello di studi.

2) Indicatore della condizione di reddito così ottenuto:

viene attribuito un punteggio massimo di 100 punti alla fascia di ISEE più bassa, come stabilita dal regolamento per la contribuzione studentesca, con un decremento costante per ogni fascia superiore fino a quella massima alla quale è attribuito un valore pari a zero;

All’indicatore suddetto saranno applicate penalizzazioni e bonus secondo le regole seguenti:

 

  • "Studenti Idonei", ovvero gli studenti idonei ma non beneficiari delle borse di studio concesse dalla Regione: aggiunta del 40% dell’indicatore base;
  • "Studenti tutelati" che si trovino in una delle seguenti situazioni:
  1. studenti con fratelli o sorelle regolarmente iscritti in un'Università fuori Regione: aggiunta del 5% dell’indicatore base;
  2. studenti con fratelli o sorelle regolarmente iscritti in un'Università della Regione Marche: aggiunta del 10% dell’indicatore base;
  3. studenti con fratelli o sorelle regolarmente iscritti all’Università Politecnica delle Marche: aggiunta del 15% dell’indicatore base;
    Tali benefici sono estesi anche agli ascendenti conviventi.
  4. studenti con prole: aggiunta del 20% dell’indicatore base;
  5. studenti orfani di uno o entrambi i genitori: aggiunta del 20% dell’indicatore base;
  6. studenti che si trovano in situazioni particolari stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (es. calamità naturali): aggiunta fino al 20% dell’indicatore base;
  7. studenti con genitori in stato di disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga e studenti non fiscalmente a carico che si trovino nello stesso stato al momento della domanda: aggiunta del 20% dell’indicatore base;
  8. "Studenti vincitori di borsa ERSU o di altra borsa erogata dall’Università che dà diritto all’esonero tasse" vengono inseriti gli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio concessa dalla Regione: penalizzazione del 40% rispetto all’indicatore base. 

       Le variazioni a correzione sono cumulative a compensazione.

 

3) La posizione finale in graduatoria viene stabilita in base alla somma dell’indicatore del merito e del prodotto dell’indicatore di reddito per un coefficiente di riduzione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

4) In caso di parità dell’indicatore finale prevale la minore età anagrafica.

Lo studente che consegue la laurea triennale nello stesso anno accademico nel quale è risultato in posizione utile nella graduatoria prescelta, se iscritto ad un corso di laurea magistrale dell’Università Politecnica delle Marche, ha facoltà di svolgere la suddetta collaborazione.



Articolo 7 - Modalità di utilizzazione

 

Le strutture interessate alla assegnazione di studenti part time sono tenute a rispondere alla richiesta di programmazione che precede la pubblicazione del bando secondo le modalità e i tempi predisposti dall’ufficio competente specificando il numero degli studenti necessari.

Sarà cura dell’ufficio competente contattare gli studenti secondo l’ordine delle graduatorie e sulla base delle disponibilità e competenze a svolgere l'attività richiesta, assegnandoli alle specifiche strutture. Lo studente che, per qualsiasi motivo, non accetti l'incarico dopo essere stato chiamato per tre volte nell’arco di quarantacinque giorni viene definitivamente escluso dalla graduatoria.

L’attività di collaborazione assegnata allo studente è disposta mediante apposito contratto a firma del Rettore.

L'assegnazione dello studente alla struttura avviene mediante lettera di conferma al Responsabile della Struttura presso cui lo studente è impiegato.



Articolo 8 - Studenti disabili

 

Per particolari richieste da parte di studenti portatori di handicap, l’Amministrazione può contattare studenti inseriti nella graduatoria generale che si rendano disponibili a tale scopo, senza obbligo di rispettare l'ordine della graduatoria.

Per esigenze specifiche e in assenza di studenti disponibili inseriti nella graduatoria generale, l'Amministrazione può autorizzare con Decreto Rettorale la partecipazione di altri studenti universitari idonei a tale scopo.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di adibire in tutto o in parte il "tutor", firmatario del presente contratto, ad altre mansioni tipiche degli studenti part-time ("tutor" di altro assistito, supporto organizzativo, inserimento dati P.C., ecc.) qualora ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione medesima, emerga la necessità di fare ricorso ad altro "tutor", nell'esclusivo interesse dell'assistito. Limitatamente ai tutor di studenti disabili, la scadenza del contratto può essere prorogata per un periodo più esteso e comunque dietro nulla osta del Responsabile della struttura.



Articolo 9 - Contratto e collaborazione

Il contratto di collaborazione deve indicare:

a) la struttura o le strutture presso le quali viene prestata la collaborazione;

b) il tipo di attività;

c) le modalità operative di svolgimento della collaborazione e il nominativo del Responsabile del servizio, nell'ambito del quale essa si svolge;

d) la suddivisione delle 150 ore;

e) il corrispettivo dovuto e le modalità per la sua erogazione;

f) una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto, per inadempienza, incompetenza e indegnità segnalata dal Responsabile della struttura;

g) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici (Art 11 comma 3 Dlgs 68/2012);

h) il capitolo di spesa utilizzato.

i) la previsione che il contratto si intende risolto a seguito di qualsiasi evento che faccia decadere dalla qualifica di studente dell'Università Politecnica delle Marche (ad esempio: rinuncia, laurea, decadenza, trasferimento) ovvero dell'inizio di attività lavorativa da parte dello stesso o della partecipazione a progetti finanziati dall'Unione Europea (Erasmus, ecc...)

E' consentito esclusivamente a chi consegue la laurea triennale ed abbia preventivamente firmato un contratto per le 150 ore, e nel caso in cui la collaborazione non sia terminata alla data del conseguimento del titolo, di portare a termine la collaborazione stessa successivamente alla laurea secondo le condizioni che seguono:

  • la richiesta di prosecuzione dell'attività per le ore mancanti, dovrà essere presentata dallo studente al Responsabile della struttura presso cui presta la collaborazione negli stessi termini previsti per la domanda di ammissione all'esame finale (tale richiesta va indirizzata per conoscenza al Responsabile dell’Ufficio della Didattica);
  • il Responsabile della struttura, cui è assegnato lo studente, dovrà dichiarare che ritiene opportuno prolungare il contratto, anche dopo il conseguimento della laurea triennale, per garantire una certa continuità nell’attività posta in essere;
  • il contratto si intende comunque risolto decorsi i 6 mesi (salvo eventuale richiesta di proroga dal parte del Responsabile della struttura secondo le modalità suindicate)
  • il soggetto mantenga necessariamente lo status di studente regolarizzando la propria posizione amministrativa mediante l’iscrizione al 1° anno della laurea magistrale.

Lo svolgimento dell'attività part-time è subordinata al pagamento della 1°rata delle tasse e contributi per tale primo anno, in quanto diversamente verrebbe meno anche la necessaria copertura assicurativa.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

 

 

Articolo 10 –Doveri dello Studente

 

Lo studente chiamato a prestare la collaborazione presso la struttura è tenuto a:

   a)  comunicare la volontà di accettare l’incarico;

   b)  concordare con il Responsabile delle Struttura le modalità e i tempi di svolgimento della collaborazione che devono essere compatibili con le esigenze della struttura e tener conto del carico didattico dello studente;

   c)  garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni dei quali il medesimo verrà comunque a conoscenza nell’esecuzione delle attività oggetto di collaborazione;

   d)  registrare le ore effettuate su apposito modello messo a disposizione e controfirmato dal Responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione.

 

 

Articolo 11 – Obblighi del Responsabile della Struttura

 

Il Responsabile della Struttura presso la quale sono attivate forme di collaborazione è tenuto a:

   a)  coordinare l’attività prestata affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;

   b)  vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione;

   c)  comunicare tempestivamente all’ufficio competenze qualsiasi irregolarità che si verifichi nello svolgimento della collaborazione;

   d)  segnalare all’ufficio competente ogni fatto che possa comportare la decadenza immediata del rapporto per inadempienza, incompetenza o indegnità;

   e)  inviare all’ufficio competente apposita attestazione dell'attività svolta dallo studente comprensiva anche della valutazione sul servizio reso.

 

 

Articolo 12 - Incompatibilità L'attività di collaborazione per gli studenti ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 68/2012 è incompatibile con:

  1. l'attività di tutorato (prevista dal D.M. 198/2003);
  2. l'attività di lavoro in via subordinata o non subordinata qualora tale attività sia contestuale al periodo di valenza del contratto.

 

Articolo 13 - Durata

 

La prestazione di ciascuno studente disciplinata dal presente Regolamento non può superare le 150 ore per ciascun anno di riferimento della graduatoria e dovrà comunque essere espletata entro 6 mesi  dalla data di stipula del contratto.

La deroga a tale termine è consentita esclusivamente su motivato parere del Responsabile della Struttura.

 

 

Articolo 14 - Compenso

 

Il compenso orario stabilito dal Consiglio di Amministrazione è indicato nel bando che fissa l'apertura dei termini per la presentazione delle domande e viene emanato annualmente con decreto rettorale.

Tale corrispettivo è esente da imposte come disposto dall’ Art 11 comma 3 del Decreto Legislativo 68/2012 e non costituisce reddito ai fini IRPEF.

L'Università provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni ed i rischi civili. Il corrispettivo viene corrisposto, su richiesta dello studente, in un’unica soluzione al termine della prestazione o all'espletamento di ogni 50 ore di attività.

In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione del Responsabile della Struttura presso la quale lo studente ha svolto l’attività secondo i tempi e le modalità richieste.

 

 

Articolo 15 - Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

 

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:

  1. rinuncia espressa dello studente;
  2. decadenza, rinuncia agli studi o trasferimento presso altra sede;
  3. irrogazione allo studente di un provvedimento disciplinare;
  4. inadempienza, incompetenza e indegnità segnalata dal Responsabile della Struttura;
  5. accertamento di false dichiarazioni relative a dati presentati nella domanda on line.

 

Articolo 16 - Scadenzario

 

Entro Settembre:

- richiesta alle strutture di individuazione delle loro necessità;

- individuazione delle tipologie di attività.

Entro Ottobre:

- predisposizione del bando di concorso;

- determinazione del compenso orario;

- parere del Consiglio Studentesco;

- approvazione del bando con Decreto Rettorale.

Entro Novembre:

- emissione del bando di concorso;

- presentazione delle domande.

Entro Febbraio:

- formulazione delle graduatorie;

- approvazione delle graduatorie con Decreto Rettorale.

 

 

Articolo 17 - Norme transitorie e decorrenza

 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.