Circolari d'interesse generale

Prot. n. 10407 24.04.2008

Collaborazioni ed incarichi esterni



OGGETTO: Legge Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007, n. 244) art. 3, commi 18, 54 , 76 e 79: Collaborazioni ed incarichi esterni - Contratti di lavoro flessibile - Pubblicazione dei provvedimenti di affidamento di collaborazioni ed incarichi esterni. 

            La Legge Finanziaria 2008 - Legge 24.12.2007, n. 244 -, entrata in vigore già dal 1° gennaio, ha introdotto, con l'art. 3, commi 18, 54 e 76, alcune importanti novità riguardo alla materia in oggetto, novità che hanno suscitato non pochi dubbi interpretativi, in relazione soprattutto alle modifiche apportate dalla legge, rispettivamente all'art. 7 e all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, articoli che disciplinano il ricorso al lavoro esterno ed in forza dei quali questa Amministrazione si è dotata di appositi regolamenti.

Solo di recente il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolari, numero 2 in datal 11 marzo 2008 e numero 3 in data 19 marzo 2008 ha sciolto molti dei suddetti dubbi, emanando apposite direttive per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7, commi 6 e ss., del D.Lgs. 165/2001: Collaborazioni ed incarichi esterni.


Tale articolo, è stato modificato dall'art. 3, comma 76, della legge finanziaria 2008 che ha sostituito le parole "di provata competenza" con la locuzione "di particolare e comprovata specializzazione universitaria" .

Con tale modifica viene introdotto un presupposto ancor più rigoroso con la finalità evidente di " escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate" (rif. Circ. Funzione Pubblica n. 2/08).

Restano, ovviamente, fermi gli altri presupposti contenuti nella disposizione, che risultano inalterati e per i quali si rinvia all'apposito Regolamento prestazioni d'opera emanato con D.R. n. 217 del 28.12.2006 e pubblicato sul sito dell'Università alla voce "Ateneo - Regolamenti di Ateneo".

Con riguardo al requisito della particolare professionalità si fa presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n. 2/08, prima menzionata, si è così espresso: "l'utilizzo dell'espressione ‹‹esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria›› deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale".

Conseguentemente in base all'art. 7 novellato, l'Università non potrà più conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,


  • per prestazioni di carattere routinario tipicamente amministrative contabili o di segreteria;

  • ad esperti in possesso di una qualificazione professionale inferiore alla laurea magistrale, alla laurea vecchio ordinamento o alla laurea specialistica, attinente l'oggetto dell'incarico o inferiore alla laurea triennale accompagnata dal possesso di un master di primo livello finalizzato alla specializzazione richiesta.
Art. 36 del D.Lgs. 165/2001: Contratti di lavoro flessibile.

Tale articolo, sostituito interamente dal comma 79 della Legge Finanziaria 2008, riguarda anch'esso la possibilità del ricorso al lavoro esterno, ma per finalità e presupposti diversi da quelli definiti dall'art. 7 suddetto.

Sebbene la norma non chiarisca il concetto di lavoro flessibile è evidente che la disposizione ha inteso, da una parte, limitare il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, considerandolo un'eccezione rispetto alle normali provviste che devono avvenire a tempo indeterminato, e, dall'altra, escludere in maniera tassativa la possibilità di ricorrere a forme di collaborazioni coordinate e continuative per ottenere prestazioni che fanno riferimento ad una normale provvista di lavoro e per esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture.

Va precisato tuttavia che, attraverso una specifica eccezione rispetto ai limiti di spesa e di durata previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, il comma 11 dell'art. 36 ammette il ricorso al lavoro flessibile, esclusivamente nella forma del contratto di lavoro a tempo determinato

1)      per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione Europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate, anche se attraverso l'intermediazione di un altro soggetto pubblico;

2)      per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del fondo di finanziamento ordinario delle università.

E' ovvio perciò che questa previsione normativa rappresenta l'unico strumento per l'Università per poter reperire personale anche non laureato.

Va evidenziato comunque che l'utilizzazione, per fini diversi, di lavoratori con i quali sono stipulati i contratti di cui al comma 11 dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto.


Commi 18 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008). Pubblicazione dei provvedimenti di affidamento di collaborazioni ed incarichi esterni.


L'articolo 3, comma 18, della citata legge n. 244/2007 subordina l'efficacia dei contratti di consulenza con le Pubbliche Amministrazioni, alla "previa" pubblicazione, sul sito web dell'Amministrazione stipulante, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso. Tale norma  è fortemente innovativa, poiché valorizza le esigenze di trasparenza a tal punto da rendere la pubblicità elemento costitutivo  del contratto di consulenza stesso, cosicché esso diviene un contratto efficace, cioè in grado di produrre tutti i suoi effetti, solo dopo essere stato reso pubblico.


In stretto collegamento con la norma appena illustrata, va considerata anche un'altra disposizione della Finanziaria 2008, introdotta dall'articolo 3, comma 54: tale norma modifica il disposto dell'articolo 1, comma 127 della legge n. 662/1996, prescrivendo

a) l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, fra cui sono ricomprese le Università, che "si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso", di pubblicare sul sito web dell'Amministrazione un elenco contenente i relativi provvedimenti di conferimento di incarico, con l'indicazione specifica del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;

b) l'introduzione di una specifica sanzione, a titolo di illecito disciplinare e di responsabilità erariale, a carico del dirigente preposto alla liquidazione del corrispettivo per incarichi di consulenza o collaborazione, qualora sia stata omessa la pubblicazione dell'incarico sul sito dell'Amministrazione.

Anche sull'argomento è intervenuto Il Dipartimento della Funzione Pubblica che, nella circolare numero 2/08, così si esprime:

‹‹ Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere omnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.››.


Delineato come sopra il quadro normativo esistente, si ritiene utile fornire alle strutture in indirizzo le seguenti indicazioni operative:


1)       Le Strutture didattico scientifiche possono procedere autonomamente e direttamente, in base all'art. 7 D.Lgs. 165/2001, a conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione universitaria, con le modalità e nei limiti, per competenza e valore stabiliti dall'attuale regolamento "Prestazioni d'opera in attuazione della Legge Bersani" emanato con Decreto Rettorale n. 217 del 28.12.2006 e visionabile sul sito dell'Università alla voce "Ateneo - Regolamenti di Ateneo", tenendo conto del nuovo e più rigoroso requisito del possesso da parte del prestatore d'opera

·     della laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica , attinente l'oggetto dell'incarico

·     della laurea triennale accompagnata dal possesso di un master di primo livello finalizzato alla specializzazione richiesta per eseguire la prestazione.


Non possono essere conferiti incarichi per prestazioni di carattere routinario tipicamente amministrativo contabile o di segreteria in quanto tali incarichi contrasterebbero con il requisito di "attività altamente qualificata".


Con particolare riguardo al conferimento di incarichi individuali per attività di ricerca, secondo la disciplina del "Regolamento Specifiche Prestazioni previste da programmi di ricerca, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile" visibile anch'esso alla "Voce Regolamenti di Ateneo - Ricerca-", si ritiene opportuno richiamare quanto detto, nella nota e-mail  DA/9367 del 16.4.2008, a proposito della valenza di tale disciplina avente ben precisi caratteri di specialità non suscettibili di interpretazione estensiva: la specifica prestazione deve essere strettamente connessa con il programma di ricerca ed avere un nesso di necessità con lo stesso programma.


2)       In base all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, tenuto conto anche delle eccezioni previste dal comma 11 dello stesso articolo, non potranno essere conferiti incarichi individuali con contratti di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le uniche forme di lavoro flessibile contemplate dalla norma sono da ricondursi al lavoro di tipo subordinato a tempo determinato.

La stipula di questi contratti deve essere preceduta da una procedura concorsuale ad evidenza pubblica di esclusiva competenza dell'Amministrazione Centrale.


3)      In base all'art. 3, comma 54, della legge finanziaria 2008, vige l'obbligo per tutte le Strutture in indirizzo di pubblicare, nel sito web dell'Amministrazione, tutti i contratti di collaborazione o gli incarichi conferiti a far data dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della norma, prendendo a riferimento a tal fine la data di stipula del contratto.

A regime, la pubblicazione dovrà essere effettuata immediatamente dopo la stipula del contratto. È appena il caso di ricordare che se trattasi di contratto di consulenza, quest'ultimo non può che avere decorrenza dal giorno della sua pubblicazione.


L'obbligo di pubblicazione riguarda tutti gli incarichi individuali per prestazioni di natura coordinata e continuativa, per prestazioni autonome occasionali e per prestazioni professionali, qualunque sia l'oggetto del contratto (contratto di ricerca, consulenza, servizi, studio, professori a contratto, coadiutori, assegnisti di ricerca etc...) e la natura della collaborazione esterna (sia essa riconducibile all'art. 2222 c.c. che all'art. 2230 c.c.).

Nel richiamare l'attenzione sulle conseguenze derivanti dalla omessa pubblicazione che "costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale" da parte dell'ordinatore di spesa, si forniscono le seguenti istruzioni per procedere a pubblicare sul sito web di questa Amministrazione quanto prescritto dalla norma.

Ai fini dell'inserimento i soggetti abilitati ad effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego di Ancona, attraverso la propria area riservata, alla voce "Servizi Vari - Inserimento dati incarichi esterni", potranno accedere al sistema informatico di questa Amministrazione provvedendo a compilare, attraverso un apposito form, il modello all'uopo predisposto dal Centro NIA, disponibile già dalla prossima settimana.

Per quel che concerne invece gli Istituti, il Centro Interdipartimentale di Ricerca Incontinenza Urinaria e Pavimento Pelvico, il Centro Interdipartimentale di Servizi di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute e il Centro Sperimentale Interuniversitario di Ricerca Stradale, i loro Direttori dovranno trasmettere, a stretto giro di posta, anche via e-mail, alla Ripartizione Affari Istituzionali, il nominativo o i nominativi del personale che dovrà essere abilitato all'inserimento di cui sopra, con le medesime modalità prima dette.

Sarà cura di questa Amministrazione provvedere a dare ulteriori istruzioni operative ed a fornire idonea ed aggiornata modulistica di supporto sulla intera materia.