STATUTO

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

Tecnici Certificatori Energetici

 

Art. 1

A partire dall’A.A. 2014-2015 è istituito, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, il Corso di perfezionamento in “Tecnici Certificatori Energetici”.

 

Art. 2

La direzione del corso ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche.

 

Art. 3

Il corso di perfezionamento “Tecnici Certificatori Energetici” ha lo scopo di fornire la formazione teorica e pratica per svolgere il ruolo di “certificatore energetico”, con particolare riguardo ai compiti previsti dal decreto del presidente della repubblica di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

 

Art. 4

Il corso ha durata corrispondente a 8 crediti universitari e si svolge nell’arco massimo di una annualità. Il corso potrà essere tenuto più volte nell’arco di uno stesso anno accademico.

 

Art. 5

Al corso sono ammessi un numero massimo di 35 (trentacinque) allievi..

Di norma, il corso sarà svolto con un numero minimo di iscritti pari a 10 (dieci). 

Il Comitato Ordinatore  del Corso potrà decidere prima dell’inizio del corso il  numero minimo di iscritti (sulla base di valutazioni che garantiscano comunque la copertura delle spese necessarie).

 

Art. 6

Al corso potranno essere ammessi i possessori di:

a)      possessori di diploma di scuola media Superiore;

b)      possessori di diploma universitario o di laurea

 

Art. 7

L’accesso al corso avviene mediante esame di ammissione per titoli, che tuttavia sarà espletato soltanto nel caso in cui il numero di domande presentate ecceda quello dei posti disponibili. Le modalità dell’esame di ammissione sono stabilite dal Comitato Ordinatore. La commissione di esame è costituita da tre docenti designati dal Comitato Ordinatore.

 

Art. 8

Gli iscritti al corso hanno l’obbligo di frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche (minimo 85% delle ore complessive del corso di presenze), secondo il programma definito all’inizio dal Comitato Ordinatore.

La durata del corso è pari a 8 crediti universitari, corrispondenti a 200 ore di impegno complessivo, di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale, costituita da lezioni teoriche, seminari, attività pratiche numeriche e misuristiche, e di attività individuale per la redazione di elaborati relativi alle attività pratiche.

La verifica dell’apprendimento sarà effettuata, con modalità stabilite dal Comitato Ordinatore, da una Commissione costituita dal Comitato Ordinatore e  presieduta dal Coordinatore del Corso.

 

Art. 9

Il corso è articolato nei seguenti moduli didattici.

 

I Modulo

 

II Modulo

 

III Modulo

 

IV Modulo

     Involucro edilizio:

-         Le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti

-         soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:

      dei nuovi edifici

      del miglioramento degli edifici esistenti

 

 

V Modulo

Impianti termici:

-         fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative

-         soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:

 - dei nuovi impianti

-  della ristrutturazione degli impianti esistenti

 

VI Modulo

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili

 

VII Modulo

 

VIII Modulo

 

 

IX Modulo

 

X Modulo

 

 

Il programma di massima di ciascun modulo è riportato in allegato. Il programma definitivo sarà stabilito dal Comitato Ordinatore.

 

 

Art. 10

A conclusione del corso, agli iscritti che, a giudizio del Comitato Ordinatore, abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti dal precedente art. 8, è rilasciato un attestato conformemente alla normativa vigente.

 

Art. 11

L’attività didattica è svolta da docenti dell’Università Politecnica delle Marche, con eventuali complementi seminariali da parte di docenti o esperti esterni. Potranno essere coinvolti per attività di docenza anche docenti di altre Università, ed esperti qualificati appartenenti ad Enti pubblici o privati, secondo la normativa universitaria vigente.

Per la realizzazione del Corso ci si potrà avvalere della cooperazione di altri Enti, mediante stipula di apposite convenzioni, secondo la normativa universitaria vigente.

 

Art. 12

L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti viene proposto dal Comitato Ordinatore ed è stabilito anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.

 

Art. 13

La gestione didattica è affidata ad un Comitato Ordinatore composto da tre membri, nominati dalla Facoltà, tra i quali è individuato dalla medesima Facoltà un Coordinatore nella persona di un professore ordinario o di un professore associato dell’Università.