PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI
ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 117/2000, la partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Le riunioni non sono valide qualora non siano presenti tutti i Commissari.
In sede di riunione preliminare la Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa comunicazione al Rettore.
2. Sarà cura del membro designato contattare gli altri componenti al fine di concordare la data di inizio dei lavori della Commissione e darne comunicazione, unitamente alla sede, al Responsabile del procedimento il quale provvederà a convocare la prima riunione, solo nel caso in cui questa non venga svolta per via telematica.
3. La Commissione può riunirsi prima della scadenza dei trenta giorni entro i quali i candidati possono ricusare i commissari unicamente per stabilire i criteri di massima e per predeterminare le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Il termine di cui sopra decorre dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di nomina della Commissione giudicatrice.
4. In sede di prima riunione la Commissione dovrà procedere:
- all’individuazione del presidente e del segretario;
- ad inserire a verbale dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono tra i commissari e tra questi ed i candidati rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso;
- a determinare i criteri di massima e le procedure di valutazione dei candidati cui dovrà attenersi (il relativo verbale, redatto anche in formato digitale, dovrà pervenire al responsabile del procedimento, ai fini della opportuna pubblicizzazione presso la sede del Rettorato, della Facoltà che ha richiesto il bando e sul sito Internet dell’Ateneo: http://www.univpm.it sotto la voce «concorsi», almeno dieci giorni prima della data della successiva riunione della Commissione).
I lavori non potranno peraltro proseguire prima che siano decorsi sette giorni dalla effettiva pubblicizzazione dei criteri e delle procedure di cui sopra.
Le domande ed i plichi contenenti le pubblicazioni dei candidati saranno messi a disposizione della Commissione decorso il termine di cui al punto 3).
5. Il calendario della prova, laddove previsto, deve essere comunicato all’Ufficio almeno quaranta giorni prima della data stabilita, al fine di poter rispettare i termini di preavviso spettanti ai candidati.
6. Di ogni seduta deve essere redatto dal segretario un verbale in duplice copia siglato in tutte le sue pagine e firmato da tutti i commissari.
I verbali stessi dovranno essere inviati, a lavori conclusi, anche in formato digitale unitamente ai plichi contenenti domande, titoli e pubblicazioni.
7. La Commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del D.R. di nomina della commissione stessa.
Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
8. Eventuali recapiti, diversi da quelli in indirizzo, ai quali inviare le successive comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, dovranno essere comunicati alla Ripartizione Reclutamento Docenti, Ricercatori e Assegni, Piazza Roma n. 22 – 60121 Ancona.