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Statuto di Autonomia
Lo Statuto disciplina l'ordinamento dell'università ed è l'espressione fondamentale dell'autonomia universitaria sancita dall'articolo 33 della Costituzione.
Titolo I - Principi
Art. 1
Principi generali 1. L'Università Politecnica delle Marche, è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacità di diritto pubblico e privato. Opera in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico. 2. L'Università Politecnica delle Marche di seguito detta "Università", a vocazione prevalentemente tecnico scientifica, opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca, affinché l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della società e della conoscenza scientifica. Ha sede in Ancona e sedi decentrate secondo quanto stabilito nel successivo art. 9. 3. L'Università promuove ogni azione atta a perseguire la qualità e l'efficienza della ricerca e della didattica, in particolare favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e internazionale. 4. Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di professori, ricercatori e discenti. 5. L'Università favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica. 6. Nel pieno riconoscimento del valore strategico della risorsa umana per lo sviluppo della società, l'Università promuove iniziative per l'educazione degli adulti lungo tutto l'arco della vita. Art. 2 Libertà di ricerca 1. L'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai professori e ricercatori, nel rispetto dei programmi di ricerca predisposti dalle strutture, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca, in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari. 2. Ogni valutazione sull'attività individuale di ricerca è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti. 3. L'Università favorisce la diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta all'interno dell'Ateneo, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse. 4. L'Università, per perseguire scopi di ricerca può, su fondi propri o provenienti da enti pubblici o privati, istituire borse di studio da usufruire anche all'estero. Art. 3 Libertà di insegnamento 1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli professori, nonché autonomia alle strutture didattiche. 2. In particolare, la libertà di insegnamento garantisce i singoli professori da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, fatti salvi quelli derivanti dai curricula didattici. 3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attività didattica, è riservata all'autonomia delle Facoltà. Art. 4 Diritto allo studio 1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario. 2. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività universitarie. Art. 5 Iniziative formative e culturali 1. Oltre alle funzioni prioritarie che attengono alla ricerca ed alla didattica, l'Ateneo promuove iniziative atte a favorire la crescita culturale, la formazione professionale, l'integrazione sociale al proprio interno e con la comunità, l'attività sportiva e ricreativa. 2. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai Regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche. 3. L'Università, anche attraverso appositi accordi con le associazioni di studenti e laureati, promuove l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni dei propri diplomati e laureati con i quali mantiene rapporti di collaborazione. 4. L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita del personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Art. 6 Cooperazione interuniversitaria 1. Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, l'Università può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri. Tali accordi possono riguardare: a) programmi di ricerca in collaborazione; b) attività didattiche integrate; c) scambi di personale; d) programmi integrati di studi e di scambio per studenti. 2. Gli accordi relativi a programmi di attività scientifica e di attività didattica devono essere accompagnati da un giudizio di compatibilità da parte delle rispettive strutture scientifiche e delle strutture didattiche interessate. 3. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Università può avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre Università nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali. 4. L'Università, nel programmare la cooperazione interuniversitaria nel campo della ricerca e della didattica, predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi. Art. 7 Conferimenti e partecipazioni al patrimonio di altri Enti 1. In relazione al perseguimento delle proprie finalità, l'Università può istituire o partecipare a Centri Interuniversitari, Consorzi o Società di capitali e O.N.L.U.S., previe deliberazioni degli organi competenti. 2. La convenzione istitutiva deve indicare la misura degli eventuali apporti di capitale. Art. 8 Corsi e titoli 1. L'Università conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge. 2. L'Università può rilasciare inoltre attestati relativi ai corsi e ad ogni altra attività di aggiornamento e formazione che organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente. 3. I corsi di studio dell'Università sono definiti e disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo secondo le vigenti disposizioni di legge. Art. 9 Sedi Decentrate 1. L'Università con sede in Ancona, per l'attività didattico-scientifica e di ricerca e per soddisfare particolari esigenze culturali e del tessuto socio economico, può operare in sedi decentrate. Il Senato Accademico, su proposta delle Facoltà interessate acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può decentrare in tali sedi anche parzialmente le attività didattiche dei corsi. 2. Al personale impiegato nelle attività fuori sede di cui al precedente comma, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, possono essere riconosciute specifiche indennità. Titolo II - Organi dell'UniversitàArt.10 Organi 1. Gli organi di governo dell'Ateneo sono: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione. 2. E' organo consultivo e propositivo di Ateneo il Consiglio Studentesco. Art. 11 Il Rettore 1.Il Rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge; recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. Emana direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, definendo criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione dei livelli ed ambiti di responsabilità. In quanto responsabile del governo dell'Università verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 2. Il Rettore sceglie, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno nell'assume la carica, il Pro-Rettore vicario, il quale supplisce il Rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. 3.Il Rettore può nominare altri Pro-Rettori con delega su materie specifiche, scegliendoli tra i professori di ruolo. Art. 12 Elezione 1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. 2. L'elettorato attivo è costituito da: a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università; b) ricercatori confermati; c) rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e da numero 6 rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio Studentesco fra i suoi componenti; d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati. 3. Il Rettore è nominato con decreto del MIUR. 4. A sua richiesta, il Rettore è esentato, anche parzialmente, dall'attività didattica per la durata della carica. L'esenzione è concessa con decreto rettorale. 5. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il Pro-Rettore vicario assume le funzioni del Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore. Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il triennio decorre dal 1° novembre successivo alla elezione. Art. 13 Funzioni 1. Il Rettore convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo il relativo ordine del giorno; ne coordina le attività e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere. 2. Il Rettore inoltre: a) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva; b) emana lo Statuto e i Regolamenti dell' Ateneo nonché i Regolamenti delle strutture primarie e derivate e dei Corsi di Studio; c) predispone il bilancio preventivo e presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo; d) nomina con proprio decreto i professori e i ricercatori dell'Università; e) predispone il piano edilizio di Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; f) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Direttore Amministrativo la programmazione del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo delle strutture dell'Ateneo nonché i suoi eventuali aggiornamenti; g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori di ruolo e ricercatori; h) esercita il potere disciplinare nei confronti di professori, ricercatori e studenti; i) stipula contratti e convenzioni di sua competenza, stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale e conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale. l) propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione ed il rinnovo dell'incarico di Direttore Amministrativo. 3. Il Rettore decide su ogni questione non di competenza di altri organi ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. Art. 14 Senato Accademico Il Senato Accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso è altresì organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo. Art. 15 Composizione 1. Fanno parte del Senato Accademico: a) il Rettore b) i Presidi di Facoltà c) un numero di professori, pari a quello dei Presidi di Facoltà, eletti da professori e ricercatori confermati, tra i Direttori di Dipartimento o di Istituto raggruppati in aree disciplinari. Le aree disciplinari, pari al numero delle Facoltà, sono indicate nel Regolamento generale di Ateneo. d) un rappresentante dei professori associati; e) un rappresentante dei ricercatori confermati; f) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; g) due rappresentanti degli studenti. 2. Partecipano senza diritto di voto il Pro-Rettore vicario e il Direttore Amministrativo. 3. Il Direttore Amministrativo ha la funzione di segretario verbalizzante. Art. 16 Funzioni 1. Il Senato Accademico: a) delibera le modifiche allo Statuto dell'Università secondo le procedure previste nel successivo art. 62; b) elabora ed approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Studentesco, tenendo conto per gli aspetti di rispettiva competenza, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche; c) delibera sulle proposte relative ai piani di sviluppo nazionali, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza il Consiglio di Amministrazione, le Facoltà e il Consiglio Studentesco; d) esprime il parere sul bilancio di previsione; e) delibera i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica; f) delibera, sulla base delle proposte cui sono tenute le Facoltà ed i Dipartimenti, la destinazione alle Facoltà dei posti di professore e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del personale docente, sulla base delle disponibilità finanziarie accertate dal Consiglio di Amministrazione; g) approva con la procedura stabilita nel successivo art. 53 il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento didattico; esprime parere sul Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; h) delibera, su proposta dei professori e ricercatori, la costituzione la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche primarie; i) delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, la costituzione, la modifica, la disattivazione delle strutture derivate e l'adesione alle stesse, con le modalità previste dal tit. III; l) approva il Regolamento sull'organizzazione del Tutorato, del Dottorato di Ricerca e tutti i regolamenti di propria competenza, in esecuzione di specifiche disposizioni di legge; approva altresì i Regolamenti di Facoltà, i Regolamenti delle Strutture e i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio; m) esprime il parere, quando richiesto, sulle modalità di copertura e sulle chiamate dei professori; n) esprime pareri sulle convenzioni-tipo ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della ricerca esprime pareri sulle convenzioni riguardanti la didattica; o) può rinviare, per il riesame, le delibere delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attività; p) assicura un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica; può stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, sentito il Consiglio Studentesco la Facoltà o il Consiglio di corso interessato o su loro proposta, in base alle strutture disponibili e tenuto conto anche delle esigenze del mondo del lavoro; q) delibera il codice deontologico dei docenti e degli studenti; r) esprime pareri circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte di docenti e studenti dell'Ateneo; s) stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di ruolo e della relativa nomina; t) designa i componenti del Nucleo di Valutazione conformemente a quanto stabilito nel successivo art. 46; u) esercita ogni altra attribuzione non prevista dallo statuto e dai Regolamenti e dirime i conflitti fra le strutture; v) delibera in merito alle questioni di afferenza dei professori e ricercatori alle strutture didattico-scientifiche; z) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti. 2. Le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo partecipano con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti : a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le rappresentanze degli studenti partecipano con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti : a), b), c), d), g), l), p), q), r) e z) di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 17 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo. Art. 18 Composizione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) Rettore; b) Pro Rettore vicario; c) Direttore Amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante; d) due rappresentanti dei professori ordinari; e) due rappresentanti dei professori associati; f) due rappresentanti dei ricercatori confermati; g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo; h) due rappresentanti degli studenti; i) fino a un massimo di tre rappresentanti degli Enti che contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo per una somma congrua il cui importo sarà stabilito dal Regolamento di Ateneo. 2. Esperti possono partecipare di volta in volta alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, su invito del Presidente. Art. 19 Funzioni 1. Il Consiglio di Amministrazione: a) approva il bilancio di previsione proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico; approva il conto consuntivo ed adotta provvedimenti pertinenti alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo; b) delibera i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico e sentito il Consiglio Studentesco per la determinazione degli stessi come stabilito al successivo art. 20; c) approva la programmazione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo e i suoi eventuali aggiornamenti; d) approva il piano delle attività culturali degli studenti e determina le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentito il Consiglio Studentesco secondo le previsioni del successivo art. 20; e) determina le indennità di funzione e le altre indennità previste nello Statuto e nei Regolamenti, nonché i gettoni di presenza relativi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Consiglio Studentesco e per la partecipazione a commissioni e collegi; f) approva il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, secondo la procedura stabilita nel successivo art. 53; g) approva i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione in conformità ai piani pluriennali di sviluppo; h) approva le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza dalle previsioni regolamentari; i)delibera, su proposta del Rettore, il conferimento, il rinnovo e la revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo; l) approva il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutti i Regolamenti di propria competenza in esecuzione di specifiche disposizioni di legge; m) approva i Regolamenti in esecuzione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; n) approva, i Regolamenti di Ateneo in esecuzione delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico amministrativo; 2. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere: a) sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo; b) sulla costituzione, la modifica, la disattivazione delle strutture derivate e l'adesione alle stesse, con le modalità previste dal Tit. III. 3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai Regolamenti. Art. 20 Consiglio Studentesco 1. Il Consiglio Studentesco, organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, svolge funzioni consultive ed in particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti. 2. E' composto da venti componenti, più due rappresentanti per ciascuna Facoltà, designati tra gli studenti eletti nei Consigli di Facoltà. 3 Il Consiglio studentesco designa, al proprio interno, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nei Consigli di Amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U .e nel Comitato Tecnico Scientifico dei Centri di Servizio di Ateneo. 4. Il Consiglio studentesco elegge al proprio interno il Presidente e una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 5. Le modalità di designazione sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo. 6. Il Consiglio Studentesco esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie: a) piani di sviluppo; b) bilancio di previsione di Ateneo; c) Regolamento didattico di Ateneo; d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) bando delle attività culturali studentesche; f) interventi di attuazione del diritto allo studio. 7. Può esprimere, altresì, il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. 8. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni. 9. Sui suddetti pareri espressi dal Consiglio Studentesco gli organi dell'Università sono tenuti a fornire risposta scritta. 10.Il Consiglio Studentesco inoltre promuove e cura i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 11.L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio e con quanto espressamente previsto nel bilancio stesso, garantisce al Consiglio Studentesco le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti. Titolo III - Strutture scientifiche, didattiche e amministrativeArt. 21 Principi generali di organizzazione 1. L'organizzazione e l'attività amministrativa, finanziaria e contabile sono preordinate ai compiti scientifici e didattici dell'Ateneo e sono volte a facilitare il raggiungimento dei relativi obiettivi. 2. L'attività di gestione nel perseguimento dei fini istituzionali è retta da criteri di economicità, di efficienza, di efficacia, di trasparenza e rispondenza a pubblico interesse ed è ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione. 3. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e della conseguente responsabilità personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Ateneo. 4. L'Ateneo è articolato in strutture organizzative primarie e derivate. Sono altresì strutture d'Ateneo le Aziende e l'Amministrazione Centrale. Art. 22 Strutture organizzative primarie Le strutture primarie dell'Ateneo sono le Facoltà, i Dipartimenti, gli Istituti. Art. 23 Autonomia delle strutture primarie 1. L'Ateneo è articolato in strutture organizzative dotate di autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione e di bilancio. 2. Le strutture organizzative autonome propongono agli organi di governo dell'Ateneo i programmi relativi alla propria attività e assicurano una gestione efficace ed efficiente rispetto agli obiettivi concordati con gli organi di governo. 3. Le strutture organizzative autonome operano con il grado di autonomia definito dal presente Statuto e secondo le norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 4. Il più alto grado di autonomia è riconosciuto ai Dipartimenti e all'Amministrazione Centrale. 5 L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta agli Istituti. 6. Il Senato Accademico, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, può accordare il più alto grado di autonomia alle Facoltà. Art. 24 Strutture organizzative derivate 1. Le strutture organizzative derivate sono i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interdipartimentali di servizi ed i centri di servizio di Ateneo. 2. Il grado di autonomia è definito dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture primarie che le hanno costituite. Il Senato Accademico stabilisce anche il numero minimo di componenti che debbono comporre il consiglio che governa ciascuna struttura derivata. Art. 25 Facoltà 1. Le Facoltà sono le strutture didattiche di appartenenza dei docenti e possono articolarsi in corsi di studio, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. Le Facoltà dell'Università sono: La Facoltà di Agraria; La Facoltà di Economia "Giorgio Fuà"; La Facoltà di Ingegneria; La Facoltà di Medicina e Chirurgia; La Facoltà di Scienze.; 3. Sono organi della Facoltà: a) il Consiglio; b) il Preside; c) la Giunta di Presidenza, ove costituita; d) le Commissioni per la didattica ove non siano costituiti i Consigli di corso di studio. 4. Ai sensi dell'art. 6 co° 5 della Legge 19.10.1999, n. 370, presso ogni Facoltà è istituita una commissione per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le Commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'art. 17, co° 95, della Legge 15.5.1997, n. 127, e successive modificazioni. Le predette commissioni sono composte, per ciascuna Facoltà, da n. 3 professori e ricercatori designati dai rispettivi Consigli e da n. 3 studenti designati dal Consiglio Studentesco tra gli studenti eletti nei Consigli di corso di studio o nella Commissione per la Didattica, nel Consiglio di Facoltà di appartenenza e nel Consiglio Studentesco. Gli studenti designati tra quelli del Consiglio Studentesco devono comunque appartenere alla Facoltà alla quale si riferisce la commissione paritetica. Dette rappresentanze sono elevate a 5 nei casi di facoltà con più di 1.500 studenti iscritti o con più di due corsi di studio attivati. I componenti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, vengono nominati con Decreto Rettorale. Le rappresentanze degli studenti saranno rinnovate in occasione del rinnovo delle stesse in seno agli organi accademici di cui fanno parte. Art. 26 Composizione e competenze del Consiglio di Facoltà 1. Il Consiglio di Facoltà è composto da: a) Preside; b) Professori di ruolo e fuori ruolo; c) Ricercatori confermati appartenenti alla Facoltà. d) Rappresentanti degli studenti pari ad una unità ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove. 2. Spetta al Consiglio di Facoltà: a) organizzare e coordinare l'attività didattica e le attività culturali rivolte agli studenti; b)programmare e definire l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuite alle Facoltà, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i Consigli dei Dipartimenti interessati; C) formulare proposte per i piani di sviluppo, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei Dipartimenti e degli Istituti interessati. Ove la chiamata non sia conforme alla delibera del Consiglio di Dipartimento, la Facoltà è tenuta a fornire ampie motivazioni sulle ragioni della difformità, ed il Dipartimento potrà ricorrere alla valutazione del Senato Accademico che può rinviare la delibera alla Facoltà; e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre strutture didattiche, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici; f) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo; g) deliberare a maggioranza dei componenti del Consiglio, il Regolamento di Facoltà e approvare i Regolamenti dei Corsi di Studio ad essa afferenti; h) avanzare proposte ed esprimere parere sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative e dei Regolamenti; i) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle contribuzioni a carico degli studenti; j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti. 3. Le deliberazioni relative alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate dei Professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonché quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 4. Le Facoltà possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel Regolamento di Facoltà. Art. 27 Preside 1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e la Giunta di Presidenza, ove costituita, e ne attua le delibere. Vigila sulle attività didattiche della Facoltà ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto. Presenta al Consiglio di Facoltà la relazione annuale sull'attività didattica. 2. Il Preside è eletto fra i Professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno ed è nominato dal Rettore. L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Facoltà. 3. Il Preside nomina il Vice Preside che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Vice Preside è nominato dal Preside tra i professori di 1^ fascia a tempo pieno. Art. 28 Giunta di Presidenza 1. Le Facoltà possono istituire una Giunta alla quale delegare specifiche funzioni. 2. La Giunta è eletta dal Consiglio di Facoltà, su una rosa di nomi proposta dal Preside, ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. 3. La Giunta dura in carica un anno ed è rinnovabile. Art. 29 Dipartimento 1. Il Dipartimento è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica. 2. Al Dipartimento afferiscono i professori, gli assistenti ed i ricercatori coerentemente ai criteri stabiliti nel proprio Regolamento, nonché il personale tecnico-amministrativo assegnato per il suo funzionamento. 3. lI Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, esercita le seguenti attribuzioni: a) organizza e mette a disposizione dei docenti, assistenti e ricercatori servizi e strutture comuni per il migliore espletamento dell'attività di ricerca e di didattica; b) collabora allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei Consigli di Facoltà, collabora altresì con le Facoltà al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi didattici; c) organizza o collabora alla organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti; d) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuitegli; e) amministra il patrimonio e gestisce le risorse finanziarie e ogni altro provento acquisito; f) può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; g) è sede di espletamento di attività di consulenza, di ricerca e di servizio su convenzioni e contratti; h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti. 4. A ciascun Dipartimento è assegnato un segretario amministrativo che, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare: organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla segreteria amministrativo-contabile e ne coordina le attività assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale. 5. Per rendere operative le proprie finalità istituzionali, il Dipartimento propone ed adotta un Regolamento. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. 6. Il Regolamento deve prevedere la possibilità di costituire articolazioni interne del Dipartimento, dette Sezioni, scientificamente omogenee, indicando le relative modalità di costituzione e funzionamento. Per le Sezioni è comunque esclusa l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Art. 30 Modalità di costituzione del Dipartimento 1. La costituzione, la modifica e la disattivazione nei Dipartimenti sono di competenza del Senato Accademico, che delibera a maggioranza dei componenti. 2. La costituzione è approvata nel rispetto dei principi generali della dimensione ampia e della omogeneità per fini e per metodo. 3. Le modalità e le condizioni di costituzione dei Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere: a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un Dipartimento, in nessun caso inferiore a trentacinque, di cui almeno sette professori di ruolo; b) le misure utili a permettere la costituzione di sezioni di Dipartimento; c) forme di incentivazione per i Dipartimenti di maggiore ampiezza numerica; d) le modalità per la disattivazione dei Dipartimenti; e) l'individuazione del Senato Accademico quale organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze. Art. 31 Organi del Dipartimento 1. Sono organi del Dipartimento: a) il Consiglio; b) il Direttore; c) la Giunta, ove costituita. Art. 32 Il Consiglio 1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Dipartimento. In particolare il Consiglio di Dipartimento: a) sottopone al Senato Accademico e alle Facoltà le richieste di posti di ruolo docente sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca. Le Facoltà coordinano le richieste dei Dipartimenti con le proprie esigenze; b) formula proposte sui profili auspicabili per la copertura di posti di professori di ruolo e di ricercatori nei settori disciplinari di competenza al momento del bando di concorso; c) esprime pareri al Consiglio di Facoltà in merito alla destinazione delle disponibilità finanziarie relative ai posti di professore, ricercatore afferenti presso il Dipartimento; formula proposte per la richiesta di nuovi posti; d) formula le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore; e) chiede una decisione definitiva del Senato Accademico ove esistano contrasti tra le indicazioni del Dipartimento e quelle del Consiglio di Facoltà; f) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento; g) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni; h) delibera l'autorizzazione all'acquisto di apparecchiature e servizi secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; i) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; l) può perseguire le proprie finalità promuovendo, congiuntamente ad altre strutture primarie, la costituzione di centri; m)a maggioranza dei componenti, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega; n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti. Per le attribuzioni di cui alle a), b), c), d), e) partecipano alle adunanze solo i professori e ricercatori. Per le deliberazioni relative alla lettera d) la composizione è limitata al personale della fascia corrispondente ed a quelle superiori. 2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento: a) i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) il Segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione; c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui al punto a). Art. 33 Il Direttore 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede la Giunta, ove costituita, ed il Consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Dipartimento. In particolare il Direttore: a) è responsabile dell'organizzazione del Dipartimento ed è garante delle linee culturali espresse dal Consiglio di Dipartimento; b) provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito, per ogni singola spesa, dal Regolamento di Dipartimento; c) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica nella prima adunanza successiva; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti; 2. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento e dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilita' dei professori di prima fascia di ruolo, la carica di Direttore del Dipartimento può essere affidata ad un professore di seconda fascia, a tempo pieno. 3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. La rieleggibilità del Direttore è demandata ai Regolamenti dei singoli Dipartimenti. Il professore di ruolo a tempo pieno che inizi il proprio mandato può portarlo a termine qualora sia collocato fuori ruolo. 4. Il Direttore designa un vicedirettore, fra i professori di ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. Art. 34 La Giunta 1. La Giunta del Dipartimento, ove costituita, è organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso in cui il Dipartimento sia articolato in Sezioni, la costituzione della Giunta è obbligatoria. 2. La Giunta: a) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti; b) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento; c) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento; d) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 3. La Giunta di Dipartimento è composta almeno dal Direttore, dal Segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dai Responsabili delle Sezioni, se costituite, e da eventuali altri componenti che il Consiglio di Dipartimento vorrà individuare. 4. La Giunta viene rinnovata al momento della elezione del Direttore. Art. 35 Dipartimenti ad attività integrata 1. Presso l'Azienda Ospedaliera ove ha sede la prevalenza del triennio clinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono istituiti i Dipartimenti ad attività integrata cui afferiscono unità operative a direzione universitaria. 2. I Dipartimenti ad attività integrata sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Azienda Ospedaliera e l'Università tenendo conto della programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della programmazione aziendale. 3. La composizione dei predetti dipartimenti assicura la coerenza tra attività assistenziale e settori scientifico disciplinari in cui si articola l'attività didattica e di ricerca. Art. 36 Istituti 1. L'Istituto è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifici omogenei per fini e per metodo per lo sviluppo della ricerca. L'Istituto collabora allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, collabora inoltre con la Facoltà al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi didattici. 2. All'Istituto afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori secondo quanto previsto nel Regolamento Generale di Ateneo. 3. Sono organi dell'Istituto: il Consiglio e il Direttore. 4. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività dell'Istituto. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 5. Il Direttore ha la rappresentanza dell'Istituto. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo dai componenti del Consiglio a maggioranza degli aventi diritto al voto. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. 6. Le modalità e le condizioni di costituzione degli Istituti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere: a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un Istituto in nessun caso inferiore a cinque professori di ruolo; b) le modalità per la disattivazione degli Istituti; c) l'individuazione del Senato Accademico quale organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze. Art. 37 Centri interdipartimentali di ricerca 1. I Centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgono attività di più strutture primarie ed hanno come presupposto la realizzazione di economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico. 2. I Centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti con decreto del Rettore, su circostanziata proposta delle strutture primarie interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti amministrativi, previo parere favorevole del Senato Accademico. 3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche per lo svolgimento delle attività sono fornite dalle strutture primarie partecipanti al Centro. La durata dell'attività del Centro è precisata nella proposta di costituzione, e comunque non può essere superiore a cinque anni. La proposta ed il decreto rettorale precisano altresì a quale struttura primaria è affidata la gestione del Centro. 4. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere rinnovati, con Decreto Rettorale, dietro richiesta dei Dipartimenti partecipanti, previo parere del Senato Accademico che valuta le effettive esigenze e l'attività svolta. 5. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di ricerca: - Il Consiglio scientifico - Il Direttore scientifico. 6. I componenti del Consiglio scientifico sono designati dai Consigli delle strutture primarie che partecipano al Centro, tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso. 7. Il Direttore scientifico è, di norma, un professore di ruolo dell'Università nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio scientifico. 8. La composizione, le modalità di elezione e le competenze degli organi sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Art. 38 Centri interdipartimentali di servizi 1. I Centri di servizi organizzano attività di servizio di rilevante impegno, e/o apparecchiature complesse, di interesse comune a più strutture primarie, al fine di realizzare economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico. 2. I Centri di servizi sono costituiti su richiesta delle strutture interessate, con l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di loro specifica competenza. I centri di servizi possono costituire centri di gestione autonoma oppure afferire, dal punto di vista gestionale, ad una delle strutture partecipanti. 3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione ed alla conduzione ordinaria del centro sono garantite dalle strutture interessate. 4. Sono organi di ciascun Centro di servizio: - il Consiglio tecnico-scientifico; - il Coordinatore. 5. Il Consiglio tecnico-scientifico è costituito da componenti designati dalle strutture afferenti al Centro di servizi. 6. Il Centro Interdipartimentale di servizi è retto dal coordinatore eletto, nel proprio seno, dal Consiglio Tecnico Scientifico. Il coordinatore è nominato dal Rettore e può essere coadiuvato da un responsabile operativo proposto dal Consiglio Tecnico Scientifico, di norma, tra il personale tecnico afferente alle strutture interessate. Art. 39 Biblioteche 1. Le Biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica ed inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali. 2. Le Biblioteche adempiono al compito di garantire al personale, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti. 3. Le Biblioteche sono inoltre dedicate alla ricerca ed alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica. 4. Il sistema bibliotecario di Ateneo può essere articolato in più poli. L'Ateneo favorisce il coordinamento tra i poli al fine di conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di efficacia. L'Ateneo favorisce altresì la collaborazione tra le Biblioteche dell'Ateneo e quelle di altri Atenei o di altre istituzioni. 5. Il Regolamento d'Ateneo stabilisce il livello minimo di servizi che ciascuna Biblioteca deve fornire. 6. Sono organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo: - il Comitato tecnico Scientifico - il Direttore Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito dai Presidi delle Facoltà o loro delegati e dal Direttore. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto da un Presidente eletto nel proprio seno tra i docenti di prima fascia e nominato con decreto rettorale. Il Direttore è nominato dal Rettore tra il personale appartenente al ruolo speciale tecnico scientifico e delle biblioteche, di II o I qualifica speciale e sarà coadiuvato da responsabili operativi di polo. Art. 40 Centri di Servizio di Ateneo 1. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il Senato Accademico, a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può istituire Centri di Servizio di Ateneo. 2. Sono organi dei centri di servizio: - il Comitato Tecnico Scientifico - il Direttore. 2bis Il Comitato Tecnico Scientifico è composto, tra gli altri, di n. 2 rappresentanti degli studenti che saranno designati ogni due anni accademici in occasione del rinnovo del Consiglio Studentesco, ai sensi dell'art. 20 co° 3 dello Statuto. 3. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge al proprio interno il Presidente. 4. Il Direttore che partecipa alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Rettore tra il personale appartenente al ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di II o I qualifica speciale e può essere coadiuvato da responsabili operativi di polo. Art. 41 Centri interuniversitari e consorzi 1. Per lo svolgimento di attività istituzionali di comune interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra l'Ateneo e altre Università e/o enti pubblici e privati, mediante la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi. 2. Le risorse per la costituzione e l'attività dei centri interuniversitari e dei consorzi sono garantite dalle strutture che vi partecipano. 3. La costituzione di centri e consorzi e l'adesione agli stessi sono deliberate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Qualora le risorse per la partecipazione a centri interuniversitari ed a consorzi siano garantite anche parzialmente dall'Ateneo, la delibera del Senato Accademico deve essere adottata a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Art. 42 Aziende L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, per il raggiungimento di scopi specifici, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può utilizzare il modello organizzativo di Azienda stabilendone organi e competenze, secondo la disciplina da dettare nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in ordine alla definizione dei fini strumentali ed ai profili finanziari e di bilancio. Art. 43 Amministrazione Centrale 1. L'Amministrazione Centrale, principale struttura di servizi dell'Ateneo, è articolata di norma in centri tecnici e servizi tematici per materie o finalità. 2. All'Amministrazione Centrale compete: a) la gestione del personale per gli aspetti non riguardanti la didattica e la ricerca; b) gli atti di disposizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di beni immobili; c) la realizzazione e l'acquisto di grandi attrezzature ed impianti tecnologici di interesse generale; d) i contratti e le convenzioni di interesse generale. 3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 4. Per le restanti questioni ha vigore il principio della distinzione tra determinazione dell'indirizzo politico - amministrativo, di competenza degli organi di governo universitari, e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di competenza dei dirigenti. Art. 44 Direttore Amministrativo 1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. 2. Il contratto è a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. 3. ll Direttore Amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico. Art. 45 Funzioni dirigenziali 1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza il Direttore Amministrativo, gli altri dirigenti ed i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 2. Alla qualifica dirigenziale si accede secondo le disposizioni di legge. Art. 46 Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione interno ha il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Esso costituisce un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. 2. Il Nucleo è nominato dal Rettore su designazione del Senato Accademico ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. Può essere composto anche da componenti esterni all'Ateneo. 3. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Università. Ha accesso a tutti i documenti e comunica i risultati delle sue analisi alle strutture dell'Ateneo. 4. Il Nucleo è rinnovato ogni tre anni accademici. Il funzionamento dello stesso è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo. Art. 47 Collegio dei Revisori Per il controllo della gestione amministrativo contabile dell'Ateneo e dei Centri di Gestione è costituito presso l'Università un Collegio dei Revisori. Il Collegio è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. La composizione ed il funzionamento del predetto organo collegiale sono definiti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Art. 48 Copertura assicurativa e patrocinio legale 1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo-contabile relativa ai componenti degli organi di governo. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce i limiti e le modalità di detta copertura assicurativa. 2.Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il Regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave. Art. 49 Comitato per lo sport universitario 1. E' costituito presso l'Università Politecnica delle Marche il Comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività. 2. Compongono il comitato: - il Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente; - due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale; - un docente designato dal Senato Accademico ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio di Amministrazione; - due studenti designati dal Consiglio degli studenti al suo interno; - il Direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario. 3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive deliberati dal Comitato, nonché la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, agli enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attività svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università. Art. 50 Pari Opportunità L'Università istituisce un comitato per le pari opportunità che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia. Art. 51 Attività per conto di terzi 1. Allo scopo di offrire agli studenti un insegnamento maggiormente finalizzato anche riguardo alla preparazione professionale, necessaria ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, l'Ateneo promuove rapporti convenzionali, rapporti di collaborazione scientifica, nonchè le attività per conto di terzi comprese le attività professionali intramurarie esercitate dai docenti a tempo pieno. 2. Una quota non superiore al 60% del corrispettivo derivante da ogni attività per conto di terzi può essere erogata al personale partecipante alla attività. 3. Tale quota è elevata all'80% quando trattasi di attività di puro carattere intellettuale. 4. A ciascun dipendente, per ogni esercizio finanziario, non possono essere erogati proventi da attività per conto terzi superiori alla propria retribuzione annua lorda. 5. Il Regolamento delle attività per conto terzi deve contenere norme, valutazione costi diretti e indiretti, nonché le quote del finanziamento alle strutture ed al fondo di Ateneo. Art. 52 Contratti 1. L'Università, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato su prestazioni di lavoro, consulenze e contratti d'opera per la copertura anche parziale di insegnamenti. 2. Il ricorso ai contratti per attività di insegnamento è ammesso: a) in via eccezionale, quando siano espletate invano le procedure per l'affidamento di attività didattica aggiuntiva oppure f) quando riguardino contributi didattici su insegnamenti professionalizzanti. 3.Contratti a tempo determinato possono altresì essere previsti per attività di supporto o di collaborazione alla didattica. Titolo IV - Disposizioni transitorie e finaliArt. 53 Regolamenti 1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università. 2. Nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo Statuto, l'Università adotta i seguenti Regolamenti di Ateneo: a) Regolamento Generale di Ateneo; b) Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità; c) Regolamento didattico. 3. I Regolamenti di Ateneo, di cui al comma precedente, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della Legge 9.5.1989, n. 168, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione salvo che non sia diversamente disposto; sono altresì pubblicati nel bollettino Ufficiale del MIUR.. 4. Il Regolamento Generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università, in particolare per quanto riguarda l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, fissa altresì le modalità di elezione degli organi centrali di governo nonché i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Studentesco. 4 bis - il Regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici. E' approvato dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, sentiti i Consigli di Facoltà e il Consiglio Studentesco. 5. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei componenti, sentito il Senato Accademico, le Facoltà ed i Dipartimenti. 6. L'Università in attuazione di specifiche disposizioni di legge, adotta i relativi regolamenti che vengono approvati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle leggi di riferimento. Tali Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico e/o dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze e vengono emanati con decreto rettorale. 6. bis - L'Università adotta altresì i regolamenti previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti di Ateneo, o in esecuzione degli stessi. Essi sono approvati dal Senato Accademico e/ o dal Consiglio di Amministrazione ed emanati con Decreto Rettorale . 6. ter - Le strutture primarie e le strutture derivate dell'Ateneo, adottano i regolamenti contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, nel rispetto delle norme e dei principi del presente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. I regolamenti delle strutture sono approvati dal Senato Accademico ed emanati con Decreto Rettorale. In presenza di disposizioni riguardanti la gestione amministrativo contabile della struttura, l'approvazione è subordinata al parere del Consiglio di Amministrazione. 6. quater - Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, previsti dal Regolamento didattico di Ateneo adottati dai Consigli dei Corsi di Studio sentite le Facoltà interessate. 7. I Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo che non sia diversamente stabilito. Le eventuali modifiche, ai Regolamenti del presente articolo sono approvate con le medesime procedure previste per la loro adozione. 8. Fino all'approvazione dei Regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti vigenti, ad eccezione delle disposizioni che non contrastino con le norme dello Statuto. 9. I Regolamenti di cui al presente articolo devono essere emanati entro centottanta giorni dall'emanazione dello Statuto. Art. 54 Definizione normativa Nel presente Statuto nella dizione ricercatori confermati sono compresi gli assistenti del ruolo a esaurimento facenti parte del personale dell'Ateneo. Art. 55 Durata cariche elettive 1. Tutte le cariche e rappresentanze elettive durano tre anni ad eccezione delle rappresentanze elettive degli studenti che durano due anni accademici. 2. Le rappresentanze elettive degli studenti sono rinnovabili una sola volta. Art. 56 Mandati elettivi negli organi individuali Nella prima attuazione del presente Statuto, per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività di Ateneo, il Rettore, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, di Istituto e dei Centri, i Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea e di Diploma, i Direttori di Scuola di Specializzazione completano i mandati previsti al momento delle elezioni. Art. 57 Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali 1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 3. I componenti del collegio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado. 4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici. Art. 58 Incompatibilità per le cariche Non sono compatibili fra loro le cariche di componente del Senato Accademico e di componente del Consiglio di Amministrazione ad eccezione delle cariche di Rettore, Pro Rettore vicario e Direttore Amministrativo. Art. 59 Indennità 1. L'indennità di funzione spetta al Rettore e alle seguenti cariche: - Pro Rettore vicario; - Presidi di Facoltà; - Direttori di Dipartimento; - Presidente della Delegazione Azienda Agraria Didattico Sperimentale; - Componenti del Nucleo di Valutazione - Revisori dei Conti. 1 bis. L'indennità di funzione spettante al Rettore viene fissata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo. 2.Il Consiglio di Amministrazione determina la misura delle indennità previste per la partecipazione agli organi di governo dell'Università, e per le altre cariche eccezion fatta per i Direttori di Dipartimento e per il Presidente della Delegazione dell'Azienda Agraria Didattico Sperimentale nei confronti dei quali vale quanto specificato nel successivo comma 3. Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre le indennità previste per il personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 ed i titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale e i dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilità. 3. La Delegazione dell'Azienda Agraria Didattico Sperimentale nonché i Consigli di Dipartimento deliberano annualmente l'indennità, a carico dei rispettivi bilanci, per il Direttore di Dipartimento e per il Presidente della Delegazione dell'Azienda Agraria Didattico Sperimentale. La misura di tale indennità è definita entro un limite massimo fissato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di cui al secondo comma del presente articolo. 4. Al personale dell'Ateneo, per attività aggiuntive di notevole complessità e responsabilità connesse alla partecipazione a collegi e commissioni, può essere corrisposto un gettone determinato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 60 Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università 1. Nel caso di invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari comunque forniti dall'Università, l'Università stessa disciplina attraverso apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, i conseguenti diritti e doveri nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in tema di invenzioni e brevetti. 2. Il medesimo regolamento disciplinerà i diritti e doveri conseguenti alle invenzioni che siano il risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. Art. 61 Calendario Accademico L'anno accademico ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del Senato Accademico può essere decisa ogni anno la modifica dell'inizio dell'attività didattica. Art. 62 Modifiche dello Statuto Il Senato Accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle adunanze è necessario che intervengano due terzi dei componenti. Art. 63 Adeguamento di strutture esistenti I Dipartimenti, gli Istituti, i Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizio in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, debbono adeguarsi alle norme statutarie entro 5 anni, dalla medesima data di entrata in vigore dello Statuto ad eccezione dei Centri che debbono conformarsi entro 2 anni da tale data. Art. 64 Entrata in vigore dello Statuto 1. Il presente Statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari. 3. Fino alla attuazione delle rispettive norme, previste dal presente Statuto, gli attuali organi collegiali mantengono la loro composizione e le relative funzioni. |
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Ultimo aggiornamento: 31-03-2011
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