Regolamento Dottorato di Ricerca (in vigore fino al 37° ciclo)

 

Emanato con D.R. n. 694 del 01.07.2013 e s.m.i.

Regolamento Dottorato di ricerca

 

ART. 1 – PRINCIPI

 

1. L’Università Politecnica delle Marche attiva i corsi di dottorato di ricerca in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

 

2. Più corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con compiti di coordinamento e di gestione delle attività comuni.

 

3. I corsi di dottorato durano tre anni accademici. Le attività iniziano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell’ultimo anno accademico.

 

ART. 2 – ACCREDITAMENTO DEI CORSI

 

1. I corsi di dottorato sono attivati annualmente con decreto del Rettore previo accreditamento concesso dal MIUR su conforme parere dell’ANVUR.

 

2. L’accreditamento è richiesto dall’Ateneo al MIUR, su proposta di una o più strutture didattico-scientifiche o delle Scuole di dottorato ove istituite, previo parere del Nucleo di valutazione, del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri o in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, di cui al successivo art. 5.

 

3. L’accreditamento ha durata quinquennale e viene verificato annualmente dall’ANVUR sulla base della permanenza dei requisiti di cui al successivo art. 3, lett. e, g, h, l, m, anche sulla base dei risultati dell’attività di controllo del Nucleo di Valutazione. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell’accreditamento da parte del MIUR e in tal caso l’Università sospende con effetto immediato l’attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

 

4. Il corso di dottorato che ha ottenuto l’accreditamento deve essere attivato per almeno tre cicli consecutivi.

 

5. Nel periodo di validità dell’accreditamento, il numero delle borse di studio di un ciclo non deve essere obbligatoriamente lo stesso anche per i cicli successivi di uno stesso corso, nel rispetto del limite previsto, e il numero dei posti può essere variato per il bando relativo al ciclo successivo, fatta salva la conseguente valutazione.

 

6. La domanda di accreditamento può concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli.


ART. 3 – PROPOSTE PER L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI

 

La proposta per la richiesta di accreditamento deve contenere:

a. la precisa denominazione del corso e ove previsti l’indicazione dei curricoli;
b. le tematiche scientifiche con l’indicazione dei macrosettori concorsuali di riferimento;
c. l’indicazione delle eventuali sedi universitarie e/o degli eventuali enti pubblici e privati in convenzione ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo,
d. gli obiettivi formativi;
e. l’indicazione delle attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
f. il numero dei posti di cui si chiede l’accreditamento (che può essere variato con richiesta motivata all’Anvur anche durante il periodo di vigenza dell’accreditamento);
g. il numero delle borse di studio (non inferiore a 4, con una disponibilità media per l’Ateneo di almeno 6 per corso, comprendendo in questo computo altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente);
h. l’indicazione di un collegio dei docenti composto da un minimo di 16 docenti, di cui almeno 12 di prima e seconda fascia, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, e di un coordinatore;
i. l’elenco dei lavori scientifici di livello internazionale dei componenti del Collegio, negli ambiti disciplinari del corso. All’interno degli elenchi possono essere segnalate le migliori cinque pubblicazioni;
l. l’indicazione della disponibilità di finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alle borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l’attività dei dottorandi;
m. l’indicazione delle strutture operative e scientifiche dell’Ateneo, comprendenti, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
n. le modalità di svolgimento della selezione.

ART. 4 – SCUOLE DI DOTTORATO

 

1. I Collegi dei docenti di più corsi di dottorato possono proporre al Senato Accademico l’istituzione della Scuola di Dottorato di cui al precedente art. 1.

La partecipazione di un corso di dottorato alla Scuola, adottata dal Collegio dei docenti, è libera.

I Collegi dei docenti dei corsi di dottorato partecipanti alla Scuola seguono le linee guida stabilite dalla Scuola stessa.

 

1. bis La Scuola di Dottorato ha funzioni di coordinamento e di gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.
In particolare la Scuola:

• promuove e organizza attività atte a valorizzare il titolo di dottore di ricerca, a favorire la collaborazione tra Atenei e l’internazionalizzazione, studi interdisciplinari, il trasferimento tecnologico, attività seminariale atta a favorire lo sviluppo culturale dei dottorandi anche in discipline non immediatamente riconducibili al tema di ricerca di interesse;


• definisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e, su proposta dei Collegi dei docenti, gli insegnamenti di didattica riconosciuta tra i compiti didattici dei docenti titolari da recepire all’atto della programmazione didattica;


• ripartisce, mediante utilizzo di criteri condivisi che garantiscano la trasparenza delle operazioni, le borse di studio assegnate dall’Ateneo ai corsi di dottorato e i finanziamenti per attività connesse al dottorato;


• si esprime in merito alle attività extra-dottorato dei dottorandi su proposta del Collegio dei docenti.

 

2. Sono organi delle Scuole di Dottorato, ove istituite, il Consiglio della Scuola e il Direttore.

 

3. Il Consiglio della Scuola è costituito:
• dai Coordinatori dei corsi di dottorato partecipanti alla Scuola;


• da un numero di consiglieri, designati dal Collegio dei docenti nella prima seduta, nella misura di uno ogni 10 docenti; se il corso di dottorato è strutturato in curricula, ogni curriculum deve essere rappresentato da almeno un docente;


• dai rappresentanti dei dottorandi, uno per ogni corso di dottorato, designati dai dottorandi iscritti ai corsi facenti parte della Scuola di dottorato, che partecipano alle riunioni per la trattazione di problemi didattici, scientifici e organizzativi.

 

4. Il Direttore è nominato dal Consiglio della Scuola nella prima seduta, al suo interno, tra i professori a tempo pieno di prima o, in mancanza, di seconda fascia.
E’ facoltà del Direttore nominare tra i professori del Consiglio della Scuola un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni solo in caso di assenza o di impedimento.
Il Direttore della Scuola non può ricoprire contemporaneamente la carica di Coordinatore di corso di dottorato.

 

5. Il Consiglio della Scuola e il Direttore durano in carica per il periodo di accreditamento del corso di dottorato e sono rinnovabili.

 

6. Un Collegio dei docenti può far richiesta al Consiglio della Scuola di entrare a far parte di Scuole già formate prima dell’attivazione del ciclo a decorrere dal quale si intende partecipare alla Scuola.

 

7. Il Consiglio della Scuola può adottare un regolamento interno che disciplini le procedure relative all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività comuni ai corsi di dottorato.


ART. 5 – DOTTORATO IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ E/O ENTI PUBBLICI O PRIVATI

 

1. Nel caso in cui l’Ateneo abbia ottenuto l’accreditamento per l’attivazione di un corso di dottorato in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, la sede amministrativa del corso è l’Ateneo stesso cui spetta il rilascio del titolo accademico.

 

2. La convenzione tra i soggetti di cui al precedente punto 1. deve assicurare per ciascun corso di dottorato:
a. l’attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio;
b. il possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento di cui al precedente art. 3 con l’indicazione, per ciascun soggetto convenzionato, dell’apporto in termini di docenza, della disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la disponibilità del corso, del contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere che, con le modalità di cui al successivo punto 4, devono garantire il rispetto del numero minimo di cui all’art. 3, punto 1, lett. g.

 

3. La convenzione di cui al precedente punto 2. può prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

 

4. La convenzione, qualora venga stipulata con università od enti di ricerca esteri, deve inoltre stabilire, nel rispetto del principio di reciprocità:
a. l’effettiva condivisione delle attività formativa e di ricerca;

b. l’equa ripartizione degli oneri;
c. le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, compreso il numero delle borse di studio, secondo quanto disposto dal precedente punto 2;
d. le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
e. le modalità di formazione della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione e per l’esame finale;
f. la composizione del collegio dei docenti.

5. Le strutture didattico-scientifiche dell’Ateneo possono anche sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, l’attivazione di un corso di dottorato di ricerca in convenzione con sede amministrativa presso altro Ateneo.

6. Le proposte di cui al precedente punto 5. devono contenere:
a. la precisa denominazione del corso;
b. le tematiche scientifiche con l’indicazione dei macrosettori concorsuali di riferimento;
c. l’indicazione delle eventuali sedi universitarie e delle strutture dell’Ateneo;
d. l’apporto dell’Ateneo nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del dottorato, compreso il numero delle borse di studio non inferiore a 3), nonché il budget per attività di ricerca di importo non inferiore al 10% dell’importo delle borse di studio;
e. la composizione del collegio dei docenti, con il parere favorevole per il rilascio da parte del Rettore del nulla osta ai docenti dell’Ateneo a partecipare a un dottorato attivato da altro ateneo;
f. l’elenco dei lavori scientifici di livello internazionale dei componenti del Collegio, negli ambiti disciplinari del corso, negli ultimi cinque anni.

 

ART. 6 – DOTTORATO E IMPRESE

 

1. Nel caso in cui l’Ateneo abbia ottenuto l’accreditamento per l’attivazione di un corso di dottorato in convenzione, ai sensi dell’art. 4, co. 4, della legge 3.07.98, n. 210, con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, la sede amministrativa del corso è l’Ateneo stesso cui spetta il rilascio del titolo accademico.

 

2. L’Ateneo può anche attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

 

3. Le convenzioni tra i soggetti di cui ai precedenti punti 1. e 2. stabiliscono, tra l’altro:
a. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l’impresa;
b. relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. L’Ateneo può attivare corsi di dottorato in apprendistato con enti esterni e imprese, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.vo 14.09.2011, n. 167.

5. I contratti di apprendistato e i posti di dottorato attivati sulla base delle convenzioni di cui ai punti 1. e 2. sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l’attivazione del corso.

 

ART. 7 – DOTTORATO IN CONSORZIO

 

1. L’accreditamento può essere richiesto anche da:
- consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi diversi. La sede amministrativa del consorzio è l’università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

 

2. La richiesta di accreditamento deve contenere i requisiti indicati al precedente art. 3.

 

3. I consorzi sono formati al massimo, salvo motivate eccezioni, da 4 istituzioni universitarie e di ricerca.

 

4. La proposta di costituzione di un consorzio, finalizzato all’attivazione di un corso di dottorato, o la proposta di adesione per i medesimi fini a un consorzio già istituito è avanzata da una o più strutture didattico-scientifiche o dalla Scuola di dottorato e sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

 

5. Nel caso in cui l’Ateneo sia sede amministrativa di consorzi spetta ad esso tutti gli adempimenti amministrativi relativi all’attivazione del corso di dottorato in conformità al presente regolamento.

 

ART. 8 – ORGANI DEL CORSO DI DOTTORATO

 

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

 

2. Il Collegio dei docenti è costituto, nel rispetto del numero previsto dal precedente art. 3, lett. h, da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti all’Ateneo e da due rappresentanti dei dottorandi eletti tra coloro che risultano iscritti al corso stesso che partecipano alle riunioni per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

 

3. Il Coordinatore è un professore a tempo pieno dell’Ateneo di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia.

 

4. Il Collegio dei docenti e il Coordinatore sono individuati con delibera della struttura didattico-scientifica o della Scuola di dottorato in sede di proposta del corso di dottorato.
Successivamente, la domanda di partecipazione al Collegio dei docenti è deliberata dal Collegio stesso.

 

5. I componenti del Collegio non possono essere impegnati contemporaneamente in altro corso di dottorato essendo conteggiati, al fine della determinazione del numero minimo di cui al precedente art. 3, una sola volta su base nazionale.

 

6. Per i professori e ricercatori di altri Atenei che partecipano al collegio di docenti di un dottorato con sede amministrativa presso questo Ateneo è richiesto il nulla osta da parte dell’Ateneo di appartenenza.

 

7. Il Collegio dei docenti:
a. progetta e realizza il corso di dottorato;
b. valuta, entro il 15 ottobre di ogni anno, l’attività di ricerca dei dottorandi al fine di proporre al Rettore l’ammissione all’anno successivo, anche al fine del rinnovo annuale della borsa di studio ai beneficiari, o l’esclusione dal proseguimento del corso;
c. presenta, annualmente, una relazione agli organi accademici e al Nucleo di valutazione al fine della verifica della permanenza dei requisiti per l’accreditamento di cui all’art. 3, punto 1., lett. e, g, h, l, m;
d. propone i nominativi di almeno sei componenti della Commissione giudicatrice ai fini dell’ammissione al corso di dottorato, di cui tre effettivi e tre supplenti, indicati in ordine di priorità, ai sensi del successivo art. 10;
e. propone entro il 31 ottobre di ogni anno:
- i nominativi di almeno due valutatori della tesi di dottorato, ai sensi del successivo art. 15;
- i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, di cui tre effettivi e tre supplenti, indicati in ordine di priorità, ai sensi del successivo art. 17;
- i nominativi di almeno due referee appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi paesi dell’Ue, nel caso intenda proporre il rilascio della certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” di cui al successivo art. 19.

 

8. L’attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’art. 6 della L. 30.12.10, n. 240.
Nel caso l’attività sia svolta nell’ambito di un corso di dottorato di altro ateneo concorre all’obbligo suddetto se riguarda corsi di dottorato in convenzione, previo nulla osta dell’ateneo.

 

ART. 9 – ACCESSO AI CORSI

 

1. Ai corsi di dottorato possono accedere, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che entro la scadenza del bando di concorso siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguito in Italia, ovvero di analogo titolo conseguito presso Università straniere, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità, o che lo conseguano entro il 31 ottobre dell’anno di emanazione del bando.

 

2. L’accesso ai corsi avviene mediante superamento di una selezione a evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 7.

 

3. La selezione è per titoli ed eventuali esami, consistenti in una prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, e/o una prova orale, tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.

 

4. Il bando di concorso può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, o a borsisti di Stati esteri. In tal caso, l’accesso ai corsi avviene mediante superamento di una selezione per titoli ed esami e viene formata al riguardo una graduatoria di merito separata. Il bando di concorso può prevedere altresì una quota di posti riservati a “borsisti” di specifici programmi di mobilità internazionale, già selezionati in altra sede.

 

5. I posti riservati di cui al precedente punto 4., qualora non attribuiti, possono essere resi disponibili per le procedure ordinarie di accesso al corso.

 

6. Per i posti in collaborazione con le imprese di cui ai punti 1. e 2. del precedente art. 6 possono essere previsti con apposito bando una diversa scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, un inizio posticipato, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

 

7. Il bando di concorso è redatto in italiano e in inglese ed è pubblicizzato sul sito dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR.

 

8. Il bando di concorso indica inoltre per ciascun corso di dottorato di ricerca:
a. il numero dei posti previsti nell’accreditamento;
b. il numero di eventuali posti da destinare a progetti di collaborazione comunitari e internazionali; in tal caso possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzativa che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purchè attivati nell’ambito di corsi di dottorato accreditati (art. 8, comma 5 del D.M. n. 45 dell’8.02.13);
c. il numero delle borse di studio, nonché altre forme di sostegno finanziario gravanti su fondi di ricerca o altre risorse dell’Ateneo, inclusi gli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/10, della durata di almeno 3 anni, che possono essere attribuiti a candidati risultati idonei nelle procedure di selezione per l’accesso al dottorato;
d. l’eventuale numero di borse di studio da destinare ai posti riservati a studenti laureati in università estere;
e. l’ammontare del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi, nonché i criteri e le modalità per l’esonero dal contributo stesso;
f. il diario delle eventuali prove concorsuali.

 

9. Le borse di studio indicate nel bando di concorso possono essere aumentate a seguito di finanziamenti, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del bando e comunque non oltre l’inizio del relativo concorso, provenienti da soggetti pubblici o privati tramite stipula di apposita convenzione, ovvero dalle strutture proponenti tramite apposita delibera. Tale aumento sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo. Alla convenzione dovrà essere allegata idonea garanzia fideiussoria. Nel caso di enti pubblici la stipula della convenzione senza garanzia fideiussoria avverrà previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

 

10. Le graduatorie di ciascun corso saranno rese pubbliche ai sensi della vigente normativa.

 

11. I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di mancata o tardiva accettazione o di rinuncia o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentra entro e non oltre il 20 dicembre altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.

 

12. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

 

13 Le borse di studio vengono assegnate in base all’ordine della graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della vigente normativa.

 

14. In caso di attivazione di borse di studio cofinanziate da soggetti esterni, si procederà all’assegnazione delle borse stesse a seguito di opzione manifestata dai candidati, che dovrà essere opportunamente vistata dal Coordinatore del corso, tenendo conto della posizione dei candidati medesimi nella graduatoria e delle tematiche di ricerca di interesse degli stessi.

 

15. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un dottorato di ricerca presso altra università italiana o straniera, possono essere ammessi a dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo. L’ammissione è consentita nel rispetto dei limiti del numero massimo dei posti, previo riconoscimento da parte del Collegio dei docenti dell’idoneità dell’attività svolta dal candidato. L’Ateneo comunicherà all’Università di provenienza del candidato l’avvenuta ammissione al corso di dottorato.

 

ART. 10 – COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI

 

1. Le Commissioni giudicatrici per l’esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono composte ognuna da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari anche facenti parte del Collegio dei docenti e di altri Atenei appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Ad essi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione, scelti nell’ambito delle Università e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

 

2. Le Commissioni, nominate con decreto rettorale, devono concludere i lavori improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

 

3. Spetta alle Commissioni giudicatrici deliberare, unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato, sulle idoneità dei titoli accademici conseguiti all’estero.

 

4. La Commissione al termine dei lavori formula una graduatoria di merito per ciascun corso di dottorato, anche se diviso per curricula, approvata con decreto rettorale.

 

ART. 11 - BORSE DI STUDIO

 

1. La borsa di studio, il cui pagamento è effettuato in rate mensili, ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, secondo la valutazione effettuata dal Collegio dei docenti.

 

2. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con la fruizione di assegni di ricerca o di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando.

 

3. L’importo delle borse di studio è determinato in misura non inferiore a quello previsto dal D.M. 18.06.08, pubblicato sulla G.U. n. 241 del 14.10.08, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione.

 

4. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8.08.1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

 

5. L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50% per eventuali periodi di soggiorno all’estero debitamente autorizzati dal Collegio dei docenti, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi, di durata minima di 30 giorni, non possono in alcun caso superare i 18 mesi.
L’aumento della borsa non è previsto per periodi di soggiorno presso il paese di origine, effettuati da dottorandi laureati in università estere per i quali l’Ateneo ha riservato borse di studio di cui al precedente art. 9, comma 9.d.

 

6. La richiesta ai fini dell’incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l’attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell’ambito dell’attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.

 

7. Entro il 15 novembre di ogni anno il Coordinatore del corso comunica all’Amministrazione universitaria qualsiasi evento che possa comportare una eventuale sospensione o interruzione delle borse di studio agli assegnatari.

 

8. Relativamente al primo anno di corso, in caso di inizio ritardato, la quota di borsa relativa al periodo antecedente l’inizio effettivo viene erogata unitamente alle successive rate di competenza, previa dichiarazione da parte del Coordinatore dell’avvenuto recupero dell’attività di ricerca relativa al periodo antecedente l’inizio effettivo del corso stesso.

 

9. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può chiedere di fruirne una seconda volta. Uguale divieto sussiste anche in caso di fruizione parziale, salvo diversa e motivata valutazione da parte degli organi accademici in base alla fattispecie concreta e in ogni caso con decurtazione della quota goduta.

 

ART. 12 - CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA AI CORSI

 

1. L’importo dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, nonché le modalità di concessione degli esoneri, vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa sul diritto allo studio, e vengono indicati nel bando di concorso.

 

2. Il versamento dei suddetti contributi spetta a tutti i dottorandi, con esclusione di coloro che in base al possesso di determinati requisiti, posizioni e/o condizioni sono beneficiari dell’esonero da tasse e contributi e dei titolari di borse di studio esterne all’Ateneo che prevedono espressamente tale esonero.

 

3. I suddetti contributi vengono restituiti nel caso in cui il dottorando rinunci al corso di dottorato anteriormente all’inizio effettivo del corso stesso.

 

ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

 

1. I dottorandi possiedono lo status di studente universitario.
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. Essi sono tenuti a presentare al Collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una relazione sull’attività svolta, anche ai fini del rinnovo della borsa di studio qualora borsisti.

 

2. L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
Per i titolari di contratti di apprendistato o per i dipendenti di imprese di cui al precedente art. 5, gli impegni sono stabiliti nelle specifiche convenzioni.

 

3. L’iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione ai corsi di studio universitari di cui al D.M. 22.10.2004, n. 270 e s.m.i..

 

4. A decorrere dal secondo anno di corso a tutti i dottorandi è assegnato, nell’ambito delle risorse finanziarie dell’Ateneo, un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero dei dottorandi stessi, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa di studio.

 

5. I dottorandi possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti un incremento della borsa di studio:
a. attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
b. attività di didattica integrativa, a titolo gratuito, per un massimo di 40 ore in ciascun anno accademico. Qualora l’attività didattica integrativa venga svolta presso un’università in convenzione con l’Ateneo, l’autorizzazione è concessa con delibera del Senato Accademico, previo nulla osta del Collegio dei docenti.

I dottorandi possono altresì svolgere, subordinatamente al parere del Collegio dei docenti:
­ tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l’effettivo e puntale svolgimento delle attività previste per il dottorato;
­ contratti di lavoro di tipo occasionale;
­ assegni di ricerca;
­ attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (di didattica e di ricerca) relative al corso. In particolare, per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all’acquisizione di competenze relative all’ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l’eventuale incompatibilità derivante dall’attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.
I dottorandi con o senza borsa sottopongono al collegio dei docenti la richiesta di autorizzazione eventualmente correlata da una dichiarazione del tutor attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti motivate decisioni, compresa l’esclusione dal corso di dottorato. Le decisione del Collegio dei docenti sono comunicate al Rettore per i successivi adempimenti.

 

6. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato di ricerca possono richiedere per il periodo di durata normale del corso l’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, il congedo straordinario per motivi di studio. L’aspettativa e il congedo straordinario saranno concessi agli interessati compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 2 della Legge 13.08.84, n. 476, e s.m.i., con o senza assegni, solo nel caso essi risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato di ricerca.

 

7. I dottorandi di area medica possono partecipare all’attività clinico-assistenziale, sotto la diretta responsabilità del Direttore della struttura e previa copertura assicurativa dell’azienda ospedaliera ospitante.

 

8. L’iscrizione al corso può essere sospesa:
a. per gravidanza e maternità, secondo le disposizione previste dal D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e s.m.i., e dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2007;
b. per malattia grave e prolungata;
c. per servizio civile;
d. per iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) attivato ai sensi dell’art. 15 del suddetto D.M. 10.09.10, n. 249.

I dottorandi che usufruiscono di un periodo di sospensione superiore a 2 mesi hanno l’obbligo di recuperare l’intero periodo successivamente al termine del triennio, con conseguente erogazione ai borsisti della borsa di studio sospesa, purchè non sussistano, qualora la borsa sia erogata da ente esterno, limitazioni all’estensione della borsa stessa oltre il triennio.

 

9. Il dottorando può rinunciare durante il triennio al proseguimento del corso. In tal caso il periodo di attività svolta verrà riconosciuto, previa attestazione del Collegio dei docenti dell’effettiva frequenza relativa a tale periodo e previo pagamento dell’intero contributo annuale per l’accesso e la frequenza al corso.
Il dottorando può rinunciare anche solo alla borsa di studio. In tal caso, pur mantenendo il proprio status come stabilito al precedente punto 1., il dottorando perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l’intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita al primo dei dottorandi non borsisti.

 

10. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, compreso il non completamento delle attività previste alla fine di ciascun anno, il Collegio dei docenti propone al Rettore con decisione motivata l’esclusione del dottorando dal corso, con la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio, ove percepita.

 

11. L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per infortuni e responsabilità civile per l’intera durata del corso e per le sole attività che si riferiscono al corso di dottorato.

 

12. In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attività di ricerca universitaria si applicherà il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

ART. 14 - CORSI DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE

 

1. Nel caso in cui un iscritto all’ultimo anno di una scuola di specializzazione medica presso l’Ateneo risulti vincitore del concorso di ammissione ad un corso di dottorato presso l’Ateneo stesso, può frequentare congiuntamente entrambi i corsi purchè:
a. la frequenza congiunta sia compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola di specializzazione a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima;
b. durante l’anno di frequenza congiunta non percepisca la borsa di studio di dottorato.

 

2. L’eventuale richiesta dello specializzando di poter ridurre a un minimo di due anni il corso di dottorato deve essere accolta dal Collegio dei docenti a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione, attestate dal Consiglio della Scuola stessa.

 

ART . 15 – CONFERIMENTO TITOLO E ESAME FINALE

 

1. Il titolo di dottore di ricerca - “Ph.D.” - è conferito dal Rettore e si consegue a seguito della positiva valutazione della tesi che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di ricerca prescelta.
La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è valutata da almeno due docenti, di elevata qualificazione, detti valutatori, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di università, anche straniere, non partecipanti al dottorato, individuati dal Collegio dei docenti.

 

2. Entro il 31 ottobre dell’ultimo anno di corso il Collegio dei Docenti valuta l’attività di ricerca svolta dai dottorandi nello stesso anno e, con riferimento all’intero corso di dottorato, propone di ammettere o non ammettere all’esame finale i candidati, dandone comunicazione all’Amministrazione e ai dottorandi.

 

3. Entro il 30 novembre i dottorandi proposti per l’ammissione all’esame finale:
a. presentano o inviano al Rettore apposita domanda in carta legale, nonché una relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni;
b. trasmettono all’Amministrazione la tesi di dottorato per il successivo invio ai valutatori.

 

4. I valutatori entro il 15 Gennaio esprimono un giudizio analitico scritto da inviare al Collegio dei docenti e al dottorando e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica corredata di un nuovo parere scritto dei valutatori.

 

5. I dottorandi non oltre il 15 Febbraio presentato o inviano al Rettore:
- il giudizio dei valutatori;
- in caso di ammissione alla discussione pubblica, la tesi di dottorato unitamente a una sintesi in lingua italiana e inglese.

6. In caso di rinvio da parte dei valutatori la tesi sarà presentata o inviata al Rettore entro i successivi sei mesi.

 

ART. 16 – OPEN ARCHIVE

 

1. Prima della prova d’esame i dottorandi dovranno depositare mediante autoarchiviazione la loro tesi, unitamente a un breve abstract in lingua italiana e inglese, nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità, nonché l’adempimento del deposito legale presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

 

2. Il dottorando può chiedere per un periodo non superiore a 18 mesi che la tesi non sia consultabile da parte di terzi, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle opere dell’ingegno e/o delle proprietà industriali, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

 

ART. 17 – COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’ESAME FINALE

 

1. Le Commissioni giudicatrici per l’esame finale per ciascun corso di dottorato sono composte da almeno tre membri, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Ad essi possono essere aggiunti non più di due esperti o un esperto per ciascun curricolo nel caso in cui il corso è articolato in più curricoli, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere.

 

2. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

 

3. Le Commissioni, nominate con decreto rettorale, devono concludere i lavori entro il 31 marzo e nel caso di rinvio della tesi per un periodo non superiore a sei mesi da parte dei valutatori, entro la fine dell’anno accademico in corso.

 

4. Le Commissioni che non concludano i lavori entro i termini di cui sopra decadono e, con la medesima procedura, il Rettore ne nomina un’altra.

 

5. Le Commissione fissano le modalità di svolgimento dell’esame finale tra quelle indicate al successivo art. 18.


ART. 18 - PROVA D’ESAME

 

1. L’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella discussione pubblica della tesi, nella data che verrà comunicata agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni.

 

2. L’esame può svolgersi:
- dinanzi all’intera commissione giudicatrice presente nella sede dell’esame.
- in modalità on-line, garantendo comunque la presenza nella sede dell’esame di almeno un componente che assicuri gli adempimenti amministrativi connessi alla collegialità della decisione tramite la sottoscrizione del relativo verbale contenente il giudizio per ciascun candidato, da far circolare immediatamente dopo lo svolgimento dell’esame stesso tra i componenti della commissione tramite fax o posta elettronica certificata.

 

3. La Commissione giudicatrice, al termine della discussione, approva o respinge la tesi, con motivato giudizio scritto, secondo le seguenti valutazioni: eccellente, ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. In presenza di risultati di particolare rilievo scientifico la commissione, con voto unanime, può attribuire la lode (art. 8, comma 6, ultimo periodo, del D.M. n. 45 dell’8.02.13).

 

4. Qualora il candidato non possa, per malattia o forza maggiore, sostenere l’esame finale nella data fissata, potrà chiedere al Presidente della Commissione di poter sostenere l’esame in altra data, tenuto conto delle particolari e documentate circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova. In tal caso, accertate le circostanze anzidette, il Rettore, su proposta del Presidente della Commissione, fissa una nuova data entro 60 giorni dal termine dell’impedimento.

 

ART. 19 – DOTTORATO EUROPEO E CO-TUTELA

 

1. Al fine di favorire e potenziare la dimensione internazionale dei dottorati di ricerca potrà essere rilasciata dall’Ateneo, su proposta del Collegio dei docenti, la certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus”, purchè sussistano le seguenti quattro condizioni:
• la tesi di dottorato deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno 3 mesi in uno stato aderente al “Processo di Bologna”;
• alla tesi di dottorato deve essere accordato un giudizio positivo da almeno due referee, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi paesi dell'Ue; le relazioni dei referee saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato;
• nella commissione deve essere presente almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera;
• la tesi di dottorato deve essere discussa in una lingua diversa dall'italiano.

 

2. Nel contesto dell’internazionalizzazione dei corsi di studio i dottorandi che hanno frequentato a decorrere preferibilmente dal primo anno un corso di dottorato in co-tutela di tesi conseguono il titolo riconosciuto da entrambi i Paesi previa stipula di apposita convenzione che fissa le condizioni concordate tra gli atenei dei due Paesi interessati.

 

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

In attuazione del D.M. n. 45 dell’8.02.2013 il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo al decreto rettorale di emanazione.
Per quanto riguarda i cicli già attivi restano in vigore le disposizioni dei precedenti regolamenti di Ateneo emanati con decreto rettorale n. 903 del 22.05.2006 e s.m.i. e n. 598 del 16.05.07.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste dall’art. 4 della Legge 3.07.1998, n. 210, dall’art. 19 della Legge 30.12.10, n. 240 e dal D.M. n. 45 dell’8.02.13, pubblicato in G.U. n. 104 del 6.05.13.

 

(1)Modifica approvata con D.R. n. 714 del 10.09.2015