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Sei in: Docenti , Ingegneria , Regolamento Collaborazione degli Studenti Part-time
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Regolamento Collaborazione degli Studenti Part-time

 
Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi resi dall'universita' previste dall'art. 13 della legge 2.12.1991, nr.390

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università, con esclusione di quelli inerenti all'attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge 19.11.1990, nr. 341, allo svolgimento degli esami, nonchè alla assunzione di responsabilità amministrative.

Sono compresi tra i servizi resi all'Università quelli di supporto al tutorato e di supporto alla ricerca scientifica.

Articolo 2 - Assegnazione e finanziamento

L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene sulla base di 5 tipologie di graduatorie:

-        "Studenti Idonei", vengono inseriti esclusivamente gli studenti idonei ma non beneficiari delle borse di studio concesse dalla Regione;

-        "Altri studenti - Studenti tutelati " vengono inseriti coloro i quali non hanno richiesto o non sono idonei alla borsa di studio concessa dalla Regione e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

·         studenti con fratelli o sorelle regolarmente iscritti in un'università italiana;

·         studenti con prole

·         studenti orfani di uno o entrambi i genitori.

-        "Altri Studenti" vengono inseriti coloro i quali non hanno richiesto o non sono idonei alla borsa di studio concessa dalla Regione;

-        "Studenti vincitori di borsa" vengono inseriti gli studenti che hanno ottenuto la borsa di       studio concessa dalla Regione;  

-        "Studenti fuori corso"   vengono inseriti gli studenti del Vecchio e del Nuovo Ordinamento che siano fuori corso oltre il limite consentito e che risultino in regola con i requisiti di ammissione.

Gli studenti inseriti nelle cinque graduatorie vengono utilizzati seguendo l'ordine delle stesse e previo esaurimento della graduatoria immediatamente precedente.

L'utilizzo degli studenti, inseriti nelle graduatorie, avverrà rispettando la compatibilità tra le conoscenze dichiarate nella domanda e le richieste della struttura.

La spesa grava sullo specifico finanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'Università per l'amministrazione Centrale e le Biblioteche di Facoltà e interfacoltà. Per i Centri comunque denominati   la spesa grava per il 40% sui fondi dell'Amministrazione e per l'ulteriore 60% sui fondi messi a disposizione dai Centri anche utilizzando fondi per la ricerca scientifica.

Per i Centri di Gestione di Presidenza di Facoltà e le strutture a loro afferenti, la spesa grava per l'70% sui fondi dell'Amministrazione e per l'ulteriore 30% sui fondi messi a disposizione dalla medesime Facoltà.

Tale disposizione non si applica alle sedi operative afferenti al Centro Servizi Multimediali Informatici e al Centro di Supporto per l'Apprendimento delle Lingue per i quali la spesa grava nella misura pari al 100% sui fondi dell'Amministrazione Centrale.

Articolo 3 - Tipologie attività

Le diverse tipologie di attività a tempo parziale di cui al precedente art. 1, sono individuate, entro il 31 ottobre di ogni anno da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta delle strutture interessate.

Le modalità di espletamento dell'attività di supporto al tutorato e le caratteristiche minime indispensabili per espletarle sono individuate dai Consigli di ciascuna facoltà.


Articolo 4 - Bandi e Pubblicità

Ai fini della formulazione delle graduatorie annuali degli aventi titolo a prestare collaborazioni ai sensi dell'articolo 13 della Legge 390/91, il Rettore provvede ad emanare apposito bando che sarà reso pubblico mediante affissione agli albi delle Facoltà e dell'Università.

Tale bando, da pubblicarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, conterrà l'identificazione delle attività suddivise tra Amministrazione Centrale, Biblioteche e strutture decentrate da espletarsi con forme di collaborazione da parte degli studenti, nonchè le norme ed i termini di presentazione delle domande da parte dei medesimi.

Articolo 5 - Domande

Possono presentare domanda di assegnazione ed essere inclusi nelle graduatorie di cui al successivo articolo 7, gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi Universitari:

a) studenti iscritti ai corsi di studio attivati prima del D.M.509/99, dal 2° anno e comunque non oltre il 3° fuori corso;

b)      studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e alle lauree specialistiche  attivati in attuazione del D.M. 509/99, dal 2° anno e comunque non oltre il 2° fuori corso;

c)       studenti iscritti alle lauree specialistiche a ciclo unico dal 2° anno e comunque non oltre il 3° fuori corso

che abbiano superato, alla data di emanazione del bando, almeno i 2/5 (arrotondati per difetto) degli esami (nel caso degli studenti iscritti di cui alla lettera a)) o dei crediti (nel caso degli studenti iscritti di cui alla lettera b)) previsti nel corso di studi e con riferimento all'anno di effettiva iscrizione al corso medesimo, ed indicati nelle tabelle che verranno annualmente allegate al bando di concorso di cui al precedente art. 4.

Possono, altresì, presentare domanda di assegnazione ed essere inclusi nelle graduatorie, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, coloro i quali, avendo conseguito la laurea di 1° livello, in un periodo pari alla durata legale del corso più uno, il cui curriculum sia stato interamente riconosciuto all'atto dell'immatricolazione, siano iscritti al 1° anno della laurea specialistica non a ciclo unico.

Sono esclusi, dalla partecipazione al concorso gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, al Dottorato di Ricerca ed ai Master.
Il servizio di supporto al tutorato e l'attività di supporto alla ricerca è riservata agli studenti iscritti ai corsi di laurea a partire dal III per i corsi di laurea quadriennali  e al IV anno per tutti gli altri.

Articolo 6 - Graduatorie

Le graduatorie sono formulate per Amministrazione Centrale, Biblioteche e strutture decentrate e all'interno di queste per tipologie tenendo conto dei criteri di merito (valutati al secondo decimale) nell'ordine che segue:

1) Indicatore della condizione di merito così ottenuto:

a)      per il 70% dal rapporto percentuale tra gli esami superati o crediti  ottenuti alla data di emanazione del bando rispetto al numero massimo previsto dal corso di studi e con riferimento all'anno di effettiva iscrizione  e riportati nelle tabelle di merito che saranno allegate annualmente al bando di concorso;

b)      per il 30% dalla media delle votazioni riportate, espressa in trentesimi.

c)       solo per gli iscritti al 1° anno della laurea specialistica, non a ciclo unico, verrà calcolata, limitatamente al punto b), una penalizzazione nel modo seguente:

- 0,25 per ogni punto in meno conseguito a partire dal voto massimo di laurea triennale;

2) in caso di parità del precitato indicatore delle condizione di merito, prevalgono le condizioni economiche più disagiate e valutate secondo le modalità definite dall'Amministrazione in materia di diritto allo studio;

3) nel caso di ulteriore parità prevale la minore anzianità anagrafica.

Articolo 7 - Modalità di utilizzazione

I responsabili delle strutture che intendono avvalersi della collaborazione a tempo parziale degli studenti di cui al presente regolamento, devono presentare opportuna richiesta diretta al Magnifico Rettore con riportato:

- l'attività da svolgere;

- le eventuali caratteristiche che lo studente deve possedere per l'espletamento dell'attività;

- le eventuali riserve per una o più facoltà;

- la tipologia, prevista nel bando, in cui detta attività rientra;

-  il numero degli studenti collaboratori necessari.

Per le strutture decentrate  la richiesta deve essere accompagnata dalla delibera del Consiglio della struttura stessa nella quale sarà indicato il o i  capitoli di spesa da utilizzare.

L'Amministrazione provvederà a contattare gli studenti, e si accerterà della loro disponibilità a svolgere l'attività richiesta seguendo, sia l'ordine di priorità stabilito dal Consiglio di Amministrazione che quello  della graduatoria.

Lo studente che, per qualsiasi motivo, non accetti l'incarico e vi rinunci esplicitamente, viene collocato in coda alla graduatoria.

L'assegnazione della collaborazione è disposta, con apposito contratto, dal Rettore.

Articolo 8 - Studenti disabili
Per particolari richieste da parte di studenti portatori di handicap,l'Amministrazione può contattare studenti inseriti nella graduatoria generale che si rendano disponibili a tale scopo, senza obbligo di rispettare l'ordine della graduatoria.
Per esigenze specifiche e in assenza di studenti disponibili inseriti nella graduatoria generale, l'amministrazione può autorizzare con Decreto Rettorale la partecipazione di altri studenti universitari idonei a tale scopo.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di adibire in tutto o in parte il "tutor", firmatario del presente contratto, ad altre mansioni tipiche degli studenti part-time ("tutor" di altro assistito, supporto organizzativo, inserimento dati P.C., ecc.) qualora ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione medesima, emerga la necessità di far ricorso ad altro "tutor", nell'esclusivo interesse dell'assistito.

Limitatamente ai tutor di studenti disabili, la scadenza del contratto, di cui al successivo art. 11, può essere prorogata per un periodo più esteso e comunque sotto la diretta responsabilità del capo della struttura.

Articolo 9 - Contratto e collaborazione

Il contratto di collaborazione deve indicare:

a) la struttura o le strutture presso le quali viene prestata la collaborazione;

b) il tipo  di attività;

c) le modalità operative di svolgimento della collaborazione ed i responsabili dei servizi, nell'ambito dei quali essa si svolge;

d) la suddivisione delle 150 ore;

e) il corrispettivo dovuto e le modalità per la sua erogazione;

f) una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;

g) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 390 del 2.12.1991;

h) il capitolo di spesa utilizzato.

i) la previsione che il contratto stesso si intende risolto a seguito di  qualsiasi evento che faccia decadere dalla qualifica di studente dell'Università Politecnica delle Marche (ad esempio: rinuncia, laurea, decadenza, trasferimento) ovvero dell'inizio di attività lavorativa da parte dello stesso o della partecipazione a progetti finanziati dall'Unione Europea (Erasmus, ecc...)

E' consentito esclusivamente a chi consegue la laurea triennale ed abbia preventivamente firmato un contratto per le 150 ore, e nel caso in cui la collaborazione non sia terminata alla data del conseguimento del titolo, di portare a termine la collaborazione stessa successivamente alla laurea secondo le condizioni che seguono:
  • la richiesta di prosecuzione dell'attività per le ore mancanti, dovrà essere presentata dallo studente al Responsabile della struttura cui presta la collaborazione negli stessi termini previsti per la domanda di ammissione all'esame finale (tale richiesta va indirizzata per conoscenza al Servizio Didattica);
  • il Responsabile della struttura, cui è stato assegnato lo studente, dovrà dichiarare che, per documentate esigenze organizzative della struttura medesima, lo svolgimento delle attività di part-time, anche dopo il conseguimento della laurea triennale, è ineludibile
  • il contratto si deve comunque intendere risolto allo scadere dei 6 mesi (salvo richiesta di proroga dal parte del Responsabile della struttura secondo le modalità dettate dall'art. 10 del Regolamento)
  • che il prestatore mantenga necessariamente lo status di studente regolarizzando la propria posizione amministrativa mediante l'iscrizione al 1° anno della laurea specialistica. Lo svolgimento dell'attività part-time sarà subordinata al pagamento della prima rata delle tasse per tale primo anno, in quanto diversamente verrebbe meno anche la necessaria copertura assicurativa."



    Articolo 10 - Incompatibilità

    L'attività di collaborazione per gli studenti ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91 è incompatibile con:

    1)      l'attività di supporto al tutorato (prevista dal precitato art. 13)

    2)      l'attività di tutorato (prevista dal D.M. 198/2003)

    3)      l'attività di lavoro in via subordinata o insubordinata qualora tale attivtià sia contestuale al periodo di valenza del contratto

    Articolo 11 - Durata

    Le prestazioni di ogni studente disciplinate dal presente Regolamento non possono superare le 150 ore per ciascun anno accademico di riferimento della graduatoria e comunque dovranno essere espletate di norma entro 6 mesi  dalla data di stipula del contratto.

    La deroga a tale termine verrà effettuata esclusivamente in base a motivato parere del Responsabile della struttura.

    Articolo 12 - Compenso

    Il compenso orario per le collaborazioni previste dall'art. 13 della legge 2.12.1991, nr. 390 è stabilito per ciascun anno dal Consiglio di Amministrazione e sarà indicato nel bando emanato dal Rettore per l'apertura dei termini di presentazione delle domande finalizzate alla stesura delle graduatorie annuali.

    Tale corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma del precitato art. 13 della legge 390/91.

    L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.


    Il corrispettivo viene erogato al termine della prestazione o all'espletamento di ogni 50 ore di attività a seguito di autorizzazione del responsabile della struttura presso la quale si è svolta la attività stessa alle seguenti scadenze:

    31 gennaio

    31 marzo

    31 maggio

    31 luglio

    30 settembre

    30 novembre

    Articolo 13 - Relazione sull'attività - Decadenza

    Il responsabile della struttura universitaria presso la quale sono attivate forme di collaborazione degli studenti è tenuto ad inviare al Rettore, al termine di ogni periodo di attività resa dallo studente, apposita attestazione dell'attività svolta dal medesimo tesa anche ad una valutazione dell'efficacia del servizio reso.

    Il responsabile della struttura è altresì tenuto a segnalare al Rettore ogni fatto che possa comportare la decadenza immediata del rapporto per inadempienza, incompetenza o indegnità.

    Articolo 14 - Rapporto di collaborazione

    La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impegno e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

    Articolo 15 - Scadenzario

entro Settembre
- richiesta alle strutture di individuazione delle loro necessità;
- individuazione delle tipologie di attività;

entro Ottobre
- predisposizione del bando di concorso;
- determinazione del compenso orario;
- parere del Consiglio Studentesco
- approvazione del Consiglio di Amministrazione

entro Novembre
- emissione del bando di concorso
- presentazione delle domande

entro Marzo
- formulazione delle graduatorie
- approvazione del Consiglio di Amm.ne delle graduatorie  

mesi successivi
- assegnazione alle strutture
- attestazione dell'attività svolta


 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 03-02-2009

 
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