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Tirocini e Stage
Indicazioni generali
Normativa di riferimento
Gli stage aziendali sono regolati dal D.M. 25 marzo 1998 n. 142, che chiarisce ambiti e modalità applicative dell'art. 18 della legge 196 del 24 giugno 1997, ove parla dei "tirocini formativi e di orientamento" - (Pertanto, il termine francese "stage", ormai usato correntemente anche in Italia, va considerato come il sinonimo italiano della parola "tirocinio") - Tale normativa definisce tutti gli aspetti legati all'attivazione di un tirocinio, evidenziando che lo stesso ha come obiettivo quello di realizzare un momento di alternanza tra lo studio e il lavoro. Il suo fine è anche quello di promuovere una conoscenza più diretta della realtà lavorativa con l'acquisizione di maggiore professionalità e competenze pratiche.
Lo stage non è un rapporto di lavoro subordinato e per questo non è retribuito da parte dell'azienda. E' invece obbligatorio per il soggetto promotore (l'Università) provvedere all'assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. Finalità
Il tirocinio formativo e di orientamento ha lo scopo di "...realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Esso può avere dunque due finalità:
Tipologie
Il tirocinio può essere obbligatorio ai fini del conseguimento della laurea/diploma o facoltativo cioè richiesto dallo studente/laureato.
Tirocini per studenti delle Lauree e Lauree Specialistiche (in sede e fuori sede) La durata in ore è proporzionale ai CFU da acquisire, come stabilito nei rispettivi regolamenti dei Corsi di studio. La permanenza nella sede del tirocinio può prevedere lo svolgimento del solo tirocinio o includere anche l'elaborato per la prova finale. Il tirocinio viene assegnato ad uno studente che abbia conseguito crediti relativi agli insegnamenti previsti dal proprio piano di studio, per un numero definito da ciascuna facoltà. Tirocini per laureati Durata : i tirocini non possono superare complessivamente i 12 mesi (anche se non consecutivi), i tirocini devono essere svolti entro i 18 mesi dal conseguimento del titolo. Il tirocinio viene assegnato con la stessa procedura utilizzata per i laureandi, considerando però che la modulistica è limitata al solo progetto formativo. Soggetti coinvolti
I
tirocini possono essere
svolti presso Aziende, Enti o altri soggetti che promuovono i tirocini esterni
all'Università, nonché all'interno della struttura universitaria.
I soggetti coinvolti nell'attivazione di un tirocinio sono: - gli enti promotori; - gli enti ospitanti (aziende, enti pubblici e privati o altre realtà lavorative); - i tirocinanti; - i tutors (universitario e aziendale) Enti ospitanti
Tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, possono offrire periodi di tirocinio e quindi possono essere parte di una convenzione.
Per poter proporre tirocini formativi o stages post-laurea occorre aver stipulato una apposita convenzione con l'Università Politecnica delle Marche. Convenzione
L'avviamento al tirocinio deve avvenire nel quadro di "convenzioni" che disciplinano i rapporti fra il soggetto promotore e il singolo datore di lavoro privato o pubblico.
Deve essere in ogni caso garantita: - la possibilità di applicare con opportuna guida le nozioni acquisite durante il corso di studio specifico per il quale si propone il tirocinio, laurea, laurea specialistica, master, ..ecc. - la individuazione chiara dell'attività da svolgere e del gruppo di lavoro con cui il tirocinante dovrà collaborare - la disponibilità del tutor aziendale a seguire lo studente per la necessaria funzione didattica di supporto
Ulteriori informazioni
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Ultimo aggiornamento: 02-12-2011
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Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22,
60121 Ancona Tel (+39) 071.220.1, Fax (+39) 071.220.2324 P.I.
00382520427