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Agevolazioni per le imprese
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Ricerca NazionaleAgevolazioni a favore delle imprese
A) Elargizioni liberali deducibili dal reddito d'impresa
A.1 L'art. 10 "Oneri deducibili" del D.P.R. 22.12.86, n. 917 (T.U.I.R. - Testo Unico delle Imposte sui Redditi), al comma 1, lettera l-quater (introdotta dall'art. 14 del D.L. 14.03.05, n. 35, convertito in L. 14.05.05, n. 80), stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
"Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: ... l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, ...". A.2 L'art. 1 della L. 23.12.05, n. 266 (Legge finanziaria 2006), al comma 353 stabilisce, tra l'altro, quanto segue: "Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, ..." Entrambe le disposizioni non prevedono limiti, il finanziamento a favore delle Università è totalmente deducibile dal reddito. Delle due disposizioni: - la prima (A.1) riguarda erogazioni liberali in denaro di qualsiasi natura, effettuate anche da persone fisiche; - la seconda (A.2) è rivolta unicamente alle Società e agli altri soggetti passivi Ires che finanziano la ricerca con contributi liberali. B) Interventi a favore della ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo (non prevalente))
Gli interventi, di competenza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) a valere sul Fondo per l'Agevolazione alla Ricerca (FAR), sono disciplinati dal
D.M. 8.8.2000, n. 593
, che, conglobando precedenti disposizioni, ha dato attuazione alla riforma preannunciata dal
D. Lg.vo 297/99.
Le disposizioni del D.M. 593/2000 sono state recentemente adeguate con D.M. del 2.01.08alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione ( Visita il sito del MIUR ). La procedura di intervento adottata è a carattere: - valutativo (agevolazioni per i progetti autonomamente presentati - da art. 5 ad art. 11 del D.M. 593/2000); - negoziale (per la realizzazione di progetti nell'ambito della programmazione negoziata e per l'agevolazione di progetti presentati in conformità ai bandi emanati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - artt. 12 e 13 del D.M. 593/2000); - automatico (agevolazioni per le assunzioni di qualificato personale di ricerca, per la commissione di ricerche a laboratori qualificati, per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonché per assegni di ricerca, per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico, nonché "premi specifici" a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) per progetti di ricerca già finanziati dall'UE nell'ambito dei Programmi Quadro RST - da art. 14 ad art. 16 del D.M. 593/2000). I beneficiari di tali interventi sono: imprese, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da imprese, consorzi e società consortili comunque costituiti (purché con partecipazione finanziaria da parte dei precedenti soggetti superiore al 50% oppure al 30% se aventi sede nelle aree del territorio nazionale considerate economicamente depresse), i parchi scientifici e tecnologici. Essi possono presentare i programmi anche congiuntamente con Università ed Enti pubblici di ricerca, a condizione che la partecipazione finanziaria sia sostenuta in misura prevalente dal soggetto privato. Le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni sono reperibili sul sito Internet http://roma.cilea.it/sirio , alla voce "Domande di finanziamento". In particolare, si riportano, di seguito, le agevolazioni riferite agli interventi con procedura automatica, già disciplinate dall'art. 14 della L. 196/97 ("Pacchetto Treu"), dall'art. 5, co. 1, della L. 449/97, dall'art. 4 della L. 46/82: B.1 - Assunzioni , commesse di ricerca, borse di studio (art. 14 D.M. 593/00) Benefici: a) Euro 25.822,84, di cui Euro 20.658,28 nella forma del credito d'imposta e Euro 5.164,57 nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca; b) 50%, nella forma del credito d'imposta, dell'importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di Euro 20.658.28 all'anno per ogni soggetto beneficiario e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca., per la commissione di ricerche ad Università, enti di ricerca, ENEA, ASI, organismi di ricerca, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, nonché a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale. I contratti di ricerca possono riguardare la realizzazione di attività di ricerca industriale, nonché studi e ricerche su processi produttivi, attività applicative dei risultati delle ricerche, formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali. I soggetti richiedenti, per i suddetti contratti, possono richiedere, in alternativa alle predette agevolazioni, l'erogazione, sempre a valere sulle risorse del FAR, di un contributo nella spesa nella stessa misura (al 50% fino ad un massimo di Euro 20.658.28 all'anno). c) 60%dell'importo di ciascuna borsa di studio, nella forma del credito d'imposta, per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonché ad assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27.12.1997, n. 449. Ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06, ciascun soggetto non può beneficiare delle agevolazioni relative alle assunzioni di cui alle lettera a), alle borse di studio di cui alla lettera c), nonché a quelle relative ai "premi specifici per PMI" per un importo complessivo superiore ai 100.000 Euro su un periodo di tre anni. A decorrere dall'anno 2008, le domande dovranno essere presentate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalle ore 10:00 del 15 settembre alle ore 24:00 del 30 settembre di ciascun anno, secondo gli schemi riportati nel D.M. 593/00, disponibile sul sito Internet http://roma.cilea.it/sirio , alla voce "Domande di finanziamento". Per le modalità di selezione delle domande e di concessione delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale Murst-Finanze-Tesoro n. 275/98. L'agevolazione sarà concessa secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie di volta in volta stabilite. B.2 Distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico (art. 15 D.M. 593/00) La concessione delle agevolazioni è rivolta ad Università ed Enti pubblici di Ricerca che distacchino, per un periodo massimo di 4 anni rinnovabile una sola volta, personale di ricerca degli Enti, nonché professori e ricercatori universitari presso imprese, centri di ricerca, ecc. Il meccanismo del distacco si realizza tra i tre soggetti interessati (soggetto distaccante, soggetto distaccato, soggetto ricevente) con oneri finanziari che restano a carico della struttura distaccante nel limite dettato dalla regola comunitaria "de minimis": ciò significa che la quota di retribuzione del soggetto distaccato che ecceda il limite di 200.000 milioni di lire nel periodo di tre anni, sarà a carico del soggetto ricevente. Qualora il soggetto distaccante (Università, Ente pubblico) proceda ad assunzioni, in sostituzione del distaccato, con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno della durata pari a quella del distacco, potrà richiedere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca un contributo di Euro 25.822,84 annui per ogni unità di personale assunto. La concessione è disposta prioritariamente ai soggetti che abbiano proceduto ad assegnazioni in distacco presso PMI e, comunque, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. B.3 Premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo (art. 16 D.M. 593/00) Questo intervento intende favorire la partecipazione delle imprese di piccola e media dimensione (PMI) alle iniziative finanziate dall'Unione Europea. Le PMI ricevono un premio di Euro 25.822,84, nella forma del contributo a fondo perduto, per ciascun progetto che beneficia di un aiuto concesso dalla Commissione Europea, nell'ambito dei Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo, non inferiore a Euro 154.937,07. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca riconosce il premio secondo l'ordine cronologico, nei limiti delle disponibilità finanziarie. La concessione del premio è soggetta alla regola "de minimis". Le domande devono essere inoltrate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal 1° giugno al 31 dicembre di ogni anno, e devono essere accompagnate da una documentazione attestante l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento con l'UE nel periodo ricompreso tra il 30 settembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda e il 31 dicembre dell'anno di presentazione della stessa. L'agevolazione sarà concessa secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste e sino ad esaurimento delle risorse finanziarie di volta in volta stabilite. C) Interventi a favore dello sviluppo precompetitivo e attività di ricerca industriale (non prevalente)
Gli interventi, di competenza del Ministero delle Attività Produttive a valere sul Fondo di rotazione per l'Innovazione Tecnologica (FIT) e disciplinati dalla
L. 46/82 (art. 14)
, sono definiti nel dettaglio dalla
circolare ministeriale dell'11 maggio 2001
(reperibile sul sito
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpwop8c1.pdf
), esplicativa della
Direttiva del
medesimo
Ministero del 16.1.2001
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La procedura di intervento adottata è quella del finanziamento delle attività mediante procedimento valutativo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al concorso delle disponibilità del fondo. Il Ministero si riserva inoltre, ogni anno, la facoltà di destinare una quota non superiore al 30% delle disponibilità complessive del suddetto fondo per l'incentivazione di programmi da realizzarsi con l'emanazione di appositi bandi. I beneficiari di tali interventi sono: imprese, centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma costituiti da imprese, soggetti individuati da specifici bandi, consorzi o società consortili costituiti dai precedenti soggetti e altri soggetti pubblici e privati (a condizione che la partecipazione delle imprese sia in misura superiore al 50% del fondo consortile o del capitale sociale, oppure al 30% se aventi sede nelle aree del territorio nazionale considerate economicamente depresse). Essi possono presentare i programmi anche congiuntamente con Università ed Enti pubblici di ricerca, a condizione che la partecipazione finanziaria sia sostenuta in misura prevalente dal soggetto privato. I benefici sono rappresentati dalla concessione di un finanziamento agevolato pari al 60 % dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alle spese nella misura che consenta il rispetto delle percentuali massime di aiuto fissate dall'UE in tema di ricerca e sviluppo. Dal 14 gennaio 2003, la presentazione delle domande è stata attualmente sospesa fino a successiva riapertura dei termini che sarà comunicata con decreto. D) Credito di imposta per la R&S 2007-2009
La legge n. 296 del 27.12.2006 - Finanziaria 2007 - all'art. 1, commi 280 e segg.(come leggermente modificati dall'art. 1, comma 66, della legge n. 244 del 24.12.2007 - Finanziaria 2008-), per il triennio 2007-2009, prevede la concessione alle imprese - di qualsiasi dimensione e settore produttivo - di un credito di imposta netto pari al 10%, aumentato al 40% nel caso di contratti di ricerca con università, dei costi sostenuti nel corso di ciascun esercizio per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.
Tale credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. La suddetta misura prevede in particolare: - l'utilizzo del credito per i pagamenti fiscali a fini IRES ed IRAP e, in seconda battuta, in compensazione; - la cumulabilità, in quanto misura di fiscalità generale, con eventuali Aiuti di Stato ricevuti a valere sulle stesse attività e sugli stessi beni; - un ammontare massimo dei costi su cui calcolare il credito d'imposta pari a 50 milioni di euro perciascun periodo d'imposta; Gli investimenti devono essere debitamente riportati nella dichiarazione dei redditi a fronte di specifica documentazione predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La documentazione deve essere controfirmata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o all'albo dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Con D.M. n. 76 del 28.03.2008 è stato emanato il Regolamento, previsto dall'art. 1, comma 283, della suddetta L. 296/06, concernente le disposizioni, al fine della concessione del credito d'imposta inerente le attività di ricerca e sviluppo, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle imprese e per le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza dalle stesse con la disciplina comunitaria. Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 13.06.2008, reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate , sono stati forniti dei chiarimenti in merito al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il D. L. n. 185 del 28.11.2008, detto "anticrisi", (convertito con modificazioni in Legge n. 2 del 28.01.2009) recante misure urgenti per il sostegno, tra l'altro, a lavoro, occupazione e imprese, all'art. 29, comma 2, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2009 la fruizione del credito di imposta è regolata come segue: a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta; b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a). Per fruire del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo i contribuenti interessati devono presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite soggetti abilitati, il formulario (modello FRS). Il modello, che recepisce le modifiche apportate dal D. L. n. 185/2008 e contenente i dati degli investimenti per i quali si richiede l'agevolazione, deve essere presentato dai soggetti titolari di reddito d'impresa con riferimento sia ai progetti d'investimento avviati entro il 28 novembre 2008 sia a quelli avviati successivamente. L'istanza per accedere al credito di imposta può essere presentata a partire dalle ore 10 del 22 aprile 2009 utilizzando il software "CREDITOFRS", che sarà reso disponibile dal 16 aprile 2009 nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala che per i progetti già avviati alla data del 28 novembre 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, entro le ore 24 del 22 maggio 2009. E) Credito di imposta per la ricerca scientificaCon il D. L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con Legge n. 106 del 12 luglio 2011, concernente le "Prime disposizioni urgenti per l'economia", é stato introdotto sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012 un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono le proprie attività di ricerca avvalendosi di consulenze rese da Università o enti pubblici di ricerca. Condizioni e modalità operative sono state chiarite dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 9 settembre 2011.
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Ultimo aggiornamento: 08-02-2012
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