[emanato con
D.R. n. 598 del 16.05.07 e modificato con
-
D.R. n. 914 del 9.07.07;
-
D.R.n. 839 del 3.06.08
(con efficacia della modifica relativa alla durata del corso per anno solare dal 10° ciclo)]
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università Politecnica delle Marche, di seguito Università, per le finalità e con le modalità di cui ai successivi articoli.
Art. 2
(Finalità e principi generali)
1. L'Università promuove l'istituzione di Scuole di dottorato aventi il compito di organizzare e gestire, anche mediante processi di internazionalizzazione, l'alta formazione attraverso la ricerca in diversi ambiti disciplinari e interdisciplinari.
2. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione, allo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura internazionale.
3. Tali obiettivi sono perseguiti anche attraverso attività didattiche di alto livello definite e coordinate dalle Facoltà di riferimento.
4. Le Scuole di dottorato sono articolate in
curricula, aventi affinità scientifica, omogeneità di metodo e di organizzazione, uniformità nei processi di valutazione, con riferimento ad una o più aree scientifico-disciplinari. L'istituzione di
curricula deve essere giustificata da un congruo numero di docenti con rilevante produzione scientifica.
5. Uno stesso
curriculum può essere attivato, previa intesa tra le Facoltà interessate, in due Scuole di dottorato. In tal caso i docenti afferenti al
curriculum recante la stessa denominazione possono partecipare ad entrambe le Scuole di dottorato.
6. Il titolo di "Dottore di Ricerca" verrà rilasciato dall'Università ed il relativo diploma riporterà la denominazione della Scuola e, ove previsto, l'indicazione del
curriculum.
Art. 3
(Requisiti delle Scuole)
1. Le Scuole dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. denominazione coerente con il complesso dei percorsi formativi attivati;
2. tematiche scientifiche sufficientemente ampie, rilevanti e riferite ai settori scientifico-disciplinari rappresentati nella Scuola;
3. aggregazioni di competenze, strutture, risorse umane e materiali, nel rispetto dell'unitarietà degli obiettivi formativi della Scuola e con l'intento di promuovere la massima integrazione possibile, sia nei programmi didattici, sia nei progetti di ricerca;
4. Consiglio della Scuola di dottorato composto da un congruo numero di docenti delle aree scientifico-disciplinari di riferimento della Scuola, comunque non inferiore a quindici e non superiore a ventuno, anche appartenenti a sedi diverse in presenza di consorzi, con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio attinente ai percorsi formativi della Scuola stessa;
5. piano finanziario dal quale risulti la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, oltre che umane, e di specifiche strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
6. collaborazioni con soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o internazionali, anche ai fini del finanziamento delle borse di studio e/o dello svolgimento di periodi di studio e ricerca o di
stage;
7. numero minimo di ammessi a ciascuna Scuola non inferiore a 12;
8. dotazione minima di borse di studio non inferiore a 6, acquisita anche attraverso finanziamenti esterni;
9. presenza di un numero di tutori proporzionato a quello dei dottorandi presenti;
10. programmi di attività formative, anche comuni ai vari
curricula, articolati in crediti formativi da attribuirsi per un massimo del 20% dell'impegno complessivo a lezioni frontali e seminari, per lo più concentrati nel primo anno, e attraverso il costante impegno nella ricerca, mediante
stage ed esperienze in laboratori italiani o stranieri, presentazione di lavori a congressi e convegni, attività di stesura della tesi;
11. previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o Soggetti privati;
12. capacità di proiezione internazionale, supportata da accordi con Enti di Ricerca e Università europee ed extraeuropee che prevedano di norma lo svolgimento di parti del percorso formativo in più sedi e il riconoscimento dei crediti acquisiti;
13. svolgimento, di norma, di almeno una parte dell'attività in lingua inglese;
14. previsione di valutazioni intermedie e finali dei dottorandi.
Art. 4
(Istituzione)
1. La proposta di istituzione di una Scuola di dottorato rientra tra le competenze del Consiglio di Facoltà; essa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la denominazione della Scuola;
- i settori scientifico-disciplinari di afferenza;
3. le specifiche tematiche di ricerca e gli eventuali
curricula;
- i percorsi formativi e gli obiettivi comuni;
- le modalità di svolgimento dell'attività didattica, articolata in didattica strutturata, e dell'attività di ricerca;
- le eventuali sedi universitarie consorziate ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo;
- le strutture scientifiche dell'Università o di altre sedi, in previsione di consorzi;
- il piano finanziario di cui al precedente art. 3, punto 5;
- i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, con cui sono previsti accordi di collaborazione, ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo;
10. il nominativo, la qualifica, il settore scientifico-disciplinare e la sede dei componenti il Consiglio della Scuola di dottorato (che dovrà risultare in numero non inferiore a 15 e non superiore a 21);
11. la proposta del numero dei posti e delle borse, non inferiore a quello stabilito al precedente art. 3, punti 7 e 8;
12. i criteri di valutazioni intermedie e finali dei dottorandi.
2. Le proposte di istituzione devono essereavanzate dal Consiglio di Facoltà di pertinenza dell'Università, che designa i componenti il Consiglio della Scuola di dottorato (in numero non inferiore a 15 e non superiore a 21) ed individua i
curricula in cui si articola la scuola.
3. Il Consiglio della Scuola di Dottorato può essere integrato fino ad un massimo del 20% da rappresentanti di Enti o soggetti che finanziano totalmente almeno una borsa.
4. Nel caso di Scuola di dottorato consorziata con altre sedi universitarie, la proposta di istituzione dovrà contenere inoltre la delibera del Consiglio di Facoltà o di Dipartimento delle sedi stesse, con la quale vengono individuati i nominativi, la qualifica e il settore scientifico-disciplinare dei propri docenti, componenti del Consiglio di dottorato.
5. Il Senato Accademico, acquisita la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 3 effettuata dal Nucleo di valutazione interna, approva con propria delibera le Scuole di dottorato e la composizione del Consiglio di ciascuna Scuola e distribuisce i posti e le borse tra di esse.
6. Il Rettore istituisce con proprio decreto le Scuole di dottorato di ricerca ed emana il relativo bando, che indica gli eventuali indirizzi e il numero dei posti e delle borse di studio assegnati a ciascuna Scuola,nonché le modalità di selezione dei candidati, da effettuarsi per i titoli ed esami (colloquio) o, su richiesta del Consiglio della Scuola, anche tramite prova scritta.
7. Il bando di concorso potrà indicare, inoltre, il numero dei posti e delle borse destinati ai
curricula di ciascuna scuola, laddove gli stessi siano stati ripartiti dal Consiglio della scuola stessa.
Art. 5
(Durata)
1. La durata del ciclo formativo delle Scuole è di tre anni.
2. Le scuole possono essere rinnovate per successivi cicli, con le stesse modalità previste per le proposte di nuova istituzione.
Art. 6
(Adempimenti della Scuola)
La Scuola deve
1. definire e pubblicizzare il proprio programma, le attività previste e, annualmente, prevedere gli obblighi scientifici e didattici dei dottorandi;
2. provvedere annualmente a organizzare corsi o cicli di seminari di interesse comune ai dottorandi cui potranno aggiungersi attività più mirate su materie specialistiche;
3. prevedere - compatibilmente con i vincoli di bilancio - che il periodo di studio e ricerche all'estero sia esteso a una percentuale elevata di dottorandi;
4. promuovere rapporti convenzionali con dottorati esteri (dottorati congiunti, cotutele, ecc.).
Art. 7
(Organi della Scuola)
1. Sono organi della Scuola: il Direttore, il Consiglio della Scuola di dottorato e, ove ritenuto necessario, il Comitato Esecutivo.
Art. 8
(Direttore della Scuola)
1. Il Direttore della Scuola è il Preside di Facoltà o suo delegato; egli è responsabile della Scuola e la rappresenta.
2. Il Direttore ha il compito di:
- convocare e presiedere il Consiglio della Scuola di dottorato, il Comitato Esecutivo se costituito e curare l'attuazione delle delibere;
- presentare annualmente ai competenti organi la relazione di cui al successivo art. 12;
3. organizzare e coordinare le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative.
3. E' facoltà del Direttore nominare tra i professori del Consiglio della Scuola di dottorato un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Direttore della Scuola non può ricoprire contemporaneamente la carica di responsabile di
curriculum, ove costituito.
Art. 9
(Consiglio della Scuola di dottorato)
1. Il Consiglio di dottorato dura in carica tre anni ed è composto da:
- il Direttore della Scuola, nella persona del Preside di Facoltà o suo delegato;
- un numero di professori e ricercatori, in numero non inferiore a 14 e non superiore a 20, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari della Scuola, comprensivo dei Responsabili dei curricula se nominati;
- eventuali rappresentanti di Enti o soggetti che finanziano totalmente almeno una borsa, in numero non superiore al 20% di quello dei componenti di cui al precedente punto 2.
2. Sono compiti del Consiglio della Scuola di dottorato:
1. procedere annualmente all'organizzazione delle attività formative attraverso il sistema dei crediti formativi, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;
2. garantire la migliore forma di pubblicizzazione delle attività della Scuola, anche attraverso il costante aggiornamento del sito web della Scuola;
3. individuare idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi;
4. assegnare, su proposta dei tutors, la tesi di Dottorato agli studenti in modo che risulti compatibile con le attività formative;
5. nominare i responsabili dei
curricula, se costituiti;
6. istituire l'eventuale Comitato Esecutivo;
7. approvare l'adesione di nuovi membri al Consiglio della Scuola di dottorato;
8. proporre convenzioni e contratti che si riferiscano alle attività della Scuola;
9. approvare la relazione di cui al successivo art. 12;
10. esprimere parere in merito al rinnovo della Scuola alla sua scadenza;
11. ogni altro compito assegnato dalla normativa vigente al Consiglio della Scuola di dottorato, facendo espresso rinvio per quanto non previsto alle disposizioni contenute nel Regolamento Dottorato di Ricerca relativamente agli adempimenti dei Collegi dei docenti.
3. Il Consiglio della Scuola, inoltre, ha la possibilità di ripartire, tra i
curricula presenti nella Scuola,
i posti e le borse assegnati dal Senato Accademico alla Scuola stessa.
Art. 10
(Comitato Esecutivo)
1. Per fini di snellezza gestionale, il Consiglio della Scuola di dottorato può istituire un Comitato Esecutivo cui delegare funzioni del Consiglio e per coadiuvare il Direttore negli adempimenti previsti al precedente art. 8.
2. Il Comitato esecutivo è composto da almeno 4 professori e ricercatori eletti dal Consiglio della Scuola di dottorato tra i suoi membri, oltre al Direttore della Scuola che lo presiede.
3. Il Comitato esecutivo collabora con il Consiglio della Scuola di dottorato nella definizione delle linee di ricerca della scuola.
4. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio della Scuola di dottorato.
Art. 11
(Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione alla Scuola)
1. La Commissione giudicatrice per l'esame concorsuale di ammissione a ciascuna Scuola di dottorato è composta dal Direttore della Scuola, che la presiede, e da quattro ad otto docenti designati dal Consiglio della Scuola di dottorato, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo anche di altri atenei, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce la scuola.
2. Ad essi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito delle Università e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria, nel caso di dottorati istituiti in convenzione con enti pubblici e privati.
3. A tal fine, dopo l'emanazione del bando di concorso, il Consiglio della Scuola di dottorato propone i nominativi dei componenti effettivi della Commissione giudicatrice, nonché di cinque supplenti, indicati in ordine di priorità.
4. La Commissione, nominata con decreto rettorale, formula, al termine dei lavori, una graduatoria di merito per ciascun
curriculum presente nella Scuola, o una graduatoria unica, qualora i posti e le borse non siano stati precedentemente ripartiti tra i
curricula dal Consiglio della Scuola ed inseriti nel bando di concorso.
5. Le Commissioni devono concludere i lavori improrogabilmente entro novanta giorni dalla nomina; decorso tale termine senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e, con la medesima procedura, il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei componenti decaduti.
6 Nel caso di Scuole di dottorato istituite a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
7. Il Rettore, con propri decreti, approva la/le graduatoria/e formulata/e dalla Commissione di ciascuna Scuola e assegna i posti e le borse di ogni singolo
curriculum secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del curriculum indicato da ciascun candidato all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso e anche in funzione di accordi con soggetti pubblici o privati che finanzino o cofinanzino borse di dottorato.
8. Qualora, nelle Scuole di dottorato in cui sono state approvate più graduatorie articolate per
curricula, si verifichi l'impossibilità di assegnare una o più borse di studio all'interno di uno di essi, queste, previa deliberazione del Consiglio della Scuola assunta prima della scadenza del bando, possono essere trasferite ad altro
curriculum della stessa scuola, in cui siano presenti candidati senza borsa.
Art. 12
(Valutazione annuale)
1. A conclusione di ciascun anno , il Direttore presenta ai competenti organi, previa approvazione del Consiglio della Scuola di dottorato, una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di valutazione, anche in funzione della formulazione del giudizio di cui all'art. 3 del "Regolamento dottorato di ricerca" di Ateneo.
Art. 13
(Risorse finanziarie)
1. Il Senato Accademico attribuisce annualmente ad ogni Scuola di dottorato un numero complessivo di borse.
2. Le risorse finanziarie destinate alla Scuola derivano, oltre che dall'importo complessivo delle borse attribuite alla Scuola dall'Ateneo e/o da soggetti pubblici e privati, da eventuali fondi appositamente costituiti a favore delle Scuole e da tutte le altre risorse che autonomamente la Scuola riuscirà ad ottenere dai Dipartimenti/Istituti e da Enti o soggetti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi/convenzioni.
3. La Scuola non è una unità amministrativa. Le Scuole non hanno autonomia di bilancio ed utilizzano per il proprio funzionamento le dotazioni esistenti presso i Dipartimenti/Istituti. La sede amministrativa della Scuola è di norma presso la Presidenza.
4. La gestione contabile delle risorse aggiuntive diverse dalle borse viene effettuata dalla struttura sede amministrativa della Scuola o da altre strutture didattico-scientifiche di riferimento, individuate dal Consiglio della Scuola di dottorato.
Art. 14
(Norme Transitorie e finali)
1. Nei casi in cui la Scuola di Dottorato si articoli su più
curricula o siano presenti borse legate allo sviluppo di specifiche tematiche, gli argomenti delle prove di esame possono essere differenziati ma lo svolgimento delle prove deve essere contestuale.
2. Per le modalità relative all'esame finale e al conferimento del titolo si fa rinvio al Regolamento Dottorato di Ricerca.
3. La tesi di dottorato sarà consegnata su CD per essere pubblicata anche sul sito dell'Ateneo previa autorizzazione del dottorando. In ogni caso un abstract, redatto anche in lingua inglese, sarà reso pubblico sul sito dell'Ateneo.
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, statutarie e del "Regolamento Dottorato di ricerca" dell'Università Politecnica delle Marche.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione
.