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Interruzione degli studi
Facoltà di Scienze
Lo studente che abbia interrotto gli studi è tenuto a richiedere la ricognizione per ogni anno di interruzione ed a pagare la relativa tassa di ricognizione, definita annualmente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, quando egli intenda esercitare i diritti derivanti dalla sua iscrizione, sia per proseguire gli studi sia per passare ad altro corso di studio facendo valere la vecchia iscrizione ai fini di un'eventuale abbreviazione.
Nel caso di studente con precedente interruzione agli studi non viene effettuata, la spedizione alla residenza del bollettino MAV a cura dell'Unicredit Banca SpA ma è a cura dell'interessato regolarizzare l'iscrizione con il pagamento sia della tassa di ricognizione che della tassa di iscrizione per il nuovo anno accademico. RinunciaGli studenti che per determinati e particolari motivi personali non intendano più continuare il corso degli studi universitari, possono rinunciare al proseguimento degli studi.
Decadenza
Lo studente decade decorsi otto anni dall'acquisizione dell'ultimo credito.
Lo studente che, pur avendo adempiuto all'obbligo dell'iscrizione in qualità di fuori corso, non sostenga esami per otto anni accademici consecutivi è considerato decaduto dagli studi. Il computo degli otto anni va fatto dal momento in cui lo studente, trovandosi nella condizione di fuori corso, ha sostenuto l'ultimo esame. La decadenza si interrompe nel caso in cui lo studente (che sia fuori corso) faccia passaggio ad altro corso di studio o acquisisca dei crediti (naturalmente prima di essere incorso nella decadenza). La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e che siano in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potranno invece accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame di profitto sostenuto. Con delibera del Senato Accademico in data 11/11/2003, lo studente dichiarato "decaduto" che abbia preso nuova iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal D.M. 509/1999, può chiedere la valutazione della precedente carriera scolastica, ancorché conclusa, al fine di ottenere il riconoscimento della stessa in termini di crediti formativi universitari. In tal caso il Consiglio di Facoltà o l'Organo da quest'ultimo delegato determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative e pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 6, comma 5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali).
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Ultimo aggiornamento: 30-09-2010
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