Immatricolazione in regime di tempo parziale

 

Art. 11 – Immatricolazione/iscrizione in regime di part time - REGOLAMENTO STUDENTI 

 

 

  1. Le norme contenute nel presente articolo sono applicabili solo agli studenti che intendano immatricolarsi/iscriversi ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale, con esclusione dei corsi di studio a programmazione nazionale o locale.
  2. L’attribuzione dello status di “studente part time” può essere richiesta da coloro che abbiano necessità di articolare la durata del corso di studio in un numero di anni superiore alla durata normale.
  3. Tale status si acquisisce per un periodo minimo di due anni accademici consecutivi e può essere ottenuto per un periodo massimo pari al doppio della durata normale del corso di studio. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente in regime di studio a tempo parziale è pari di norma a 30 CFU e non può in ogni caso superare di norma i 60 CFU nel biennio. Agli studenti che optano per il regime di studio a tempo parziale viene assegnato lo stesso piano di studio offerto agli studenti full time ma un tempo più lungo entro il quale acquisire i crediti necessari per il conseguimento del titolo di studio.
  4. L’attribuzione dello status di studente part time può essere richiesta al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anno successivo, entro i termini ordinari fissati annualmente dal Senato Accademico. La qualifica di studente part time viene mantenuta per il periodo di cui al precedente comma 3, salvo eventuale rinuncia alla qualifica stessa che può avvenire soltanto alla conclusione del periodo minimo di due anni accademici.
  5. Allo studente a tempo parziale si applica una riduzione sull’ammontare dei contributi nella misura percentuale prevista dal Regolamento contribuzione studentesca di cui all’art. 36 c.3. La predetta riduzione non è applicabile sulla tassa regionale per il diritto allo studio e sull’imposta di bollo.
  6. Lo studente part time è escluso dai benefici in materia di diritto allo studio erogati direttamente dall’Ateneo salvo specifiche disposizioni presenti nei provvedimenti di concessione (benefici di esonero dalle tasse e contributi, borse di studio, collaborazioni studentesche, assegni di tutorato etc.).
  7. Non è consentita l’iscrizione a tempo parziale allo studente che in posizione di fuori corso, abbia già maturato tutte le frequenze agli insegnamenti.

 

 

Per ogni anno di corso allo studente part-time è applicata una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo CO (determinato secondo le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento relativo alla contribuzione studentesca) 

 

Per le modalità ed i termini di presentazione della domanda si rimanda alle pagine appositamente previste per l'immatricolazione ai Corsi di Laurea Triennale ed ai Corsi di Laurea Magistrale.