Interruzione degli studi

L'interruzione degli studi può essere temporanea o definitiva.

 

Interruzione temporanea

In applicazione dell'art. 9 del D.Lvo 68/2012, l'interruzione degli studi si realizza solo se lo studente non rinnova l'iscrizione, ovvero non effettua il pagamento della prima rata di tasse e contributi, per almeno due anni accademici.

 

  • Se l'interruzione si protrae per un periodo inferiore ai due anni accademici, lo studente dovrà pagare l'intero importo di tasse e contributi dovuto per l'anno accademico di non iscrizione nella misura pari a quella prevista  dal Consiglio di Amministrazione (per il relativo importo contattare segreteria.ingegneria@univpm.it).
  • Tale regola non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di studi e debba sostenere soltanto la tesi finale di laurea, il quale potrà riprendere gli studi anche dopo un solo anno di inattività.
  • Per gli anni accademici di interruzione lo studente è esonerato totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi e non può compiere in quel periodo alcun atto di carriera scolastica; nel caso in cui lo studente effettui atti di carriera, gli stessi saranno annullati d'ufficio a meno che lo studente non regolarizzi la sua posizione con il pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico cui gli atti si riferiscono.
  • Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno.
 
 

Ricognizione

Lo studente che abbia interrotto gli studi per per almeno due anni accademici e non oltre otto anni accademici dall'acquisizione dell'ultimo credito e che voglia riprendere gli studi è, invece, tenuto al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione, denominato “tassa di ricognizione”, definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, oltre alle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico di ripresa degli studi.

 

Lo studente che riprende gli studi può sostenere gli esami a decorrere dalla prima sessione di esami utile dell'anno accademico a cui si iscrive.

 

Non è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione lo studente costretto ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate e lo studente in situazione di disabilità.

 

I termini di scadenza per la presentazione della domanda di ricognizione sono quelli previsti annualmente per l'iscrizione.

 

Alla domanda di ricognizione (da richiedere alla Segreteria Studenti) debbono essere allegate:

  • ricevuta tasse arretrate (se risultano in debito in carriera)
  • ricevuta tassa di ricognizione per ogni anno di non iscrizione
  • ricevuta 1° rata tassa anno accademico di ripresa studi

 

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L'interruzione definitiva degli studi avviene per rinuncia o per decadenza.

 

Rinuncia

  1. Lo studente che per determinati e particolari motivi personali non intenda più continuare il corso degli studi universitari, può rinunciare al proseguimento degli studi. La rinuncia deve essere manifestata esclusivamente con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia, ed è irrevocabile. La rinuncia determina la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti acquisiti, i quali possono essere sottoposti a successivo riconoscimento.
  2. Lo studente rinunciatario non è tenuto al pagamento delle tasse e contributi di cui sia eventualmente in debito.
  3. Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione di alcuna tassa universitaria, nemmeno nel caso in cui abbandoni gli studi prima del termine dell'anno accademico, con l'eccezione per lo studente che, regolarmente immatricolato, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione, il quale può chiedere il rimborso della quota dei contributi universitari, qualora versati, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di non aver tratto dall'iscrizione alcuna agevolazione e/o servizio, giacché tale atto non costituisce rinuncia, ma annullamento di iscrizione.
  4. Allo studente rinunciatario, in regola con il pagamento delle tasse sino all'ultima posizione scolastica regolare, possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera scolastica precedentemente e regolarmente percorsa, integrati da una dichiarazione attestante la rinuncia agli studi.
  5. Lo studente rinunciatario che abbia preso nuova iscrizione ai corsi di studio, può chiedere la valutazione della precedente carriera universitaria. In tal caso l'Organo della struttura didattica di afferenza del corso di studio verifica che le attività formative pregresse non siano dichiarate obsolete .
  6. Lo studente non comunitario residente all’estero che abbia rinunciato agli studi e voglia richiedere una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università non può utilizzare il permesso di soggiorno rilasciato in occasione della precedente immatricolazione e dovrà ripetere la preiscrizione presso la Rappresentanza Italiana nello stato estero di residenza.
  7. Lo studente rinunciatario, che si immatricola allo stesso o ad altro corso di studio di questa sede e chieda il riconoscimento della carriera pregressa, è tenuto al pagamento delle tasse e contributi impostigli fino all'anno accademico di ultima iscrizione. Diversamente la carriera pregressa non potrà essere riconosciuta. La richiesta di riconoscimento deve essere effettuata contestualmente alla domanda di immatricolazione. Per i corsi di studio a numero programmato è necessario sostenere e superare il test d’ammissione previsto.
  8. Lo studente che, a seguito della rinuncia agli studi, incorre nella revoca della borsa di studio erogata dall'Ente regionale, è tenuto a restituire le somme rimborsate dall'Università in quanto idoneo alla borsa di studio.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera dell' 8/05/2007 ha stabilito che saranno assoggettati ad una limitata forma di contribuzione di importo pari alla tassa di ricognizione coloro che, avendo rinunciato agli studi, e con intervenuta revoca della borsa di studio da parte di ERDIS Marche, non abbiano, a seguito di tale rinuncia agli studi, corrisposto le tasse e i contributi che avrebbero dovuto pagare qualora avessero proseguito gli studi e che chiedano successivamente una certificazione relativa agli esami sostenuti prima di tale rinuncia.


Documentazione richiesta

 

A partire dal 4 settembre 2023 la procedura per richiedere la rinuncia agli studi dovrà essere effettuata esclusivamente online, accedendo all’area riservata Esse3web.

Prima di iniziare la procedura devi richiedere il NULLA OSTA alla Biblioteca e all’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS). I nulla osta devono essere chiesti anche se non hai usufruito di alcun servizio erogato da queste strutture.

La richiesta del Nulla Osta alla Biblioteca può essere effettuata online compilando l'apposito modulo che devi poi stampare ed inviare alla biblioteca all'indirizzo e-mail nullaosta.bibliotecsci@univpm.it

Ricordati di allegare alla richiesta anche una scansione del documento di identità.

Questo è il link alla pagina del modulo da compilare online:

https://cad.univpm.it/SebinaOpac/article/modulo-per-la-richiesta-del-nulla-osta-della-biblioteca/moduli-nullaosta

  

La richiesta del Nulla Osta all'ERDIS può essere effettuata online con l'apertura di un ticket. Per le modalità operative consulta il sito dell'ERDIS

 

Per presentare la domanda di rinuncia:

  • Entra in Esse3web, vai al percorso su Menu  Carriera → Domanda di chiusura carriera e clicca sul tasto Inserisci domanda di chiusura carriera;
  • Compila la domanda e inserisci il modulo, compilato e firmato, di  autodichiarazione ai fini della rinuncia e il tuo documento di identità;
  • Al termine della procedura verrà generata in Esse3Web sotto la voce “Pagamenti” l’imposta di bollo da 16€ necessaria ai fini della rinuncia agli studi, che dovrai pagare attraverso il sistema PagoPa;
  • Per perfezionare la domanda devi stampare e firmare la domanda di chiusura carriera e caricarla su Esse3web insieme alla ricevuta di avvenuto versamento dell’imposta di bollo (in un unico file pdf) all’interno della sezione allegati carriera-allegato generico.

Infine, entro 10 giorni dall’invio della domanda, se lo hai ritirato devi riconsegnare o spedire alla Segreteria studenti il badge/libretto di iscrizione dell’UNIVPM.

La tua carriera verrà chiusa definitivamente per rinuncia dalla Segreteria Studenti dopo averne verificato la regolarità.

 

Guida alla compilazione della domanda di chiusura carriera.

 

 

Decadenza

Lo studente che, pur avendo adempiuto all'obbligo dell'iscrizione, non sostenga esami/acquisisca crediti per otto anni accademici consecutivi è considerato decaduto dagli studi.  

Per i corsi di studio pre - riforma (vecchio ordinamento), il computo degli otto anni va fatto al momento in cui lo studente, trovandosi nella condizione di fuori corso, ha sostenuto l'ultimo esame. 
La decadenza si interrompe   nel caso in cui lo studente faccia passaggio ad altro corso di studio o acquisisca dei crediti (naturalmente prima di essere incorso nella decadenza).
La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e che siano in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potranno invece accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame di profitto sostenuto.
Con delibera del Senato Accademico in data 11/11/2003, lo studente dichiarato "decaduto" che abbia preso nuova iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal D.M. 509/1999, può chiedere la valutazione della precedente carriera scolastica, ancorché conclusa, al fine di ottenere il riconoscimento della stessa in termini di crediti formativi universitari. In tal caso il Consiglio di Facoltà o l'Organo da quest'ultimo delegato determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative e pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 6, comma 5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali).