Interruzione degli studi - (Art. 27 Regolamento Studentesse e Studenti

 

 

In applicazione dell'art. 9 del D.Lvo 68/2012, l'interruzione degli studi si realizza solo se lo studente non rinnova l'iscrizione, ovvero non effettua il pagamento della prima rata di tasse e contributi, per almeno due anni accademici.

 

  • Gli studenti che interrompono gli studi per un periodo inferiore a due anni accademici dovranno versare, qualora non risulti il valore dell'ISEE, un contributo onnicomprensivo pari all'importo massimo previsto per la fascia 2 (F2) adeguato al coefficiente di corso.
  •  Tale regola non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di studi e debba sostenere soltanto la tesi finale di laurea, il quale potrà riprendere gli studi anche dopo un solo anno di inattività.
  • Per gli anni accademici di interruzione lo studente non può compiere alcun atto di carriera scolastica; nel caso in cui lo studente effettui atti di carriera, gli stessi saranno annullati d'ufficio;
  •  Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno.

 

Modello di ricongiunzione per un anno di mancata iscrizione (vai a modulistica)

 

       Per il pagamento delle tasse rivolgersi alla Segreteria Studenti.

 

Ricognizione

 

  • Qualora lo studente intenda riprendere gli studi dopo un'interruzione di due anni o più è tenuto al pagamento di un diritto fisso per     ciascun anno di interruzione, il cui importo è stabilito dal Regolamento contribuzione studentesca, denominato “tassa di ricognizione” attualmente fissato in Euro 200,00. Per gli anni accademici di interruzione è considerato studente fuori corso;
  • Lo studente che riprende gli studi può sostenere esami a decorrere dalla prima sessione utile con riferimento all'anno accademico cui si iscrive.
  • Non è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione lo studente costretto ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate e lo studente in situazione di disabilità.
  • I termini di scadenza per la presentazione della domanda di ricognizione sono coincidenti con quelli di iscrizione.


Per il perfezionamento della domanda di ricognizione lo studente dovrà:

  • pagare l'importo relativo alla marca da bollo assolta in maniera virtuale
  • pagare le tasse arretrate (se risultano in debito in carriera)
  • pagare la tassa di ricognizione per ogni anno di non iscrizione
  • pagare la 1^ rata tassa anno accademico di ripresa studi

 

Domanda di ricognizione (vai a modulistica)

 

Per il pagamento delle tasse rivolgersi alla Segreteria Studenti.