Regolamento Master Universitari

emanato con Decreto Rettorale n. 361 del 23 gennaio 2003 e modificato con i Decreti Rettorali n. 591 del 15 maggio 2007, n. 235 del 20 gennaio 2010, n. 518 del 23 maggio 2016 e n. 1163 del 17 ottobre 2018

 

Art.1
Definizione e contenuto dei corsi

 

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 e dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 3 novembre 1999 n.509, nonché dall'articolo 27 del Regolamento didattico dell'Università degli studi di Ancona, l'Ateneo promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i master universitari di primo e di secondo livello

 

2. Le denominazioni "Master universitario" e "Master dell'Università di Ancona" ineriscono esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono.

 

3. Possono iscriversi ai master di primo e di secondo livello rispettivamente coloro che abbiano conseguito la laurea o la laurea specialistica.

Possono conseguire il titolo di Master universitario di primo livello anche coloro che siano in possesso di diploma universitario e di diploma di laurea (Vecchio Ordinamento degli studi) o di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo; possono conseguire il titolo di Master universitario di secondo livello anche coloro che siano in possesso di diploma di laurea (Vecchio Ordinamento degli studi) o di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione al Master, è deliberato dal Comitato ordinatore del Master medesimo di cui all'art. 5, c. 2, secondo le disposizioni contenute nella normativa di riferimento.

 

4. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un corso per master universitario ed a corsi di laurea, di laurea specialistica , di dottorato e di specializzazione.

 

5. I corsi per master universitario sono corsi a numero programmato; il numero massimo ed il numero minimo di posti per ciascun corso sono previsti dal regolamento formato all'atto della proposta ed attivazione del singolo master e stabiliti dai singoli bandi.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero massimo previsto sarà effettuata, da parte di apposita commissione composta dal coordinatore e da due docenti del corso, una selezione secondo le modalità previste dal regolamento formato all'atto della proposta ed attivazione del singolo master ed indicate dal bando.

 

6. I corsi per master universitario di primo livello hanno durata non superiore all'anno; i corsi per master universitario di secondo livello devono avere durata non inferiore ad un anno.

 

7. Il corso di master si conclude quando lo studente abbia acquisito almeno 60 crediti per quelli di durata non eccedente l'annualità e almeno 120 crediti per quelli di durata biennale.

Il Comitato ordinatore può procedere all'eventuale riconoscimento di crediti didattici precedentemente acquisiti.

 

8. I corsi per il conseguimento del master prevedono un impegno formativo per gli iscritti, complessivamente considerato, di almeno 1.500 ore (lezioni, tirocinio, studio individuale).

L'attività didattica frontale e le altre forme di studio guidato, la didattica interattiva e lo "e-learning" di livello adeguato debbono essere pari ad un numero di ore complessivamente non inferiore a 400 .

A dette attività deve necessariamente aggiungersi, proprio per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio, funzionale ai medesimi obbiettivi, per un numero minimo di ore stabilite dal regolamento formato all'atto della proposta ed attivazione del singolo master.

All'insieme delle attività suddette, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, corrisponde la acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi.

 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria. Il regolamento formato all'atto della proposta ed attivazione del singolo master definisce le modalità ed il contenuto di tale obbligo di frequenza.

 

 

9. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nell'ordinamento didattico del corso. Possono essere previste anche prove intermedie.

A coloro che hanno svolto tutte le attività previste e superato la prova finale è rilasciato il diploma di master universitario di primo o secondo livello.

 

 

 

Art.2

Soggetti proponenti

 

Le proposte di istituzione ed attivazione di corsi di Master possono essere presentate da una o più Facoltà.

 

Le proposte possono prevedere la collaborazione, anche in forma consortile, con altre Università italiane e/o straniere ed in tali casi il titolo può essere rilasciato a firma congiunta dei rispettivi rappresentanti legali.

In caso di proposta di attivazione del Master in forma congiunta da più Università, i rapporti tra gli Atenei sono regolati da apposita convenzione.

 

 

Possono essere, altresì, previste collaborazioni con enti e soggetti pubblici e/o privati. Nel caso di attivazione di Master internazionali la proposta e le successiva deliberazioni, anche relative alla gestione amministrativo - contabile del corso, ordinariamente assicurata dall'applicazione delle Norme del vigente Regolamento per L'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Ancona, sono disciplinate dalle specifiche convenzioni.

 

 

Art.3

Proposte di attivazione

 

Ciascuna proposta di istituzione di un corso di Master universitario deve indicare:

 

1. la domanda formativa espressa dal territorio, alla quale è specificatamente finalizzata l'offerta didattica;

2. gli obiettivi formativi qualificanti, anche in relazione agli sbocchi professionali e alla spendibilità del titolo;

3. almeno tre tra professori e ricercatori(tra i quali almeno uno deve essere un professore) dell'Università di Ancona per anno di corso di Master che assicurino, in qualità di proponenti, le previste attività didattiche; tale impegno è incompatibile con un analogo impegno per altri corsi di Master del medesimo livello;

4.  l'indicazione dei crediti da attribuire ad insegnamenti tenuti per contratto da personale esterno all'Università;

5. il progetto generale di articolazione delle attività formative, i relativi contenuti e l'attribuzione dei rispettivi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della valutazione della prova o delle prove finali. L'impostazione degli Ordinamenti didattici deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e di adeguamento periodico al rinnovamento delle condizioni del mercato del lavoro. Il progetto deve prevedere l'acquisizione di almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.

 La(e) Facoltà  proponente(i) dovrà(anno) indicare:

a)     la classe di riferimento del Master

b)     per ciascuna attività didattico formativa del master:

-         gli ambiti disciplinari

-         la tipologia delle attività didattico formative stesse ed i relativi settori scientifico disciplinari.

6. i titoli di studio richiesti per l'ammissione e l'eventuale relativo debito di crediti;

7. il numero massimo degli iscritti, nonché il numero minimo senza il quale il corso non è attivabile, i requisiti e le modalità di ammissione;

8. i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento di crediti oltre quelli richiesti per l'ammissione;

9. le modalità ed il contenuto degli obblighi di frequenza in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, punto 8;

10. le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all'organizzazione del corso;

11. l'indicazione dei laboratori e delle strumentazioni messe a disposizione con delibera dalle strutture coinvolte nel corso;

12. l'impegno di eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;

13. per i Master universitari di area medica, la preventiva comunicazione al Servizio Sanitario Regionale, nel caso in cui il programma formativo preveda lo svolgimento,  da parte degli studenti del Master, di attività cliniche diagnostiche e/o strumentali;

14. il piano finanziario, sia con riguardo alle tasse e contributi richiesti agli iscritti, sia con riferimento ai costi per la docenza ed il funzionamento.

I corsi di Master devono realizzarsi con fondi provenienti dagli studenti iscritti, e da eventuali contributi degli Enti esterni.

 

Sui contributi degli iscritti deve essere prevista una ritenuta pari al 5% (cinque per cento) a favore del bilancio universitario a copertura dei costi per la gestione della carriera dello studente.

Detratte le spese relative al funzionamento del Master:

  • una quota non superiore all’80% dell’utile può essere utilizzata per retribuire le prestazioni didattiche aggiuntive dei docenti dell’Università o di altre sedi universitarie.
  • una quota non inferiore al 10% degli utili sarà attribuita al fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico – amministrativo.
  • la restante quota, comunque non inferiore al 10% sarà attribuita alla struttura proponente.

 L'approvazione degli organi competenti è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria di tutti i costi dei corsi.

 

Art.4

Istituzione ed attivazione

 

L'istituzione e l'attivazione del corso di Master sono disposte con decreto del Rettore previa l'approvazione della proposta da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.

 

In caso di realizzazione del corso in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, la proposta e le successive deliberazioni dovranno conformarsi alle seguenti indicazioni:

 

1. L'ente convenzionato può impegnarsi a concorrere all'organizzazione e gestione del corso mediante apporto di risorse finanziarie, strumentali, umane.

2. Al personale dell'ente convenzionato possono essere affidate, senza oneri aggiuntivi per l'Università rispetto a quanto previsto nel piano finanziario di cui al precedente art. 3, comma 1, punto 14, attività formative a carattere professionalizzante, ovvero, nel caso in cui si tratti di altra Università, attività didattica e curriculare.

Gli enti convenzionati possono assumere l'onere del finanziamento necessario per il compenso a docenti a contratto non dipendenti degli enti stessi e, comunque, per l'erogazione di finanziamenti anche parziali.

3. L'apporto dell'ente può avere ad oggetto l'erogazione di borse di studio a favore degli iscritti al corso.

 

Art.5

Gestione del corso

 

1. La gestione amministrativa del corso di Master è affidata, di norma e con esclusione degli aspetti riguardanti i provvedimenti di nomina dei docenti ed i contratti con il personale docente esterno, alla Facoltà che ha richiesto l'istituzione o, in caso di richieste congiunte, alla Facoltà cui afferisce la maggior parte dei docenti coinvolti nella sua realizzazione. Tale gestione può essere anche affidata ad un Dipartimento, o altri Centri Interdipartimentali disponibili indicati dalla Facoltà. I Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali disponibili gestiscono l'amministrazione dei corsi di Master secondo le norme del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità relative ai Dipartimenti e ai Centri Interdipartimentali.

 

2. La gestione didattica è affidata ad un Comitato ordinatore composto da tre membri, nominati dalla/e Facoltà proponente/i, tra i quali è individuato un Coordinatore nella persona di un professore di ruolo dell'Università di Ancona.

Il Coordinatore ed i membri del Comitato ordinatore devono comunque essere docenti del Corso. In presenza di soggetti pubblici e/o privati esterni che finanzino direttamente o indirettamente, il Comitato ordinatore può essere integrato con al massimo due componenti in rappresentanza di tali soggetti.

Al Coordinatore ed al Comitato ordinatore spettano in generale la programmazione e la organizzazione dell'attività didattica relativa al corso.

 

3. La gestione della carriera degli iscritti al Master è affidata alla Divisione Didattica o altra Divisione dal quale dipendono le segreterie studenti delle Facoltà cui afferisce il Master.

In caso di Master organizzato in forma consortile, le modalità di gestione sono determinate nell'atto costitutivo e relativo statuto.

 

Art.6
Attività di Docenza

 

1. I docenti ed i ricercatori svolgono le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici.

 

2. Ai fini della propria programmazione didattica complessiva le Facoltà terranno conto anche dell'impegno del personale ad esse afferenti nell'ambito dei Master, garantendo comunque, prioritariamente, la didattica relativa ai Corsi di Laurea;

 

3. Nel caso in cui venga superato il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente interno all'Ateneo può essere compensato esclusivamente con i fondi di pertinenza del corso secondo gli importi previsti per l'incentivazione dell'attività didattica.

 

4. Il compenso potrà essere erogato solo a prestazione conclusa, previa attestazione, da parte del Coordinatore del corso, dello svolgimento dell'attività;

 

5. I contratti di cui all' art. 3, punto 4,  possono essere attribuiti dalla Facoltà, su proposta del Comitato ordinatore del Master,  in deroga alle procedure previste per la disciplina dei professori a contratto, come di seguito indicato:

I contratti devono essere stipulati quando in relazione ad una materia di insegnamento si evidenzia la necessità di far ricorso a personale esterno altamente qualificato.

La Facoltà, su proposta del Comitato Ordinatore, propone il conferimento degli incarichi mediante apposite procedure di valutazioni comparative per soli titoli a studiosi e/o esperti esterni, sulla base di Bandi emessi con decreto rettorale.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate al Preside della Facoltà.

I contratti possono essere stipulati con studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera ed anche dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici, purché non appartenenti al personale tecnico amministrativo di Università italiane.

Lo studioso o esperto deve essere provvisto di diploma di laurea e dovrà comprovare il possesso dei requisiti di elevata qualificazione scientifica e /o professionale.

I contratti sono predisposti dall'Amministrazione centrale e stipulati dal Rettore e hanno una durata massima non superiore alla durata del Master.

La mancanza del requisito del titolo di studio può, con deliberazione motivata del Consiglio di Facoltà, essere sostituita da una posizione professionale ricoperta per almeno 5 anni.

Per quanto non disciplinato in materia dal presente Regolamento si rinvia al "Regolamento Contratti di insegnamento".

 

6. Può essere previsto altresì l'utilizzo di personale esterno all'Ateneo per lo svolgimento di attività di tutorato e integrative a quelle formative previste.

 

7. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei professori a contratto e quelli relativi al compenso a favore del personale esterno di cui al precedente comma gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.

 

8. I compensi per i professori a contratto e quelli per seminari e conferenze potranno essere liquidati solo alla conclusione del loro corso, previa attestazione dell'attività svolta da parte del Coordinatore del corso.

 

9. L'attività didattica effettuata attraverso seminari non può quantitativamente superare il 10% delle attività didattiche formalizzate di cui al punto 8, 2° comma, dell'art. 1 del  presente Regolamento.

 

Art.7
Valutazione della qualità didattica dei corsi di studio

 

Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di Master, sono attivati adeguati sistemi di valutazione. A tal fine, il Coordinatore del corso di Master presenta alla Facoltà interessata una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, per la trasmissione agli Organi competenti.

 

Art.8
Decorrenza

Il presente Regolamento si applica ai corsi per master universitario attivati a decorrere dall'anno accademico 2002/2003.

 

Documentazione