TFS Trattamento di Fine Servizio/TFR Trattamento di Fine Rapporto

 

TFS Trattamento di Fine Servizio

 

Rientrano nella disciplina del Trattamento di Fine Servizio:

 -  docenti e ricercatori;

 -  personale tecnico amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato prima del 31/12/2000.

Per aver diritto al TFS è necessario almeno un anno di iscrizione al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (ex ENPAS) al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

TFR Trattamento di Fine Rapporto

 

Rientrano nella disciplina del Trattamento di Fine Rapporto:

- il personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 31/12/2000;

- il personale tecnico amministrativo assunto con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30/05/2000 della durata minima di 15 giorni continuativi.

 

TFS Trattamento di Fine Servizio

 Il Trattamento di Fine Servizio (o Indennità di Buonuscita) è la somma che viene corrisposta "una tantum" alla cessazione dal servizio.

 

L'iscritto che effettua passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione senza soluzione di continuità e che continua ad essere iscritto al fondo di previdenza, percepisce il TFS all'atto della definitiva cessazione dal servizio commisurato al periodo complessivo di servizio prestato.

 

Calcolo

 Il trattamento  di fine servizio viene determinato sulla base:

- della retribuzione imponibile alla data di cessazione;

- degli anni di servizio utili, computando come anno intero le frazioni di anno superiori a 6 mesi (6 mesi + 1 giorno = 1 anno).

  

L’importo lordo dell’indennità è assoggettato a un particolare regime di tassazione separata.

 

Servizi valutabili

 Sono utili i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza dell'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, quelli ricongiungibili (ad esempio servizi resi presso altri enti pubblici) e i servizi riscattati ai fini TFS.

Non sono valutabili, neanche mediante riscatto, i periodi per i quali è già stato percepito il trattamento di fine rapporto.

Il servizio militare in corso o successivo al 30/01/1987 è considerato utile; il servizio ultimato precedentemente a tale data può essere riscattato.

La domanda di riscatto va presentata all’Amministrazione che provvederà alla trasmissione all’ INPS in via telematica, insieme agli elementi utili per la determinazione dell’onere di riscatto.

L’onere di riscatto viene determinato in base a coefficienti attuariali previsti dalla legge e in base alla situazione dell’interessato alla data della domanda (stipendio, età anagrafica, età di collocamento a riposo obbligatorio prevista per la qualifica rivestita).

 

Termini

 La prestazione viene liquidata d’ufficio dall’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, sulla base della documentazione trasmessa dall’Amministrazione, senza la necessità di presentare domanda, nei seguenti termini stabiliti dall’art.3 del decreto legge n.79/1997, come modificato dal D.L. 138/2011 e dall’art. 1 commi 484-485 della L.147/2013:

 

-  in caso di cessazione per inabilità o decesso entro 105 giorni dalla data di cessazione;

-  in caso di cessazione per limiti di età e per termine del contratto a tempo determinato, decorsi 12 mesi dalla data di cessazione ed entro i successivi 3 mesi;

-  in tutti gli altri casi, decorsi 24 mesi ed entro i successivi 3 mesi.

 

 
 

Rateizzazione

 La prestazione viene erogata entro i termini previsti con le seguenti modalità:

- l’indennità lorda di importo non superiore a Euro 50.000,00 in unica soluzione;

- l’indennità lorda di importo compreso tra Euro 50.000,00 ed Euro 100.000,00 in due rate: la prima rata di euro 50.000,00 lordi entro il termine previsto e la seconda rata, per la parte eccedente, dopo 12 mesi dalla prima scadenza;

- l’indennità lorda di importo superiore a Euro 100.000,00 in tre rate: la prima rata di euro 50.000,00 entro il termine previsto, la seconda rata di euro 50.000,00 dopo 12 mesi dalla prima scadenza e la terza rata per la parte eccedente dopo ulteriori 12 mesi.

 

 

 

 Prescrizione

 Il diritto alla prestazione si prescrive in 5 anni dal momento in cui è sorto, e quindi dalla cessazione dal servizio per la prima liquidazione o dalla sottoscrizione del CCNL di competenza, nel caso di eventuali riliquidazioni.

Ogni atto posto in essere dall’interessato dal quale si rilevi l’intenzione di avvalersi del diritto interrompe la prescrizione.

 

TFS ai superstiti

 In caso di decesso in attività di servizio l’indennità maturata spetta, nell’ordine:

- coniuge superstite e figli

- genitori

- fratelli e sorelle se a carico dell’iscritto

- agli eredi testamentari

- agli eredi legittimi

Ogni categoria esclude quella successiva.

Nel caso in cui il decesso avvenga successivamente alla data di cessazione, il TFS entra a far parte dell’asse ereditario e viene ripartito secondo le regole della successione.

 

 

TFR Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’iscritto che effettua passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione senza soluzione di continuità e che continua ad essere iscritto al fondo di previdenza, percepisce il TFR all’atto della definitiva cessazione dal servizio per il periodo complessivo di servizio prestato.

 

Calcolo

 L’importo del TFR è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e delle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si computa come mese intero.

La retribuzione imponibile comprende lo Stipendio, l’Indennità Integrativa Speciale, l’Indennità di Ateneo e la tredicesima mensilità.

 

L’importo lordo dell’indennità è assoggettato a un particolare regime di tassazione separata.

 

Servizi valutabili

 Sono valutati ai fini del TFR tutti i servizi resi presso Pubbliche Amministrazioni senza soluzione di continuità per i quali il trattamento non sia stato corrisposto.

Per il personale in servizio alla data del 30/05/2000 con contratto a tempo determinato è prevista la facoltà di riscatto ai fini del TFR dei periodi di servizio prestati con contratto a tempo determinato prima del 30/05/2000 che non abbiano dato luogo all’iscrizione all’EX INPDAP e non siano stati liquidati.

Nessun altro periodo o servizio può essere riscattato ai fini del TFR.

 

Assenze non retribuite

Le assenze dal servizio non retribuite cui il dipendente ha diritto per legge o per contratto (es. sciopero, congedi straordinari) non influiscono ai fini del diritto al TFR ma esclusivamente sulla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione.

 

Termini

La prestazione viene liquidata d’ufficio dall’INPS – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, sulla base della documentazione trasmessa dall’Amministrazione, senza la necessità di presentare domanda, nei seguenti termini stabiliti dall’art.3 del decreto legge n.79/1997, come modificato dal D.L. 138/2011 e dall’art. 1 commi 484-485 della L.147/2013:

- in caso di cessazione per inabilità o decesso entro 105 giorni dalla data di cessazione;

- in caso di cessazione per limiti di età e per termine del contratto a tempo determinato, decorsi 12 mesi dalla data di cessazione ed entro i successivi 3 mesi;

- in tutti gli altri casi, decorsi 24 mesi ed entro i successivi 3 mesi.

 

 
 

Rateizzazione

La prestazione viene erogata entro i termini previsti con le seguenti modalità:

- l’indennità lorda di importo non superiore a Euro 50.000,00 in unica soluzione;

- l’indennità lorda di importo compreso tra Euro 50.000,00 ed Euro 100.000,00 in due rate: la prima rata di euro 50.000,00 lordi entro il termine previsto e la seconda rata, per la parte eccedente, dopo 12 mesi dalla prima scadenza;

- l’indennità lorda di importo superiore a Euro 100.000,00 in tre rate: la prima rata di euro 50.000,00 entro il termine previsto, la seconda rata di euro 50.000,00 dopo 12 mesi dalla prima scadenza e la terza rataper la parte eccedente dopo ulteriori 12 mesi.

 

 

Prescrizione

 

Il diritto alla prestazione si prescrive in 5 anni dal momento in cui è sorto, e quindi dalla cessazione dal servizio per la prima liquidazione o dalla sottoscrizione del CCNL di competenza, nel caso di eventuali riliquidazioni.

Ogni atto posto in essere dall'interessato dal quale si rilevi l'intenzione di avvalersi del diritto interrompe la prescrizione.

 

TFR ai superstiti

 

In caso di decesso in attività di servizio il Tfr maturato spetta nell'ordine:

-  al coniuge superstite e agli orfani;

-  ai genitori, se a carico dell'iscritto;

-  a fratelli e sorelle, se a carico dell'iscritto.

Ogni categoria esclude quella successiva.

In caso di mancanza delle persone elencate e di diverse disposizioni testamentarie, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Non sono validi eventuali accordi presi dal lavoratore relativi alla destinazione e ripartizione del TFR.
In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione dal servizio il TFR entra a far parte dell'asse ereditario e viene ripartito secondo le regole della successione.

 

Previdenza Complementare - Fondo PERSEO SIRIO

Il Fondo Perseo Sirio è il Fondo di pensione complementare dei lavoratori della P.A. e della Sanità.

Può aderire al fondo il personale destinatario del contratto collettivo nazionale del comparto Università (personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato e collaboratori ed esperti linguistici) e il personale dirigente (area VII).

 

In base a quanto stabilito dall’art. 4 dell’”Accordo del 16/09/2021 sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”, entro sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore può decidere di iscriversi al Fondo o manifestare la volontà di non aderire compilando apposito modulo che viene consegnato all’atto dell’assunzione insieme alla relativa Informativa.

Trascorso il predetto termine di sei mesi, se il lavoratore non avrà effettuato nessuna scelta sarà iscritto al Fondo Perseo Sirio per silenzio assenso; il Fondo provvederà ad informare il lavoratore dell’adesione e gli comunicherà che avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per poter recedere dall’adesione “silente”.


Non possono aderire i docenti e i ricercatori in quanto personale in regime di diritto pubblico.

 

Per informazioni in merito alle modalità di adesione, alla contribuzione, alle prestazioni erogate e alla gestione del fondo è possibile consultare la documentazione presente nel sito istituzionale del fondo  www.fondoperseosirio.it


Contatti:

Area Risorse Umane e Servizi Informativi

Servizio Programmazione Gestione e Sviluppo Professionale PTA 

Ufficio Programmazione e Servizi Previdenziali

pensioni@univpm.it

 

Dott.ssa Noemi Bufarini - Responsabile

Tel: 071 220 2430

n.bufarini@univpm.it

 

Rosella Cantoresi

Tel: 071 220 2309