Malattia

Informazioni sulle assenze per malattia

Malattia

 

Il personale è tenuto a comunicare all’Ufficio Affari generali e Gestione Orario di Lavoro l'assenza per malattia o la sua eventuale prosecuzione tempestivamente, e comunque non oltre le ore 9.00 del giorno in cui si verifica, precisando il domicilio di reperibilità ed il cognome riportato sul campanello per consentire l'accertamento medico fiscale, ed al proprio responsabile o suo delegato.

 

La comunicazione può essere effettuata tramite e-mail a presenzepta@univpm.it, indicando il codice PUC (Protocollo Univoco del Certificato).

 

Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Al fine della maturazione del predetto periodo si sommano le assenze per malattia verificatesi nell’ultimo triennio.

 

Visite fiscali

 

Gli accertamenti medico – legali sui dipendenti assenti per malattia sono effettuati dall’INPS d’ufficio o su richiesta dell’Amministrazione anche nel caso in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno; la richiesta di visita fiscale è in ogni caso obbligatoria sin dal 1° giorno quando l’assenza si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative.

 

Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo sono dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

 

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne comunicazione preventiva all’Amministrazione e a produrre, a richiesta, idonea documentazione giustificativa (attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione).

 

Qualora il dipendente risultasse assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

 

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  • infortuni sul lavoro
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
 

Certificati medici

 

Per i primi due eventi di malattia nell’anno solare, di durata pari o inferiore a 10 giorni, la certificazione può essere rilasciata anche da un medico o struttura sanitaria non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

 

Le certificazioni mediche giustificative delle assenze per malattia che si protraggono per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dal terzo evento di malattia nell’anno solare, devono essere rilasciate esclusivamente da struttura sanitaria pubblica, cioè da presidi ospedalieri e ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e da medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

 

Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all’INPS il quale, attraverso una procedura informatica, lo rende disponibile all’Amministrazione di appartenenza del lavoratore.

 

Di conseguenza il lavoratore non ha più l’obbligo di recapitare il certificato all’Amministrazione, ma rimane fermo il dovere di segnalare comunque con tempestività l’assenza e il codice PUC (protocollo univoco del certificato) all’Ufficio Affari Generali e Gestione Orario di Lavoro per i successivi controlli medico fiscali.

 

Il dipendente che intenda riprendere servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, potrà chiedere al medico di attivare la procedura prevista per la rettifica del certificato telematico con l’indicazione della nuova prognosi a limitazione della precedente.

 

Trattamento economico

 
Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
Periodo di assenza
Retribuzione spettante
Primi 9 mesi di malattia
Retribuzione intera
Successivi 3 mesi
Retribuzione al 90%
Ulteriori 6 mesi
Retribuzione al 50%
 

 

Nei primi 10 giorni di ciascun periodo di malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di qualsiasi indennità o emolumento accessorio anche di carattere fisso o continuativo, ad eccezione della retribuzione di risultato.

 

Nel caso di un periodo continuato di malattia superiore a 10 giorni, dall’undicesimo giorno in poi viene corrisposta l’intera retribuzione comprensiva del trattamento economico accessorio.

 

Le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o day hospital, alla convalescenza post-ricovero, nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (casistiche per le quali esiste una specifica disciplina di maggior favore), non subiscono alcuna decurtazione del trattamento economico anche durante i primi dieci giorni.

 

Malattia e ferie

La malattia interrompe le ferie in caso di:

  • ricovero ospedaliero
  • prognosi superiore a 3 giorni, attestata da certificato medico e accertabile con visita medico legale.

 

 

Malattia legata a gravi patologie

 

 

In caso di gravi patologie che richiedano l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di assenza per ricovero ospedaliero/day hospital, nonché quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie non vengono considerati ai fini del periodo di conservazione del posto e dell’applicazione delle decurtazioni della retribuzione.

 

Tali assenze sono pertanto retribuite a stipendio pieno e non vanno a sommarsi al calcolo delle assenze per il mantenimento del posto di lavoro.

 

Per poter beneficiare di tale possibilità, l’assenza dal lavoro deve essere causata dall’ esistenza di una grave patologia che richieda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti; tale condizione deve essere attestata da apposita certificazione rilasciata dalla competente ASL/ASUR di appartenenza della persona malata.

 

Le terapie, per essere qualificate invalidanti, devono essere terapie che per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il lavoratore trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.

 

Per giustificare l’assenza è necessario produrre certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica per ricoveri/day hospital effettuati per eseguire il percorso terapeutico invalidante e certificato del medico curante convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale dal quale si evince che l’assenza per malattia è riconducibile alla gravità della patologia e alle conseguenze delle terapie effettuate. 

 

 

 

Riferimenti normativi

Legge 111/ 2011, art. 16

D.L. 463/1983, art .5 comma 14 convertito nella legge 638/1983

CCNL 2006/2009, art.35

 

Contatti:

Area Risorse Umane e Servizi Informativi

Servizio Programmazione Gestione e Sviluppo Professionale PTA

Ufficio Affari Generali e Gestione Orario di lavoro

Via Oberdan, 8 - 60122  Ancona

Tel: +39 071 2202258 - 2202250 - 2202372 - 2202431
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