Permessi

Tipologie di permessi e modalità per la concessione

Permessi orari a recupero (Permessi brevi)

 

Al personale che ne faccia richiesta possono essere concessi, previa autorizzazione del responsabile, permessi di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero (3 ore e 36 minuti per chi effettua l’orario settimanale su 5 giorni, 3 ore per chi effettua l’orario su 6 giorni).

 

Tali permessi non possono superare le 36 ore annue; possono essere concessi anche per giustificare eventuali ingressi in ritardo o uscite anticipate, ovviamente limitati.

 

Le ore non lavorate devono essere recuperate entro e non oltre il mese successivo. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, deve essere decurtata proporzionalmente la retribuzione.

 

Tale istituto è l’unica disposizione che consente di avere un debito orario da recuperare entro il mese successivo.

 

La richiesta deve essere effettuata tempestivamente utilizzando l’applicativo StartWeb.

 

Riferimenti normativi

C.C.N.L. 2016/2018, art. 75

 

Permessi giornalieri retribuiti

 

Sono concessi permessi retribuiti nei seguenti casi da documentare debitamente:

  • 8 giorniall’anno per partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
  • 3 giorniper lutto per il coniuge o il convivente, per i parenti entro il secondo grado e per gli affini entro il primo grado, da fruire  entro 7 giorni lavorativi dal decesso (3 giorni a evento);
  • 15 giorni consecutivi per matrimonio da fruire  entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

La richiesta deve essere effettuata utilizzando l’applicativo StartWeb, allegando l’attestazione di presenza nel caso di concorsi o esami, invece negli altri casi inserire la dichiarazione sostitutiva di certificazione in allegato.

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione(36 KB)

 

Riferimenti normativi

C.C.N.L. 2016/2018, art. 47

Permessi orari per particolari motivi personali o familiari

 

Possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi per particolari motivi personali o familiari che non sarà necessario documentare. I predetti permessi sono fruibili sia su base oraria che su base giornaliera, nella misura massima di 18 ore annuali.

 

permessi orari:

  • non sono fruibili per frazioni inferiori ad un’ora
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente con altre tipologie di permessi fruibili ad ore, né con riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative effettuate.

permessi fruiti per l’intera giornata lavorativa comportano un’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente convenzionalmente pari a 6 ore e l’eccedenza rispetto alle 7,12 ore sarà considerata debito orario.

 

La richiesta deve essere effettuata preventivamente utilizzando l’applicativo StartWeb.

 

Riferimenti normativi

C.C.N.L. 2016/2018, art. 48

 

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

 

L’art. 49 del C.C.N.L. 2016/2018 richiama i permessi previsti da particolari disposizioni normative, con particolare riferimento a:

  • permessi per 3 giorni al mese, utilizzabili anche a ore nel limite di 18 ore mensili, per assistenza a familiari con handicap in situazione di gravità secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3, della legge 104/1992
  • permessi per donatori di sangue (legge n.584 del 13.7.1967, art.1 e s.m.i.)
  • permessi per donatori di midollo osseo (legge n.52 del 6.3.2001, art.5, comma 1)
  • permessi per 3 giorni lavorativi all’anno per decesso (in alternativa al permesso per lutto di cui all’art. 47 del CCNL e con esso non cumulabile nell’anno) o documentata grave infermità del coniuge, del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, o di un parente entro il 2° grado (legge n.53 del 8.3.2000 art.4, comma1).
  • permessi per seggio elettorale (ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla legge n. 53/90, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69)

 La richiesta deve essere effettuata utilizzando l’applicativo StartWeb con le seguenti modalità:

  • per i permessi di cui al punto 1), previa autorizzazione alla fruizione della particolare tipologia di permessi, a seguito di programmazione col responsabile, inserendo in StartWeb il giustificativo nelle giornate di interesse;
  • per i permessi di cui al punto 2), inserendo in StartWeb il giustificativo con allegata l’attestazione in ordine all’orario;
  • permessi di cui al punto 3), inserendo in StartWeb il giustificativo con allegata l’attestazione di presenza in ordine all’orario;
  • permessi di cui al punto 4), inserendo in StartWeb il giustificativo con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione di seguito riportata;
  • permessi di cui al punto 5), inserendo in StartWeb il giustificativo con allegata l’attestazione di presenza in ordine all’orario redatta dal presidente del seggio elettorale.

 

Riferimenti normativi

C.C.N.L. 2016/2018, art. 49

 

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici

 

Tali permessi:

  • sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
  • sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto.

 

permessi orari:

  • sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili a ore e con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative
  • non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattie nei primi 10 giorni
  • ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

 

In caso di permessi orari fruiti per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata convenzionalmente per 7 ore e 12 minuti, in caso di orario settimanale su 5 gg. lavorativi, per 6 ore in caso di orario settimanale su 6 gg. lavorativi.

I permessi fruiti su base giornaliera comportano la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

 

L’assenza è giustificata mediante attestazione,  anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente, in allegato al giustificativo.

 

L’assenza è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della normativa vigente al riguardo, nelle seguenti ipotesi:

1) concomitanza tra espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici e la situazione di  incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto; in tal caso l’assenza è giustificata da:

  • attestazione di malattia del medico curante comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste
  • attestazione,  anche in ordine all’orario , redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

2) incapacità lavorativa determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie; in tale ipotesi l’assenza è giustificata da

  • attestazione,  anche in ordine all’orario , redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata, che hanno svolto la visita o la prestazione, la quale attesti anche l’incapacità lavorativa determinata dalle caratteristiche di esecuzione delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie; se tale condizione non fosse indicata nell’attestazione rilasciata dalla struttura che ha svolto la prestazione, potrà essere presentata una certificazione del medico curante rilasciata anche in data antecedente all’espletamento della visita o prestazione diagnostica;

3) necessità di sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a causa delle patologie sofferte, a  terapie che comportano incapacità al lavoro. In questo caso l’assenza è giustificata da:

  • certificazione anche cartacea del medico curante che attesti la necessità di  trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa  secondo cicli o calendari stabiliti; tale certificazione è prodotta all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, unitamente al calendario, ove previsto;
  • ad essa fanno seguito  le singole attestazioni di presenza (anche in ordine all’orario, redatte dal medico o dal personale amministrativo della struttura anche privati, che hanno svolto la prestazione) dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

 

E’ confermata la possibilità di utilizzare, in alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici:

  • i permessi orari a recupero,
  • i permessi per motivi familiari e personali,
  • i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

La richiesta di permesso deve essere effettuata utilizzando l’applicativo StartWeb, allegando l’attestazione di presenza in ordine all’orario.

 

Riferimenti normativi

C.C.N.L. 2016/2018, art. 51

 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

 

Al personale assunto a tempo determinato possono essere concessi:

  • permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi
  • permessi retribuiti in caso di matrimonio (art. 47, comma 2 C.C.N.L. 2016/2018)
  • permessi previsti da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, (tra cui quelli per decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado di cui alla legge 53/2000).

 

In caso di rapporto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi, compresivi di eventuali proroghe, oltre ai permessi sopraindicati, possono essere concessi, in numero riproporzionato alla durata temporale nell’anno del contratto a termine, permessi retribuiti per:

  • motivi personali o familiari (art. 48 C.C.N.L. 2016/2018)
  • visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 51 C.C.N.L. 2016/2018)
  • esami o concorsi (art. 47, comma 1, lettera a) C.C.N.L. 2016/2018)
  • lutto (art. 47, comma 1 lettera b) C.C.N.L. 2016/2018 - tre giorni a prescindere dalla durata del contratto).

 Riferimenti normativi

C.C.N.L. 2016/2018, artt. 47 – 48 – 49 - 51

 

 

RIEPILOGO DEI PERMESSI PIU' COMUNI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

 
Evento
Durata permesso
Concorsi ed esami limitatamente al giorno di svolgimento delle prove
8 gg. l'anno
-Lutti
Decesso del coniuge/partner dell'unione civile, anche legalmente separato
- di un parente entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, nipoti (figli di figli)
- di affine di primo grado (suoceri, generi e nuore)
- del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica
- di un componente della propria famiglia anagrafica (che risulti nello stato di famiglia del richiedente).
3 giorni di permesso per lutto - che consentono di interrompere anche le ferie in corso di godimento - vanno utilizzati entro 7 giorni lavorativi dal decesso del familiare e spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Grave infermità del coniuge o del convivente, di parente entro il secondo grado
I permessi per grave infermità del coniuge, del convivente o di parente entro il 2° grado devono essere utilizzati entro 7 giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di conseguenti specifici interventi terapeutici. La richiesta di permesso è corredata da certificazione rilasciata da medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale di libera scelta o dalla struttura sanitaria, in caso di ricovero o intervento chirurgico;
Nel certificato va indicata la diagnosi clinica e la qualificazione in termini di grave infermità (nelle linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione di rapporto di lavoro in ambito pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali ha previsto che " per fruire di permessi e congedi per gravi infermità o altri gravi motivi familiari, il lavoratore è tenuto per legge a produrre alla propria amministrazione idonea documentazione medica attestante le gravi infermità o le gravi patologie da cui risultano affetti i propri familiari").

3 gg. l'anno
Permessi orari per particolari motivi personali e familiari
18 ore l'anno (possono essere fruiti sia su base oraria, sia su base giornaliera)
- non sono fruibili per frazioni inferiori ad un'ora
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente con altre tipologie di permessi fruibili ad ore, né con riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative effettuate.

I permessi fruiti per l'intera giornata lavorativa comportano un'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente convenzionalmente pari a 6 ore e l'eccedenza rispetto alle 7,12 ore sarà considerata debito orario.
Permesso per matrimonio o unione civile (art.47 e art.19 - CCNL 2016-2018)
15 gg. consecutivi con inizio entro i 10 gg. successivi all'evento
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art.51 CCNL 2016/2018)
18 ore l'anno
- sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
- sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto.
I permessi orari:
- sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili a ore e con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattie nei primi 10 giorni
In caso di permessi orari fruiti per la durata dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata convenzionalmente per 7 ore e 12 minuti, in caso di orario settimanale su 5 gg. lavorativi, per 6 ore in caso di orario settimanale su 6 gg. lavorativi.
I permessi fruiti su base giornaliera comportano la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia.
L'assenza è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Permesso retribuito per nomina presso seggio elettorale
In occasione di elezioni politiche, europee, amministrative o di referendum, i dipendenti che sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente, Segretario, Scrutatore o Rappresentante di lista di seggio elettorale, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali o referendarie.
Nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano oltre la mezzanotte, i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
I riposi per il servizio svolto nel giorno non lavorativo di sabato e festivo di domenica dovranno essere fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio.
 

 

Tali permessi possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie né la retribuzione e sono computati nell'anzianità di servizio.

 

I permessi per nascita figli, gravi motivi personali o familiari, se utilizzati per una durata inferiore alla giornata lavorativa, possono essere richiesti:

  • dalle ore 7,30, qualsiasi sia l'orario di lavoro effettuato nella giornata dal dipendente, se il permesso viene utilizzato prima dell'ingresso in servizio;
  • per la durata dell'assenza (differenza tra timbratura in uscita e rientro in servizio) per i permessi utilizzati durante l'orario di lavoro;
  • fino al limite giornaliero di 7 ore e 12 minuti tra servizio effettuato e permesso usufruito, se il permesso viene utilizzato al termine della giornata lavorativa.

 

Per chi effettua l'orario su 6 giorni, valgono le medesime regole rapportate all'orario giornaliero che, in tal caso, è di 6 ore.

 

Tutti i sopra citati permessi possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie né la retribuzione e sono computati nell’anzianità di servizio.

 

Per chi effettua l’orario su 6 giorni, valgono le medesime regole rapportate all’orario giornaliero che, in tal caso, è di 6 ore, per il personale in part-time i permessi spettano in proporzione al servizio prestato.

 

I Permessi fruiti per una durata inferiore alla giornata lavorativa possono essere richiesti:

  • dalle ore 7,30, qualsiasi sia l’orario di lavoro effettuato nella giornata dal dipendente, se il permesso viene utilizzato prima dell’ingresso in servizio;
  • per la durata dell’assenza (differenza tra timbratura in uscita e rientro in servizio) per i permessi utilizzati durante l’orario di lavoro;
  • fino al limite giornaliero di 7 ore e 12 minuti tra servizio effettuato e permesso usufruito, se il permesso viene utilizzato al termine della giornata lavorativa.
 

Permessi per il diritto allo studio

 

Possono essere concessi, previa autorizzazione del Responsabile della Struttura di appartenenza, al personale a tempo indeterminato che sia stato espressamente autorizzato dall’Amministrazione ad usufruirne, essendo risultato collocato in posizione utile nella relativa graduatoria.

 

I permessi sono concessi, nella misura massima annua di 150 ore, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell’esame finale.

 

Riferimenti normativi

C.C.N.L. 2000/2001 art. 11

 

 

 

Contatti:

Area Risorse Umane e Servizi Informativi

Servizio Programmazione Gestione e Sviluppo Professionale PTA

Ufficio Affari Generali e Gestione Orario di lavoro

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Tel: +39 071 2202258 - 2202250 - 2202372 - 2202431
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