Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio Studentesco e negli organi dell'Universita' Politecnica delle Marche

Emanato con Decreto Rettorale n. 1040 del 19 ottobre 2020

 

Art.1
Indizione delle elezioni

 

  1. Le elezioni dei rappresentanti dei venti studenti nel Consiglio Studentesco, degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di corso di studio sono indette, ogni biennio, con decreto rettorale reso pubblico almeno 60 giorni prima della data fissata per le votazioni.
  2. Il decreto indica:
    a) le rappresentanze per le quali si vota;
    b) il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo determinato al momento della indizione delle votazioni tenuto conto delle percentuali di partecipazione stabilite dallo Statuto di autonomia e dal Regolamento generale di ateneo;
    c) il calendario delle votazioni;
    d) i seggi elettorali e la loro dislocazione;
    e) i requisiti richiesti per l’esercizio del diritto di voto;
    f) le modalità di presentazione delle liste e delle candidature.
  3. Le votazioni per l’elezione delle rappresentanze dei venti studenti nel Consiglio Studentesco e delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di studio si svolgono in modalità elettronica.

 

 

Art. 2
Composizione numerica rappresentanze

  1. Il Consiglio Studentesco è composto da 30 componenti: 20 componenti eletti e due rappresentanti per ciascuna Facoltà o Dipartimento non coinvolto in una Facoltà, designati tra gli studenti eletti in Facoltà o nei Dipartimenti non coinvolti in Facoltà.
  2. Nei Consigli di Dipartimento il numero complessivo delle rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale è pari al 15% dei professori e ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, con arrotondamento per difetto in caso di frazione di numero inferiore a cinque, e per eccesso in caso di frazione uguale o superiore a cinque. Il numero delle rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento è pari a un massimo di 2 unità per gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca e a un massimo di 2 unità per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione per i Dipartimenti della Facoltà di Medicina.
  3. Nei Consigli di Corso di Studio la rappresentanza degli studenti è pari al 15% dei docenti afferenti ai Consigli medesimi, ivi compresi ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto.

 

 

Art. 3

Elettorato Attivo

 

  1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che siano regolarmente iscritti ai corsi di studio dell’Università Politecnica delle Marche, sia in corso che fuori corso. Sono esclusi dall’elettorato attivo gli iscritti ai Corsi di Perfezionamento e ai Master. Non sono inoltre ricompresi nell’elettorato attivo gli studenti che hanno effettuato la sola pre-iscrizione.
  2. L’elettorato attivo per i Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà spetta a tutti gli studenti iscritti nei Corsi di Studio della Facoltà di riferimento.
  3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto degli studenti iscritti alla data di indizione delle votazioni, sono predisposti a cura del Servizio Informatico Amministrativo, sui dati di pertinenza delle Divisioni competenti per materia, divisi per ciascun Corso di Studio e sono depositati presso l’Ufficio Affari Istituzionali competente in materia elettorale, per essere consultati da chiunque ne abbia diritto. Essi sono altresì visibili e consultabili sul sito dell’Ateneo, in Area Intranet secondo modalità che assicurino il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali. Gli eventuali errori od omissioni vanno segnalati tempestivamente all’Ufficio di cui sopra per gli atti conseguenti.
  4. Dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, il Servizio Informatico Amministrativo provvederà ad aggiornare gli elenchi degli aventi diritto al voto. Tali elenchi suddivisi in sezioni, corrispondenti ai singoli corsi di studio, che tengano conto della dislocazione dei seggi elettorali, vengono predisposti in ordine alfabetico, indicando il cognome, il nome, il corso di studio e il numero di matricola di ciascuno studente.
    Tali elenchi sono consegnati, a cura dell’Ufficio Affari Istituzionali ai seggi elettorali per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti.
  5. Sono ammessi al voto anche gli studenti non ricompresi negli elenchi di cui sopra che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti, con idonea certificazione. Tali dichiarazioni integrano gli elenchi al momento della votazione e vanno allegati agli stessi.

 

Art. 4

Elettorato passivo

 

  1. L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione regolarmente candidati, secondo quanto previsto dai successivi articoli. L’elettorato passivo per i Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà spetta a tutti gli studenti iscritti nei Corsi di Studio della Facoltà di riferimento regolarmente candidati.
    Non si accettano candidature di studenti non iscritti regolarmente non essendo sufficiente, a tal fine, la sola pre-iscrizione.
  2. Non sono eleggibili e quindi non possono presentare la candidatura, coloro che hanno espletato due mandati nel medesimo organo. Per il computo del mandato, ai fini della non rieleggibilità, la nomina equivale all’espletamento dell’intero mandato, salvo il caso di rinuncia al mandato effettuata prima dell’inizio del biennio accademico di riferimento.

 

Art. 5

Liste e candidature

 

  1. Tutti gli studenti, cui spetta l’elettorato passivo e che sono eleggibili secondo quanto stabilito nel precedente art. 4, possono presentarsi quali candidati alla elezione delle rappresentanze sopra indicate, mediante la iscrizione in liste tra loro concorrenti, secondo le modalità previste e specificate nel Decreto Rettorale di indizione delle votazioni.
    Per i Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà viene presentato un unico elenco di candidati da parte di ogni Lista.
  2. Ciascuna lista, per ognuno degli organi per cui concorre, deve essere contraddistinta da una denominazione ed eventuale sigla o simbolo. Essa deve comprendere un numero di candidati in numero non superiore a trenta per il Consiglio Studentesco e non superiore al doppio degli eleggibili per gli altri organi e per ciascuna categoria ivi contemplata. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da parte di almeno trenta elettori eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione per le quali è prevista una sottoscrizione delle liste di almeno dieci elettori secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
  3. I candidati, contrassegnati con numeri arabi progressivi, sono elencati con l’indicazione del cognome e nome, numero di matricola, corso di studio e il recapito per le comunicazioni in caso di nomina.
  4. Ciascuna lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato che viene fatta a margine del proprio nome attraverso firma autografa apposta davanti al presentatore della lista che, dopo essersi accertato dell’identità personale del candidato, attesta l’autenticità della firma medesima.
  5. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.
  6. Nell’ambito della stessa lista è consentita la candidatura per più organi.
  7. Ogni lista deve essere depositata secondo le modalità previste e specificate nel Decreto Rettorale di indizione delle votazioni entro e non oltre la data e l’ora fissata nel decreto d’indizione e, di norma, trentacinque giorni prima della data fissata per le votazioni -, da un elettore, firmatario della lista non candidato, che è considerato il presentatore ufficiale e che svolge le funzioni di Pubblico Ufficiale anche per ciò che concerne la veridicità e l’autenticità delle candidature.

    7-bis Entro lo stesso termine di cui sopra ciascuna Lista deve indicare i nominativi dei rappresentanti di lista che saranno inseriti nel decreto rettorale di costituzione dei seggi e saranno gli unici autorizzati a poter essere presenti nel seggio durante l’espletamento delle votazioni e gli unici autorizzati a rilasciare dichiarazioni a verbale per conto della lista stessa.
    I rappresentanti di lista devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista, non più di uno per seggio. I candidati non possono essere designati rappresentanti di lista ai seggi.

  8. Quando viene completata la procedura di deposito delle candidature secondo le modalità previste e specificate nel Decreto Rettorale di indizione delle votazioni, l’Ufficio Affari Istituzionali attribuisce un numero progressivo ad ogni lista secondo l’ordine di deposito e rilascia regolare ricevuta nella quale devono risultare il numero attribuito, la data e l’ora di presentazione di ogni lista.
  9. L’Amministrazione dopo l’avvenuto deposito accerta la regolarità delle liste ed in particolare controlla:
    A) la regolarità dei requisiti previsti per l’elettorato passivo e per la sottoscrizione delle liste.
    Saranno depennati d’ufficio i candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti, nonché quelli che risultino compresi in più liste; i candidati depennati non sono sostituibili.
    B) che il numero delle candidature non superi quelli previsto nel precedente comma 2. Saranno depennati d’ufficio i candidati eccedenti il numero massimo consentito, secondo l’ordine di presentazione.
    C) che la denominazione e l’eventuale sigla o simbolo di ciascuna lista non sia identica o confondibile con altra lista “storica”, cioè con una lista già presente nelle elezioni degli ultimi due bienni accademici, ovvero risulti identica o confondibile con un’altra lista presentata in precedenza, o ancora, risulti lesiva della dignità personale o sconveniente. In tali casi il rettore invita il presentatore della lista a modificarla nel termine perentorio di due giorni, pena l’esclusione dalle elezioni.
    D) che i candidati per le rappresentanze nei Consigli dei Dipartimento coinvolti in Facoltà, all’atto della presentazione delle loro candidature, abbiano esercitato chiaramente il diritto di opzione per uno dei Dipartimenti della Facoltà di riferimento. L’opzione può essere esercitata dallo studente per uno solo dei Dipartimenti coinvolti nella Facoltà di appartenenza a prescindere dal Corso di Studio cui è iscritto. L’esercizio del diritto di opzione è condizione essenziale per la regolarità della candidatura onde, in caso di omessa opzione l’amministrazione, in sede di verifica provvede d’ufficio a depennare la candidatura irregolare.

 

Art. 6

Sottoscrizione delle liste dei candidati

 

  1. Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da parte di almeno trenta elettori eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione per le quali è prevista una sottoscrizione delle liste di almeno dieci elettori.
  2. Ogni sottoscrittore deve indicare chiaramente, in stampatello, il cognome e nome, il numero di matricola, il Corso di Studio e deve apporre a margine la propria firma davanti al presentatore della lista che, dopo essersi accertato dell’identità personale del candidato, attesta l’autenticità della firma medesima.
  3. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste.
  4. Nel caso in cui un elettore sottoscriva più di una lista, sarà valida la sola firma a sostegno della lista depositata per prima presso l’Ufficio Affari Istituzionali.
  5. I candidati non possono essere sottoscrittori delle liste.
  6. Le sottoscrizioni irregolari sono nulle.
  7. Se a causa della nullità di una o più sottoscrizioni il numero complessivo di queste risulta inferiore al minimo richiesto, tutta la lista risulta annullata.



Art. 7

Pubblicazione delle liste

 

  1. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono approvate con decreto rettorale e rese pubbliche almeno trenta giorni prima della data delle elezioni mediante manifesti, nei quali esse appaiono elencate, con la relativa denominazione o eventuale sigla o simbolo, secondo l’ordine di presentazione. Nei manifesti sono anche indicati chiaramente i seggi presso cui gli elettori devono votare e la loro ubicazione. I manifesti sono affissi nelle strutture universitarie.
  2. Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati al Rettore, entro due giorni dalla pubblicazione degli elenchi. Il Rettore si pronuncia, nei successivi due giorni, in maniera definitiva.



Art. 8

Seggi elettorali

 

  1. Per l’esercizio del diritto di voto ed a garanzia delle operazioni elettorali, almeno il decimo giorno precedente le elezioni, con decreto del Rettore sono costituiti i seggi elettorali composti ciascuno da: un docente con funzioni di Presidente, due unità di personale tecnico amministrativo di cui una con funzioni di segretario e uno studente quale componente, indicato dal Consiglio Studentesco in scadenza.
  2. Con lo stesso decreto il Rettore nomina inoltre quattro membri supplenti per ciascun seggio, in caso di improvviso impedimento dei componenti effettivi.
  3. Per i seggi collocati nelle sedi decentrate è possibile derogare al numero fissato dal precedente comma 1, fatto salvo in ogni caso, il mantenimento del numero di tre componenti tra cui almeno due dipendenti dell’Università Politecnica delle Marche.
  4. Il seggio opera validamente con la presenza alle operazioni di voto di almeno tre componenti, tra cui il presidente o suo delegato.
  5. Nel seggio possono essere presenti i rappresentanti di lista che vengono inseriti nel decreto rettorale di costituzione dei seggi. I rappresentanti di lista nominati non fanno parte dei componenti del seggio e devono tenere un comportamento conforme alle disposizioni impartite per permettere l’ordinato svolgimento delle elezioni.
  6. Le votazioni si svolgeranno in minimo due giorni feriali non prefestivi. L’orario minimo delle votazioni è:
    dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il primo giorno
    dalle ore  10.00 alle ore 15.00 il secondo giorno, con scrutinio immediato.
  7. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il diritto di voto.

 

Art. 9

Propaganda elettorale

 

  1. All’interno dell’Università è autorizzata la propaganda elettorale, che deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
  2. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi alla legge e comunque tali da non turbare l’andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative e da non ledere la libertà individuale.
  3. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, sono messi a disposizione delle liste uguali spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda, all’interno dell’Università secondo le modalità di cui al successivo comma. L’affissione è proibita al di fuori di tali spazi.
  4. Dopo la pubblicazione delle liste, i Presidi e i Direttori di dipartimento non coinvolti in Facoltà, su invito del Rettore, provvedono entro cinque giorni a mettere a disposizione appositi ed adeguati spazi per la propaganda elettorale in modo da assicurare la visibilità dei manifesti elettorali anche in più luoghi delle strutture di ateneo, anche su proposta del Consiglio Studentesco. Su richiesta del Presidente del Consiglio Studentesco uscente, i Presidi e i Direttori dei Dipartimenti non coinvolti in Facoltà provvedono altresì ad autorizzare lo svolgimento di assemblee studentesche in cui siano pariteticamente rappresentate tutte le liste che concorrono alla tornata elettorale.
  5. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste.
  6. Ogni forma di propaganda nei locali dell’Università sia all’aperto che negli spazi chiusi della stessa, compreso il volantinaggio e l’affissione dei manifesti, deve cessare dalle ore 00,00 del giorno precedente le votazioni e si protrae per tutta la durata delle votazioni.
  7. E’ vietata qualsiasi forma di propaganda all’interno dei seggi elettorali.
  8. Chiunque, con qualsiasi mezzo, turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale, violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti.



Art. 10

Operazioni pre – elettorali

 

  1. I componenti del seggio immediatamente prima dell’inizio delle elezioni verificano la disponibilità del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto.
  2. Il Presidente controlla l’agibilità del locale ove avvengono le elezioni nonché la presenza in esso delle postazioni di voto e di quant’altro necessario ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto e la regolarità delle operazioni elettorali.
  3. A cura dei Presidenti dei seggi sono esposti nei locali ove avvengono le elezioni, il manifesto delle candidature, copia del Regolamento e del decreto rettorale di indizione delle votazioni.



Art. 11

Modalità delle operazioni di voto

 

  1. Le operazioni di voto sono pubbliche.
  2. Le operazioni di voto in modalità elettronica si svolgono mediante le seguenti fasi:
    2.1. accertamento dell’identità dell’elettore, che può esibire il libretto universitario o altro documento di riconoscimento purchè munito di fotografia (carta di identità, patente di guida, passaporto). Ai fini dell’identificazione degli elettori sono validi anche le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati come sopra scaduti purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante.
    2.2. accertamento dell’iscrizione dell’elettore nella lista degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui il nominativo di uno studente non risulti nell’elenco dei votanti, potrà esservi inserito, ed ammesso al voto, previa verifica dell’iscrizione accertata dal Presidente o suo delegato ed annotata a margine degli estremi del documento.
    2.3. consegna all’elettore del “ticket di voto” contenente un codice alfanumerico necessario per avviare la procedura di voto elettronico nella postazione di voto, previa apposizione da parte dello stesso della sottoscrizione nell’elenco dei votanti.
    2.4 riconsegna del ticket di voto da parte dell’elettore, dopo l’espressione del voto, ai componenti del seggio elettorale.
  3. Non sono ammessi al voto gli elettori sprovvisti di un documento di riconoscimento salvo il caso eccezionale in cui un componente del seggio abbia una conoscenza diretta dello studente elettore. In quest’ultimo caso il componente del seggio deve attestare l’identità dell’elettore con apposita dichiarazione da allegare al verbale della commissione, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Non sono ammesse identificazioni per conoscenza personale da parte di altri soggetti estranei al seggio o da parte dei rappresentanti di lista.



Art. 12

Espressione del voto

 

  1. L’espressione del voto è personale e segreta.
  2. Gli elettori portatori di handicap possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un familiare o di un altro elettore dell’Università liberamente scelto. L’impedimento, qualora non risulti evidente, deve essere documentato con certificato medico. Dati identificativi dell’accompagnatore sono trascritti sul verbale dal Presidente di seggio.
    Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.
  3. Il Presidente del seggio sovraintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità.
  4. Il voto deve essere espresso utilizzando apposita procedura informatica secondo le modalità previste dall’Amministrazione e rese note agli studenti mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo e/o con altre eventuali forme di pubblicità ritenute più idonee.
  5. L’elettore può esprimere un numero massimo di 2  preferenze all’interno di una sola lista per ciascun organo.

 

Art. 13

Casi di nullità

 

  1. Sono da considerare nulle le schede:
    la cui preferenza sia riferita a candidati appartenenti a liste diverse fra loro;
  2. La preferenza è nulla, ma è valido il voto di lista nel caso in cui:
    2.1. la preferenza sia stata espressa in eccedenza rispetto al numero stabilito;
    2.2 la preferenza sia riferita a candidati non appartenenti alla lista votata.
  3. Il voto espresso solamente nei confronti della lista senza l’indicazione di alcuna preferenza è valido esclusivamente come voto di lista e non verrà assegnato ad alcun candidato della lista medesima. Sarà valido ai fini della determinazione dei seggi assegnati a ciascuna lista.
    Il voto espresso solamente con l’indicazione delle preferenze sarà anche assegnato alla lista a cui i candidati appartengono.



Art. 14

Operazioni di scrutinio

 

  1. Le operazioni di scrutinio avvengono in modalità elettronica non appena terminate le operazioni di voto e potranno proseguire, qualora non ultimate, nel giorno successivo.
  2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
  3. Di tutte le operazioni di voto viene redatto verbale, in cui sono sinteticamente descritte le operazioni svolte e sono indicate le eventuali contestazioni insieme con le decisioni prese in merito dal Presidente del seggio. I verbali devono essere firmati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.
  4. Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio elettorale procedono a siglare i verbali e a sigillare gli stessi in un’apposita busta nonché a predisporre appositi plichi contenenti i ticket di voto utilizzati e non utilizzati.
  5. Tutto il materiale così predisposto viene conservato a cura del Presidente del seggio e trasmesso il giorno successivo all’Ufficio Affari Istituzionali.



Art. 15

Validità delle elezioni

 

  1. Le votazioni sono valide se vi hanno partecipato complessivamente almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
  2. Nell’ipotesi in cui le elezioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum previsto, il Rettore, entro quindici giorni dalla data delle votazioni, indice un nuovo turno elettorale.
    In tal caso le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. 



Art. 16

Elaborazione risultati elettorali

 

  1. L’Ufficio Affari Istituzionali controlla la regolarità e la validità delle operazioni dei singoli seggi; i risultati elettorali sono elaborati sulla base dei seguenti criteri:
    1.1. i seggi sono ripartititi, in modo proporzionale, sulla base dei voti ottenuti tra le liste;
    1.2. tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, quindi tra essi vengono scelti quelli più alti, in numero uguale al numero dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra elettorale;
    1.3. Le frazioni di punto inferiori a 5 (fino a 4,99) vengono arrotondate al numero inferiore; in caso di frazione pari o superiore a 5 il risultato viene arrotondato al numero superiore;
    1.4. La individuazione nominativa dei venti eletti nel Consiglio Studentesco e degli eletti nei Consigli dei Dipartimenti e nei Consigli di Corso di studio, lista dopo lista, risulta dal computo decrescente delle preferenze ottenute.
    1.5. In caso di parità nella lista prevale lo studente più giovane per iscrizione all’Università Politecnica delle Marche, tenendo conto che l’iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca o alla Scuola di Specializzazione è un nuovo percorso accademico.
    In caso di ulteriore parità il più giovane di età.

 


Art. 17

Ripartizione dei seggi nei Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà

 

L’attribuzione fra le Liste, dei seggi nei Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà, avviene attraverso il seguente calcolo:

Determinazione quoziente elettorale:

A) La determinazione del quoziente elettorale si ottiene per ciascun Dipartimento dividendo i voti validi di Lista ottenuti complessivamente nella Facoltà per il numero dei seggi da attribuire alle Liste medesime all’interno di ciascun Dipartimento.

 

Attribuzione dei seggi alle Liste:

B) L’attribuzione dei seggi a ciascuna Lista si ottiene dividendo il numero di voti validi ottenuti complessivamente da ciascuna Lista nella Facoltà per il quoziente elettorale di cui al punto A. Tutti i quozienti sono graduati in ordine decrescente, quindi tra essi vengono scelti quelli più alti in numero uguale al numero dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta dei quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra elettorale.

 

 

Art. 18

Pubblicazione dei risultati e ricorsi

 

  1. I risultati sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Ufficiale e nel sito web dell’Università entro tre giorni lavorativi successivi allo scrutinio.
  2. Avverso le operazioni elettorali gli elettori partecipanti alle votazioni possono avanzare ricorsi al Senato Accademico in forma scritta da far pervenire nel termine perentorio di tre giorni successivi alla data di pubblicazione dei risultati. Il Rettore, sentito Senato Accademico, decide nei 15 giorni successivi.
  3. Qualora dopo la pubblicazione dei risultati elettorali dovesse risultare, su denuncia di un elettore, che uno degli eletti nel Consiglio Studentesco o in un altro organo dell’Università non possieda i requisiti di eleggibilità per avere già espletato due mandati consecutivi, il Rettore sentito il Senato Accademico adotterà provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente dichiarato ineleggibile fino ad un anno di sospensione dagli studi.



Art. 19

Nomina, durata in carica, decadenza

 

  1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dal precedente articolo per la presentazione di eventuali reclami:
    a) 20 rappresentanti del Consiglio Studentesco;
    b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento;
    c) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento;
    d) i rappresentanti degli studenti nei consigli di corsi di studio.
    Il numero dei rappresentanti di cui alle lettere b),c) e d) viene stabilito all’atto di indizione dal Consiglio di Dipartimento o Corso di studio.
  2. Il Decreto di nomina viene pubblicato all’Albo Ufficiale, nel sito Web. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli eletti.
  3. In caso di rinuncia di uno dei candidati nominati subentra il primo dei non eletti della sua stessa lista fino all’esaurimento della lista stessa.
  4. Il mandato delle nuove rappresentanze dura due anni accademici e cessa con la nomina delle rappresentanze nella tornata successiva.
  5. Gli eletti assumono le loro funzioni dal primo novembre del primo anno del biennio accademico di riferimento, eccezione fatta per i 20 componenti del Consiglio Studentesco che iniziano il loro mandato solo dopo la costituzione del nuovo Consiglio Studentesco nella sua interezza, secondo quanto meglio specificato nel successivo articolo 19.
  6. La decadenza di uno dei rappresentanti degli studenti durante il mandato determina la sua sostituzione con il primo dei non eletti della sua stessa lista fino ad esaurimento della stessa.
  7. Nel caso in cui sia esaurita la lista dei votati, la rappresentanza studentesca nell’organo collegiale permane assente o ridotta sino alle elezioni per il biennio accademico successivo, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell’organo o il suo funzionamento.
  8. Lo studente eletto decade qualora perda la qualità di iscritto all’Università Politecnica delle Marche.
  9. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea triennale durante il biennio del mandato, non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea magistrale entro l’anno accademico successivo al conseguimento della laurea.
  10. Alle sedute dei rispettivi Organi collegiali di appartenenza che si tengono durante il periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea e l’iscrizione alla laurea specialistica o magistrale, tali rappresentanti degli studenti vengono convocati, ma fino alla data in cui viene perfezionata l’iscrizione, i suddetti partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
  11. In caso di dimissioni volontarie si producono i seguenti effetti:
    A) lo studente nominato fra i venti componenti del Consiglio Studentesco che si dimette decade solo dal Consiglio Studentesco.
    B) lo studente nominato fra i dieci rappresentanti in Consiglio Studentesco sulla base delle designazioni dei Dipartimenti Scienze della Vita e dell’Ambiente e di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e dei Consigli di Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, di Ingegneria e di Medicina e Chirurgia che si dimetta dal Consiglio Studentesco decade solo dal Consiglio Studentesco.
    C) lo studente nominato nel Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e nel Consiglio Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali o nei Consigli di Facoltà e nominato anche fra i 10 del Consiglio Studentesco che presenta le dimissioni dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e dal Consiglio Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali o dai Consigli di Facoltà, decade anche dal Consiglio Studentesco.
    D) Lo studente nominato solamente nel Consiglio di Dipartimento che si dimette decade solo dal Consiglio di Dipartimento.
    E) Lo studente nominato nel Consiglio di Dipartimento e nel Consiglio di Facoltà che si dimette dal Consiglio di Dipartimento decade anche dal Consiglio di Facoltà.

 

Art. 20

Rappresentanze studentesche nei Consigli di Facoltà

 

  1. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Facoltà è stabilita nella misura minima del 15% dei componenti dei Consigli di Facoltà. La percentuale di tale rappresentanza viene individuata all’atto dell’indizione delle votazioni.
  2. Le elezioni delle componenti elettive del Consiglio di Facoltà sono indette dal Rettore con proprio provvedimento non oltre il 15 settembre antecedente la scadenza del mandato l’inizio del biennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato.
  3. Entro il decimo giorno antecedente a quello indicato per le votazioni, la Facoltà predispone gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo.
    L’elettorato attivo e passivo coincide con le rappresentanze degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti coinvolti nella Facoltà.
  4. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
  5. La votazione è valida se ha partecipato alla stessa almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede allo scrutinio e la votazione è ripetuta nella settimana successiva; essa risulta valida indipendentemente dal numero di votanti.
  6. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti a liste diverse risulta eletto lo studente appartenente alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti nel totale dei dipartimenti coinvolti in Facoltà e in caso di ulteriore parità il più giovane di età. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista risulta eletto lo studente più giovane per prima iscrizione all’Università Politecnica delle Marche e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
  7. Il mandato dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà dura due anni accademici.
  8. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione per altre cause di decadenza, il rappresentante è sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria ed il nuovo eletto dura in carica per lo scorcio del relativo mandato.



Art. 21

Designazione di 2 rappresentanti, per ciascun Consiglio di Facoltà o per ciascuno dei Dipartimenti non coinvolti in una Facoltà, nel Consiglio Studentesco

 

  1. Il Rettore contestualmente alla nomina dei 20 componenti del Consiglio Studentesco, nomina le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento. Le rappresentanze dei Consigli di Dipartimento non coinvolti in Facoltà procedono, al loro interno, alla designazione per ciascun consiglio di due rappresentanti in seno al Consiglio Studentesco in tempo utile per l’insediamento del Consiglio Studentesco.
  2. I rappresentanti nominati in Consiglio di Facoltà, ove costituita secondo quanto stabilito nel precedente Art. 20, procedono al loro interno a designare per ciascuna Facoltà i 2 rappresentanti in Consiglio Studentesco in tempo utile per l’insediamento del Consiglio Studentesco.

    2-bis. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti a liste diverse risulta eletto lo studente appartenente alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti nel dipartimento non coinvolto in Facoltà e nel totale dei dipartimenti coinvolti in Facoltà, ove prevista, e in caso di ulteriore parità il più giovane di età. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista risulta eletto lo studente più giovane per prima iscrizione all’Università Politecnica delle Marche e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

  3. Il Rettore con proprio decreto sulla base della suddetta designazione provvede a nominare i 2 rappresentanti per ciascuna Facoltà nel Consiglio Studentesco ed a insediare formalmente il Consiglio Studentesco nella sua interezza.



Art. 22

Nomina del Presidente del Consiglio Studentesco e designazione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici, Comitato Sportivo Universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell’ERDIS

 

  1. Lo studente che ha riportato il maggior numero di voti convoca il Consiglio Studentesco entro e non oltre 30 giorni dalla nomina di tutti i suoi componenti per procedere alla elezione del Presidente del Consiglio Studentesco.
    L’elezione avviene con voto segreto tra tutti i componenti il Consiglio.
    In caso di parità prevale lo studente appartenente alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

  2. Lo stesso Consiglio procede nella medesima seduta, o in quella immediatamente successiva, nel rispetto del principio della parità di genere alla designazione di:
    - n. 3 rappresentanti degli studenti in Senato Accademico
    - n. 2 rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione
    - n. 2 rappresentanti degli studenti in Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità
    - n. 2 rappresentanti degli studenti in Comitato per lo Sport Universitario
    - n. 1 rappresentante degli studenti in Commissione Etica
    - n.1 rappresentante degli studenti per ciascun Comitato Tecnico Scientifico dei Centri di Servizio di Ateneo
    - n. 1 rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’ERDIS.

  3. E’ incompatibile la nomina a membro del Senato Accademico contestualmente a quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
    Tali incarichi sono altresì incompatibili con quello di presidente del Consiglio Studentesco.

  4. Il Consiglio Studentesco provvede agli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 e svolge le proprie sedute sulla base di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Studentesco.



Art. 23

Norme finali

 

  1. Per le questioni attinenti le materie di interesse della rappresentanza studentesca all’interno di alcuni consessi quali i Consigli di Corso di Studio e i Consigli di Dipartimento è facoltà dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio e dei Direttori di Dipartimento invitare in qualità di “Uditore”, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti già nominati nel periodo che intercorre tra la data della nomina e la decorrenza del mandato.
  2. In caso di eventi e circostanze straordinarie, su espressa e motivata richiesta del Consiglio Studentesco, è possibile derogare ai termini relativi alla procedura elettorale previsti dal presente regolamento, nonché prevedere ulteriori o diverse modalità di svolgimento delle votazioni che garantiscano, anche in tali circostanze, il tempestivo rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo e che favoriscano la partecipazione al voto da parte degli studenti.
  3. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico su parere del Consiglio Studentesco ed è emanato con decreto rettorale.