Regolamento per l'accesso ai locali dell'Università Politecnica delle Marche durante le sedute di laurea per la realizzazione di servizi fotografici e/o audiovisivi.

Art. 1 - Oggetto

 

1.1 - Il presente regolamento disciplina le condizioni generali e l'accesso ai locali universitari per l'effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi durante le sedute di laurea in tutte le sedi dell'Università Politecnica delle Marche.

 

1.2 - L'accesso alle sedi universitarie per effettuare servizi fotografici e/o audiovisivi è consentito ai soggetti che vengono individuati nei successivi articoli.

 

Art. 2 - Principi

 

2.1 - Ogni studente è libero di scegliere qualsiasi fotografo/video operatore di sua conoscenza. Qualora voglia avvalersi di fotografo professionista dovrà indirizzare la sua scelta tra quelli indicati dall'Università nell'elenco di cui al successivo articolo 4.

 

2.2 - Soltanto il fotografo/video operatore scelto dallo studente può accedere ai locali ove si tengono le sedute di laurea ed eseguire le riprese, fatto salvo il caso del diniego di autorizzazione di cui al successivo articolo 10.

 

2.3 - L'Università garantisce il regolare svolgimento delle cerimonie di laurea, senza ingerirsi in alcun modo nella scelta del fotografo effettuata dallo studente.

 

2.4 - L'Università si ritiene estranea a tutti gli effetti dal rapporto contrattuale instaurato tra studente e fotografo.

 

2.6 - Il fotografo si obbliga a risarcire qualsiasi danno possa provocare a persone e cose che si trovano nei locali dell'Università e qualsiasi danno possa causare all'immagine dell'Università.

 

2.7 - Tutti gli operatori, siano essi professionisti od occasionali, sono tenuti al rispetto delle norme del presente regolamento, nonché di tutte le disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, pena l'applicazione della misura di cui al successivo articolo 10.

 

Art. 3 - Modalità per l'autorizzazione

 

Ad ogni studente viene consegnato dalla Segreteria Studenti, contestualmente alla  modulistica per la presentazione della domanda di laurea, una chiara e dettagliata informativa circa le regole che disciplinano i servizi video-fotografici in occasione delle sedute di laurea, nonché l'elenco dei fotografi professionisti che possono operare all'interno dell'Università ed i relativi listini dei prezzi praticati.

 

Art. 4 - Elenco dei fotografi professionisti

 

4.1- Al fine di facilitare la scelta dello studente, nel caso lo stesso prediliga un fotografo professionista, viene istituito un elenco di operatori professionisti che si sono dichiarati disponibili all'esecuzione del servizio in questione, avente la durata di anni tre.

 

4.2 - A tal fine, su domanda rivolta al Magnifico Rettore, corredata dal proprio listino dei prezzi dei servizi video-fotografici, ai fotografi professionisti verrà rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento da parte dell'Università che consentirà l'accesso nei locali interessati alle lauree.

 

4.3 - La domanda di accreditamento dovrà riportare gli estremi anagrafici e professionali (iscrizione alla Camera di Commercio e Partita I.V.A., eventuale rapporto di dipendenza) del professionista che intende essere accreditato.

 

4.4 - L'inserimento nell'elenco dell'Ateneo non implica l'automatica possibilità di accedere ai locali universitari per compiere i servizi fotografici durante le cerimonie. L'accesso è infatti consentito esclusivamente ai fotografi liberamente scelti da ciascun studente.

 

 

Art. 5 - Limiti dell'autorizzazione

 

La presente autorizzazione ha validità limitata in relazione ad un solo studente ed alla durata della sessione nell'arco della quale è previsto che lo studente medesimo sostenga la tesi di laurea.

 

Art. 6 - Divieto di cessione dell'autorizzazione

 

E' fatto espresso divieto di cedere l'autorizzazione rilasciata a fotografi professionisti, qui disciplinata, e di consentire l'espletamento del servizio a persone non autorizzate ai sensi del presente regolamento, pena l'applicazione della misura prevista dal successivo articolo 10.

 

Art. 7 - Norme di comportamento

 

7.1 - I soggetti autorizzati sono vincolati al rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento: esse costituiscono il codice di comportamento a cui tutti i fotografi, siano essi privati o professionisti, dovranno attenersi nell'effettuazione dei servizi fotografici e/o audiovisivi.

 

7.2 - I soggetti autorizzati devono:

- attenersi scrupolosamente alle generali indicazioni impartite dalle singole Facoltà e a quelle che, di volta in volta, il Presidente della Commissione di laurea o il Preside della Facoltà (o suo delegato), o i responsabili amministrativi delle facoltà impartiranno;

 

- compiere i servizi senza arrecare alcun disturbo allo svolgimento della discussione, nonché alle ulteriori attività accademiche, e nel rispetto degli altri soggetti autorizzati;

 

- realizzare i servizi prima dell'inizio delle discussione, al momento di entrata in aula del candidato e al momento della proclamazione, conformemente alle disposizioni impartite dalle singole Facoltà;

 

- essere muniti del pass di riconoscimento ed esporlo durante tutto il tempo di realizzazione del servizio e della permanenza nei locali dell'Università (solo per i fotografi professionisti).

 

Art.8 - Informazione

 

Le Presidenze di Facoltà e le Segreterie Studenti hanno il compito di fornire agli studenti un'adeguata e capillare divulgazione delle condizioni e modalità di svolgimento dei servizi fotografici ed audiovisivi, quali disposte dall'Amministrazione, mediante ogni forma di pubblicità ritenuta valida (avvisi presso le segreterie e le Facoltà; avviso nel sito Internet, avviso al momento dell'iscrizione ed al momento della domanda di laurea).

 

Art. 9 - Vigilanza

 

9.1 - Il Presidente della Commissione di laurea ha il compito di vigilare, utilizzando a tal fine il personale addetto, sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le sedute, nonché sul regolare rispetto delle condizioni di espletamento dei servizi contenute nel presente regolamento.

 

9.2 - Qualora dovessero ravvisarsi comportamenti che possano arrecare turbativa al regolare svolgimento delle sedute di laurea  e/o all'ordine pubblico, anche indipendentemente da disordini, il Presidente della Commissione di laurea può vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, se necessario anche mediante il ricorso all'autorità di pubblica sicurezza.

 

Art. 10 - Diniego di autorizzazioni future

 

10.1 - L'Amministrazione si riserva il diritto di negare future autorizzazioni - qualora un fotografo venga nuovamente scelto da uno studente - nei seguenti casi:

 

- inosservanza di leggi, del presente regolamento e delle direttive eventualmente disposte dagli addetti alla vigilanza;

 

- disordini o turbative durante la discussione, turbativa durante le sedute, turbativa nei confronti dell'attività degli altri soggetti autorizzati.

 

L'autorizzazione può inoltre non essere accordata, per un periodo di tempo determinato, nei confronti di tutte quelle persone che durante lo svolgimento dei servizi abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente universitario.

 

10.2 - Al fine dell'applicazione della misura di cui al presente articolo, il Responsabile del Procedimento di autorizzazione descritto nel presente regolamento tiene conto delle segnalazioni formulate dal personale addetto alla vigilanza e coordinamento, dai Presidenti di Consiglio di laurea, dai Presidi di Facoltà, dal Consiglio Studentesco e dalle rappresentanze degli studenti  nei Consigli di Facoltà, e delle osservazioni e lamentele presentate dagli studenti-utenti, a salvaguardia del loro interesse, nonché di quello generale dell'Amministrazione. Il responsabile del Procedimento valuta l'opportunità di sottoporre la questione all'esame degli Organi Accademici.

 

10.3 - La determinazione eventualmente adottata viene segnalata a tutte le Segreterie Studenti e a tutti i Presidi di Facoltà, ai fini dell'esercizio dei loro compiti di vigilanza.

 

10.4 - L'Amministrazione si riserva inoltre di esercitare tutte le altre azioni (di controllo, civili, penali, amministrative e tributarie) che, a norma di legge, si rendano necessarie.