Regolamento Consiglio Studentesco

Art. 1

FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

 

Il Consiglio Studentesco ha le seguenti finalità:
1. assumere, in qualità di organo collegiale di rappresentanza degli studenti, le funzioni operative istituzionali assegnategli dallo Statuto;
2. difendere e tutelare i diritti e gli interessi di tutti gli studenti iscritti in questo Ateneo, lavorando per la piena attuazione del diritto allo studio;
3. promuovere e diffondere con i mezzi a sua disposizione la cultura, la democrazia, la solidarietà ed il rispetto reciproco come valori portanti della vita dello studente;
4. dotarsi di un'organizzazione interna e di un programma politico;
5. collaborare per gli scopi che si propone con comitati, fondazioni, enti pubblici e privati;
6. proporre modifiche dello Statuto e di ogni altro regolamento vigente all'interno dell'Università Politecnica delle Marche e di strutture connesse al mondo universitario.

 

 

Art. 2

CRITERI GENERALI


Ogni votazione che abbia lo scopo di definire affidamenti o incarichi di rappresentanza o coordinamento ad un membro del Consiglio tranne l'istituzione e la composizione di commissioni si svolge a scrutinio segreto.
Nei casi di votazione a scrutinio segreto il ruolo di scrutatore sarà svolto dal segretario verbalizzante di cui al successivo art. 10.

 

 

Art. 3

IL PRESIDENTE: I COMPITI


Il Presidente del Consiglio Studentesco:
1. rappresenta il Consiglio Studentesco all'interno e all'esterno dell'Università rispettando l'indirizzo espresso dal Consiglio stesso;
2. non ha potere esecutivo se non limitatamente a quanto stabilito dal presente Regolamento;
3. garantisce la corretta e totale circolazione di ogni tipo di informazione all'interno e all'esterno del Consiglio attraverso i mezzi più rapidi e più consoni a garantire l'equità della diffusione dell'informazione;
4. illustra periodicamente il programma delle attività;
5. convoca, sentiti il Vice-Presidente e la Giunta, il Consiglio con la frequenza prevista dal presente Regolamento e presiede il Consiglio stesso;
6. è garante all'interno dell'assemblea dell'applicazione del presente Regolamento.

 


Art. 4

IL PRESIDENTE: L'ELEZIONE


1. L'elezione del Presidente è regolata dalle seguenti modalità:
• in prima convocazione il numero legale per l'elezione del Presidente corrisponde ai 2/3 dei componenti. Risulta eletto il candidato che ottiene i 2/3 dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga un numero di voti sufficiente per essere eletto si procede ad una seconda votazione. Verificato il numero legale nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
• Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale sopra determinato, si procede ad una seconda convocazione per la validità della quale è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Viene eletto Presidente il componente che ottenga la metà più uno dei voti validi.
Nel caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni valide si procede ad una terza convocazione con il criterio del doppio turno, cioè secondo le modalità seguenti: si procede ad una prima votazione tra tutti i candidati; i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti accedono ad una seconda votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità prevale il candidato con più esperienza valutata sulla base delle presenze in rapporto percentuale.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Studentesco.
3. Il Consiglio ha il potere di revocarne la carica prima della decadenza naturale in qualunque momento lo ritenga opportuno. La votazione di sfiducia deve essere presentata da 1/3 dei componenti. Il numero legale per procedere alla revoca della carica del Presidente corrisponde ai 2/3 dei componenti. Il Presidente viene revocato da un numero di voti di sfiducia corrispondenti alla metà più uno dei componenti.
4. Nel caso di decadenza del Presidente si procede a nuova elezione su convocazione del Vice-Presidente entro trenta giorni.

 


Art. 5

IL VICE-PRESIDENTE


Il Vice-Presidente:
1. sostituisce il Presidente in sua assenza o, qualora questi decada, fino a nuove elezioni dello stesso;
2. viene nominato dal Presidente;
3. In caso di sfiducia e decadenza del Presidente il Vice-Presidente resta in carica temporaneamente fino alla nuova elezione del Presidente che, a sua volta, procederà alla nomina del nuovo Vice-Presidente;
4. dura in carica quanto Il Presidente;
5. il Vice-Presidente collabora con il Presidente alla stesura dell'ordine del giorno.

 


Art. 6

LA GIUNTA


Il Consiglio Studentesco nomina la Giunta, composta da quattro membri, di cui almeno uno per ogni lista maggiormente rappresentata, con sole funzioni istruttorie e di coordinamento. La Giunta ha Il compito di
raccogliere documenti e informazioni per le sedute. La Giunta esprime un parere relativamente alla proposta del Presidente ed il Vice-Presidente nel fissare la data e l'ordine del giorno del Consiglio Studentesco. Nel caso di decadenza di un componente del Consiglio Studentesco la lista di appartenenza ne designa un altro.
Se le liste maggiormente rappresentate sono maggiori o uguali a quattro vengono ordinate secondo il numero dei Consiglieri appartenenti a ciascuna lista.
Ciascuna lista seguendo l'ordine può presentare un solo candidato.
Se le liste sono minori di quattro ogni lista designa un proprio rappresentante e i posti vacanti sono assegnati alla lista di maggioranza relativa.
Nell'eventualità che una lista rinunci al posto in Giunta e non ci siano liste senza elementi nella Giunta il posto vacante è assegnato alla lista di maggioranza relativa.

 


Art. 7

MODALITÀ ELEZIONE RAPPRESENTANTI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI


1. L'elezione dei rappresentanti nei vari organi collegiali (Senato Accademico, C.d.A. dell'Ateneo, C.U.G., Commissione Etica, C.S.U. e Consigli Tecnici Scientifici dei Centri di Servizio di Ateneo) avviene secondo il criterio maggioritario a turno unico con preferenza unica. La designazione del rappresentante degli studenti nel C.d.A. dell'ERDIS avviene secondo le modalità previste dall'ente stesso.
2. Il numero legale per procedere all'elezione è i 2/3 dei componenti in prima convocazione, la metà più uno dei componenti in seconda convocazione.
3.Il Consiglio Studentesco si riserva di applicare una mozione di sfiducia politica di un suo consigliere, qualora si presentassero ripetuti casi di assenteismo alle sedute degli Organi Collegiali per i quali è stato eletto.

 


Art. 8

CONVOCAZIONE


1. L'assemblea viene convocata dal Presidente con scadenza di norma mensile, oppure in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei componenti.
2. La convocazione ordinaria è effettuata per email ed è comunicata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione straordinaria è effettuata per email da inviare a tutti i componenti del Consiglio almeno 24 ore prima della riunione. Qualora non si concluda l'esame delle pratiche all'ordine del giorno, il Consiglio si aggiorna alla settimana seguente in seduta straordinaria.
3. La seduta è ritenuta valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
4. Si considera giustificato il Consigliere che comunichi per iscritto al Presidente la sua assenza prima dell’inizio della seduta prevista. L'assenza dei consiglieri per motivi di studio, comunicata al Presidente con adeguata documentazione prima dell'inizio del periodo di assenza, è ritenuta senz'altro giustificata.
Dopo due assenze consecutive non giustificate il componente del Consiglio Studentesco viene richiamato; nel caso in cui dopo il richiamo, a cui dovrà dare risposta per iscritto, risulti ancora assente ingiustificato per
due volte consecutive o nel caso in cui un componente del Consiglio Studentesco rimanga assente per il 50% delle sedute annuali, il Consiglio Studentesco medesimo, con apposito provvedimento, delibera, salvo casi eccezionali valutati dallo stesso, la decadenza del consigliere; tale decadenza viene resa esecutiva con decreto rettorale che, contestualmente, provvede a nominare in sostituzione lo studente primo dei non eletti della stessa lista.
5. Il Presidente, ove riscontrasse la mancanza del numero legale due giorni prima della seduta, ha facoltà di rinviarla ad altra data.
6. La mancanza di una componente rappresentativa elettiva o la sospensione della stessa non inficia la valida costituzione del Consiglio Studentesco.

 

Art. 9

VOTAZIONE


1. Prima di procedere a qualunque votazione va verificata la presenza del numero legale mediante appello nominale.
2. Le votazioni, salvo i casi in cui sia altrimenti previsto, avvengono con voto palese.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Su esplicita richiesta di un Consigliere si ricorre a votazione per appello nominale.

 


Art. 10

VERBALE


1.Il Presidente, senza che sia necessaria la lettura del verbale preventivamente inserito e consultabile nella documentazione on-line della seduta, invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni al verbale.
2. Se non vi sono osservazioni prende atto dell'unanimità dei consensi e dichiara approvato il verbale senza votazioni. Se vi sono osservazioni, le correzioni si apportano al verbale della seduta in cui è presentato per l'approvazione e si passa all'approvazione del Consiglio.
3. Di ogni seduta il Segretario deve redigere verbale scritto, il quale deve indicare sinteticamente i punti principali delle discussioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, oltre che l'elenco dei presenti e degli assenti. In caso di votazione per appello nominale, il verbale deve riportare, oltre all'esito della votazione, la preferenza espressa da ciascun Consigliere.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nei verbali sia trascritto il suo intervento e/o la sua dichiarazione di voto, e può pretendere la trascrizione integrale del suo intervento.
5. Il Segretario verbalizzante è messo a disposizione dall'Amministrazione.

 


Art. 11

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE


Per le comunicazioni del Presidente è esclusa la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

 


Art. 12

MOZIONI


1. Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio qualora i 2/3 del Consiglio lo consenta.
2. La mozione, qualora il Consiglio lo consenta, deve essere inserita all'ordine del giorno.
3. Mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono essere oggetto di una sola discussione.
4. Il Presidente ha facoltà di richiamare e successivamente interrompere un Consigliere qualora giudichi l'intervento non pertinente rispetto al punto all'ordine del giorno in discussione; i richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alle priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione, il Consiglio decide su tali richiami.
5. Il Presidente ha facoltà di stabilire la durate degli interventi e di raccogliere le iscrizioni a parlare.
6. Esauriti gli interventi, il Presidente e/o uno dei presentatori della proposta della delibera possono prendere la parola per fornire chiarimenti o per replicare. Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti e accetta le iscrizioni a parlare per le sole dichiarazioni di voto. La parola può essere concessa al Consigliere per non più di tre minuti. Effettuate le dichiarazioni di voto, il Presidente promuove la votazione.

 


Art. 13

ORDINE DELLE SEDUTE


1. Le sedute del Consiglio Studentesco sono pubbliche. Il Consiglio Studentesco può decidere se effettuare sedute in sedi distaccate dal Rettorato.
2. In caso di assemblea tumultuosa il Presidente, ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta o, al secondo richiamo, di allontanare un Consigliere.
3. Ogni Consigliere ha diritto a un intervento più una replica sullo stesso argomento.
4. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare esclusivamente coloro che ne hanno diritto, fatta eccezione per gli esperti ed i tecnici che siano stati espressamente invitati da Presidente su richieste di almeno 1/5 dei componenti del Consiglio per esprimere un parere su una specifica questione. Gli esperti ed i tecnici chiamati a partecipare alle adunanze dovranno allontanarsi al momento della discussione: essi potranno essere richiamati per eventuali chiarimenti. Qualora la presenza del pubblico ostacoli Io svolgimento del lavoro del Consiglio, il Presidente ha facoltà di continuare la seduta a porte chiuse.

 


Art. 14
VARIAZIONE O.d.G.


1. È possibile inserire nell'O.d.G. qualunque argomento, vista l'urgenza, previa deliberazione favorevole dei 2/3 dei presenti, tranne i seguenti casi:
* elezioni;
* deliberazioni in merito al Regolamento interno;
* sfiducia di un componente da qualsiasi carica.
2. Questioni pregiudiziali e sospensive, nonché gli incidenti di carattere formale, hanno la precedenza nella discussione delle proposizioni, ma decide il Consiglio della loro fondatezza.
3. In apertura di seduta fino ad esaurimento del primo punto all'ordine del giorno, possono essere chieste, da parte del Presidente o da ciascun componente del Consiglio, inversioni all'ordine di trattazione degli argomenti, giustificando la proposta, dette richieste devono essere approvate dal Consiglio Studentesco.

 


Art. 15
COMMISSIONI


Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio (CS) può istituire commissioni o studi su argomenti specifici.
Le commissioni:
1. devono essere definite nei compiti, nella durata e nella composizione, che è nominale;
2. devono prevedere uno o più responsabili, membri del CS, sono aperte a tutti coloro che sono nominati dal CS;
3. l'attivazione di una commissione deve essere resa pubblica;
4. possono lavorare da sole o in collaborazione con altri organi e commissioni dell'Ateneo;
5. per questioni particolari il CS può decidere di invitare uno o più esperti ai lavori a titolo consultivo;
6. appena terminati i lavori presenteranno una relazione al CS e non possono protrarsi oltre la scadenza che il Consiglio ha stabilito, salvo altra disposizione.

 


Art. 16
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE


La seduta potrà svolgersi in modalità telematica secondo le modalità previste nei successivi commi.
1. la seduta del Consiglio Studentesco può svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l’identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. E’ consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza.
3. Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Il segretario verbalizzante all’inizio della seduta verifica la presenza dei componenti dell’Organo e dei partecipanti e constata, attraverso la trasmissione video, che i presenti abbiano adottato gli accorgimenti di cui al comma 4.
4. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il segretario dell’Organo, che deve necessariamente trovarsi all’interno di uno dei locali in cui l’Università ha la propria sede, fatte salve situazioni eccezionali.

 


Art. 17
MODIFICHE AL REGOLAMENTO


Per modificare il Regolamento è necessario un numero legale pari a 2/3 dei componenti e per l’approvazione della modifica è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.

 


Art. 18
NUMERO LEGALE


Al fine di computo di qualsiasi numero legale, si detrae il numero degli assenti giustificati.