Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

 

Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.

 

In vigore dal 15 settembre 2015

Emanato con Decreto Rettorale n. 731 del 15 settembre 2015

 

 
Indice

Titolo I - NORME GENERALI

 

CAPO I - PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Norme generali e finalità

Art. 2 - Principi relativi all’organizzazione

 

CAPO II - ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 3 - Organi e Strutture Organizzative

Art. 4 - Amministrazione Centrale

Art. 5 - Strutture didattiche e scientifiche

Art. 6 - Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria

Art. 7 - Comitato per lo Sport Universitario

 

TITOLO II - IL SISTEMA CONTABILE

 

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE

Art. 8  - Organizzazione del sistema contabile

Art. 9 – Unità Organizzative

Art. 10 - Unità Analitiche

Art. 11 - Progetti

Art. 12 - Le fasi della gestione contabile di Ateneo

Art. 13 -  Organi e strutture deputati al processo contabile di Ateneo

Art. 14  – Rettore

Art. 15 – Senato Accademico

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione

Art. 17 – Direttore Generale

Art. 18 – Centri di Gestione e Centri di Spesa

Art. 19 – Strutture dirigenziali

Art. 20 – Servizio Economico Finanziario

Art. 21 – Principi e finalità del Sistema contabile

Art. 22 – Sistemi di rilevazione

Art. 23  – Periodo contabile

Art. 24 – Il Piano dei conti

Art. 25 – Il Patrimonio netto e il risultato d’esercizio

Art. 26 – Gestione finanziaria degli investimenti

 

CAPO II – DOCUMENTI CONTABILI DI SINTESI

Art. 27 – Tipologie dei documenti contabili di sintesi

Art. 28 – Documenti contabili pubblici di sintesi

Art. 29 – Documenti contabili gestionali di sintesi

 

CAPO III – LE FASI DEL PROCESSO CONTABILE: LA PROGRAMMAZIONE

Art. 30 - Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione

Art. 31 – Definizione delle linee per la programmazione

Art. 32 – Predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio

Art. 33 – Predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Triennale

Art. 34 – Predisposizione del Bilancio Preventivo Unico d’Ateneo Non Autorizzatorio in contabilità finanziaria

Art. 35 – Esercizio provvisorio

 

CAPO IV – LE FASI DEL PROCESSO CONTABILE: LA GESTIONE

Art. 36 – Finalità del processo di gestione

Art. 37 – Le registrazioni degli eventi contabili

Art. 38 – Modalità di registrazione degli eventi contabili

Art. 39  – I Soggetti responsabili del processo di gestione

Art. 40 - Adempimenti conseguenti ai fatti di gestione

Art. 41  – Gestione liquidità

Art. 42  –  Spese Economali di Ateneo

Art. 43  - Spese economali dei Centri di Gestione

Art. 44 – Spese economali dei Centri di Spesa

Art.  45  –  Carte di Credito

Art.  46  – Verifica periodica del budget

Art.  47    – Analisi della gestione e degli scostamenti obiettivi-risultati

 

CAPO V – LE FASI DEL PROCESSO CONTABILE: LA REVISIONE DELLA PREVISIONE

Art. 48 – Finalità del processo di revisione della programmazione

Art. 49 – Tipologie di revisione della programmazione

Art. 50  – Approvazione dei documenti di revisione della programmazione

 

CAPO  VI – LE FASI DEL PROCESSO CONTABILE: CHIUSURE E APERTURE CONTABILI

Art.  51 – Il processo di chiusura contabile

Art.   52     – Registrazioni contabili di chiusura

Art.   53   – Predisposizione dei documenti contabili

Art.    54    – Apertura dei conti

 

CAPO VII – CONTROLLI

Art. 55  – Il sistema dei controlli

Art. 56  – Il Nucleo di Valutazione

Art. 57   – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 58  - Funzionamento del Collegio dei Revisori

Art. 59  - Compiti del Collegio dei Revisori

Art. 60  – Internal audit

Art. 61   – Analisi dei risultati della gestione

Art. 62   – Valutazione e controllo strategico

 

TITOLO III - GESTIONE CESPITI

 

CAPO I -  PATRIMONIO

Art.   63   - Patrimonio

Art.  64  –  Inventario dei beni

Art.  65 – Ammortamento delle immobilizzazioni

Art.  66  – Disposizioni generali sulla gestione del patrimonio

 

Titolo IV – ATTIVITA’  NEGOZIALE

 

CAPO I - NORME GENERALI

ART 67 - Capacità negoziale

ART 68 - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

 

CAPO II - PROCEDIMENTO DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE

ART. 69 - Disciplina dell’attività contrattuale per l’acquisizione di lavori servizi e forniture.

ART. 70 - Determinazione a contrarre

ART. 71 - Forma dei contratti

ART. 72 - Ufficiale Rogante

 

CAPO III  - ATTIVITA’ CONTRATTUALE DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE

ART. 73 - Attività negoziale delle Unità Organizzative

ART. 74 – Attività negoziale dell’Amministrazione Centrale 

ART. 75 - Attività negoziale delle Strutture Dirigenziali 

ART. 76 - Attività negoziale dei Centri di Gestione

ART. 77 - Attività negoziale dei Centri di Spesa

 

CAPO IV -  ATTIVITA’  NEGOZIALE  DI  ESCLUSIVA COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ART. 78  - Convenzioni, contratti, accordi e altri atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione

 

CAPO V - PARTICOLARI DISPOSIZIONI

ART. 79 - Edilizia universitaria

ART. 80 - Convenzioni di ricerca

ART. 81 - Conferimenti e partecipazioni

ART. 82 - Brevetti

ART. 83 -  Marchi, simboli e spazi pubblicitari

ART. 84 - Pubblicazioni

ART. 85 - Prestazioni di servizi a terzi

ART. 86 - Donazioni, eredità e legati

ART. 87 – Leasing

ART. 88 - Mutui

ART. 89 - Consulenze e collaborazioni esterne

 

CAPO VI - SPESE DI  NATURA DIVERSA

ART. 90 - Spese per missioni e mobilità

ART. 91 - Compensi a commissioni

ART. 92 - Indennità e spese degli Organi di Ateneo

ART. 93 - Spese di rappresentanza

ART. 94 - Scambi culturali, congressi e convegni

ART. 95 - Spese per collaborazioni scientifiche e didattiche internazionali

ART. 96 - Altre attività

ART. 97 - Viaggi di studio, esercitazioni e stage

ART. 98 - Borse di studio e di ricerca

ART. 99 - Master e programmi formativi

ART. 100 - Servizi culturali, ricreativi e sociali

ART. 101  - Rappresentanza e difesa in giudizio

 

Titolo V -  NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 102 - Limiti di importo

ART. 103 - Rinvio alle normative nazionali e comunitarie

ART. 104 - Entrata in vigore del Regolamento

 

Titolo I - NORME GENERALI

 

CAPO I - PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1 - Norme generali e finalità
1. In attuazione dello Statuto di Autonomia, l’attività amministrativa dell’Università Politecnica delle Marche è diretta ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali, garantendo l’equilibrio economico e quello finanziario, sia di breve che di lungo termine, nel rispetto dei principi contabili e dei postulati di bilancio contenuti nella normativa vigente. I processi amministrativo-contabili si ispirano ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e tendono alla responsabilizzazione nella gestione delle risorse, oltre che al conseguimento degli obiettivi prefissati.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione degli articoli 6 e 7 legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni. Esso definisce il sistema amministrativo, il sistema contabile, la loro struttura e finalità, i processi contabili e, più in generale, il sistema di programmazione e controllo di gestione.
3. I dettagli della struttura e delle procedure operative del sistema contabile e del sistema di controllo di gestione sono descritti nei Manuali di contabilità e del Controllo di gestione ai quali il presente Regolamento rinvia.

Art. 2 - Principi relativi all’organizzazione
1. L’Università è un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La rappresentanza legale dell’Università è attribuita al Rettore.
2. Nello svolgimento dell'azione amministrativa, agli Organi di Governo competono, di norma, gli atti di programmazione, indirizzo e controllo strategico; al personale dirigente competono gli atti di gestione, fatta eccezione per le attività riconducibili alla didattica e/o alla ricerca scientifica.

CAPO II - ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 3 - Organi e Strutture Organizzative
1.    Sono organi dell’Università Politecnica delle Marche:
•    Il Rettore
•    Il Senato Accademico
•    Il Consiglio di Amministrazione
•    Il Collegio dei Revisori
•    Il Nucleo di Valutazione
•    Il Direttore Generale
2.    Sono strutture dell’Università Politecnica delle Marche:
•    I Dipartimenti
•    Le Facoltà
•    I Centri di Servizio di Ateneo
•    I Centri di Ricerca e Servizio
•    Il Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria
•    L’Amministrazione Centrale e le Strutture Dirigenziali ove costituite


Art. 4 - Amministrazione Centrale
1. L’Amministrazione Centrale, con a capo il Direttore Generale, è articolata di norma in Servizi Tecnici e Amministrativi per materie o finalità con a capo un responsabile individuato dal Direttore Generale.
2. Nell’ambito dell’Amministrazione Centrale possono essere individuate dal Direttore Generale una o più Strutture Dirigenziali. Le Strutture dirigenziali ove costituite hanno autonomia nella gestione delle risorse assegnate.
3. I Responsabili delle Strutture dirigenziali sono individuati dal Direttore Generale.
4. All’interno dell’Amministrazione Centrale operano i Centri di Servizio di Ateneo, strutture deputate alla predisposizione di servizi di interesse generale. Il Direttore del Centro è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Rettore.

Art. 5 - Strutture didattiche e scientifiche
1. I  Dipartimenti, sono strutture didattiche e scientifiche alle quali lo Statuto riconosce autonomia organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale. Essi dispongono di risorse finanziarie specifiche per lo svolgimento delle proprie funzioni e di personale. A ciascun Dipartimento è assegnato un responsabile amministrativo nominato dal Direttore Generale.
2. Le Facoltà sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti affini con funzioni di coordinamento delle attività didattiche alle quali lo Statuto riconosce autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e gestionale. Esse dispongono di risorse finanziarie specifiche per lo svolgimento delle proprie funzioni e di personale. A ciascuna Facoltà  è assegnato un responsabile amministrativo nominato dal Direttore Generale.
3. L’azienda Agraria, centro di Ricerca e Servizio è una struttura di supporto alla didattica, alla ricerca e alla sperimentazione del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali che opera con autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contrattuale. Essa dispone di risorse finanziarie, strumentali e di personale.
4. I Centri di Ricerca e Servizio sono strutture finalizzate allo svolgimento di ricerche e/o attività di servizio di interesse comune di più strutture, dotate di autonomia regolamentare, organizzativa e contrattuale. Esse fanno capo ad un Dipartimento fra quelli aderenti, cui è affidata la gestione contabile del Centro.

Art. 6 - Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria
1. Al Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria  si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme amministrativo, patrimoniali e  contabili attribuite ai Centri di Gestione.
2. L’azienda a gestione autonoma promuove la propria attività in forma imprenditoriale, operando con autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile. Essa è tenuta a rispettare il principio dell’equilibrio economico fra i costi ed i ricavi dell’esercizio, compresi i trasferimenti.
3. Il Direttore è responsabile della conduzione dell’azienda coadiuvato dal responsabile amministrativo. Il responsabile amministrativo del Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria può coincidere con quello del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali.
4. Al Direttore sono attribuite le funzioni di Datore di Lavoro per la sicurezza.
5. L’Azienda può essere dotata di personale tecnico-amministrativo destinato dal Consiglio di Amministrazione. Per le altre esigenze, ivi comprese le assunzioni di operai agricoli a tempo determinato, l’azienda provvede con i propri fondi, nel rispetto delle norme vigenti.
6. Il Regolamento dell’Azienda, in relazione alla specificità dell’attività negoziale, potrà prevedere norme speciali aventi prevalenza sulle disposizioni regolamentari di carattere generale  in materia.

Art.  7 - Comitato per lo Sport Universitario
1. Al Comitato per lo Sport Universitario si applicano le disposizioni previste per i Centri di Ricerca e Servizio.
2. Il Comitato promuove l’attività sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività sportive. In tale ambito il comitato provvede ad affidare, mediante apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione, ad Enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport, l’attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive deliberati dal Comitato medesimo, nonché la gestione non esclusiva degli impianti sportivi universitari per gli scopi di potenziamento della pratica sportiva o all’acquisizione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, nei limiti per materia e valore previsti dal presente regolamento.
3. Il Comitato inoltre sovrintende al rispetto del regolare utilizzo degli impianti sportivi dell’Università da parte degli utenti aventi diritto, approva il rendiconto annuale sull’attività svolta e delle spese sostenute per l’attuazione del programma delle attività sportive.
4. Il Presidente del Comitato per lo Sport Universitario è responsabile della gestione del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Direttore Generale o suo delegato.
5. Il Comitato, in quanto Centro di Ricerca e Servizio, afferisce al Servizio del delegato del Direttore Generale, che ne gestisce i fondi.

Titolo II - IL SISTEMA CONTABILE

 

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE


Art. 8  - Organizzazione del sistema contabile
1. Il sistema contabile riflette la struttura organizzativa dell’Ateneo attraverso la definizione di entità di imputazione dei risultati della gestione.
2. Le entità di imputazione sono:
a. unità organizzative;
b. unità analitiche;
c. progetti.

Art. 9 – Unità Organizzative
1. Vengono definite Unità Organizzative le strutture comunque denominate di imputazione che utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione e rispondono della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. Le Unità Organizzative sono:
a)    l’amministrazione Centrale;
b)    le Strutture Dirigenziali ove costituite;
c)    i Centri di Gestione;
d)    i Centri di Spesa.
3. Sono Centri di Gestione i Dipartimenti, le Facoltà, l’Azienda Agraria.
4. Sono Centri di Spesa i Centri di Servizio di Ateneo.
5. Le Unità Organizzative sono strutturate in unità analitiche. Progetti specifici, che individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi, risorse finanziare, strumentali ed umane assegnate, possono essere riferibili direttamente a Unità Organizzative o a Unità Analitiche.

Art. 10 - Unità Analitiche
1. Le unità analitiche sono entità contabili cui sono riferiti costi e ricavi. Esse possono essere identificate con riferimento a:
a)    unità organizzative formalmente definite;
b)    processi svolti nell’ambito di un’unità organizzativa;
c)    altri aggregati di costi e ricavi utili ai fini del controllo della gestione, anche se non corrispondenti ad alcuna unità organizzativa definita.

Art. 11 - Progetti
1. I progetti individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi, budget e risorse assegnati. Essi sono sempre riferiti alle unità organizzative e alle unità analitiche.
2. I progetti rappresentano oggetti di attribuzione di ricavi e costi a un livello di maggior dettaglio rispetto alle Unità Analitiche. In ogni caso, i costi e ricavi imputati ai progetti sono rilevati anche a livello di Unità analitica.

Art. 12 - Le fasi della gestione contabile di Ateneo
1. La gestione contabile dell’Ateneo si articola nelle seguenti fasi:
-    programmazione;
-    gestione;
-    revisione della previsione;
-    consuntivazione.

Art. 13 -  Organi e strutture deputati al processo contabile di Ateneo
1. Gli organi  e le strutture coinvolti nel processo contabile sono:
a)    il Rettore,
b)    il Direttore Generale,
c)    il Senato Accademico,
d)    il Consiglio di Amministrazione,
e)    le Unità Organizzative,
f)    il Servizio Economico Finanziario.
2. Gli organi  e le strutture con funzioni di programmazione sono:
a)    Rettore;
b)    Senato Accademico;
c)    Consiglio di Amministrazione;
d)    Direttore Generale;
e)    Unità Organizzative.
3. Le funzioni di gestione sono riconducibili a:
a)    Rettore;
b)    Direttore Generale;
c)    Unità Organizzative.
4. Il Servizio Economico Finanziario è la struttura che si occupa della realizzazione e del supporto per il corretto svolgimento dei processi contabili.

Art. 14  – Rettore
1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che in particolare attengono al Rettore sono:
- proporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
- predisporre la proposta dei documenti contabili pubblici di sintesi e le proposte di modifica e variazione del bilancio di previsione annuale, come indicato nel presente regolamento;
- predisporre di concerto con il Direttore Generale le proposte per il Consiglio di Amministrazione in merito alla copertura finanziaria degli oneri per investimento.
- adottare in caso di necessità e urgenza gli adeguati provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli, per ratifica, nella seduta successiva.
2.  Spetta al Rettore monitorare, di concerto con il Direttore Generale l’andamento complessivo della gestione economica.

Art. 15 – Senato Accademico
1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono al Senato Accademico, così come previste nello Statuto, sono:
- esprimere parere sui documenti contabili pubblici di sintesi;
- esprime parere al Consiglio di Amministrazione sulla programmazione annuale e triennale, definendo in particolare gli obiettivi didattici e di ricerca anche sulla base del rapporto annuale del Nucleo di Valutazione.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione
1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono al Consiglio di Amministrazione, così come previste nello Statuto, sono:
- definire obiettivi e programmi della gestione amministrativa e verificare la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti, attenendosi alle indicazioni programmatiche del Senato Accademico;
- approvare il documento di programmazione annuale e triennale dell’Ateneo, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica e sulla base dei rapporti del Nucleo di Valutazione;
- vigilare sulla sostenibilità economico–patrimoniale e finanziaria delle attività;
- approvare i documenti contabili pubblici di sintesi, su proposta del Rettore previo parere del Senato Accademico, nonché le modifiche e variazioni del bilancio di previsione di propria competenza;
- esercitare ogni altra funzione di indirizzo in relazione alla gestione amministrativa, economica, finanziaria e patrimoniale.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione  l’approvazione del Manuale di contabilità e del Manuale di controllo di gestione.

Art. 17 – Direttore Generale
1. Le funzioni che attengono al Direttore Generale, in merito allo svolgimento dei processi contabili, anche in considerazione di quanto previsto dallo Statuto, sono:
- curare l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli Organi di Governo;
- tradurre in termini economici, patrimoniali e finanziari le linee strategiche annuali e pluriennali definite dal Consiglio di Amministrazione;
- definire di concerto con il Rettore le linee, i criteri e i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale per l’area dei servizi tecnico-amministrativi;
- adottare i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati alle Strutture Dirigenziali o ai Servizi e quelli di competenza dei Centri di Gestione e dei Centri di Servizio di Ateneo;
- predisporre la proposta di Bilancio unico d’ateneo di revisione annuale autorizzatorio e le proposte di modifica e variazione dello stesso, come indicato nel  presente regolamento;
- predisporre la proposta di Bilancio unico d’ateneo di previsione triennale;
- monitorare di concerto con il Rettore l’andamento complessivo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- predisporre e proporre al Consiglio di Amministrazione, per la conseguente approvazione, il Manuale di Contabilità e il Manuale di Controllo di Gestione;
- delegare ai responsabili delle Strutture dirigenziali, ai responsabili dei Servizi poteri di spesa e di acquisizione di entrate.

Art. 18 – Centri di Gestione e Centri di Spesa
1. Le funzioni che attengono ai Centri di Gestione ed ai Centri di spesa in merito allo svolgimento dei processi contabili, sono:
- proposta di budget economico e budget degli investimenti sulla base delle linee di indirizzo formulate dagli organi accademici, dei criteri e dei vincoli, per la programmazione annuale e pluriennale, nel rispetto degli equilibri di bilancio di breve, medio e lungo periodo;
- collaborazione ai processi di gestione, revisione della previsione e consuntivazione;
- esercizio dei poteri di spesa nei limiti delle disponibilità di budget e tenuta delle scritture contabili economico-patrimoniali, finanziarie e di analisi di gestione per la parte di competenza, nonché acquisizione delle entrate di competenza;
- monitoraggio sulle proprie disponibilità l’andamento complessivo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

Art. 19 – Strutture dirigenziali
1. Le funzioni che attengono alle Strutture dirigenziali, in merito allo svolgimento dei processi contabili, sono:
- proposta di budget economico e budget degli investimenti, di concerto con il Direttore Generale, sulla base delle linee di indirizzo, dei criteri e dei vincoli, per la programmazione annuale e pluriennale, nel rispetto degli equilibri di bilancio di breve, medio e lungo periodo;
- collaborazione ai processi di gestione, revisione della previsione e consuntivazione;
- esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate, ove delegati dal Direttore Generale;
- monitoraggio sulle proprie disponibilità l’andamento complessivo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

Art. 20 – Servizio Economico Finanziario
1. Il Servizio Economico Finanziario è la struttura che si occupa della realizzazione e del supporto per il corretto svolgimento del processo contabile.
2. Il Servizio Economico Finanziario in particolare svolge le seguenti funzioni:
a)  svolge attività di supporto agli Organi di Governo ed alle Unità Organizzative per la valutazione degli effetti economici dei programmi e delle attività;
b)  avvia, coordina e supporta il corretto funzionamento dei processi contabili di programmazione, gestione e consuntivazione, coordinando le Unità Organizzative;
c)  cura la tenuta delle scritture contabili economico-patrimoniali, finanziarie e di analisi di gestione per la parte di competenza;
d)  cura la predisposizione dei prospetti contabili di sintesi;
e)  coordina e cura la gestione della liquidità;
f)   sovraintende alla corretta applicazione della normativa fiscale, previdenziale assistenziale e tributaria.


Art. 21 – Principi e finalità del Sistema contabile
1. L’Università Politecnica delle Marche adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale ed il bilancio unico d’ateneo, nonché la contabilità analitica.
2. Il sistema contabile, nel suo complesso, risponde alle seguenti esigenze:
a) disporre di una strumentazione tecnico-contabile adeguata alla misurazione dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse e dell’efficacia della gestione;
b. garantire l’efficacia dei processi di programmazione, gestione e analisi di gestione;
c. consentire meccanismi di decentramento e responsabilizzazione nell’uso delle risorse;
d. controllare in via preventiva e consuntiva il mantenimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
3. L’Università Politecnica delle Marche nelle registrazioni contabili, nonché nella predisposizione dei documenti di sintesi, adotta i principi di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
4. Tutti i movimenti finanziari ed economici devono trovare corrispondenza nelle scritture contabili. I principi contabili cui fare riferimento nelle registrazioni contabili sono specificati nel Manuale di contabilità di cui all’art.1, comma 3.

Art. 22 – Sistemi di rilevazione
1. La contabilità generale rispetta i principi propri della contabilità economico-patrimoniale richiamati nel presente Regolamento e nel Manuale di contabilità, e dettagliati nella Nota Integrativa.
2. La contabilità analitica, in sede di Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio, definisce i limiti di budget delle Unità Organizzative; nel corso della gestione permette di verificare l’effettiva  disponibilità residua di risorse;  a consuntivo permette le analisi economiche volte al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione, mediante la comparazione tra le previsioni e i dati di fine esercizio.

Art. 23  – Periodo contabile
1. L’esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Art. 24 – Il Piano dei conti
1. Il Piano dei conti identifica l’elenco, articolato in vari livelli, dei conti necessari per garantire le registrazioni in partita doppia per la rilevazione dei fatti amministrativi e la successiva predisposizione del bilancio unico dell’università.
2. Il Piano dei conti della contabilità generale è predisposto in modo da garantire le informazioni richieste in base agli schemi ministeriali ed è collegato al piano dei conti della contabilità analitica anche ai fini del controllo di gestione.
3. I documenti di sintesi a preventivo e a consuntivo di cui al Capo II del presente Titolo rispettano i requisiti degli schemi di cui alla normativa vigente.
4. La definizione e le modifiche del piano dei conti sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fino al livello stabilito nel relativo Manuale di contabilità. L’eventuale ulteriore sotto articolazione è definita con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 25 – Il Patrimonio netto e il risultato d’esercizio
1. Il Patrimonio netto è costituito da:
- fondo di dotazione;
- patrimonio vincolato;
- patrimonio non vincolato.
2. Il fondo di dotazione rappresenta la differenza risultante tra le poste dell’attivo e del passivo e del patrimonio, vincolato e non vincolato, determinato in fase di predisposizione del primo Stato Patrimoniale.
3. Il patrimonio vincolato è composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale, vincolati per scelte degli Organi di Governo dell’Ateneo o per scelte operate da terzi finanziatori.
4. Il patrimonio non vincolato è costituito dal risultato gestionale dell’esercizio, dalle riserve libere derivanti dai risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti e dalle riserve statutarie.
5. Al termine dell’esercizio, in caso di risultato economico positivo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, coadiuvato dal Direttore Generale, adotta un provvedimento di destinazione del risultato d’esercizio. In caso di risultato economico negativo, deve adottare una o più delle seguenti misure per la sua copertura:
- utilizzare eventuali riserve appositamente vincolate;
- utilizzare eventuali riserve non vincolate, se capienti;
- identificare delle fonti di copertura di natura straordinaria;
- formalizzare un piano di rientro da realizzarsi entro il secondo esercizio successivo a quello in perdita, fatto salvo l’obbligo di adottare, in caso di necessità, le misure previste dalla normativa vigente sul dissesto finanziario.
6. I contenuti di dettaglio del Patrimonio netto di ciascun esercizio e la relativa evoluzione sono specificati nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio.

Art. 26 – Gestione finanziaria degli investimenti
1. Il budget unico degli investimenti di cui all’art. 28 riporta l’ammontare degli investimenti previsti nell’esercizio e la copertura finanziaria necessaria. Non possono essere programmati investimenti in assenza di copertura finanziaria.
2. La copertura finanziaria dell’investimento deve avvenire mediante una o più delle seguenti azioni:
a) l’utilizzo delle risorse finanziarie residue che si prevede risulteranno non utilizzate nel programma degli investimenti dell’esercizio;
b) l’utilizzo dei risultati di gestione degli esercizi precedenti;
c) l’utilizzo di risorse a debito, purché sia dimostrata la capacità di rimborso e la sostenibilità economica;
d) la riduzione delle immobilizzazioni del patrimonio di proprietà dell’Ateneo e l’utilizzo della liquidità derivante dalla vendita dopo l’effettiva realizzazione;
e) l’utilizzo di contributi finalizzati da terzi.
3. La copertura dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera con motivata decisione il ricorso al mercato finanziario per contrarre o rinegoziare mutui da finalizzare esclusivamente a investimenti nel rispetto dei limiti all’indebitamento previsti dalla normativa vigente.
5. La delibera che autorizza la stipula di un nuovo mutuo deve contenere adeguata motivazione in ordine alla sostenibilità economica e finanziaria del piano di rimborso.

CAPO II – DOCUMENTI CONTABILI DI SINTESI

Art. 27 – Tipologie dei documenti contabili di sintesi
1. I documenti contabili di sintesi si dividono in due categorie: documenti pubblici e documenti gestionali. Entrambe le categorie di documenti vengono predisposte a preventivo e a consuntivo.
2. I documenti contabili pubblici hanno valenza informativa sia interna sia esterna e sono caratterizzati da un processo di formazione e da regole di approvazione specifici, delineati nel presente Regolamento e dettagliati nel Manuale di Contabilità.
3. I documenti contabili gestionali hanno valenza primariamente interna, di informativa e di strumento di gestione e sono soggetti a procedure di formazione e di valutazione dettagliate nel Manuale del Controllo di Gestione.

Art. 28 – Documenti contabili pubblici di sintesi
1. I documenti contabili pubblici sono redatti dall’Ateneo secondo i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui alla normativa vigente. Essi sono costituiti dai documenti di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. I documenti contabili pubblici preventivi sono:
a) Il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio, composto da:
- Budget Economico, che evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio in base ai principi della competenza economica;
- Budget degli Investimenti, che evidenzia gli investimenti e le fonti di copertura dell’esercizio. Sono considerate operazioni di investimento quelle rivolte a modificare la consistenza delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
b) il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale, composto da
- Budget Economico;
- Budget degli Investimenti;
finalizzati a garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;
c) il Bilancio Preventivo Unico d’Ateneo Non Autorizzatorio in Contabilità Finanziaria, predisposto al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche;
d) la Relazione, a corredo dei documenti di previsione, che dettaglia e completa le informazioni riportate nei documenti sopra descritti e illustra i criteri adottati per la loro predisposizione.
3. I documenti contabili pubblici consuntivi sono:
a) il Bilancio Unico d’Ateneo di Esercizio, composto da:
- Stato Patrimoniale, che espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine di un determinato esercizio contabile;
- Conto Economico, che evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio in base ai principi della competenza economica;
- Nota Integrativa, che fornisce informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra descritti, riferite al Conto economico e allo Stato Patrimoniale necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell’andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati. Essa è redatta in conformità alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali ed internazionali redatti dai competenti organismi;
- Rendiconto Finanziario, che riepiloga le relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie. La struttura del Rendiconto evidenzia le variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilità liquide;
b) il Rendiconto Unico d’Ateneo in contabilità finanziaria, finalizzato al consolidamento e al monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche;
c) il Bilancio Consolidato, costituito dai bilanci delle proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica.
4. I documenti contabili pubblici, preventivi e consuntivi, sono accompagnati, rispettivamente, da una Relazione Programmatica predisposta dal Rettore e da una Relazione sulla Gestione predisposta dal Direttore Generale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 29 – Documenti contabili gestionali di sintesi
1. I documenti contabili gestionali sono definiti dal Manuale del Controllo di Gestione e sono finalizzati in particolare al monitoraggio dell’equilibrio economico e finanziario nel corso dell’esercizio.

CAPO III – LE FASI DEL PROCESSO CONTABILE: LA PROGRAMMAZIONE

Art. 30 - Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione
1. Il processo di programmazione è finalizzato a definire gli obiettivi e i programmi operativi dell’Ateneo su base annuale e triennale. Esso deve garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’Ateneo ed è contenuto, per quanto riguarda gli aspetti contabili, nel Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio e nel Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Triennale.
2. Il Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio deve garantire l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, anche tenendo conto dell’utilizzo del risultato previsto dell’esercizio precedente, nonché la copertura finanziaria degli investimenti programmati, tenendo conto delle residue disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli investimenti previsti nell’esercizio precedente.
3. Il Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Triennale deve garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, sulla base dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale e dei programmi triennali adottati ai sensi della normativa vigente.


Art. 31 – Definizione delle linee per la programmazione
1. Le linee per la programmazione annuale e triennale sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento.
2. Il Direttore Generale predispone le azioni di perseguimento degli obiettivi strategici attraverso l’attribuzione degli obiettivi operativi ai responsabili dei Servizi dell’Amministrazione Centrale o delle strutture dirigenziali ove costituite.
3. Entro 20 giorni dall’emanazione delle linee per la programmazione il Direttore Generale definisce il calendario delle attività per la formazione del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio nonché del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Triennale.

Art. 32 – Predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio
1. Ogni Unità Organizzativa predispone la proposta di budget sulla base degli schemi previsti nel Manuale di Contabilità, così strutturata:
a) un budget economico;
b) un budget degli investimenti.
2. Il Rettore e il Direttore Generale, nel processo di definizione del budget, danno attuazione ai contenuti stabiliti nelle linee per la programmazione di cui all’art. 31 in merito alle assegnazioni alle Unità Organizzative.
3. Il Direttore Generale, al termine del processo di definizione del budget, procede, con il supporto tecnico del Servizio Economico Finanziario, alla predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio che verrà successivamente presentato dal Rettore, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. L’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio, corredato dai documenti previsti dalla normativa vigente, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento.

Art. 33 – Predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Triennale
1. Ogni Unità Organizzativa predispone, unitamente alla proposta di budget annuale, una proposta di budget triennale, sulla base degli schemi previsti dal Manuale di Contabilità, così strutturata:
a) un budget economico;
b) un budget degli investimenti.
2. Il Direttore Generale, al termine del processo di definizione del budget, procede, con il supporto tecnico del Servizio Economico Finanziario, alla predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale che verrà successivamente presentato dal Rettore all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico.
3. L’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale, corredato dai documenti previsti dalla normativa vigente, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento.

Art. 34 – Predisposizione del Bilancio Preventivo Unico d’Ateneo Non Autorizzatorio in contabilità finanziaria
1. Contestualmente all’approvazione dei bilanci di cui all’art. 28, comma 2, il Consiglio di Amministrazione approva un Bilancio Preventivo Unico d’Ateneo Non Autorizzatorio in contabilità finanziaria, riclassificato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 35 – Esercizio provvisorio
1. Qualora il Consiglio di Amministrazione non approvi il Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, autorizza con propria deliberazione l’esercizio provvisorio, al fine di garantire l’operatività ordinaria.
2. L’esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a tre mesi, durante i quali potranno essere sostenute esclusivamente le spese ordinarie, nei limiti, per ciascun mese, di un dodicesimo della spesa dell’anno precedente, quelle obbligatorie e quelle relative a progetti pluriennali già in corso nell’esercizio precedente.

CAPO IV – LE FASI DEL PROCESSO CONTABILE: LA GESTIONE

Art. 36 – Finalità del processo di gestione
1. Il processo di gestione è il complesso di attività e operazioni svolte dalle Unità Organizzative.
2. Le registrazioni contabili hanno lo scopo di registrare, all’interno del sistema contabile, i fatti di gestione che hanno rilevanza sotto il profilo delle gestione economico-patrimoniale e finanziaria.
3. Tali registrazioni devono essere condotte in modo da garantire il rispetto dei principi del sistema contabile, nonché delle norme e dei Regolamenti di riferimento.

Art. 37 – Le registrazioni degli eventi contabili
1. La contabilità si prefigge di rilevare i fatti di gestione, che riguardano le transazioni tra l’Ateneo ed i terzi, per determinare i risultati gestionali.
2. La rilevazione contabile consiste nella raccolta dei dati relativi alla gestione, al fine di elaborarli, rappresentarli ed interpretarli.
3. La contabilità generale rileva unicamente gli accadimenti che generano una variazione economica, patrimoniale, finanziaria, certa, assimilata o presunta.

Art. 38 – Modalità di registrazione degli eventi contabili
1. I fatti esterni di gestione sono rilevati nel sistema contabile e generano le opportune registrazioni nel ciclo attivo e nel ciclo passivo.
2. Per quanto riguarda la gestione del ciclo attivo o comunque delle fasi di registrazione dei ricavi, le regole di registrazione applicabili sono:
a) registrazione di crediti certi;
b) registrazione di ricavi per competenza economica.
3. I crediti, come definiti dai principi contabili, di cui alla normativa vigente, vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere pertanto rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, secondo quanto disposto dai suddetti principi contabili.
4. I ricavi sono registrati solo se ragionevolmente certi in ordine alla loro esistenza e alla determinabilità dell’ammontare. I ricavi devono essere riconosciuti quando il processo produttivo dei beni e dei servizi è stato completato e l’erogazione del servizio è avvenuta.
5. Gli accadimenti che determinano l’iscrizione in contabilità di ricavi sono i seguenti:
a) per l’attività istituzionale:
-    la formale comunicazione dell’assegnazione di contributi e finanziamenti: essa genera una conferma o modifica del budget assegnato e quindi l’eventuale convalida degli stanziamenti definiti in sede previsionale;
-    le tasse e contributi degli studenti  iscritti ai corsi dell’Ateneo;
-    la sottoscrizione del  contratto/convenzione/accordo e la formale comunicazione dell’assegnazione del finanziamento.
b) per l’attività commerciale:
-    l’emissione della fattura o avviso di fattura.
6. Per quanto riguarda la gestione del ciclo passivo o comunque delle fasi di registrazione dei costi, in base al principio di prudenza, tutte le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non sono definitivamente realizzate. Pertanto le regole di registrazione applicabili sono:
-    registrazione di debiti certi e presunti;
-    registrazione di costi per competenza economica.
7. I debiti vanno esposti in bilancio al valore nominale.
8. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed esprime la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi o probabili.
9. Gli accadimenti che determinano l’iscrizione di costi in contabilità sono quelli gestionali che comportano l’utilizzo di risorse incidenti sul budget assegnato nell’esercizio.
10. L’acquisizione di beni e servizi, consegnati, forniti, accettati ed eventualmente collaudati genera in contabilità generale la registrazione dei relativi costi e debiti, aventi natura giuridica certa.
11. Le registrazioni di contabilità generale hanno rilevanza fiscale solo nel momento in cui sia disponibile un’adeguata documentazione dell’avvenuta transazione.
12. Il Manuale di Contabilità di cui all’art. 1 comma 3 dettaglia le modalità operative di registrazione degli eventi nel sistema di contabilità generale, attraverso la tecnica della partita doppia.

Art. 39 – I Soggetti responsabili del processo di gestione
1. Per quanto attiene il ciclo attivo:
a. i Centri di Gestione sono responsabili:
-    del processo di acquisizione delle risorse;
-    della proposta di conferma o variazione del budget, attraverso la richiesta di assegnazione del contributo ovvero della fattura in ambito commerciale al Servizio Economico Finanziario;
-    del monitoraggio dei crediti nei confronti dei terzi;
-    degli ordinativi di incasso, firmati dal Direttore del Centro o suo delegato  e dal Direttore Generale o suo delegato;
b. l’Amministrazione Centrale e le Strutture dirigenziali sono responsabili:
-    del processo di acquisizione delle risorse;
-    della proposta di conferma o variazione del budget, attraverso la richiesta di assegnazione del contributo ovvero della fattura in ambito commerciale al Servizio Economico Finanziario;
c) i Centri di Spesa sono responsabili:
-    del processo di acquisizione delle risorse;
-    della proposta di conferma o variazione del budget, attraverso la richiesta di assegnazione del contributo ovvero della fattura in ambito commerciale al Servizio Economico Finanziario;
d) il Servizio Economico Finanziario è responsabile:
-    della conferma di budget proposta dai Centri di Gestione e dei Centri di Spesa;
-    della conferma di budget, su richiesta dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture dirigenziali;
-    degli ordinativi di incasso dell’Amministrazione Centrale, delle Strutture dirigenziali e dei Centri di Spesa, firmati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario o suo delegato  e dal Direttore Generale o suo delegato;
-    della regolarizzazione dei flussi di cassa.
2. Per quanto attiene il ciclo passivo:
a. i Centri  di Gestione sono responsabili:
-    del processo di acquisizione dei beni e servizi;
-    della gestione e monitoraggio del budget assegnato;
-    dell’autorizzazione al pagamento delle somme dovute, della certificazione relativa alla consegna, della congruità e del collaudo se previsto, nonché degli adempimenti fiscali e e amministrativi;
-    degli ordinativi di pagamento, firmati dal Direttore del Centro o suo delegato  e dal Direttore Generale o suo delegato;
b. l’Amministrazione Centrale e le Strutture dirigenziali sono responsabili:
-    del processo di acquisizione dei beni e servizi nei limiti per competenza e valore stabiliti dal presente regolamento;
-    della gestione e monitoraggio del budget assegnato;
-    dell’autorizzazione al pagamento delle somme dovute, della certificazione relativa alla consegna, della congruità e del collaudo se previsto, nonché degli adempimenti fiscali e amministrativi;
c. i Centri di Spesa sono responsabili:
-    del processo di acquisizione dei beni e servizi nei limiti per competenza e valore stabiliti dal presente regolamento;
-    della gestione e monitoraggio del budget assegnato;
-    dell’autorizzazione al pagamento delle somme dovute, della certificazione relativa alla consegna, della congruità e del collaudo se previsto, nonché degli adempimenti fiscali e amministrativi;
d. Il Servizio Economico Finanziario  è responsabile:
-    degli ordinativi di pagamento dell’Amministrazione Centrale, delle Strutture dirigenziali e dei Centri di Spesa, firmati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario o suo delegato  e dal Direttore Generale o suo delegato.
3. Il Manuale di contabilità, di cui all’articolo 1, comma 3 evidenzia, per ogni singola fase del ciclo attivo e passivo, i relativi Responsabili.

Art. 40 - Adempimenti conseguenti ai fatti di gestione relativamente al ciclo passivo
1. Le fatture, note, conti e simili debbono essere vistati, ai fini dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio:
a.    dal Direttore Generale o suoi delegati per gli acquisti dell’Amministrazione Centrale;
b.    dai Responsabili delle Strutture dirigenziali o loro delegati per gli acquisti dalle stesse effettuate;
c.    dai Direttori dei Centri di Gestione o loro delegati per gli acquisti dei Centri medesimi. Per i Centri di Gestione è richiesto sui documenti anche il visto del responsabile amministrativo ai fini dell’attestazione della regolarità contabile;
d.    dai Direttori dei Centri di Spesa o loro delegati per gli acquisti dei Centri medesimi;
e.    dai Direttori dei Centri di Ricerca e Servizio per gli acquisti di loro spettanza. Per questi è richiesto sui documenti anche il visto del responsabile amministrativo della Struttura cui afferisce il Centro.
2. Ogni documento relativo a spese di acquisto di beni mobili inventariabili deve essere allegato il buono di carico, firmato dai consegnatari dei beni mobili assegnati all’Unità Organizzativa o al Centro di Ricerca e Servizio come individuati nel Regolamento della Gestione Patrimoniale.

Art. 41  – Gestione liquidità
1. Il Servizio Economico Finanziario è responsabile della programmazione e della gestione dei flussi di cassa dell’intero Ateneo, desunti dalla programmazione dei Centri di Gestione, ai sensi delle norme vigenti.
2. Il servizio di cassa dell’Università è affidato, attraverso apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico Istituto di Credito,  il quale amministra altresì i titoli di proprietà dell’Ateneo.

Art. 42  –  Spese Economali dell’Amministrazione Centrale
1.    1. L'Economo dell'Università viene dotato all'inizio dell'esercizio di un fondo di € 25.000,00, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2.    2. Tale fondo potrà essere eventualmente depositato su conto corrente bancario intrattenuto presso l’Istituto Cassiere ed intestato all’Economo: gli interessi che matureranno su detto conto dovranno essere riversati sul conto di tesoreria dell’Università.
3. Egli dovrà annotare i pagamenti ed i reintegri in apposito registro di cassa, che consenta l’immediata visualizzazione della situazione contabile.
4. Il Regolamento per l’Attività Contrattuale dell’Università determina la natura e l'entità massima delle spese in contanti, nonché l'ammontare delle spese per cui in via eccezionale vi è esonero della documentazione e l'importo delle spese per le quali siano ammessi altri documenti fiscali in luogo della fattura.
5. Alla fine dell'esercizio l'Economo restituisce, mediante versamento all'Istituto Cassiere, il fondo di cui al 1° comma.
6. Le responsabilità dell’Economo connesse al maneggio valori devono trovare adeguato riscontro economico da definire nelle sedi competenti.

Art. 43  - Spese economali dei Centri di Gestione
1. Per le spese di modesta entità il responsabile amministrativo dispone di un fondo, determinato con delibera del Consiglio del Centro, di importo non superiore a € 5.000,00, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Il Direttore impartisce al responsabile amministrativo direttive per la gestione delle spese di cui al comma 1. Sulla base di tali direttive il funzionario provvede all'effettuazione delle spese assumendo la responsabilità di cassa.
3. Ciascun Centro, per le spese di cui al comma 1, deve annotare i pagamenti ed i reintegri in apposito registro di cassa che consenta la visualizzazione della situazione contabile.
4. Il Regolamento per l’Attività Contrattuale dell’Università determina la natura e l'entità massima delle spese in contanti, l'ammontare delle spese per cui in via eccezionale vi è esonero dalla documentazione e l'importo delle spese per le quali siano ammessi altri documenti fiscali in luogo della fattura.
5. Alla fine dell'esercizio il responsabile amministrativo restituisce, mediante versamento all'Istituto Cassiere, il fondo di cui al 1° comma.

Art. 44 – Spese economali dei Centri di Spesa
1. Per le spese di modesta entità il Direttore del Centro dispone di un fondo di importo non superiore a € 2.000,00, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Ciascun Centro, per le spese di cui al comma 1, deve tenere apposito registro di cassa nel quale annotare sia i prelevamenti che i pagamenti effettuati.
3. Il Regolamento per l’Attività Contrattuale dell’Università determina la natura e l'entità massima delle spese in contanti, l'ammontare delle spese per cui in via eccezionale vi è esonero dalla documentazione e l'importo delle spese per le quali siano ammessi altri documenti fiscali in luogo della fattura.
4. Alla fine dell'esercizio il Direttore del Centro restituisce, mediante versamento all'Istituto Cassiere, il fondo di cui al 1° comma.

Art.  45  –  Carte di Credito
1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carta di credito, nel rispetto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia. Per le modalità operative di utilizzo delle carte, si rimanda ad apposito Regolamento di Ateneo, nella considerazione del fatto che la carta di credito costituisce strumento di pagamento di cassa.

Art.  46  – Verifica periodica del budget
1. La registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo passivo è subordinata alla disponibilità assegnata al budget.
2. Il Servizio Economico Finanziario verifica periodicamente la congruenza tra il budget assegnato, il grado di realizzazione dei costi, degli investimenti e dei ricavi previsti. Tali verifiche possono determinare l’assunzione di opportune azioni correttive, quali una revisione generale del budget o opportuni accantonamenti nel caso si manifestino situazioni di presunta criticità rispetto a crediti già registrati ed i relativi fondi rischi non siano sufficientemente capienti.

Art.  47  – Analisi della gestione e degli scostamenti obiettivi-risultati
1. L’analisi della gestione si articola in controlli annuali e infra-annuali svolti dai Centri di gestione e dal Servizio Economico Finanziario.
2. L’analisi della gestione ha primariamente la finalità di verificare la correttezza di quanto pianificato e la presenza di eventuali scostamenti, consentendo di intervenire tempestivamente sulle criticità gestionali, attraverso l’individuazione e l’attuazione delle opportune azioni correttive.

CAPO V – LE FASI DEL PROCESSO CONTABILE: LA REVISIONE DELLA PREVISIONE

Art. 48 – Finalità del processo di revisione della programmazione
1. Il processo di revisione della programmazione ha lo scopo di aggiornare i dati contenuti nel Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio, in relazione all’andamento della gestione in corso d’anno, verificato attraverso il processo di analisi della gestione, nonché in relazione al consolidamento delle informazioni riferito all’esercizio precedente.
2. Le revisioni sono riconducibili a:
a.    assestamenti che non modificano sostanzialmente la programmazione iniziale;
b.    assestamenti che derivano da modifiche della programmazione con riferimento agli obiettivi e/o ai tempi di raggiungimento degli stessi.

Art. 49 – Tipologie di revisione della programmazione
1. Il processo di revisione può interessare variazioni del budget senza vincolo di destinazione, relative a:
a.    maggiori ricavi per finanziamenti senza vincolo di destinazione;
b.    minori ricavi per finanziamenti senza vincolo di destinazione;
c.    maggiori costi da sostenere o nuovi interventi da finanziare;
d.    rimodulazione dei costi all’interno dei budget assegnati a ciascuna Unità Organizzativa;
e.    riallocazione della differenza tra l’utile previsto e allocato in sede di previsione e utile accertato effettivamente alla fine dell’esercizio recedente;
f.    riassorbimento della perdita accertata effettivamente alla fine dell’esercizio precedente.
2. Il processo di revisione può interessare variazioni del budget con vincolo di destinazione per maggiori ricavi per finanziamenti esterni vincolati nella destinazione.

Art. 50  – Approvazione dei documenti di revisione della programmazione
1. Le variazioni di cui al comma 1, lettera d) e comma 2 del precedente articolo sono autorizzate con provvedimento del Direttore Generale per le Strutture dirigenziali e con provvedimento del Direttore dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa.
2. Le variazioni tra budget economico e budget degli investimenti sono autorizzate con provvedimento del Direttore Generale per le Strutture dirigenziali e con provvedimento del Direttore dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa.
3. Le variazioni di cui al comma 1, con esclusione di quelle previste alla lettera d) del precedente articolo danno luogo ad una revisione del Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio e sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di urgenza può provvedere il  Rettore con proprio decreto da portare a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione.


CAPO  VI – LE FASI DEL PROCESSO CONTABILE: CHIUSURE E APERTURE CONTABILI

Art. 51 – Il processo di chiusura contabile
1. Il processo di chiusura contabile ha lo scopo di determinare i valori da inserire a consuntivo nei documenti contabili pubblici di sintesi riguardanti l’Ateneo nel suo complesso.
2. I documenti contabili pubblici consuntivi di Ateneo, di cui all’art. 28 comma 3, costituiscono il Bilancio Unico d’Ateneo d’Esercizio.
3. Il processo di consuntivazione si realizza compiutamente al termine dell’esercizio.

Art.  52 – Registrazioni contabili di chiusura
1. Le scritture contabili di chiusura si suddividono in:
a)    scritture contabili di assestamento, integrazione e rettifica;
b)    scritture finali di chiusura.
2. Le scritture contabili di assestamento, integrazione e rettifica, sono effettuate alla chiusura del periodo contabile al fine di determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e contemporaneamente per determinare gli elementi del patrimonio di funzionamento. Si distinguono in:
a)    scritture di ammortamento e di svalutazione, per rilevare la quota di ammortamento delle immobilizzazioni e l’eventuale svalutazione di elementi patrimoniali attivi contabili di assestamento;
b)    scritture di storno, per rinviare ad esercizi futuri costi e ricavi già rilevati in contabilità ma di competenza economica, in tutto o in parte, negli esercizi futuri (risconti, rimanenze e capitalizzazione dei costi);
c)    scritture di integrazione, per imputare all’esercizio costi e ricavi non ancora rilevati in contabilità, ma di competenza economica, in tutto o in parte, dell’esercizio relativo al periodo amministrativo in chiusura.  
3. La scritture finali di chiusura hanno lo scopo di chiudere i conti e di iscrivere i relativi saldi nei conti riepilogativi di Conto Economico e Stato Patrimoniale.
4. Il Manuale di Contabilità, di cui all’articolo 1, comma 3, esplicita e dettaglia i criteri e le modalità di effettuazione delle registrazioni contabili di chiusura.
5. La Nota Integrativa al Bilancio Unico d’Ateneo d’Esercizio esplica e dettaglia i contenuti ed i principi di redazione dei documenti contabili pubblici di sintesi.

Art.  53   – Predisposizione dei documenti contabili
1. Il Direttore Generale,  al completamento delle scritture contabili di chiusura, procede alla predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio costituito da: Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa; il bilancio è poi corredato dalla Relazione del Direttore Generale sulla Gestione.
2. Il Direttore Generale, contestualmente alla redazione dei documenti di cui al comma precedente procede, coadiuvato dal Servizio Economico Finanziario, alla predisposizione del Rendiconto Unico d’Ateneo in contabilità finanziaria.
3. II Bilancio Unico d’Ateneo d’Esercizio è presentato dal Rettore all’approvazione del Consiglio di Amministratore, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di competenza entro il 30 aprile di ciascun anno; esso è accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione.

Art. 54 - Apertura dei conti
1. I saldi finali dei conti relativi all’Attivo, Passivo e Patrimonio netto, costituiscono i saldi iniziali del nuovo periodo contabile. All’inizio del nuovo esercizio contabile, quindi, si provvede alla riapertura dei saldi dei conti dello Stato Patrimoniale.

CAPO VII – CONTROLLI

Art.  55 – Il sistema dei controlli
1. I controlli interni sono finalizzati a garantire l’imparzialità, la correttezza della gestione anche in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell’Ateneo, come previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto. Essi sono eseguiti da:
a. il Nucleo di Valutazione;
b. il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Svolgono altresì funzioni di controllo interno anche gli Uffici contabili e le strutture dedicate all’Internal Audit, come specificato nei successivi articoli.

Art. 56 – Il Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, dell’efficacia dell’azione amministrativa.
2. In particolare il Nucleo svolge:
a)    la verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti dei dipartimenti o delle facoltà di cui agli articoli 32 e 38 dello Statuto;
b)    la verifica dell’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
c)    le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa ed individuale;
d)    le funzioni assegnategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.
3. Il Nucleo gode di autonomia operativa, e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell’Ateneo e risponde direttamente agli Organi di Governo dell’Università.
4. Il Nucleo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri in prevalenza esterni all’Ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di valutazione, anche non accademica, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell’Università.
5. I componenti sono designati dal Senato Accademico ad eccezione della componente studentesca, costituita dal presidente del Consiglio Studentesco che vi fa parte di diritto; tutti i componenti sono nominati con decreto del Rettore. Il coordinatore del Nucleo viene designato dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell’Ateneo.
6.  Qualora il numero dei componenti il Nucleo di Valutazione sia superiore a sette, il Nucleo medesimo sarà integrato da una ulteriore componente studentesca designata dal Consiglio Studentesco al suo interno.
7.  Il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione dura tre anni accademici, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 57 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
1.  Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo -contabile, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo.
2.  In particolare esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi di contabilità pubblica, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
3.  Il Collegio svolge i compiti previsti dal presente Regolamento, che ne stabilisce anche le modalità di funzionamento.
4.  Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato:
a)    un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b)    un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c)    un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
5.  I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 58 - Funzionamento del Collegio dei Revisori
1.  Le riunioni del Collegio si svolgono su iniziativa del Presidente, a cui compete la convocazione. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni. Il Presidente convoca altresì il Collegio quando ne faccia richiesta il Rettore.
2.  Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate; copia dei verbali è trasmessa al Rettore e al Direttore Generale. Il Collegio può, in casi particolari, deliberare l'invio dei verbali stessi al Consiglio di Amministrazione.
3.  Per l'esercizio delle proprie funzioni il Collegio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Università, nonché di accedere a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi informativi utilizzati per la formazione, la  gestione e la conservazione dei predetti atti.

Art. 59  - Compiti del Collegio dei Revisori
1.  Il Collegio dei Revisori svolge il controllo di legittimità sugli atti dell'Amministrazione nel suo complesso, presta la propria collaborazione al Consiglio di Amministrazione in materia contabile e può assistere collegialmente o individualmente alle sedute del Consiglio medesimo.
In particolare il Collegio:
a)    esamina i documenti contabili pubblici di sintesi di cui all’art. 28 e i relativi allegati nonché le eventuali revisioni del budget, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
b)    predispone la relazione prevista dal comma 4 dell’art. 28  che deve contenere l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e le considerazioni in ordine alla regolarità della gestione finanziaria, contabile ed economico-patrimoniale.
Il Collegio dei Revisori, inoltre:
a)    compie tutte le verifiche necessarie, anche presso le Unità Organizzative, per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Direttore Generale gli eventuali rilievi;
b)    effettua, almeno ogni novanta giorni, verifiche di cassa e sull’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
c)    accerta la regolarità della tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili delle Unità Organizzative;
d)    esprime pareri sulle questioni aventi riflessi finanziari ad esso sottoposte dal Rettore e/o dal Direttore Generale.
2.  Le ispezioni relative ai compiti di cui al precedente comma 1 possono essere svolte anche singolarmente dai membri del Collegio e successivamente portate all’attenzione del Collegio nel suo complesso.
3.  I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la  dovuta diligenza. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto dalle disposizioni di legge.

Art.   60 – Internal audit
1. Il Direttore generale, attraverso gli uffici preposti, può definire e attuare un piano di internal audit al fine di vigilare sulla correttezza delle procedure amministrative e contabili delle Unità Organizzative.
2. L’attività di internal audit mira al miglioramento continuo dei processi interni all’Ateneo, in ragione delle necessità di sviluppo della regolamentazione e delle procedure interne.

Art.  61 – Analisi dei risultati della gestione
1. L’ufficio preposto al controllo di gestione esegue l’analisi dei risultati della gestione diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ateneo, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. I Centri di Gestione devono fornire gli eventuali elementi necessari per l’effettuazione dell’analisi.
2. L’attività di analisi è finalizzata a monitorare sistematicamente e prevenire possibili criticità legate alle attività effettuate dai diversi Centri di Gestione. A tal fine vengono individuate e costantemente aggiornate le aree di rischio nella gestione dell’Ateneo anche in relazione alle disposizioni normative in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e ai documenti predisposti e approvati dall’Ateneo al riguardo.

Art. 62 – Valutazione e controllo strategico
1. La valutazione ed il controllo strategico hanno l’obiettivo di verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo politico.
2. L’attività di valutazione e controllo strategico consiste nell’analisi, preventiva e consuntiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni istituzionali, le azioni e gli obiettivi individuati, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate.
3. Per le attività di cui ai precedenti commi il Direttore Generale, avvalendosi degli uffici preposti, redige e trasmette apposite relazioni al Rettore ed al Nucleo di Valutazione. Il Rettore ne dà  comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

 

Titolo III - GESTIONE CESPITI

 

CAPO I  – PATRIMONIO

Art. 63 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Università Politecnica delle Marche  è costituito da:
a.    Immobilizzazioni immateriali
b.    Immobilizzazioni materiali
c.    Immobilizzazioni finanziarie
2. Le immobilizzazioni immateriali si classificano in:
a.1. Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
a.2. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno
a.3. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
a.4. Immobilizzazioni in corso e acconti
a.5. Altre immobilizzazioni immateriali
3. Le immobilizzazioni materiali si classificano in:
b.1. Terreni e fabbricati
b.2. Impianti e attrezzature
b.3. Attrezzature scientifiche
b.4. Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali
b.5. Mobili e arredi
b.6. Immobilizzazioni in corso e acconti
b.7. Altre immobilizzazioni materiali
4. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni e altri titoli. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni confluiscono nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale.

Art. 64  –  Inventario dei beni
1. L’inventario dei beni dell’Ateneo è tenuto in sezionali corrispondenti alle Unità Organizzative. I beni sono inventariati in registri a seconda delle seguenti categorie  di immobilizzazioni:
- beni immobili;
- beni mobili;
- immobilizzazioni finanziarie.

Art. 65 – Ammortamento delle immobilizzazioni
1. Le immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzo.

Art. 66  – Disposizioni generali sulla gestione del patrimonio
1. Nel Regolamento della Gestione Patrimoniale sono esplicitati:
- le immobilizzazioni soggette ad inventariazione e le relative classificazioni;
- i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi attivi e passivi patrimoniali;
- i criteri e le modalità di calcolo dell’ammortamento;
- norme per la corretta gestione dei beni;
- i consegnatari dei beni e le loro responsabilità;
- disposizioni  in ordine al carico e allo scarico dei beni;
- disposizioni in ordine alla ricognizione dei beni.

Titolo IV - ATTIVITA' NEGOZIALE

 

CAPO I - NORME GENERALI

 

Art. 67 - Capacità negoziale
1. L’università Politecnica delle Marche quale istituzione dotata di personalità giuridica è unico centro di imputazione degli effetti giuridici dell’attività negoziale, che viene esercitata nella piena capacità di diritto pubblico e privato e nel rispetto dei propri fini istituzionali.
2. L’attività contrattuale è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni dei Regolamenti interni nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 68 - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
1. Le procedure e i relativi contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sono svolte e stipulati in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regolamentare, anche di Ateneo, ed hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione ivi previsti, nel rispetto ed in esecuzione dei principi e della normativa generale in materia di contratti pubblici.

CAPO II - PROCEDIMENTO DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE

Art. 69 - Disciplina dell’attività contrattuale per l’acquisizione di lavori servizi e forniture
1. La disciplina delle modalità, dei limiti e delle procedure per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi, secondo quanto stabilito dalle disposizioni richiamate nel precedente articolo, è contenuta nel Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università Politecnica delle Marche.
2. Il Regolamento per l’attività contrattuale disciplina inoltre i procedimenti di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi statuendone i limiti per valore e materia.

Art. 70 - Determinazione a contrarre
1. I contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture d’importo superiore a quello stabilito dal Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università Politecnica delle Marche, devono essere preceduti da provvedimenti dichiarativi della volontà di contrarre, contenenti l'approvazione dello schema del contratto, la determinazione della procedura di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione. Tali provvedimenti sono assunti dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale o suo delegato, dai Responsabili delle Strutture dirigenziali o loro delegati, dai Consigli dei Centri di Gestione, dei Centri di Spesa, dei Centri di Ricerca e Servizio, dai Direttori dei Centri di Gestione, dei Centri di Spesa e di Ricerca e Servizio in base alle rispettive competenze per materia e valore stabiliti nel presente regolamento.
2. Il provvedimento dichiarativo della volontà di contrarre deve in particolare
a)    evidenziare gli scopi del contratto e l’interesse pubblico che con esso si intende curare;
b)    individuare il metodo di scelta del privato contraente ed il sistema di aggiudicazione;
c)    indicare le risorse di bilancio con cui far fronte alla spesa;
d)    stabilire il contenuto e le modalità essenziali del contratto;
e)    indicare il soggetto competente a stipulare il contratto;
f)    nominare il responsabile del procedimento, in possesso di professionalità e competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori ed i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, deve essere un tecnico.
3. Il Servizio Legale fornisce alle Unità Organizzative dell’Ateneo il supporto tecnico-giuridico in materia di procedure ad evidenza pubblica ed in economia per la predisposizione:
a)    dei capitolati generali e speciali e gli altri documenti tecnici necessari per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
b)    dei bandi e degli avvisi pubblici;
c)    degli schemi tipo di contratto;
d)    dei contratti atipici.


Art. 71 - Forma dei contratti
1. Il Rettore, il Direttore Generale o i responsabili delle Unità Organizzative, in base alle rispettive competenze, stipulano i contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante atto pubblico notarile,  in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Ateneo o mediante scrittura privata, secondo la normativa vigente.

Art. 72 - Ufficiale Rogante
1. L’Ufficiale Rogante, nominato con provvedimento del Direttore Generale, ha l’incarico di redigere e ricevere, a tutti gli effetti di legge, gli atti ed i contratti dell’Università che si stipulano in forma pubblica e di assistere, in tale sua qualità, alle relative gare, redigendone i verbali.
2. A tal fine, l’Ufficiale Rogante tiene, sotto la propria responsabilità, un repertorio degli atti e contratti, in conformità della legge sul notariato e alle leggi tributarie.
3. Le responsabilità connesse alla figura dell’Ufficiale Rogante devono trovare adeguato riscontro economico da definire nelle sedi competenti.

CAPO III  - ATTIVITA’ CONTRATTUALE DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE

Art. 73 - Attività negoziale delle Unità Organizzative
1. Lo Statuto di Autonomia dell’Università Politecnica delle Marche riconosce alle Unità Organizzative, cosi come definite nel precedente art. 9, autonomia gestionale e contrattuale nei limiti per valore e materia stabiliti nel presente regolamento.
2. Hanno parimenti autonomia contrattuale nell’ambito delle risorse a loro disposizione e con i limiti per valore e materia stabiliti nel presente regolamento i Centri di Ricerca e Servizio.

Art. 74 – Attività negoziale dell’Amministrazione Centrale  
1. Il Direttore Generale, quale responsabile dell’Unità Organizzativa Amministrazione Centrale, come definita all’art. 4 del presente Regolamento provvede, nell’ambito del Budget  assegnato dal Consiglio di Amministrazione, all’acquisizione di beni e servizi nonché all’affidamento dei lavori secondo quanto di seguito specificato:
a) autonomamente fino al limite fissato per le spese in economia dal Regolamento per l’attività   contrattuale dell’Università;
b) previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per le spese eccedenti l'importo di cui alla lettera a).
2. Il Direttore Generale provvede altresì, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,  al conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze dell’Amministrazione Centrale.

Art. 75 - Attività negoziale delle Strutture Dirigenziali  
1. I responsabili delle Strutture Dirigenziali ove costituite provvedono, nell’ambito del Budget assegnato dal Direttore Generale, all’acquisizione di beni e servizi nonché all’affidamento dei lavori secondo quanto di seguito specificato:
a)    autonomamente fino al limite di € 50.000,00;
b)    previa autorizzazione del Direttore Generale per le spese eccedenti l'importo di cui alla lettera a) e fino al limite fissato per le spese in economia dal Regolamento per l’attività  contrattuale dell’Università.

Art. 76 - Attività negoziale dei Centri di Gestione
1. I  Centri di Gestione, così come definiti nel precedente art. 9, nell’ambito del budget loro assegnato e delle risorse disponibili, hanno autonomia negoziale nei limiti per materia e valore stabiliti nel presente regolamento secondo quanto specificato nei commi seguenti.
2. I Centri di Ricerca e Servizio nell’ambito delle risorse disponibili hanno il medesimo grado di autonomia negoziale stabilito per i Centri di Gestione.
3. Sono di competenza dei Centri di Gestione e dei Centri di Ricerca e Servizio i procedimenti relativi:
a.    alla stipula di convenzioni, contratti, accordi in materia di ricerca ed attività culturali nazionali e internazionali di importo pari o inferiore ad euro 30.000,00;
b.    alla stipula di convenzioni, contratti, accordi per prestazioni per conto terzi di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00;
c.    alla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
d.    alla stipula di contratti per l’affidamento di servizi e forniture di valore pari o inferiore alla soglia per le  spese in economia fissata dal regolamento di Ateneo sulle spese in economia;
e.    alla partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori e servizi non riservati alla competenza del rappresentante legale dell’Università;
f.    al conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei di importo pari o inferiore ad euro 25.000,00 lordo percipiente;
g.    spese per quote associative ad istituzioni scientifiche nazionali o internazionali di motivato interesse scientifico del Centro di Gestione.
4. Per il funzionamento delle strutture indicate ai commi 1 e 2, sono previsti:
-    un Consiglio, organo collegiale del Centro, con le competenze ad esso demandate dallo Statuto e quelle previste dal presente Regolamento;
-    un Direttore che è responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Centro e della attuazione delle linee generali di indirizzo indicate dal Consiglio;
-    un responsabile amministrativo che coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti.
5. Il Direttore, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, ordina quanto occorre al funzionamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.
6. Il Direttore adotta i provvedimenti e gli atti e stipula i contratti di competenza della propria struttura, previa autorizzazione del consiglio di della struttura medesima nei casi richiesti nelle lettere a), b), e) e f) del precedente  comma 3.
7. Egli provvede, coadiuvato dal responsabile amministrativo, nell'ambito dei fondi assegnati e nel rispetto della destinazione degli stessi, all’acquisizione di beni e servizi di cui alla lettera d) del precedente comma 3 secondo quanto di seguito specificato:
a)    autonomamente fino al limite di € 50.000,00;
b)    previa autorizzazione del Consiglio del Centro per le spese eccedenti l’importo di cui alla precedente lettera a) e fino al limite fissato per le spese in economia dal Regolamento per l’attività   contrattuale dell’Università;
c)    previa autorizzazione del Consiglio del Centro e del Consiglio di Amministrazione per importi superiori al limite di cui alla precedente lettera b).
8. Nel caso siano utilizzati fondi di ricerca, il Direttore, coadiuvato dal responsabile amministrativo, provvede direttamente alle spese fino al limite di euro 150.000,00, previa richiesta scritta dell'assegnatario del fondo su cui ricade la responsabilità della spesa ai fini dello svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento. Le spese per quote associative ad istituzioni scientifiche nazionali o internazionali possono essere effettuate su fondi di ricerca anche a nome degli stessi titolari dei fondi, purché di motivato interesse del Centro di Gestione
9. Nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e fino alla stipula dei contratti, il Direttore si avvale dei competenti uffici dell’Amministrazione Centrale.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 3 lettere a) e b) di valore superiore a quello ivi indicato sono istruiti dai competenti uffici dell’amministrazione centrale e autorizzati dal Consiglio di amministrazione. I relativi contratti sono stipulati dal Rettore.
11. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 3 lettera f) di importo superiore ad euro 25.000,00 sono istruiti dai competenti uffici dell’amministrazione centrale e autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore del Centro di Gestione su mandato del Consiglio di Amministrazione adotta gli atti conseguenti e necessari.

Art. 77 - Attività negoziale dei Centri di Spesa
1. I Centri di Spesa così come definiti nel precedente art. 9, nell’ambito del budget loro assegnato, hanno autonomia negoziale nei limiti per materia e valore stabiliti  nel presente regolamento.
2. Sono di competenza dei Centri di Spesa i procedimenti relativi:
a)    alla stipula di contratti per l’affidamento di servizi e forniture di valore pari o inferiore al valore di euro 50.000.00;
b)    al conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei di importo pari o inferiore ad euro 25.000,00 lordo percipiente.
3. I  Direttori dei Centri di Spesa, nell’ambito del budget loro assegnato provvedono all’acquisizione di beni e servizi e al conferimento di incarichi secondo quanto di seguito specificato:
a)    autonomamente fino al limite di € 10.000,00;
b)    previa autorizzazione del Consiglio del Centro per le spese eccedenti l’importo di cui alla lettera a) e fino al limite di euro 50.000,00 ;
c)    previa autorizzazione del Consiglio del Centro per conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei di importo pari o inferiore ad euro 25.000,00 lordo percipiente.
4. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 2 lettera a) di valore superiore a quello ivi indicato sono istruiti dai competenti uffici dell’Amministrazione Centrale e autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. I relativi contratti sono stipulati dal Rettore o dal Direttore Generale secondo le rispettive competenze.
5. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 2 lettera b) di valore superiore a quello ivi indicato sono istruiti dai competenti uffici dell’Amministrazione Centrale e autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore del Centro su mandato del Consiglio di Amministrazione adotta gli atti conseguenti.

CAPO IV -  ATTIVITA’  NEGOZIALE  DI  ESCLUSIVA COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 78  - Convenzioni, contratti, accordi e altri atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione
1. È riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione l’adozione dei provvedimenti autorizzativi relativi alle seguenti materie:
a.    assunzione di mutui e finanziamenti;
b.    costituzione di ipoteche e rilascio di garanzie reali od obbligatorie;
c.    resistenza in giudizio e relativo conferimento della  procura ad agire;
d.    transazioni  giudiziali e stragiudiziali;
e.    vendita, locazione, concessione in uso, permuta e acquisto di  beni immobili e costituzione di servitù ed altri diritti reali su di essi;
f.    leasing immobiliare;
g.    leasing mobiliare di importo superiore a euro 30.000,00;
h.    accensione di assicurazioni obbligatorie per legge, non attinenti a specifiche esigenze organizzative delle Unità Organizzative;
i.    appalti relativi  a lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie indicate nel Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università.;
j.    concessione di marchi, simboli e spazi pubblicitari, ad eccezione delle concessioni regolate nell’ambito dei contratti per conto terzi e limitatamente alla durata degli stessi;
k.    affidamento del servizio di cassa ed i contratti bancari;
l.    negoziazione di valori mobiliari;
m.    accettazione di eredità e legati;
n.    accettazione delle donazioni, ad eccezione delle donazioni di modico valore per le quale non è richiesto l’atto pubblico;
o.    accettazione di donazioni per l’istituzione di premi di laurea;
p.    accettazione di contributi liberali di valore superiore ad euro 30.000,00;
q.    comodato d’uso di beni mobili di valore superiore ad euro 30.000,00;
r.    acquisizione o cessione della proprietà intellettuale;
s.    start up e spin off universitari;
t.    costituzione e partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato, nazionali ed internazionali, previo parere, per quanto di competenza, del Senato Accademico;
u.    ogni altra materia che la legge o i regolamenti riservano alla sua competenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì in via esclusiva i provvedimenti necessari alla stipula di:
a)    convenzioni quadro, protocolli di intesa e accordi di programma;
b)    convenzioni per conto terzi da parte dei Dipartimenti, Facoltà e Centri di Ricerca e Servizio di importo superiore ad euro 150.000,00;
c)    convenzioni di ricerca di importo superiore ad euro 30.000,00;
d)    convenzioni con soggetti pubblici e privati per la copertura degli oneri derivanti dalla chiamata di professori, dall’attribuzione dei contratti di ricercatore;
e)    convenzioni per il finanziamento di master, di corsi di perfezionamento, di borse per dottorato di ricerca, di scuole di specializzazione.
3. Gli atti e i provvedimenti di esecuzione relativi ai procedimenti di cui al comma 1 sono adottati e i relativi contratti stipulati dal Direttore Generale o dal Rettore secondo le rispettive funzioni e competenze.
4. Gli atti e i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni di cui al commi 2 sono adottati e i relativi contratti stipulati dal Rettore.
5. In caso di necessità ed urgenza il Rettore può autorizzare con proprio decreto gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 2. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dal Rettore medesimo. E’ fatta salva la necessità di sottoporre il decreto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

CAPO V - PARTICOLARI DISPOSIZIONI

Art. 79 - Edilizia universitaria
1. Sono opere di edilizia universitaria i lavori affidati od eseguiti in proprio dall’Università concernenti attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione e adattamento di opere edili e di impianti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva i programmi edilizi dell’Ateneo  ed in materia di conservazione e gestione del patrimonio immobiliare.
3. Per le opere di edilizia universitaria si applicano le norme speciali in materia nonché quelle riguardanti le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici.
4. Per opere di conservazione e gestione  si intendono:
a)    interventi di manutenzione ordinaria che riguardano opere di riparazione o sostituzione strettamente necessarie a mantenere in efficienza gli immobili e gli impianti tecnologici;
b)    interventi di manutenzione straordinaria che riguardano opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare, integrare o sostituire gli impianti tecnologici;
c)    interventi di restauro e di risanamento conservativo rivolti a conservare gli edifici e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere;
d)    interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare, modificare, adattare o recuperare gli edifici o parti di essi mediante un insieme di opere.
5. Gli interventi per le opere di conservazione di cui al comma precedente sono riservati agli Organi dell’Amministrazione Centrale.

Art. 80 - Convenzioni di ricerca
1. L’Università per perseguire i propri fini istituzionali e per l’attività di diffusione, valorizzazione e promozione della ricerca stipula accordi di ricerca con le Istituzioni pubbliche o private, con le imprese e le altre forze produttive, nonché con l’Unione Europea ed altri Organismi sovranazionali o esteri.
2. Gli accordi di cui al comma precedente prevedono, di norma, l’acquisizione da parte dell’Università di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche che rivestono per l’Università medesima un interesse proprio o prevalente, anche in termini di utilità pubblica, rispetto all’interesse del finanziatore. Essi possono, altresì, prevedere in forza di specifiche ed esplicite disposizioni normative, che unitamente alle risorse finanziarie dell’altro contraente, siano rese disponibili risorse aggiuntive proprie dell’Università anche in termini di spesa per l’impiego del personale dell’Ateneo.
3. Le convenzioni o i contratti di ricerca devono stabilire, indipendentemente da soglie di valore, oltre gli elementi essenziali del contratto le finalità e la durata del programma di ricerca, il responsabile scientifico, la struttura di afferenza,  la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna l’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento nonché l’eventuale conferimento di beni e servizi utili allo svolgimento della ricerca ed infine le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati secondo la normativa vigente.
4. Le convenzioni possono prevedere l’istituzione di borse di studio per la ricerca e/o dottorato, assegni di ricerca e l’attivazione di contratti a termine per il personale ricercatore e tecnico.
5. Le convenzioni o i contratti di ricerca, di importo superiore ad € 30.000,00 sono stipulate dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Quelle di importo pari o inferiore sono stipulate dal Direttore del Centro previa delibera dell’Organo collegiale di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione può adottare a tal fine schemi tipo di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati.
6. I contratti di ricerca stipulati con l’Unione Europea o con altri organismi comunitari possono contenere previsioni difformi rispetto alla disciplina generale in materia, essendo prevalente l’applicazione delle diverse disposizioni previste nelle norme e negli schemi contrattuali comunitari.

Art. 81 - Conferimenti e partecipazioni
1. L’Università può costituire o aderire a Centri di Ricerca o Servizi Interuniversitari per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università aderenti.
2. L’Università può inoltre istituire o aderire, nelle forme previste dalla legge, a Consorzi Interuniversitari per la progettazione e l’esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, all’innovazione e al trasferimento tecnologico, al sostegno dell’imprenditorialità, alla gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della ricerca e a servizi di placement.
3. Per la piena realizzazione dei propri fini istituzionali l’Ateneo promuove inoltre il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi favorendo la nascita di imprese finalizzate all’impiego dei risultati della ricerca. Le modalità, i termini e le condizioni per la costituzione di spin off accademici sono regolati dal Regolamento Spin Off Accademici.
4. L’Università può infine partecipare e costituire Società, Consorzi a partecipazione pubblica e privata, Fondazioni o altre forme associative per attuare, nell’ambito delle finalità indicate nel comma precedente, una opportuna collaborazione tecnico-scientifica tra Università ed altri soggetti pubblici e privati, nonché per realizzare attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili al conseguimento dei propri fini istituzionali.
5. La partecipazione dell’Università ai suddetti Organismi è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, su proposta di una o più strutture didattiche e scientifiche o del Rettore per iniziative di interesse generale dell’Ateneo. Le modalità, i termini, gli adempimenti nonché il procedimento di costituzione o adesione di una partecipazione sono contenuti in apposite linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione.
6. La partecipazione dell’Università agli organismi associativi è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che tale partecipazione sia rispondente alle finalità istituzionali;
b) che siano chiaramente indicati gli impegni (di personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, ecc.) e gli eventuali oneri finanziari presenti e futuri a carico dell’Ateneo, con l’indicazione delle forme previste di finanziamento;
c) che l’Università partecipi al ripiano di eventuali perdite limitatamente alla quota di partecipazione;
d) che sia prevista la destinazione a finalità istituzionali dell’Ateneo di eventuali dividendi spettanti ad esso;
e) che il versamento di contributi ordinari o straordinari non previsti al momento dell’adesione sia a totale carico delle strutture proponenti;
f) che sia prevista la possibilità di recesso senza oneri per l’Università in caso di modifica dello Statuto.
7. Il Consiglio di Amministrazione designa il rappresentante dell’Ateneo nei soggetti partecipati. Se non è diversamente stabilito, è rappresentante dell’Ateneo il Rettore pro tempore.
8. I rappresentanti dell’Università esercitano i poteri ad essi spettanti all’interno degli organi dei soggetti partecipati secondo gli indirizzi generali del Consiglio di Amministrazione. In nessun caso i rappresentanti possono deliberare modifiche di Statuto o sottoscrivere eventuali patti successivi senza la preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi di Governo dell’Università.
9. I rappresentanti dell’Università riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l’anno, sull’andamento delle attività dell’organismo associativo.

Art. 82 - Brevetti
1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università è regolata, in via generale, dalle leggi vigenti e da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico.
2. Il medesimo regolamento disciplinerà i diritti e doveri conseguenti alle invenzioni che siano il risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 83 -  Marchi, simboli e spazi pubblicitari
1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la concessione a terzi della licenza d’uso dei marchi e simboli dell’Ateneo.
2. Fatto salvo il decoro dell’Ateneo, il Consiglio di Amministrazione può altresì concedere a terzi spazi pubblicitari.

Art. 84 - Pubblicazioni
1. L’Università riconosce il ruolo primario della ricerca, e si adopera per promuoverne lo sviluppo e diffonderne i risultati.
2. Ai fini della stipulazione dei contratti di editoria o di stampa, relativi a ricerche e lavori svolti nell’ambito dei fini istituzionali dell’Università, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, adotta apposito Regolamento che stabilisce i criteri idonei a garantire l’interesse generale dell’Università e a salvaguardare i diritti dell’autore e dell’organismo finanziatore.
3. Il Regolamento disciplina altresì le condizioni in base alle quali l’Università può contribuire alle spese di pubblicazione di opere di interesse della stessa, di cui le sia stato ceduto in tutto o in parte il diritto allo sfruttamento economico da parte dell’autore.
4. Il Regolamento disciplina anche le condizioni in base alle quali l’Università può contribuire alle spese di pubblicazione di opere i cui diritti di sfruttamento economico non vengano ceduti alla stessa.
5. Le pubblicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare la denominazione dell’Università, quella del Centro, il nome dell’autore ed il titolo.

Art. 85 - Prestazioni di servizi a terzi
1. Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto di Autonomia, l’Università avvalendosi delle proprie competenze e risorse umane e strumentali, può effettuare prestazioni a favore di terzi che consistono in attività di ricerca, di consulenza, di sperimentazione, di formazione e di servizio svolte nell’interesse esclusivo o prevalente del terzo committente. Sono inoltre ricomprese nella disciplina delle prestazioni di servizi rese a terzi le attività professionali intramurarie esercitate da docenti a tempo pieno. Rientrano infine nella disciplina dei servizi resi a terzi anche le prestazioni “a tariffario”.
2. Le specifiche procedure per la effettuazione delle prestazioni a pagamento per conto di terzi e i criteri di ripartizione dei relativi proventi, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento attraverso l’assunzione di appositi schemi tipo riporta altresì le clausole e termini essenziali dei contratti e convenzioni conto terzi. I contratti e le convenzioni conformi agli schemi tipo di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00 sono stipulati dai Direttori dei Centri di Gestione o dei Centri di Ricerca e Servizio previa autorizzazione del Consiglio del Centro, quelli di importo superiore ad euro 150.000,00 sono stipulati dal Rettore previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L’incentivazione monetaria del personale che svolge e promuove attività per conto di terzi non può superare il 100% della retribuzione annua lorda complessiva.
4. Qualora si intenda derogare ai criteri di ripartizione o ad una o più clausola essenziale per la stipula delle convenzioni e dei contratti è necessaria la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Alle prestazioni a pagamento per conto di terzi si applicano le disposizioni legislative che regolano la materia fiscale per tutti i costi e i ricavi riferiti a tale attività.
6. Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche per conto di altre strutture dell’Ateneo attraverso intese, anche onerose, con il rilascio delle relative “note di addebito”.
7. In relazione alla specificità dell’attività agricola, l’Azienda Agraria può procedere alla vendita a terzi dei prodotti agricoli; ad essa si applica il regime speciale previsto dalla normativa vigente fiscale ed amministrativa anche in deroga alla disciplina delle prestazioni conto terzi prevista dal presente articolo.

Art. 86 - Donazioni, eredità e legati
1. L’accettazione da parte dell’Università di donazioni, di lasciti, di eredità, di legati, deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Si prescinde dalla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei casi di donazioni e di contributi disposti a favore dell’Università il valore dei quali accertato e/o stimato sia di importo pari o inferiore a 30.000,00 euro. Il Consiglio della struttura interessata ne delibera l’accettazione.
3. Nel caso la liberalità abbia ad oggetto attrezzature, l’Organo competente ad autorizzare la stessa ne valuta la convenienza, anche in considerazione dell’esistenza di un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari al loro funzionamento, nonché in considerazione dei costi di dislocazione e gestione delle attrezzature.

Art. 87 – Leasing
1. Per disporre di beni strumentali indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali è consentito il ricorso al contratto di leasing, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne è dimostrata la convenienza economica.
2. Sono riservati alle Unità Organizzative i contratti di leasing mobiliare di importo pari o inferiore ad euro 30.000,00.
3. I canoni di leasing e l’eventuale riscatto sono contabilizzati nei pertinenti capitoli di bilancio.

ART. 88 - Mutui
1. Il Consiglio di Amministrazione, di norma in occasione dell'approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio, può deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui destinati esclusivamente a spese di investimento nel settore dell'edilizia o delle grandi attrezzature.
2. La deliberazione dovrà contenere idonea dimostrazione che, nonostante l'onere complessivo delle quote di ammortamento, è assicurata la gestione ordinaria dell'Università.
3. Qualora la giacenza di cassa lo consenta, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto può, nei limiti delle norme vigenti, definendo i tempi di ripianamento entro un massimo di cinque anni, finanziare le spese di investimento nel settore dell'edilizia o delle grandi attrezzature utilizzando la giacenza medesima a condizione che sia garantito il funzionamento ordinario della gestione dell'Università.

ART. 89 - Consulenze e collaborazioni esterne
1. Ferma restando l’utilizzazione prioritaria del personale dipendente, il Consiglio di Amministrazione o i Consigli dei Centri di Gestione e di Spesa, secondo le rispettive competenze per valore e materia, può autorizzare il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa nei limiti e con l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia che fanno espresso riferimento alle Università.
2. Un apposito Regolamento disciplina il conferimento di incarichi di consulenza, di prestazioni professionali, di collaborazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa e di altre tipologie consentite dalle vigenti disposizioni.
3. L’Università può altresì stipulare contratti a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a supporto della ricerca, della didattica, della amministrazione e dei servizi, nell’ambito del lavoro flessibile.

CAPO VI - SPESE DI  NATURA DIVERSA

Art. 90 - Spese per missioni e mobilità
1. Al personale dell’Università, ai componenti degli Organi Collegiali di Governo dell’Università nonché al personale non strutturato, inserito in programmi di ricerca o incaricato di svolgere un’attività nell’interesse dell’Ateneo fuori dall’abituale sede di servizio, sia sul territorio nazionale che all’estero, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese secondo quanto disciplinato da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Università può assumere l'onere delle spese relative alla mobilità dei dottorandi di ricerca e dei titolari di contratti di formazione specialistica connessa alle attività di studio e di formazione da svolgersi fuori sede, sia in Italia che all'estero. L'onere può comprendere, in tutto o in parte, le spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio), le quote di iscrizione a corsi specialistici, congressi e convegni, alle condizioni ed entro gli importi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. Tali oneri gravano su fondi stanziati in bilancio dal Consiglio di Amministrazione o su fondi delle Strutture di appartenenza, ivi compresi i fondi di ricerca.

Art. 91 - Compensi a commissioni
1. Ai componenti delle commissioni di concorso spettano le indennità previste dalla normativa vigente.
2. Ai componenti delle commissioni di gara, indette col sistema dell’appalto-concorso e con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa o, comunque, di particolare complessità, è attribuito un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.
3. Per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali, è attribuito alla componente studentesca un gettone stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre all’eventuale rimborso delle spese sostenute.
4. Ai componenti delle commissioni di vigilanza spettano le indennità determinate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione a riunioni di commissioni da esso istituite.

Art. 92 - Indennità e spese degli Organi di Ateneo
1. Il Consiglio di Amministrazione determina l’ammontare delle indennità dovute agli Organi dell’Università, nel rispetto della normativa di carattere generale prevista in materia. In particolare esso definisce l’indennità del Rettore, del Pro Rettore, dei componenti il Nucleo di Valutazione e dei componenti il Collegio dei Revisori.
2. Il Consiglio di Dipartimento definisce l’importo dell’indennità del Direttore di Dipartimento nell’ambito del budget assegnato e all’interno del limite massimo fissato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli Organi di Governo dell’Ateneo e del Consiglio Studentesco.
4. L'Amministrazione universitaria può porre a carico del proprio bilancio le spese derivanti da piccole consumazioni per riunioni prolungate del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e di commissioni da essi istituite.

Art. 93 - Spese di rappresentanza
1. Allo scopo di intrattenere pubbliche relazioni nazionali ed internazionali, l'Ateneo può assumere a carico del proprio bilancio o di quello dei Centri di Gestione oneri connessi a:
a)    colazioni e consumazioni in occasione di riunioni prolungate, ad adeguato livello di rappresentanza nonché in occasione di incontri di lavoro del Rettore, o suoi delegati, dei Presidi, dei Direttori dei Centri di Gestione, del Direttore Generale, con personalità o autorità estranee all'ente;
b)    consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasione di visite, presso l'Ateneo, di autorità o di membri di missioni di studio italiane o straniere;
c)    interventi in occasione della morte di personalità estranee all'Ateneo, di componenti di organi collegiali o di dipendenti dell'Ateneo;
d)    stampe di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, pranzi, colazioni o rinfreschi in occasione di cerimonie di inaugurazione dell'anno accademico, di apertura di nuove strutture, di auguri annuali;
e)    piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti floreali ed altri articoli promozionali destinati a personalità italiane o straniere o a membri di delegazioni in visita all'Ateneo, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ateneo nonché ad azioni promozionali.
2. Le spese di cui al precedente comma vanno poste a carico degli appositi conti economici del budget per l'Amministrazione centrale o per i Centri di Gestione.

Art. 94 - Scambi culturali, congressi e convegni
1. L’Unità Organizzative  e i Centri di Ricerca e Servizi hanno facoltà di assumere a proprio carico le spese organizzative per ospitalità, viaggi, rinfreschi, per scambi culturali e scientifici, congressi, convegni, conferenze, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni attinenti ai fini istituzionali dell’Ateneo sulla base di apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione; nel caso di iniziative finanziate dall’Unione Europea attraverso convenzioni o contratti di ricerca, di formazione, di mobilità od altro, l’Ateneo applicherà le norme previste.

Art. 95 - Spese per collaborazioni scientifiche e didattiche internazionali
1. Nell'ambito delle collaborazioni scientifiche o didattiche con Università o Istituzioni di ricerca straniere, l'Amministrazione universitaria può assumere le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale e degli studenti interessati, di norma, a condizioni di reciprocità ed entro gli importi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può stipulare contratti di locazione, anche di breve durata, per alloggi da destinare all'ospitalità di studenti e di ricercatori stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale o comunque ospitati dall'Ateneo, secondo apposito Regolamento attuativo.

Art. 96 - Altre attività
1. Presso le strutture, previa delibera dell’Organo collegiale di riferimento, possono essere ammessi neo laureati dell'Ateneo, al fine di permettere l'approfondimento della ricerca oggetto della tesi. A favore di tali laureati deve essere prevista idonea copertura assicurativa.
2. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la stipula di convenzioni con le associazioni di laureati delle singole Facoltà per la frequenza delle strutture e la fruizione di particolari servizi.

Art. 97 - Viaggi di studio, esercitazioni e stage
1. L’Università può assumere le spese per viaggi collettivi di studio o per esercitazioni pratiche collettive, di esclusivo carattere didattico, da svolgersi fuori della sede universitaria purché sotto la guida di personale docente.
2. E’ consentito ai Centri di Gestione, previa approvazione del rispettivo Consiglio, finanziare con i propri fondi di funzionamento le spese di mobilità di singoli studenti per motivi didattici o legati alla predisposizione della tesi di laurea.
3. Previa selezione pubblica, l’Amministrazione universitaria può contribuire, anche attraverso finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, alle spese di viaggio e di soggiorno di studenti, laureandi o laureati da non più di dodici mesi, per l’effettuazione di stage all’estero, nell’ambito di programmi promossi dall’Università o ai quali l’Università aderisca.
4. Le modalità per usufruire dei contributi di cui ai commi precedenti sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico.

Art. 98 - Borse di studio e di ricerca
1. L’Università può istituire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statutarie, borse e premi di laurea destinati a laureati particolarmente meritevoli. L’Università può inoltre  istituire borse per lo svolgimento di studi o di ricerche nell'ambito di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.
2. L’Ateneo disciplina le modalità per l’istituzione ed il conferimento delle borse di cui al comma precedente con apposito Regolamento.
3. Al fine di facilitare e promuovere gli scambi internazionali degli studenti dell’Università il Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Senato Accademico, può erogare borse di studio a studenti autorizzati a frequentare, nell’ambito di accordi o di convenzioni di cooperazione siglati dall’Ateneo o rientranti in progetti comunitari, cicli di studi presso Università, Istituti di Istruzione, Accademie ed altre istituzioni a carattere universitario estere, al fine di sostenere le spese di iscrizione e di soggiorno all’estero. Le borse in parola possono essere erogate in condizione di reciprocità anche a studenti di istituzioni universitarie straniere frequentanti l’Ateneo dorico, nell’ambito di accordi di cooperazione internazionale di cui al precedente art. 95.

Art. 99 - Master e programmi formativi
1. I corsi di master universitari attivati dall’Università sono disciplinati da appositi Regolamenti.
2. La copertura finanziaria per i corsi di master è assicurata da:
-    contributi degli iscritti;
-    eventuali erogazioni di enti e/o soggetti esterni a ciò finalizzate;
-    eventuali stanziamenti del Consiglio di Amministrazione;
-    eventuali risorse assicurate dai Centri di Gestione.
3. Per ciascun corso di master viene redatto un piano finanziario che evidenzia il pareggio delle uscite con le entrate; tra le uscite sono comprese i costi per la docenza, i costi generali per il funzionamento degli stessi e la quota, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, destinata al bilancio dell’Ateneo.
4. L’attivazione di corsi di master in collaborazione con soggetti esterni pubblici o privati avviene sulla base di apposita convenzione.
5. L’Università può attivare, attraverso appositi regolamenti, corsi di studio, corsi di perfezionamento, specifici programmi per corsi di abilitazione alla preparazione professionale e a concorsi pubblici, corsi di aggiornamento culturale e di formazione permanente, corsi di perfezionamento professionale, anche con modalità e-learning.
6. Le attività di cui ai commi precedenti poste in essere dal personale docente e non docente, comprese quelle con modalità e-learning, potranno, nell’ambito delle risorse disponibili, essere remunerate sulla base di specifici regolamenti e tenendo conto della normativa vigente. Una quota parte delle risorse potrà essere inoltre destinata al Fondo Accessorio del personale tecnico e amministrativo per l’incentivazione del personale medesimo.

Art. 100 - Servizi culturali, ricreativi e sociali
1. L’Università favorisce le attività di natura sociale, ricreativa e culturale a favore del personale dipendente mediante assegnazione di spazi e di attrezzature, erogazione di contributi finanziari, forniture di servizi tramite proprie strutture o terzi.
2. Il Consiglio di Amministrazione prevede annualmente in bilancio un finanziamento per le iniziative di cui al precedente comma.
3. La gestione di tali iniziative può essere affidata ad organismi costituiti da rappresentanti dei dipendenti sulla base di apposita convenzione con l’Ateneo.

Art. 101  - Rappresentanza e difesa in giudizio
1. La rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ateneo sono affidate all’Avvocatura dello Stato, fatta salva l’ipotesi di controversie determinate da conflitti con lo Stato e le Regioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in via eccezionale, di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ateneo ad avvocati del libero Foro.
3. I funzionari dell’Ateneo possono assumere la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Titolo V -  NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 102 - Limiti di importo
1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento devono intendersi al netto di IVA.
2. Essi possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione e, di norma, con decorrenza degli effetti dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Art. 103 - Rinvio alle normative nazionali e comunitarie
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del Regolamento.

Art. 104 - Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione, salvo che non sia diversamente stabilito nel Decreto Rettorale di emanazione. Il Decreto Rettorale di emanazione potrà prevedere decorrenze differenziate per singole norme.
2. Il presente Regolamento in base alla L. 9 Maggio 1989 n. 168 prevale su ogni disposizione normativa con lo stesso incompatibile fatta eccezione per le norme legislative successive che fanno espresso riferimento alle Università.