Regolamento Ricerca Scientifica

(approvato dal Senato Accademico del 4.3.1997 e dal Consiglio di Amministrazione del 5.3.1997 e successive modificazioni - ultima modifica approvata dal Senato Accademico del 17.5.2005)


ART. 1 - FINALITA'
Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta e di assegnazione del fondo per la ricerca scientifica di Ateneo istituito dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo per ciascun esercizio finanziario, nonchè alcune norme comuni di gestione dei fondi per la ricerca scientifica (Artt. 9 e 10).


ART. 2 - PROCEDURE ASSEGNAZIONE FONDI
Il fondo di cui al precedente art.1 viene assegnato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dalle Commissioni di Facoltà preposte al vaglio delle richieste di finanziamento presentate dai "ricercatori" afferenti alle rispettive Facoltà di Agraria, Economia, di Ingegneria, di Medicina e Chirurgia e di Scienze MM.FF.NN e secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 5.


ART. 3 - ACCESSO AI FONDI
Possono accedere ai fondi per la ricerca scientifica di cui all'art.1 le sottoelencate categorie di personale che risultino in servizio, presso l'Ateneo dorico, alla data di scadenza della presentazione delle richieste di finanziamento:
* professori di ruolo I fascia
* professori di ruolo II fascia
* ricercatori di ruolo e assistenti r.e.


ART. 4 - AFFERENZA ALLE FACOLTÀ
Le tabelle di afferenza dei "ricercatori" alle Facoltà sono predisposte dall'Amministrazione e sono aggiornate a seguito delle eventuali conferme dei ricercatori e degli eventuali trasferimenti, in arrivo e in partenza, del rimanente personale.


ART. 5 - CRITERI DI RIPARTIZIONE PER FACOLTÀ
Il fondo di cui al precedente art.1 viene suddiviso tra le 5 Facoltà di cui all'art. 2, seguendo le procedure di seguito elencate:

a) attribuendo dei coefficienti correttivi agli afferenti a ciascuna Facoltà come segue:
* professori di I e II fascia, ricercatori e assistenti r.e. coefficiente 1
* professori di I e II fascia, ricercatori e assistenti r.e.a tempo definito coefficiente 0,8

b) sommando ai valori di cui alla voce a) quelli derivati dall'applicazione dei seguenti coefficienti di afferenza alle Facoltà dei titolari di assegni di ricerca dell'Università di Ancona, presenti nella struttura ospitante alla data di ripartizione del fondo, dei dottorati di cui Ancona è sede amministrativa e di quelli di cui Ancona è sede consorziata,in relazione all'ultimo ciclo attivato:
- titolari di assegni di ricerca
(con riferimento al Responsabile della Ricerca) coefficiente 0,4
- corsi di dottorato di cui Ancona è sede amministrativa " 0,3
(con riferimento al Coordinatore)
- corsi di dottorato di cui Ancona è sede consorziata " 0,15
(con riferimento alla Facoltà maggiormente rappresentata nel Collegio dei Docenti)
In quest'ultimo caso, qualora in un corso di dottorato di ricerca sia presente un eguale numero di docenti afferenti a diverse Facoltà, il coefficiente spettante verrà attribuito con riferimento al docente di I° fascia più anziano in ruolo o in mancanza al docente di II° fascia più anziano in ruolo;

In applicazione di quanto sopra si ha la seguente formula, da cui deriva il "valore base" riferito a ciascuna Facoltà:
(TPO + TPA + TPR) + [(TDO +TDA +TDR) X 0,8] + (TAR x 0,4) +(DOAM x 0,3) + (DOCON x 0,15)

dove:
TPO = n. professori ordinari a tempo pieno
TDO = n. professori ordinari a tempo definito
TPA = n. professori associati a tempo pieno
TDA = n. professori associati a tempo definito
TPR = n. ricercatori e assistenti ruolo esaurimento a tempo pieno
TDR = n. ricercatori e assistenti ruolo esaurimento a tempo definito
TAR = n. titolari di assegni di ricerca
DOAM = n. corsi dottorato di cui Ancona è sede amministrativa
DOCON=n. corsi dottorato di cui Ancona è sede consorziata


c) moltiplicando per ciascuna Facoltà il "valore base" per una quota fissa pari a Euro 1.188,00 (Lit. 2.300.000 ca.)

d) assegnando la quota restante (fondo a disposizione meno la prima quota di cui alla precedente lettera c) in rapporto al peso percentuale dei "valori base" di ciascuna Facoltà ponderati con i seguenti coefficienti riferiti a ciascuna Facoltà, determinati in relazione alla prevalenza delle aree scientifiche in esse rappresentate:
Agraria 5
Economia 3
Ingegneria 5
Medicina e Chirurgia 5
Scienze MM.FF.NN. 5


ART. 6 - COMMISSIONI DI FACOLTÀ
Ciascuna Facoltà stabilisce al suo interno la composizione della propria commissione preposta al vaglio dei progetti di ricerca, garantendo la rappresentanza delle aree scientifiche e delle categorie (professori di 1° e 2° fascia, ricercatori e assistenti r.e.) in essa presenti.
I componenti delle Commissioni di Facoltà durano in carica un biennio.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente della Commissione, la Facoltà provvede ad individuare il sostituto.


ART. 7 - COMPITI DELLE COMMISSIONI DI FACOLTÀ
Le Commissioni di Facoltà devono valutare i progetti di ricerca presentati fornendo indicazione dei criteri adottati e tenendo conto dei seguenti:
* finanziare solo "ricercatori" in servizio presso l'Ateneo al momento della valutazione della domanda;
* non finanziare le richieste di progetti di ricerca incomplete;
- privilegiare la qualità della produttività scientifica dei richiedenti.

ART. 8 - RICHIESTE DI FINANZIAMENTO
Ogni "ricercatore" può presentare al Rettore per il tramite della Ripartizione Ricerca e Dottorato di Ricerca una sola richiesta di finanziamento, da compilare sul modulo fornito dall'Amministrazione (All.1).
Le richieste, redatte compilando i moduli predisposti dall'Amministrazione, devono contenere l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo triennio (non più di nove).


ART. 9 - NORME PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI RICERCA
FINANZIATA DALL'UNIVERSITA' DI ANCONA.

Durata della ricerca scientifica
I fondi assegnati per la ricerca scientifica di Ateneo devono essere utilizzati entro 36 mesi dalla data della nota rettorale di comunicazione dell'assegnazione del fondo.

Sostituzione del responsabile delle ricerche scientifiche
I fondi per la ricerca scientifica di Ateneo, in caso di trasferimento del titolare, devono continuare ad essere utilizzati nell'ambito del centro di spesa che ne ha la disponibilità o dallo stesso titolare, se assegnatario di una supplenza, o da un suo sostituto reperito tra i componenti il nucleo della ricerca o, in mancanza di questo, tra i componenti dell'area di ricerca.
Il cambio del responsabile della ricerca, sia in caso di trasferimento ad altra sede sia in caso di rinuncia o di impossibilità dello stesso a svolgere tale funzione, avviene, con le modalità di cui sopra, a seguito di nomina da parte del Consiglio della struttura di appartenenza, che ne darà comunicazione all'Amministrazione.
In assenza di un sostituto il fondo va in economia di gestione.


Inserimento di nuove persone nel nucleo della ricerca scientifica
A finanziamento avvenuto, l'inserimento di nuove persone nel nucleo della ricerca di Ateneo può avvenire con motivata richiesta del titolare della ricerca, vistata dal direttore della struttura di appartenenza, da comunicare al Rettore.


ART. 10 - NORME COMUNI PER L'UTILIZZO DI TUTTI I FONDI PER LA
RICERCA

Responsabilità scientifica e amministrativa della ricerca
I fondi per la ricerca scientifica provenienti da enti pubblici o istituzioni scientifiche, pur essendo utilizzati in piena autonomia da parte dei singoli titolari, rientrano tra quelli di cui i Centri di gestione e di spesa comunque denominati (Istituti, Dipartimenti, Centri, etc.) hanno la gestione amministrativa e contabile.
Pertanto la responsabilità scientifica della ricerca compete ai singoli "ricercatori", mentre la responsabilità amministrativa e contabile dei fondi compete al Direttore del Centro di gestione e di spesa.

Missioni dei componenti il nucleo della ricerca
Ai componenti il nucleo della ricerca, che debbano recarsi in località diverse dalla propria sede di lavoro per la realizzazione e lo sviluppo del programma prefissato, compete il trattamento di missione secondo la normativa vigente.

L'autorizzazione a recarsi in altra sede deve essere concessa congiuntamente dal Titolare della ricerca e dal Direttore del centro di spesa.

Per componenti il nucleo della ricerca si intende:
A) il personale universitario anche di altre Università ;
B) i Dottorandi di Ricerca;
C) gli Specializzandi dell'Università di Ancona;
D) i beneficiari di borse di studio istitutite dall'Università
o da altri Enti per la realizzazione della ricerca;
E) il personale dipendente da altri Enti pubblici;
F) i titolari di assegni di ricerca;
G) i titolari dei contratti di ricerca;
H) i titolari di contratti a tempo determinato con altri Enti pubblici.

Resta quindi escluso, con le eccezioni di cui sopra, l'inserimento di personale estraneo all'Università.

L'inserimento nei progetti di ricerca per le sottoelencate categorie avviene con le seguenti modalità:
* per i dottorandi, previa autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato;
* per gli specializzandi, previa autorizzazione del Direttore della Scuola;
* per i titolari di assegni e di contratti di ricerca e per gli altri borsisti dell'Università e di altri Enti, previa autorizzazione del Direttore della struttura frequentata;
- per i titolari dei contratti a tempo determinato con altri Enti pubblici, previo nulla osta dell'Ente e accertamento della copertura assicurativa.

Per componenti il nucleo della ricerca ex quota 40% si fa rinvio a quanto regolamentato dalle disposizioni ministeriali.

Norme di rinvio
Per quanto riguarda la durata delle ricerche, l'eventuale sostituzione del responsabile e l'inserimento di nuove persone nel nucleo della ricerca si fa rinvio alle disposizioni impartite al riguardo da ciascun ente.


ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'E.F. 2002.