Emanato con D.R. 498 del 03.04.2013 - Entrata in vigore: 03.04.2013
Art.1 - Principi Generali
- L’Università Politenica delle Marche, di seguito detta Università, nel perseguire la terza missione istituzionale conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del proprio Statuto e dalla legislazione vigente, sostiene la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese Spin-off operanti in settori ad alto contenuto scientifico - tecnologico e di conoscenza.
- Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative Spin-off, l’Università intende favorire:
a) Il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell’ambito della ricerca realizzata presso l’Università;
b) La creazione di nuovi sbocchi professionali per giovani laureati;
c) La promozione delle relazioni con il sistema produttivo.
Art. 2 - Definizioni
- Con la terza missione, l’Università riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi. Per terza missione si intende il perseguimento di ricadute positive sulla competitività del sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca sviluppate all’interno dell’Università, attraverso azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di conoscenza.
- Per Spin-off universitario si intende una società di capitale finalizzata all'utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria, a favore della quale l'Università autorizzi la partecipazione del proprio personale di ruolo e non di ruolo, anche all'atto della costituzione ed inoltre renda disponibili alcuni servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
- Per Spin-off partecipato si intende uno Spin-off di cui l’Università detenga parte del capitale sociale.
Art. 3 - Proponenti e partecipanti
- La costituzione di uno Spin-off dell’Università può essere proposta esclusivamente da uno o più dei suoi professori o ricercatori che vi assumano un ruolo attivo.
- I soci proponenti dovranno garantire la loro partecipazione allo Spin-off almeno per l’intero periodo di incubazione.
- Fra i partecipanti è richiesta la presenza di almeno un assegnista o dottore di ricerca o dottorando o neolaureato da non oltre 3 anni o laureando per assicurare la continuità del progetto scientifico-imprenditoriale.
- Oltre ai soci proponenti può partecipare al Capitale Sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera.
- La componente universitaria della società deve detenere complessivamente una quota di maggioranza del capitale sociale, salvo casi eccezionali.
Art. 4 - Partecipazione dell’Università
- La partecipazione dell'Università nello Spin-off è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
- La partecipazione dell’Università al Capitale Sociale dello Spin-off non può superare il 10% e può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni o prestazione di servizi.
- È facoltà dell’Università uscire dalla compagine societaria quando venga meno la necessità di collegamento dello Spin-off con le strutture di ricerca e una volta ultimato il percorso di avvio e primo sviluppo del progetto imprenditoriale. L’impresa può mantenere la definizione di Spin-off dell’Università, qualora dietro specifica convenzione, continui ad usufruire dell’uso del logo e dei servizi delle strutture di ricerca e di servizio dell’Università, sulla base di tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
- L’Università si riserva il diritto di revocare la qualifica di «Spin-off dell’Università Politecnica delle Marche» qualora vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento di Spin-off o in seguito a ulteriori eventi rilevanti quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico di Ateneo o atti lesivi dell’immagine dell’Ateneo.
- Nel periodo di incubazione (primi tre anni dalla costituzione della società) dello Spin-off universitario, l'eventuale attività commissionata dall'Università non può superare annualmente il 10% del volume complessivo degli affari della società stessa; successivamente il limite è del 30%.
Art. 5 – Incubazione
- Per agevolare la fase di avviamento dello Spin-off, l’Università prevede la possibilità per lo Spin-off stesso di usufruire di particolari condizioni per quanto riguarda l’utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie. Tale fase è denominata «incubazione».
- Per usufruire delle opportunità di incubazione lo Spin-off deve farne specifica richiesta nella domanda di costituzione.
- I rapporti tra Università e Spin-off nel periodo di incubazione sono regolati da una convenzione che disciplini l’eventuale utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie, nonché la presenza di personale esterno all’interno delle strutture.
- Il periodo di incubazione è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, contestualmente all’autorizzazione iniziale, e non può eccedere i 3 anni dalla costituzione della società, prorogabile una sola volta, di un ulteriore periodo massimo di 1 anno, ricorrendo particolari ragioni di convenienza od opportunità.
Art. 6 – Partecipazione del personale docente
- Il personale docente socio dello Spin-off può:
a) partecipare, previa autorizzazione del Rettore, agli organi di governo della società (ad esclusione delle categorie indicate dal decreto MIUR n.168 del 10 agosto 2011, art. 4 comma 1);
b) assumere ruoli operativi, previa specifica autorizzazione del Rettore, per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla costituzione dello Spin-off.
La partecipazione sarà autorizzata previo parere motivato del Consiglio della struttura di appartenenza e del Preside o del Direttore del dipartimento.
- Il Consiglio di Amministrazione può designare personale interno, non socio dello Spin-off, come rappresentante dell’Università per la partecipazione agli organi di governo della società; detto personale non può assumere cariche operative. La partecipazione in rappresentanza dell’Università costituisce attività istituzionale di gestione.
- Il personale docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo agli Spin-off deve comunicare all’Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
Art. 7 – Partecipazione di dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca, personale tecnico/amministrativo
- I titolari di assegni di ricerca, di borse post laurea e i dottorandi possono svolgere attività all'interno di uno Spin-off universitario previa autorizzazione rispettivamente del responsabile dell'assegno di ricerca, del responsabile della borsa e del collegio docenti di dottorato, nonché del Preside o Direttore del Dipartimento, comunicata al Rettore.
- Il Consiglio di Amministrazione, sentita la struttura di appartenenza, può autorizzare il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo a partecipare all'attività di uno Spin-off fruendo del part time al 50% o meno, secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 8 – Disciplina delle incompatibilità per personale docente
- I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off dell’Università. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza in base all’art.6 c.2 del presente regolamento.
- Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.
Art. 9 – Procedura di costituzione
- La proposta di costituzione della società, indirizzata al Rettore, va trasmessa all’Amministrazione Centrale.
- La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
a) gli obiettivi;
b) il piano finanziario;
c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
d) il carattere innovativo del progetto;
e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010,n. 240;
g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.
- Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, alla domanda di costituzione di una società di Spin-off deve essere allegata la delibera del Consiglio di Dipartimento cui afferisce il socio proponente di cui all'art. 3 del presente Regolamento, relativa all'assenza di conflitto di interessi tra l'attività di formazione, ricerca e consulenza della struttura e l'attività oggetto di impresa dello Spin-off.
- Vista la delibera del Dipartimento, la Commissione Spin-off esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere preventivo sulla proposta.
- La proposta di costituzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole dell'apposita Commissione Spin-off nonché del Dipartimento interessato, per quanto concerne l'inesistenza di conflitto d'interesse, e del senato accademico. Il Consiglio di Amministrazione nell’autorizzare la costituzione dello Spin-off indica l’eventuale quota di capitale che sarà sottoscritta dall'Università o altra modalità di partecipazione e designa un componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off quale rappresentante dell'Università, ai sensi dell'art. 12.
Art. 10 – Commissione Spin-off
Al fine di rendere agli organi di governo un parere in merito alle proposte di costituzione/partecipazione allo Spin-off, è istituita un'apposita commissione tecnica, denominata Commissione Spin-off, individuata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università e nominata per tre anni. La commissione per le sue attività può avvalersi anche di esperti esterni.
Art. 11 – Utilizzo degli spazi, dei servizi e del logo dell’Università
- L'Università può concedere agli Spin-off accademici l'uso del logo dell'Università Politecnica delle Marche, nonché altre forme di comunicazione esterna, previamente concordate.
- L’Università per la fase di incubazione, come prevista nell’art. 5 del presente regolamento, può autorizzare l’utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie, nonché la presenza di personale non accademico all’interno delle strutture, da parte dello Spin-off tramite apposito contratto approvato dall’organo decisionale della struttura ospitante e controfirmato dal responsabile della struttura stessa.
Tale contratto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà indicare:
- gli spazi concessi in uso alla società;
- le attrezzature e l'eventuale personale che la società intende utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
- la stima dei costi dei servizi generali di cui la società Spin-off usufruirà;
- la eventuale determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento, ovvero le ragioni della mancata richiesta,
- la disciplina per l'accesso al Dipartimento o Istituto di personale esterno;
- la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni.
- Al fine di agevolare e sostenere la fase di avvio dello Spin-off, l’Università può offrire allo Spin-off specifici servizi dietro apposita convenzione.
- Gli Spin-off possono accedere ai programmi di incubazione attivati dall’Università, secondo le regole fissate da quest’ultimo; essi trovano accoglienza presso l’incubatore stesso, limitatamente alla disponibilità di spazi. Gli Spin-off non ospitati presso un incubatore possono comunque accedere al programma di incubazione virtuale previsto dalla stessa struttura.
- L'autorizzazione all'uso degli spazi, dei servizi e del logo può essere revocata dall'Ateneo in qualunque momento, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Art. 12 – Clausole di garanzia
Lo Statuto dello Spin-off partecipato dall’Università deve prevedere, tra l'altro, che:
- a) in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote o azioni, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in relazione alla partecipazione detenuta;
- b) la partecipazione dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto alle altre partecipazioni sociali;
- c) del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off faccia parte, oltre al proponente, anche un rappresentante dell'Università, appartenente a struttura diversa rispetto a quella direttamente coinvolta nello Spin-off;
- d) in caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano far fronte ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università;
- e) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe;
- f) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello Spin-off o la modifica di previsioni statutarie senza il preventivo consenso dell'Università.
- Lo statuto dovrà inoltre prevedere che la società sarà disciplinata anche dal Regolamento Spin-off dell'Università, finché la stessa avrà la sede principale o una sede secondaria presso una o più strutture di ricerca dell'Università o sarà partecipata dall’Università.
Art. 13 – Proprietà intellettuale
- I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all’Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei regolamenti di Ateneo, ove esistenti, e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l’attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
- La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest’ultimo, è dello Spin-off stesso. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello Spin-off, l’Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d’uso gratuita, senza diritto di sub licenza.
Art. 14 – Entrata in vigore
- Le disposizioni del presente Regolamento, così come modificate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 168/2011, divengono esecutive, decorsi 15 gg. dall’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università, acquisito il parere del Senato Accademico.