Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Emanato con D.R. n. 461 del 14 maggio 2018, in vigore dal 29 maggio 2018

 
Titolo I - Campo di applicabilità e principi generali
 

Art. 1 – Campo di applicabilità e principi generali

 

1. L’Università garantisce condizioni di sicurezza e benessere negli ambienti di studio e di lavoro attraverso la prevenzione e la valutazione dei rischi, l’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale esposto.

2. ll Regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs n° 81/08 e del D.M. n° 363/98 si applica a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svoltepresso l’Università nonché a tutto il personale interno ed esterno ivi operante ed ai relativi utenti.

Il Regolamento definisce l’assetto organizzativo, i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titoli coinvolti nella gestione della salute e sicurezza in Ateneo.

 

 

ART. 2 – Definizioni

 

Nell’ambito del Regolamento, si intende per:

 

  1. Datore di Lavoro (DL); in applicazione del combinato disposto dell'art. 2 del D.Lgs n° 81/08 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. n° 363/98, sono ”Datori di Lavoro“ in quanto responsabili di unità produttive, dotati di poteri di spesa e di gestione:
            1. per gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro ed i relativi impianti di servizio: il Rettore
            2. per le attività svolte negli spazi universitari assegnati ed aggiornati con Decreto Rettorale:
                - il Rettore;
                - il Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale ed i Centri di Servizio di Ateneo;
                - i Presidi delle Facoltà di Economia, Ingegneria e Medicina e Chirurgia;
                - i Direttori dei Dipartimenti e il Direttore Centro di ricerca e Servizio Azienda Agraria;
                - i Datori di lavori di Enti Esterni, se previsto nei contratti/convenzioni

  2. Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Ai soli fini del presente Regolamento si intendono per “Dirigenti” dell’Università i seguenti soggetti:
    • Responsabili di attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL) nominati dai Direttori dei Dipartimenti e Presidi di Facoltà;
    • Dirigenti, Responsabili e Vice Responsabili Divisioni dell’Amministrazione Centrale;

  3. Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio: il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Tale soggetto va opportunamente individuato tra i docenti o ricercatori afferenti al laboratorio stesso con atto formale del Datore di lavoro. La nomina deve essere comunicata al Rettore ed al Direttore Generale.

  4. Preposto: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli sovrintende alla concreta attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un potere di iniziativa e proposta. Ai soli fini del presente Regolamento:
    • per l’Amministrazione Centrale e i Centri di Servizio sono “Preposti” i Responsabili degli Uffici;
    • per le Facoltà/Dipartimenti i “Preposti” devono essere nominati dal Datore di Lavoro tra i docenti ed il personale tecnico amministrativo.

      La nomina dei Preposti deve essere comunicata al Rettore ed al Direttore Generale.
      Costituiscono casi peculiari di preposti, che non necessitano di incarico formalizzato in quanto le responsabilità di preposto sono proprie del ruolo istituzionale rivestito. Ne sono un esempio i docenti dell’Ateneo sia strutturati che non strutturati, limitatamente alle attività, ai lavoratori ed agli studenti ed agli spazi organizzati e gestiti nell’ambito delle proprie responsabilità istituzionali, con particolare riferimento alla gestione delle aule di docenza e dei laboratori didattici o di ricerca per i periodi in cui sono loro demandati.

  5. Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

  6. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti per legge designata dal Datore di Lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

  7. Sorveglianza Sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

  8. Medico Competente: figura in possesso di uno o più titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs n° 81/08.

  9. Medico Competente/Autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

  10. Esperto Qualificato: persona che in materia di radiazioni ionizzanti possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione

  11. Luoghi di lavoro: sono considerati luoghi di lavoro gli uffici, le biblioteche, i laboratori, le officine, le aule, locali tecnici di servizio.

  12. Laboratorio: sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.
    All’interno delle strutture universitarie i laboratori sono individuati con la specifica destinazione d’uso negli atti di consegna ai Datori di Lavoro.
    Per ogni laboratorio il Datore di Lavoro nomina un RADR tra il personale docente della struttura di riferimento.

  13. Lavoratore: oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (art. 2 del D.Lgs n° 81/08, art. 2 D.M. n° 363/98).

  14. Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso: lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

  15. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: soggetto individuato all’interno del personale tecnico amministrativo, docente e studente per le funzioni previste dal D.Lgs n°81/08 secondo modalità previste dallo specifico regolamento.

 

 
Titolo II - Organizzazione
 

Art. 3 – Prerogative del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare dei poteri di governo, di indirizzo strategico e di controllo delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università, secondo quanto stabilito dalla L. 240/10 e dallo Statuto di Ateneo.

 

Art. 4 – Rettore- Funzioni

  1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e a lui competono le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
  2. Al Rettore, in quanto Datore di Lavoro e presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con riferimento all’art. 3 del D.M. n° 363/98 compete:
    a) assicurare, per il tramite del Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione (SCPP) di cui all’art. 12 del presente Regolamento, il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione rischi e l'effettuazione, da parte dei datori di lavoro, della riunione periodica di prevenzione e protezione;
    b) convocare la riunione periodica annuale della sicurezza invitando i Datori di Lavoro delle Unità produttivi, i RSPP, i RLS, e ogni altra figura ritenuta utile;
    c) presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
  3. Il Rettore assume gli obblighi di Datore di Lavoro ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n° 81/08 e dell’art. 2, comma1 del D.M. n° 363/98 per le attività svolte negli spazi specificati in planimetria.
  4. Al Rettore competono i provvedimenti di chiusura del plessi per garantire la salute e sicurezza del personale.

 

Art. 5 – Direttore Generale - Funzioni

  1. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo d’Ateneo
  2. Il Direttore Generale ha responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, esplicando un’attività generale di direzione, coordinamento e controllo.
  3. Il Direttore Generale assume gli obblighi di Datore di Lavoro ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n° 81/08 e dell’art. 2, comma1 del D.M. n° 363/98 dell’Amministrazione Centrale e dei centri di Servizio di Ateneo. Per ottemperare agli obblighi degli artt. 17 e 33 del D Lgs. n° 81/08 si avvale del Servizio Centrale di Prevenzione a Protezione.
  4. Dispone affinché le Unità Organizzative dell’Amministrazione Centrale e dei Centri di Servizio di Ateneo assolvano agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di salute e sicurezza.

 

Art. 6 – Datori di Lavoro - Obblighi e responsabilità non delegabili

  1. I Datori di Lavoro devono osservare e far osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e quanto indicato nel presente Regolamento. Inoltre, in relazione alla natura delle attività di cui sono responsabili, devono valutare, nell’organizzazione del lavoro, nella scelta dei procedimenti, delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adoperarsi per la riduzione dei rischi medesimi.
  2. I Datori di Lavoro provvedono, avvalendosi delle necessarie collaborazioni, ai seguenti adempimenti:
    a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. n° 81/08, e all’art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. n° 363/98, per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, così come previsto all’art.10 del succitato D.M. Per quanto concerne alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possono dare origine a rischi, come previsto dall’art 4, comma 1, punto a) del D.M. n°363/98, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Datore di Lavoro e al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
    b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto all’art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. n° 81/08 e all’art.4, comma1, lettera d) del D.M. n°363/98;
  3. I Datori di Lavoro rispondono direttamente delle misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori utilizzando i fondi all’uopo assegnati; I Datori di Lavoro nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze sono inoltre responsabili dei beni a loro affidati, del corretto uso dei locali e degli impianti, della corretta conservazione e mantenimento e del rispetto delle destinazioni d'uso e comunque del rispetto di tutti i limiti e le condizioni di esercizio che l’amministrazione universitaria ponga per il loro corretto utilizzo.
  4. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della salute e sicurezza, il nuovo Datore di Lavoro pro tempore subentra nei rapporti istaurati da chi l’ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.

 

Art. 7 –Datori di Lavoro e Dirigenti – Obblighi concorrenti

 

  1. Ai Datori di lavoro competono in via concorrente con i Dirigenti gli obblighi di cui all’art. 18 del D.Lgs n° 81/08, e precisamente:
    a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;
    b) affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
    c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
    d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    e) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
    f) comunicare al Medico Competente e al Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione i lavoratori soggetti a rischi ai fini della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui art. 41 del D.Lgs n° 81/08;
    g) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d D.Lgs n° 81/08;
    h) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
    i) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
    j) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs n° 81/08;
    k) provvedere al coordinamento in sicurezza delle attività come previsto dall’art. 26 D.Lgs n° 81/08 relativo ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione;
    l) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
    m) comunicare all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo procedura interna dell’Ateneo;
    n) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando previsto dal d D.Lgs n° 81/08;
    o) convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35 dal D.Lgs n° 81/08;
    p) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
    q) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
    r) richiedere i nulla osta direttamente o per il tramite del Rettore sulle attività specifiche o inviare le comunicazioni di rito alle autorità competenti qualora previste dalla normativa vigente dandone comunque comunicazione al Rettore (utilizzo agenti biologici, sperimentazione animale, radioprotezione, ecc.).

  2. Il Datore di lavoro e i dirigenti forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
    a) la natura dei rischi;
    b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
    c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    d) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali;
    e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

  3. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (preposti), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori), 24 (installatori) e 25 (medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

 

Art. 8 –Responsabili delle Attività didattiche e di Ricerca in Laboratorio - Obblighi e responsabilità

  1. Oltre a quanto previsto dall’art. 6 a carico dei dirigenti, il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

  2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

  3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
    a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
    b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all’art. 28 del d.lgs. 81/08;
    c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
    d) partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro;

  4. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
  5. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

 

Art. 9 – Preposti - Obblighi e responsabilità

  1. I preposti, adempiono agli obblighi di cui all’art. 19 del D.Lgs n° 81/08 ed in particolare sovraintendono e vigilano sul lavoro dei lavoratori per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza assicurando l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa affinché da parte dei lavoratori vi sia un attento e corretto rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  2. I Preposti devono partecipare ai programmi di informazione e formazione organizzati dal dirigente e dal datore di lavoro.
  3. La mancata individuazione nominale non esclude i preposti definiti ai sensi del l’art.299 del D.Lgs n° 81/08 delle responsabilità relative previste dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

 

Art. 10 – Lavoratori - Obblighi e responsabilità

  1. Ogni soggetto cui sia riconosciuta la qualifica di Lavoratore ai sensi dell’art.2 del presente Regolamento deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
    I lavoratori devono in particolare:
    a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
    c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose , i mezzi di trasporto nonchè i dispositivi di sicurezza;
    d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
    e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità;
    f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
    h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
    i) sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.

 

Art. 11 – I Servizi di Prevenzione e Protezione (SPP)

  1. I Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvedono:
    a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
    b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, del D.Lgs n° 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
    c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
    d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
    e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs n° 81/08;
    f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs n° 81/08.

  2. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

  3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro.

 

Art. 12 – Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione

  1. Ai sensi dell’art. 3 del D.M. n° 363/98 è istituito il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione (SCPP) del Rettore/Direttore Generale che oltre a svolgere i compiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs n° 81/08, ha anche il compito di coordinare/ uniformare invero standardizzare i processi/pratiche/metodologie di lavoro dei SPP dei datori di lavoro.
  2. il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione assolve particolare alle seguenti funzioni:
    a) coordinare l’adozione di un modello unico e standardizzato di valutazione dei rischi;
    b) organizzare riunioni periodiche con gli RSPP e gli RLS per discutere e sviluppare determinati argomenti riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
    c) uniformare le procedure e le linee guida ad uso dei lavoratori;
    d) programmare i corsi di formazione in tema di salute e sicurezza;
    e)gestire le procedure di emergenza ed evacuazione;
    f) gestire le pratiche amministrative relative alla sorveglianza sanitaria in collaborazione con i Medici Competenti/Autorizzati;
    g) monitorare l’andamento infortunistico in modo da adottare soluzioni uniformi;
    h) assicurare la propria consulenza alle strutture dell’Ateneo che la richiedano in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

  3. Il Rettore designa il Responsabile del Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione.

  4. L’organizzazione del SCPP e la nomina degli addetti è demandata al Direttore generale. Per le peculiarità del patrimonio immobiliare sarà individuato un addetto, appartenente e proposto dalla DSGE, a supporto alla valutazione rischi del patrimonio immobiliare.

  5. I Datori di Lavoro delle Unità produttive possono rivolgersi al SCPP per l’istituzione del proprio SPP proponendo la nomina di un addetto fisicamente collocato nella Unità produttiva.

 

Art. 13 – Centro di Ricerca e Servizio per la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro

  1. Espleta funzioni di supporto scientifico e tecnologico per attività di ricerca, assistenza e formazione nell'ambito della promozione della salute nei luoghi e negli ambienti di lavoro su richiesta di Dipartimenti, Facoltà, Corsi di Laurea, Corsi di Diploma, Scuole di Specializzazione dell'Ateneo.
  2. Su incarico del Rettore/Datori di lavoro svolge attività di supporto alla valutazione dei rischi.

 

Art. 14 – Medico Competente, Medico Autorizzato ed Esperto Qualificato

 

  1. Il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro per assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs n° 81/08.

  2. l Medico Competente/Autorizzato è nominato dal Datore di Lavoro per assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs 230/95 e s.m.i. 

  3. L’Esperto Qualificato è nominato dal Datore di Lavoro per assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs 230/95 e s.m.i.

 

Art. 15 –Rappresentanti dei Lavoratori in materia di Salute e Sicurezza (RLS)

  1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’Università Politecnica delle Marche, sono designati tra tutto il personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo nonché fra gli studenti secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale decentrata.

  2. Ai Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente regolamento, dall’art. 50 del D D.Lgs n° 81/08, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva.

 

Art. 16 – Responsabili in emergenza

  1. Per la gestione delle emergenze presso l’Ateneo è costituita l’”Unità di crisi”, composta da Rettore, Direttore Generale, Responsabile Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia, Referente per l’emergenza, Capo Squadra per l’emergenza, ed ogni altra figura, anche esterna, ritenuta utile dai vertici istituzionali. In emergenza l’”Unità di crisi” se insediata, assume la direzione degli interventi e adotta le strategie più idonee e necessarie per fronteggiare l’emergenza e decide l’evacuazione totale degli edifici. Il Referente per l’emergenza è persona individuata con atto formale dell’Università. Informato dell’emergenza in atto, ne dà immediata comunicazione ai vertici istituzionali dell’Ateneo e in stretta collaborazione con loro gestisce l’emergenza stessa.
  2. Gli addetti all’emergenza e al primo soccorso sono individuati con atto formale dell’Università, ed appositamente formati ai sensi del D.M. 10.03.98 e D.M. n° 388/03 per l’attuazione delle misure relative alla prevenzione incendi e lotta antincendio, alla gestione delle emergenze ed alla attuazione delle misure di primo soccorso sanitario. Il lavoratore individuato come addetto all’emergenza non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.
  3. Il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione provvede alla predisposizione dei piani d'emergenza, alla gestione della formazione e delle attività delle Squadre per l’emergenza ed alla organizzazione delle prove di evacuazione.
 
Titolo III - COMPETENZE GESTIONALI CENTRALI E PERIFERICHE
 

Art. 17 – Gestione edifici ed impianti di servizio

  1. Il presidio del patrimonio edilizio è di competenza della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia, a cui compete, nell’ambito delle risorse assegnate, di concerto con la Direzione Generale, la tenuta e messa a norma degli edifici e l’attuazione delle misure atte a conservarne e a migliorarne le condizioni.
  2. I Datori di Lavoro, responsabili delle Unità produttive, non disponendo dell’autonomia operativa relativamente alla gestione degli immobili che li ospitano, non ne sono responsabili per quanto riguarda gli obblighi che la legge impone rispetto alle caratteristiche richieste agli stessi per la loro destinazione d’uso, mentre restano responsabili del rispetto di tutti i limiti e le condizioni di esercizio che l’amministrazione universitaria ponga per il loro corretto utilizzo.
  3. I Datori di Lavoro sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente all’Amministrazione Centrale le necessità di interventi (strutturali ed impiantistici) connessi a problemi di sicurezza provvedendo, per quanto possibile, ad adeguare o modificare le modalità di utilizzo degli spazi in attesa degli interventi richiesti;
  4. In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell’Università rimangono centralizzate, in capo alla DSGE:
    a) la programmazione dei processi gestionali, di sviluppo e riqualificazione del patrimonio, della sicurezza dei cantieri, l’acquisto e locazione beni immobili, la gestione Sistema Informativo Immobiliare;
    b) la gestione delle parti architettoniche e strutturali degli edifici, comprese le pratiche relative a costruzione, modifica, ampliamento manutenzione delle stesse;
    c) le concessioni edilizie, la richiesta di abitabilità o agibilità;
    d) le pratiche delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
    e) la realizzazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di tutti gli impianti a servizio degli immobili (impianti elettrici, idro-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti speciali ……), dei presidi di sicurezza, delle apparecchiature di sollevamento di impiego comune (in particolare ascensori, montascale e montacarichi, carroponti), delle apparecchiature a pressione.

 

Art. 18 – Destinazione d’uso degli spazi universitari

  1. Tutti i luoghi di lavoro, di studio e di ricerca dovranno avere una destinazione d’uso precisa e inequivocabile che dovrà essere costantemente aggiornata.
  2. La Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia consegna formalmente i locali con indicate le destinazioni d’uso ai Datori di lavoro, in qualità di consegnatari ai sensi del Manuale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo.
  3. Tutte le modifiche di destinazione d’uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia.
 
 
Titolo IV - COMPITI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI TERZI
 

Art. 19 – Lavoratori universitari presso Enti Esterni

  1. Per garantire i lavoratori dell'Università che prestano la propria opera presso enti esterni, comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, in tutte le fattispecie non disciplinate dalle vigenti disposizioni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra tali Enti e l’Università attraverso accordi specifici da attuare prima dell'inizio delle attività convenzionate.
  2. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
  3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non rispettino la convenzione, ovvero i lavoratori delle Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la sicurezza e la salute, i Responsabili di struttura sono tenuti a dame comunicazione al Rettore.

 

Art. 20 - Presenza di Enti esterni in locali universitari condivisi

  1. L’Università e gli Enti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i Datori di lavoro a cui afferisce il personale presente nei locali, effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs n° 81/08.
  2. Tale valutazione sarà comunicata all’altro contraente per le opportune azioni comuni e di coordinamento. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori presenti nei locali suddetti o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., devono attenersi alle norme e ai regolamenti ivi vigenti.
  3. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dei rispettivi Datori di lavoro, idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare.
  4. La sorveglianza sanitaria del personale universitario o equiparato è assicurata dal medico competente e/o autorizzato dell’Università.
  5. La sorveglianza sanitaria del personale dell’Ente è affidata al medico competente e/o autorizzato della Società.
  6. A carico dell'Università è invece la redazione e gestione dei piani di emergenza da coordinarsi con le altre eventuali attività presenti negli spazi.
  7. Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti dell'Università utilizzati dall’Ente o per l'installazione di attrezzature di proprietà della Società deve essere concordato tra l’Università, le Società e il Responsabile della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia.

 

Art. 21 - Presenza di Enti esterni in locali universitari con utilizzo esclusivo

  1. L'Università e gli Enti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  2. Il Datore di lavoro per le attività svolte negli spazi concessi ad utilizzo esclusivo dall'Università ad Enti esterni è il Datore di lavoro dell’Ente. A lui afferisce tutto il personale che svolge l'attività in oggetto ed effettua pertanto la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a suo carico dalla vigente normativa.
  3. Tale valutazione sarà comunicata all’Università per le opportune azioni comuni e di coordinamento.
  4. La sorveglianza sanitaria di tutto il personale che svolge l’attività per conto dell’Ente è affidata al medico competente dell’Ente.
  5. Restano a carico dell’Università la gestione dell’emergenza, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare la sicurezza dei locali ad uso esclusivo.
  6. Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti dell'Università utilizzati dalla Società o per l'installazione di attrezzature di proprietà dell’Ente deve essere concordato tra l’Università, le Società e il Responsabile della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia.

 

Art. 22 - Presenza di studenti in Alternanza Scuola-Lavoro

  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 81/08, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del Decreto citato. Gli adempimenti sono individuati nel Manuale ”Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” edizione 2013, a cura dell’Inail e del Miur e nel D.M. 195 del 03.11.2017.

  2. Il soggetto promotore (Istituzione scolastica) si fa carico, tra l’altro, dei seguenti obblighi:
    a) fornire agli studenti la formazione generale di cui all’ 37 del D.Lgs n° 81/08. con contenuti e modalità previsti dai vigenti Accordi Stato-Regioni;
    b) qualora necessario, far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura delle aziende sanitarie locali;

  3. L’Università (il Tutor universitario) si fa carico, tra l’altro, dei seguenti obblighi:
    a) garantire la formazione dello studente sui rischi specifici aziendali di cui all’ 37 del D.Lgs n° 81/08 con contenuti e modalità previsti dai vigenti Accordi Stato-Regioni, anche in modalità e-learning, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione con il soggetto promotore, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti;
    b) verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 del D.Lgs n° 81/08. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie;
 
 
 
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 

Art. 23 – Norme finali

  1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel combinato disposto D.M. n° 363/98, D.Lgs n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e norme vigenti.

 

Art. 24 – Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto del Rettore, entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

 

ABBREVIAZIONI

DL – Datore di Lavoro per la sicurezza

RDRL - Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio

SPP –Servizio di Prevenzione e Protezione

SCPP – Servizio Centrale di Prevenzione e protezione

RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

MC – Medico Competente

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

DSGE – Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia