Crediti Formativi

REGOLAMENTO SUI CREDITI FORMATIVI

DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1058 del 4.8.2005)


PREMESSA

L'aggiornamento e la formazione professionali riguardano tutto il personale con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato.

La frequenza ai corsi di formazione, rientranti nel piano biennale di formazione o comunque riconosciuti dall'Amministrazione, purchè prevedano modalità di verifica finale, dà luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto.

La formazione si svolge mediante corsi di base, specialistici e trasversali, ovvero mediante altre metodologie eventualmente previste dal Piano biennale.


Art. 1 - Finalità


Il presente Regolamento definisce le modalità di acquisizione dei crediti formativi, le tipologie di attività formative che possono comportare l'acquisizione dei crediti e le altre specifiche questioni legate all'attuazione del sistema dei crediti del personale tecnico e amministrativo dell'Università.


Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento, si intende:


1. Per attività formativa, ogni attività organizzata, prevista e/o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale e l'aggiornamento dei dipendenti con riferimento, tra l'altro, ai corsi di formazione di base, specialistici e trasversali, tirocini, stage, mediante formazione guidata e non guidata;


2. Per attività formativa di inserimento, si intende ogni attività prevista e/o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze riguardo al CCNL, l'utilizzo di mezzi informatici nonché norme e/o strumenti di carattere specifico attinenti all'inserimento dell'attività lavorativa, senza valutazione finale;


3. Per attività formativa di base si intende ogni attività organizzata, prevista e/o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze e/o competenze di carattere generale richieste per lo svolgimento dell'attività lavorativa;


4. Per attività formativa specialistica si intende ogni attività organizzata, prevista e/o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze connesse ad una specifica attività professionale e/o posizione organizzativa nell'Ateneo;


5. Per attività formativa trasversale si intende ogni attività organizzata, prevista e/o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di competenze di tipo cognitivo o comportamentale (esempi: abilità di tipo gestionale e relazionale, competenze manageriali, di analisi del contesto organizzativo, capacità di lavorare in gruppo, capacità di valutazione e di autovalutazione, etc.);


6. Per formazione guidata si intendono le modalità formative presiedute da un docente riguardanti sia la formazione d'aula sia quella pratica extra aula (tirocini, stage, formazione outdoor, etc.);

7. Per formazione non guidata si intendono le modalità formative individuali, quali le attività di studio, di lavoro individuale, di elaborazione di progetti e attività analoghe. Si può intendere con questo termine anche la formazione a distanza (e-learning);

8. Per credito formativo si intende la misura del volume di lavoro e di apprendimento, comprese le attività di studio e lavoro individuale, richiesta per l'acquisizione di specifiche competenze;

9. Per credito formativo parziale si intende un'attività formativa pari ad un numero di ore proporzionale alle ore necessarie per acquisire un credito intero.

Art. 3 - Crediti formativi


1. Il credito formativo è conseguibile a seguito di partecipazione ad attività formative di base (credito formativo di base), specialistiche (credito formativo specialistico) e trasversali (credito formativo trasversale).

2. Un credito formativo di base è conseguibile con un'attività formativa pari a 20 ore, di cui almeno il 60% di formazione guidata e la restante parte di formazione non guidata;

3. Un credito formativo specialistico è conseguibile con un'attività formativa pari a 20 ore, di cui almeno il 60% di formazione guidata e la restante parte di formazione non guidata;

4. Un credito formativo trasversale è conseguibile con un'attività formativa pari a 20 ore, di cui almeno il 60% di formazione guidata e la restante parte di formazione non guidata.

5. Il numero dei crediti formativi acquisibili è determinato per ciascuna attività formativa che ne dà titolo; tale valore risulta pari al rapporto tra il numero di ore di formazione previste dall'attività e il numero di ore (20 per la formazione di base, specialistica e trasversale) fissato come unità di misura.

Il credito formativo parziale corrisponde ad un'attività formativa pari ad un numero di ore proporzionale al numero di ore necessarie per acquisire un credito intero, 20 ore=1 credito.

Il credito formativo parziale dovrà riguardare un'attività attinente.

6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dal dipendente a seguito di valutazione positiva del processo di apprendimento.

Tale valutazione può consistere in un esame finale o in altra forma di verifica del profitto basata su elementi oggettivi, consistenti in un test e/o colloquio.


7. L'attività formativa, che deve coinvolgere tutte le aree professionali e che dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, è indicata in un piano biennale per la formazione programmato dall'Università.



8. La partecipazione ad attività formative presso strutture esterne dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché tali strutture siano riconosciute dall'Università e sempre che l'attività stessa rispetti adeguati requisiti di qualità e preveda adeguate forme di valutazione finale in base al presente Regolamento.



9. Il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti da un dipendente proveniente da altra sede è deciso dal Direttore Amministrativo congiuntamente al Responsabile della formazione.



10. Con riferimento alle competenze che richiedono un aggiornamento continuo, può essere stabilita la frequenza ad attività di aggiornamento, pena l'obsolescenza dei crediti formativi acquisiti.



11. La certificazione relativa alle attività formative deve dare compiutamente conto del percorso formativo e degli esiti in termini di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta, da inserire nel curriculum formativo di ogni dipendente.



12. I crediti formativi acquisiti dal personale tecnico-amministrativo sono validi ai fini della progressione economica e di carriera secondo le previsioni del C.C.N.L.



Art. 4 - Norme finali


1. Le attività formative già concluse che soddisfino i requisiti previsti dal presente Regolamento danno luogo all'acquisizione di crediti formativi.



2. Le competenze certificate secondo standard internazionali (es. ECDL, TOEFL) verranno riconosciute al fine dell'acquisizione dei crediti.



3. Per quanto attiene la formazione del personale in servizio presso le strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, valgono le disposizioni relative al comparto Sanità.



4. E' escluso il riconoscimento di crediti relativi alla partecipazione a convegni, seminari e conferenze.



5. Saranno previste sessioni supplementari per lo svolgimento delle verifiche finali dei corsi, riservate ai dipendenti che non abbiano potuto sostenere le stesse per impedimento dovuto a malattia o maternità.



6. Al termine dell'iniziativa di formazione ciascun partecipante sarà invitato a compilare un questionario di gradimento sulla valutazione della docenza e sull'organizzazione del corso. I questionari compilati verranno quindi sottoposti all'attenzione del docente interessato e del responsabile della formazione.