Regolamento Proprietà Intellettuale (Brevettazione)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della disciplina
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 60 dello Statuto, disciplina, giusta quanto previsto dal R.D. 1127/1939, come modificato dalla Legge 383/2001, le procedure interne relative a tutte le invenzioni, ai modelli di utilità, alle varietà vegetali e a ogni altra innovazione (di seguito definite "invenzioni") suscettibili di formare oggetto di brevetto industriale (o titolo assimilabile).
2. Ai fini del presente regolamento si considerano invenzioni quelle realizzate a seguito di un'attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando strutture e/o risorse economico-finanziarie appartenenti all'Università Politecnica delle Marche e, comunque, da essa amministrate, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali, da parte di uno o più soggetti appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico amministrativo, nonché da ogni altro soggetto nell'adempimento di un contratto in cui l'attività di ricerca è prevista come oggetto del contratto stesso.


TITOLO II
INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE

SEZIONE I
TITOLARITA' DEI DIRITTI DELL'INVENZIONE

Art. 2 - Diritti e obblighi dell'inventore
1. La titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca istituzionale spetta all'inventore, quale autore. In caso di più autori i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
2. L'inventore presenta domanda di brevetto a proprio nome, accollandosi tutti gli oneri e dandone comunicazione al Rettore.
3. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 3 - Sfruttamento economico del brevetto
1. All'inventore che ha depositato il brevetto a proprio nome e all'Università competono rispettivamente il 70% e il 30% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, dedotte le spese sostenute dall'inventore per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore.

Art. 4 - Soggetti non strutturati
1. I soggetti non strutturati (studente, dottorando di ricerca, borsista, assegnista, collaboratore a contratto, ecc.) che abbiano conseguito un risultato brevettabile, in relazione ad attività di ricerca condotte nell'ambito di progetti universitari, o che contribuiscano alla realizzazione del trovato, sono riconosciuti inventori. Essi hanno l'obbligo di comunicare al Direttore della struttura interessata e al Rettore il conseguimento dell'invenzione, impegnandosi a non utilizzare e a non divulgare l'invenzione e mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche.

2. I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'Università. Ai soggetti non strutturati è riconosciuto un equo premio, da definirsi, su proposta del Consiglio della struttura interessata, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Invenzioni conseguite nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri Enti
1. Le convenzioni stipulate dall'Università con altri Enti per lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse, devono disciplinare, nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà dell'invenzione brevettabile e di tutela dei relativi diritti, il caso in cui le parti conseguano, cooperando, risultati degni di protezione brevettuale, anche tramite apposita clausola di rinvio ad atti successivi.

SEZIONE II
CESSIONE DEL BREVETTO ALL'UNIVERSITA'

Art. 6 - Proposta di cessione
1. In via sussidiaria, per particolari circostanze, è concessa all'inventore la possibilità di cedere i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile all'Università.
2. L'inventore, in tal caso, propone al Rettore di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università e di sostenere i relativi costi.
3. Sulla proposta di cessione decide in via definitiva il Consiglio di Amministrazione, valutandone la convenienza economica anche sulla base dei pareri e delle valutazioni della Commissione Brevetti.

Art. 7- Adempimenti del cedente
1. L'inventore, che propone al Rettore di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie a far acquisire agli organi deputati all'esame della proposta elementi utili di valutazione sull'idea brevettuale. La proposta dovrà contenere, inoltre, il nome dell'inventore (o degli inventori) specificandone il rapporto con l'Università Politecnica delle Marche e, nel caso di più inventori, la percentuale di possesso dell'invenzione (in caso di mancata segnalazione le percentuali si considerano uguali).
2. Qualora la proposta di cessione venga accettata dal Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini indicati al precedente articolo 6, comma 3, l'inventore stipula con l'Università un accordo in cui vengono ceduti, esclusivamente a titolo gratuito, i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In tale accordo dovranno essere previsti, oltre al riconoscimento del diritto alla paternità dell'invenzione, anche i diritti sui proventi, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Sfruttamento economico del brevetto ceduto
1. Nell'ipotesi di deposito del brevetto da parte dell'Università:
a) qualora il brevetto conseguito venga concesso in licenza a terzi, l'Università è tenuta a corrispondere all'inventore (o agli inventori) una percentuale del canone annuo (royalty) versato all'Università dal licenziatario, pari al 50% della somma riscossa dall'Università per la licenza, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento. Il rimanente 50% dei canoni riscossi è attribuito all'Università;
b) qualora il brevetto conseguito venga trasferito a terzi, sono dovute rispettivamente all'inventore e all'Università le medesime percentuali di cui al precedente punto a), calcolate in questo caso sul corrispettivo.
2. Della quota del 50% spettante all'Università, il 30% dei proventi, in caso di licenza, o del corrispettivo, in caso di trasferimento, viene corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati sono stati conseguiti, il rimanente 20% viene assegnato al bilancio dell'Ateneo.
3. Tutti gli oneri relativi all'acquisizione ed al mantenimento del brevetto in Italia e/o all'estero sono a carico dell'Università e gravano su un fondo finalizzato a tale scopo, nel quale confluiscono gli introiti della commercializzazione del brevetto.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento, l'Università può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile all'inventore, che potrà subentrare nella titolarità dei diritti brevettuali ceduti, previo rimborso delle spese di registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione.


TITOLO III
COMMISSIONE BREVETTI

Art. 9 - Composizione
1. In base alle disposizioni contenute nel Tit. II, Sez. II, presso l'Università é istituita una Commissione Brevetti con funzioni consultive e propositive, che valuta l'opportunità di brevettare un'invenzione. Essa è composta dal Rettore, o suo delegato, che la presiede, dai Presidi delle Facoltà presenti nell'Ateneo, o loro delegati, e da un responsabile amministrativo.
2. I componenti della Commissione di cui al precedente comma restano in carica per 3 anni e possono essere confermati nell'incarico.
3. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione Brevetti può essere integrata, su indicazione del Presidente e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, da esperti di comprovata competenza in materia ovvero da consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale.
Art. 10 - Compiti
1. La Commissione Brevetti è convocata quando viene proposta all'Università la cessione di un brevetto da parte dell'inventore.
2. La Commissione può avvalersi di tutte le risorse, messe a disposizione dall'Università o da soggetti da essa incaricati, per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.
3. La Commissione esamina la proposta di brevetto ed esprime nel merito il suo parere motivato sull'opportunità di procedere al deposito del brevetto in nome dell'Università e sulla scelta della procedura più idonea alla tutela del brevetto.
4. Essa esprime, inoltre, pareri:
- sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti;
- sulle attività di cessione o di licenza dei brevetti e sulla fissazione delle modalità ed entità dei corrispettivi o proventi derivanti da tali attività;
- sul mantenimento del brevetto negli anni successivi al deposito;
- su ogni altra questione di interesse della materia per la quale viene appositamente investita.
5. La commissione esprime i propri pareri entro ........... dalla data di richiesta.



TITOLO IV
INVENZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DI CONVENZIONI CONTO TERZI

Art. 11 - Rapporti con terzi committenti
1. Il regime giuridico ed economico delle invenzioni conseguite nell'ambito dell'attività di ricerca e/o consulenza per conto terzi sarà quello stabilito dal contratto di consulenza e/o di ricerca con il terzo committente anche tramite apposito rinvio ad un successivo accordo tra le parti.
2. Gli atti di cui al precedente comma devono in ogni caso prevedere i diritti di titolarità o cotitolarità degli eventuali brevetti, i termini e le modalità di sfruttamento dei diritti brevettali, fermo restando il riconoscimento all'inventore del diritto morale alla paternità dell'idea inventiva, nonché la menzione dell'apporto fornito dall'Università.
3. Il committente dovrà autonomamente regolare il diritto all'equo compenso spettante agli inventori propri dipendenti o ad esso comunque riconducibili. Il committente deve inoltre manlevare l'Università da ogni richiesta economica da questi avanzata contro la stessa.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Obbligo di riservatezza
1. E' fatto obbligo all'inventore e ad ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Brevetti e al personale della struttura universitaria competente di osservare la massima riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale. Tale obbligo sussiste fino al momento del deposito della domanda di brevetto.

Art. 13 - Procedimento di emanazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

Art. 14 - Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di brevetti.