Regolamento per l'assegnazione di Borse di studio per attività di ricerca

 

ART. 1 - OGGETTO

 

L’Università Politecnica delle Marche conferisce borse di studio per attività di ricerca, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 co. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 18, comma 5, lett. f), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati, senza oneri finanziari per l’Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

            Le convenzioni dovranno contenere:

  • il programma di ricerca che si intende realizzare;
  • il contributo messo a disposizione dall’ente finanziatore e le relative modalità di pagamento;
  • la durata;
  • l’eventuale istituzione della borsa di studio;
  • la struttura interessata e il responsabile scientifico;
  • la disciplina relativa alla proprietà dei risultati e alle eventuali invenzioni e ai brevetti con l’obbligo di citare espressamente l’Università in tutti gli atti e i prodotti della ricerca derivanti dall’accordo.

 

ART. 2 - DESTINATARI 

         

Le borse di studio sono destinate a cittadini italiani o stranieri che siano in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguito
in Italia o di titolo equipollente conseguito all’estero. L’equipollenza viene valutata dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, o la frequenza del corso del dottorato o il possesso del titolo di specializzazione di area medica, costituisce titolo preferenziale.

E’ preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di borse di studio a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso,
o relazione di coniugio con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che richiede l’attivazione della borsa ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

 

ART. 3 - DURATA E IMPORTO DELLE BORSE

 

La durata delle borse non potrà essere inferiore a un anno e non superiore a due anni.

Le borse possono essere prorogate una sola volta, fino a raggiungere la durata massima di due anni, previa richiesta del Consiglio della struttura interessata.

            L’importo annuo della borsa è pari ad un minimo di € 15.000,00 e a un massimo corrispondente all’importo lordo annuo degli assegni di ricerca stabilito con decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 22 della L. 240/10.

 

ART. 4 - PROPOSTE DI ISTITUZIONE  

         

La proposta di istituzione di borse di studio è deliberata dal Consiglio della struttura interessata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
La proposta deve indicare:

  1. il riferimento alla convenzione già stipulata o l’approvazione e la contestuale richiesta di sottoscrizione della stessa in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;
  2. il programma di ricerca che si intende realizzare e il relativo responsabile scientifico;
  3. il numero delle borse di studio da mettere a concorso, la loro durata e il loro importo;
  4. il titolo di studio richiesto e la relativa classe di laurea;
  5. eventuali requisiti o competenze specifiche richiesti ai candidati;
  6. le modalità di selezione dei borsisti;
  7. la composizione della Commissione Giudicatrice ai sensi del successivo art. 6;
  8. la disponibilità dei fondi per la copertura dell’intero costo della borsa con l’individuazione del Centro di Costo.

 

ART. 5 - BANDI DI SELEZIONE 

         

I bandi di selezione per l’istituzione delle borse di studio sono emanati con decreto rettorale previa stipula della convenzione e previa verifica dell’effettiva disponibilità dei fondi e vengono
pubblicati sul sito Internet dell’Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a venti giorni.

Il bando di selezione dovrà indicare espressamente:

  • il titolo di studio richiesto, quale requisito di partecipazione alla selezione, secondo quanto indicato nella proposta di cui al precedente articolo 4;
  • eventuali altri requisiti richiesti al candidato;
  • il programma di ricerca cui si riferisce la borsa;
  • la struttura scientifica presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
  • l'importo e la durata della borsa, nonché le modalità di erogazione della stessa;
  • le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre;
  • la data di scadenza per la presentazione delle domande;
  • gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
  • ogni altro elemento utile alla selezione.

 

ART. 6 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

 

            Le Commissioni giudicatrici, nominate con Decreto Rettorale, sono composte da tre membri effettivi e un supplente, designati dal Consiglio della struttura interessata, di cui uno eventualmente in rappresentanza dell'Ente erogatore della borsa.

 

ART. 7 - PROVE DI SELEZIONE

 

            La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione dei titoli presentati e può essere integrata da un colloquio volto ad accertare l’idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.

            La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio motivato e redige la graduatoria di merito.

            La graduatoria approvata dal Direttore Generale è pubblicata sul sito dell’Ateneo.

 

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DELLA BORSA

 

           

Le borse di studio sono conferite mediante stipula di appositi contratti di diritto privato.

Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

            L’attività di ricerca avrà inizio il primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.

Eventuali differimenti della data di inizio o sospensione nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e s.m.i., o che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata superiore a trenta giorni.

            I periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.

            Interruzioni della borsa possono essere concesse dal responsabile scientifico fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un anno.

           

           

ART. 9 - OBBLIGHI DEI BORSISTI

 

Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Il borsista è tenuto a svolgere l’attività di ricerca indicata nel bando di selezione sotto la supervisione ed il coordinamento del responsabile scientifico.

            Eventuali periodi di studio presso laboratori italiani o stranieri devono essere espressamente autorizzati dal responsabile scientifico per non più della 50% della durata della borsa.

            Entro trenta giorni dalla scadenza della borsa l’assegnatario dovrà inviare al Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche una relazione sulla ricerca compiuta, vistata dal Responsabile scientifico, per l’eventuale inoltro al soggetto finanziatore.

            Il borsista che non prosegua l’attività senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze decade dal diritto all’ulteriore godimento della borsa, con provvedimento adottato dal Rettore su segnalazione del responsabile scientifico.

            Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa.

Sono altresì incompatibili con contratti stipulati con l’Università Politecnica delle Marche a qualsiasi titolo.

           

 

ART. 10 - ASSICURAZIONE E PAGAMENTO BORSE DI STUDIO 

           

Dall’importo della borsa di studio viene detratto un premio per la copertura assicurativa del borsista per infortuni e responsabilità civile per il periodo di godimento della borsa.

            Il pagamento delle borse ai vincitori verrà effettuato dall’Università Politecnica delle Marche in rate mensili posticipate previa dichiarazione del responsabile scientifico attestante il regolare svolgimento dell’attività del borsista, da far pervenire all’Amministrazione entro e non oltre il 5 di ogni mese. In mancanza di tale dichiarazione nel termine predetto la borsa non sarà erogata e l’ammontare sarà cumulato con la successiva rata.

 

 

ART. 11  - PROPRIETA' INTELLETTUALE

 

Al borsista si applica il regolamento di ateneo in materia di proprietà intellettuale.

I rapporti tra il soggetto finanziatore e l’Università sono regolati dalla convenzione con obbligo di citare espressamente l’Università in tutti gli atti e prodotti della ricerca derivanti dall’accordo.

 

ART. 12 - RINUNCE O PERDITA DELLA BORSA 

         

L’assegnatario che dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma sia impossibilitato a proseguirla può irrevocabilmente rinunciare alla borsa.

            In questo caso e a seguito di decadenza di cui al precedente art. 9 le borse che restano disponibili potranno essere assegnate per il periodo e l’importo residuo ai successivi idonei secondo l’ordine della graduatoria, ovvero, in mancanza di questi, per attività di ricerca presso la struttura proponente, previo parere favorevole dell’ente finanziatore.

 

ART. 13 - REGIME FISCALE

 

            Le borse di studio di cui al presente regolamento sono soggette al regime fiscale disposto dalle norme vigenti in materia.