Regolamento del Tutorato

(di cui all’art. 13 L. n. 341/1990)

 

Approvato con decreto rettorale n. 490 del 13 maggio 2022

 

Articolo 1 – Finalità del tutorato

1.L’Università Politecnica delle Marche attiva, in esecuzione dell’art. 13 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, un servizio di tutorato, disciplinato dal presente Regolamento e finanziato dall’Università in relazione alle risorse disponibili nel proprio bilancio e/o provenienti da finanziamenti esterni, ivi comprese le risorse di cui alla Legge 11 luglio 2003, n. 170, con la quale è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”.

 

2. Il tutorato ha lo scopo di orientare ed assistere gli studenti interessati ai corsi di studio erogati dall’Ateneo e di supportare gli iscritti durante l’intero percorso di studio.

Per tutorato si intendono tutte le attività tendenti a:

a) fornire informazioni utili e assistenza per orientarsi nel percorso formativo;

b) rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo;

c) rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza del corso di studio;

d) aiutare gli studenti a raggiungere il compimento degli studi universitari nei tempi previsti e col massimo successo attraverso iniziative ed interventi mirati alle necessità, attitudini ed esigenze sia di gruppo che dei singoli studenti, compresi i diversamente abili.

 

 

Articolo 2 – Tipologie di tutorato

1. In linea con le finalità di cui all’art. 1, comma 2, si identificano principalmente i seguenti tipi di tutorato:

a) matricolare, con riferimento alle attività di orientamento, accoglienza e sostegno ai futuri studenti e agli studenti del primo anno dirette ad agevolare il percorso degli immatricolati ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale;

b) in itinere, indirizzato a coloro che, rispetto all’anno di iscrizione, incontrino criticità o presentino un ritardo nel conseguimento di crediti formativi universitari;

c) disciplinare, inerente specifiche competenze in determinate attività formative.

 

2. Oltre alle forme di tutorato sopra enunciate, possono essere individuate ulteriori specifiche tipologie volte a facilitare l’ingresso degli studenti nel contesto universitario, comprese le attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori e di accoglienza degli studenti stranieri o in mobilità internazionale.

 

 

Art. 3 – Soggetti del tutorato

1. Possono essere ammessi alle attività di tutorato:

a) gli studenti iscritti al terzo anno di corsi di laurea triennale o che nell’ambito del corso stesso si siano iscritti in qualità di fuori corso o di ripetente per non più di 1 volta e che abbiano conseguito almeno 80 CFU;

b) gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o che nell’ambito del corso stesso si siano iscritti in qualità di fuori corso o di ripetente per non più di 1 volta;

c) gli studenti iscritti agli ultimi tre anni di laurea magistrale a ciclo unico o che nell’ambito del corso stesso si siano iscritti in qualità di fuori corso o di ripetente per non più di 2 volte;

d) studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo.

 

2. Il bando di selezione potrà prevedere ulteriori limitazioni o requisiti specifici.

 

3. Gli assegni conferiti con le risorse per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla legge 11 Luglio 2003, n. 170 (c.d “Fondo Sostegno Giovani”), sono riservati agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o agli scritti all’ultimo o al penultimo anno di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o al dottorato di ricerca.

 

4. Fondi specifici potranno essere destinati per l’attribuzione di assegni alle altre categorie di studenti in possesso dei requisiti individuati dal comma 1 del presente articolo.

 

5. Possono collaborare alle attività di tutorato figure appositamente individuate dall’Ateneo.

 

6. Le attività di tutorato devono raccordarsi con le iniziative di organismi di sostegno al diritto allo studio e con quelle delle rappresentanze studentesche.

 

 

Articolo 4 – Bandi di selezione

1.ll bando di selezione per l’attribuzione di assegni di tutorato, di norma, è emanato entro il mese di maggio.

 

2. Nel caso in cui non siano state attribuite tutte le ore previste o in presenza di ulteriori risorse disponibili o di specifici progetti, potranno essere emanati eventuali nuovi bandi.

 

3. Ai bandi successivi potranno partecipare anche studenti che siano già titolari di contratto, purché il totale delle ore di attività non superi, complessivamente, il limite massimo di 200 ore. In tal caso, nella formulazione della graduatoria, sarà titolo preferenziale il non avere un contratto sottoscritto nello stesso anno accademico.

 

4. I bandi per il tutorato contengono i requisiti di ammissione e le competenze specifiche eventualmente richieste ai candidati.

 

5. Le procedure selettive sono per titoli o per titoli e colloquio.

I candidati saranno valutati in base ai seguenti criteri di merito dettagliati nel bando:

a) voto di laurea o coefficiente di merito;

b) rapporto tra la durata legale del corso degli studi e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo;

c) colloquio, laddove previsto quale parte integrante della procedura di valutazione.

 

6. Il colloquio viene effettuato da una Commissione Giudicatrice nominata con decreto rettorale su proposta della struttura di riferimento dell’attività di tutorato.

 

7. Il punteggio finale conseguito da ciascun candidato sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto per i titoli e del voto attribuito al colloquio, laddove previsto quale parte integrante della procedura selettiva.

 

8. Nella formulazione della graduatoria, a parità di punteggio, di terrà conto della situazione economica equivalente (ISEE) e della minore età in caso di ulteriore parità.

 

9. I candidati dovranno essere regolarmente iscritti al momento della stipula del contratto.

 

 

Articolo 5 – Definizione dell'assegno

1. L’importo di ciascun assegno è determinato prevedendo un compenso orario minimo pari a 12 euro al lordo degli oneri.

 

2. I contratti saranno attribuiti in base all’ordine della graduatoria di merito.

 

3. I contratti relativi ad ogni tipologia di attività avranno una durata minima 50 ore.

 

4. Nel rispetto della graduatoria di merito, a ciascun candidato potranno essere assegnati più contratti a condizione che la somma delle ore di attività non superi le 200 ore complessive.

 

 

Articolo 6 - Compatibilità

1. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 8 della legge 20 dicembre 1991, n. 390, e di quelle percepite dagli iscritti al dottorato di ricerca, incluse le borse di studio regionali.

 

2. Gli assegni sono incompatibili con:

a) la contemporanea fruizione di assegni di ricerca;

b) lo svolgimento di attività lavorative, di natura subordinata o non subordinata, il cui reddito complessivo superi nel periodo di valenza del contratto il limite che la legge fissa quale soglia per essere considerato familiare a carico;

c) le collaborazioni a tempo parziale degli studenti, di cui all’art. 11 del D. Lgs 29 marzo 2012 n.68, relative allo stesso anno accademico;

d) l’iscrizione come studente a tempo parziale.

 

 

Articolo 7 – Contratto

1. Gli idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito, hanno diritto alla stipula di un contratto con l’Università di contenuto conforme a quanto disposto nel presente regolamento.

 

2. Tale contratto, esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non è pertanto valutabile come attività lavorativa ai fini dei pubblici concorsi.

 

3. L’attività di tutorato è organizzata dalle rispettive strutture didattiche che ne seguono l’andamento mediante l’individuazione di docenti di riferimento, fermo restando che l’attività stessa può avere inizio solo dopo la firma del contratto.

 

4. Con la stipula del contratto il tutor si impegna a garantire la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali il medesimo viene a conoscenza nell’esecuzione dell’attività.

 

5. In caso di rinuncia, anche parziale all’assegno, o in caso di risoluzione anticipata da parte di un vincitore, la struttura di riferimento provvederà ad informare formalmente l’Ufficio Orientamento e Tutorato della necessità di una eventuale riassegnazione. In tal caso, si procederà con la chiamata del candidato in successiva posizione utile.

 

6. L’orario di svolgimento dell’attività deve essere inserito giornalmente dal tutor nell’apposita piattaforma online per la registrazione delle presenze e validato dal responsabile della struttura.

 

7. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

a) l’espressa rinuncia volontaria da parte del tutor;

b) la perdita dello status di studente dell’Università Politecnica delle Marche (rinuncia al corso di studi, conseguimento del titolo, decadenza, trasferimento, etc.);

c) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, di cui al precedente art. 6;

d) il provvedimento di decadenza del tutor dal rapporto di collaborazione in caso di inadempienza, anche parziale, incompetenza o indegnità, segnalato dal responsabile della struttura ed accertato dall’Amministrazione.

 

8. Il rapporto può comunque essere risolto in qualsiasi momento, qualora sussistano motivate ragioni.

 

 

Articolo 8 – Formazione

1. Gli studenti collocati nella graduatoria di merito ed assegnatari delle attività di tutorato potranno essere destinatari di un percorso di formazione propedeutico allo svolgimento della specifica attività.

 

2. Qualora attivata, la partecipazione alla formazione è obbligatoria; l’assolvimento di tale obbligo, durante l’orario previsto dal contratto, è richiesto un’unica volta nella carriera di tutor.

 

3. La formazione disciplinare è demandata ai docenti responsabili dei singoli progetti.

 

4. Al fine dello svolgimento dell’attività i candidati idonei devono dimostrare l’avvenuta formazione in materia di salute e sicurezza.

 

Articolo 9 – Liquidazione degli assegni

1. L’erogazione del compenso può essere effettuata in un’unica soluzione, ad avvenuto completamento dell’attività oppure in due soluzioni, pari ciascuna al 50% dell’importo complessivo dell’assegno, ad avvenuto completamento rispettivamente del 50% del totale delle ore da svolgere (prima quota) e dell’intera attività (seconda quota).

 

2. Il compenso spettante, sia esso totale o parziale, viene erogato previa acquisizione del report indicante il numero complessivo delle ore prestate debitamente firmato dal tutor e controfirmato dal Responsabile della struttura didattica secondo le modalità previste.

 

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene erogato per le ore effettivamente svolte.

 

 

Articolo 10 - Copertura assicurativa

L'Università provvede alla copertura assicurativa del tutor contro gli infortuni e la responsabilità civile.

 

 

Articolo 11 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.