Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità

Emanato con decreto rettorale n. 980 del 28 agosto 2019

 

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

 

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo, di seguito denominato Fondo, per la premialità e per i compensi aggiuntivi destinati ai professori e ricercatori e al personale tecnico amministrativo, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 

 

Art. 2 Costituzione del fondo

 

1. Il Fondo è costituito con le risorse provenienti:

  • a) dalla mancata attribuzione ai docenti dell’Ateneo degli scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 30.12.2010, n.240;
  • b) dal recupero di compensi per incarichi esterni svolti dai Professori e dai Ricercatori senza la preventiva autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
  • c) dalle risorse appositamente stanziate dall’Ateneo per le finalità di cui all’art.1, comma 16, della legge 4.11.2005, n.230;
  • d) dalle ulteriori somme attribuite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei ai sensi dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, della legge 30.12.2010, n.240;
  • e) da quote di finanziamenti esterni, pubblici e privati, individuate dal responsabile scientifico/coordinatore del progetto o dal Direttore della struttura didattico scientifica ovvero dal Rettore in caso di progetti di Ateneo.
    In tal caso la quota destinata al Fondo è accantonata sull’importo delle relative entrate e interamente trasferita al Fondo alla chiusura a buon fine del progetto o trasferita per frazioni a seguito del versamento di tranche intermedie da parte dei soggetti finanziatori.
    La quota può essere prevista unicamente nei casi in cui non vi siano ipotesi ostative all’erogazione di compensi al personale da parte del soggetto finanziatore.

 

 

Art. 3 Finalità del Fondo 

 

1. Le risorse del Fondo di cui all’art.2, lettere a), b), c), e d) sono finalizzate all’attribuzione di compensi aggiuntivi di natura premiale a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione ad impegni, ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo stato giuridico di inquadramento, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività didattica e di ricerca.

2. Le risorse del Fondo di cui all’art. 2, lettera e), sono destinate:

-al personale docente e al personale tecnico amministrativo che abbia contribuito all’acquisizione di finanziamenti pubblici o privati per progetti di formazione, ricerca e/o terza missione;

-al personale docente e al personale tecnico amministrativo che abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di progetti formazione, ricerca e/o terza missione, qualora nei piani finanziari dei progetti ammessi a finanziamento sia fatta espressa previsione di premialità per coloro che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi progettuali.

3. Nell’ambito delle risorse previste per il personale tecnico amministrativo una quota non inferiore al 25% è destinata al personale dell’Amministrazione Centrale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi sopraindicati.

4. Le risorse stanziate e la loro distribuzione sono definite all’atto della presentazione del progetto dal Consiglio di Dipartimento su proposta, a seconda dei casi, del responsabile scientifico/coordinatore del progetto stesso o del Direttore della struttura didattico scientifica; in caso di progetti di Ateneo dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

5. Il presente regolamento non si applica alle attività inquadrabili come conto terzi, compresi Master e Corsi di perfezionamento, per le quali l'Ateneo si è dotato di apposita regolamentazione e ai progetti europei di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.6.2016.

 

 

Art. 4 Modalità di conferimento degli incarichi 

 

1. Gli incarichi di cui al comma 1) dell’art. 3 del presente Regolamento sono conferiti dal Rettore, su proposta delle strutture didattico scientifiche, verificata la copertura finanziaria.

2. La proposta dovrà indicare il destinatario, l’oggetto, la durata e il compenso previsto.

3. Gli incarichi relativi alla didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività di supporto alla didattica.

4. Gli incarichi di natura gestionale sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.

 

 

Art. 5 Modalità di erogazione dei compensi

 

1. I compensi per gli incarichi di cui al comma 1) dell’art. 3 del presente Regolamento sono liquidati al termine dell’incarico, a seguito di verifica dei risultati, effettuata e certificata dalla struttura proponente e dell’assolvimento degli obblighi didattici.

2. I compensi aggiuntivi di cui al comma 2) dell’art. 3 del presente Regolamento sono liquidati con provvedimento del Rettore per i professori e i ricercatori e del Direttore Generale per il personale tecnico amministrativo.

3. Per il personale dell’Amministrazione Centrale il compenso, di cui al precedente articolo 3 comma 3), è erogato dal Direttore Generale su proposta del Dirigente o del Responsabile di Divisione.

4. Le proposte devono indicare il destinatario, l’oggetto, la durata, il compenso previsto, la copertura finanziaria, il riferimento al progetto di formazione, ricerca e terza missione e l’attestazione di verifica dei risultati.

5. I compensi sono liquidati al ricevimento del saldo del finanziamento di riferimento.

6. Nel caso di progetti pluriennali, ove sia possibile attestare la copertura finanziaria in corso di progetto e le relative frazioni della quota complessiva di cui alla lettera e) dell’art. 2 del presente Regolamento siano state versate al Fondo, il Rettore o il Direttore Generale su proposta del responsabile scientifico/coordinatore del progetto, liquidano le quote parti del compenso in corso di progetto, previa certificazione del raggiungimento di obiettivi parziali riferiti all’oggetto di incarico.

7. Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

 

 

Art. 6  Norme finali

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e la regolamentazione di Ateneo.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione.