Decadenza dagli studi

Lo studente che non sostenga esami / acquisisca crediti per otto anni accademici consecutivi è considerato decaduto dagli studi, anche se  le tasse sono state  regolarmente pagate.

Per i corsi di studio pre- riforma (vecchio ordinamento), il computo degli otto anni va fatto dal momento in cui lo studente, trovandosi nella condizione di fuori corso, ha sostenuto l'ultimo esame.

La decadenza inoltre:

  • si interrompe   nel caso in cui lo studente  faccia passaggio ad altro corso di studio o acquisisca dei crediti (naturalmente prima di essere incorso nella decadenza).
  • non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e che siano in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potranno invece accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame di profitto sostenuto.


Con delibera del Senato Accademico in data 11/11/2003, lo studente dichiarato "decaduto" che abbia preso nuova iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal D.M. 509/1999, può chiedere la valutazione della precedente carriera scolastica, ancorché conclusa, al fine di ottenere il riconoscimento della stessa in termini di crediti formativi universitari. In tal caso il Consiglio di Facoltà o l'Organo da quest'ultimo delegato determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative e pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 6, comma 5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali).