D.R. n^ 813

I L   R E T T O R E

 

VISTA la Legge 9.05.1989, n^ 168 ed in particolare l'art. 6;

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche;

VISTA la Legge 7.8.1990, n^241 concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge n^ 104 del 5.02.1992;

VISTA la Legge n^ 476/84 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge n^ 335/95 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.M. 4.10.2000 in materia di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari;

VISTO il D.P.R. n^ 445 del 28.12.2000, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n^196, agli artt. 11 e 13;

VISTO  il D.Lgs. n^ 198 dell’11.04.2006, in materia di Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge n^ 246 del 28.11.2005;

VISTO il D.P.R. n^ 252 del 3.05.2006, in materia di regolamentazione del deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico;

VISTA la Legge 30.12.2010, n^ 240, in particolare gli artt. 22 e 29;

VISTO il D.M. n^ 102 del 9.03.2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Assegni di Ricerca approvato dal Senato Accademico nella seduta del 5.7.2011, come successivamente integrato e modificato nella seduta del 22.03.2013, ed in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) che - in applicazione dell’art. 22, comma 4, lettera a) della Legge n^ 240/2010 - prevede il conferimento di assegni “per l’esecuzione di progetti di ricerca presentati autonomamente dai candidati a seguito di un unico bando sulle aree scientifiche individuate dalle strutture interessate”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.06.2012 con la quale, in linea con l’obiettivo strategico dell’Ateneo di incrementare il livello di internazionalizzazione, sono stati destinati € 480.000,00 ad assegni di ricerca da usufruire interamente all’estero presso università o centri di ricerca, con i quali sia stato precedentemente stipulato un accordo di collaborazione;

VISTA la delibera del Senato Accademico in data 3.10.2012 con la quale è stato ripartito il suddetto importo nella misura di € 40.000,00 per ciascuna struttura dipartimentale, da destinare al trattamento economico di assegni di ricerca di durata annuale da conferire ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera a) della Legge n^ 240/2010, su aree scientifiche di interesse delle strutture medesime e previa selezione pubblica, con bando redatto anche in lingua inglese;

CONSIDERATO che tale importo, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, deve intendersi comprensivo delle spese di viaggio e di soggiorno all’estero, sostenute per il periodo di validità dell’assegno;

VISTA la richiesta avanzata nel merito dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione con Provv.to n^ 64 del 18.07.2013, in riferimento all’accordo di collaborazione attualmente in corso con la Vienna University of Technology, Faculty of Informatics, Institute of Information Systems;

VISTA la nota allegata al Provv.to n^ 64/2013, con cui il Prof. Helmut Veith, docente in servizio presso la suddetta struttura, attesta la disponibilità ad accogliere un assegnista di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche, al fine di condurre una ricerca della durata di un anno in materia di verifica dei modelli e sistemi temporizzati, di reciproco interesse;

TENUTO CONTO della relativa presa d’atto del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 luglio 2013;

 

 

D E C R E T A

 

Art. 1 – Finalità

Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera a) della Legge 240/2010 e dell’art. 2 del vigente Regolamento, è indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca di durata annuale da usufruire interamente all’estero, come da seguente prospetto riepilogativo:

Struttura dipartimentale

Area scientifica

Università o Centro di ricerca all’estero con cui è in corso un accordo di collaborazione

Oggetto della collaborazione

Importo a.l. (comprensivo delle spese di viaggio e di soggiorno all’estero)

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Area 09 (Ingegneria Industriale e dell’Informazione)

Vienna University of Technology, Faculty of Informatics, Institute of Information Systems

Verifica formale di sistemi parametrizzati

€ 40.000,00

Per quanto riguarda i Settori scientifico-disciplinari interessati, si fa rinvio al D.M. del 4.10.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n^ 249/2000, con cui gli stessi vengono rideterminati e loro declaratoria.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento.

Art. 2 – Requisiti.

Per la partecipazione alla selezione, è richiesto, pena l’esclusione, il possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito nell’ambito dell’area scientifica, oggetto del bando di concorso.

I candidati dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, la descrizione di un progetto di ricerca da sviluppare, riferito ad una tematica nell’ambito dell’area e dell’oggetto della collaborazione in corso, come indicato all’art. 1 del bando.

Il candidato dovrà specificare:

-          il contesto in cui la ricerca si inserisce,

-          la metodologia prevista,

-          i risultati che si intendono conseguire e l’articolazione in fasi.

Ogni candidato potrà presentare un solo progetto di ricerca.

E’ escluso il personale di ruolo presso questa od altre Università e presso istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione. E’ escluso, altresì, il personale di ruolo dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74 - comma 4 -  D.P.R. n^ 382/1980.

Non possono partecipare ai procedimenti per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22, comma 4, lettera a) della Legge n^ 240/2010 coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore o ricercatore appartenente alla struttura interessata al progetto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Oltre ai requisiti di cui sopra, è richiesto:

-                      l’idoneità fisica alla svolgimento dell’attività di ricerca;

-                      il limite massimo di 38 anni di età (tale limite si intende superato alla mezzanotte del giorno del compleanno);

-                      la conoscenza della lingua inglese.

I cittadini di altri Stati dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione.

Nella domanda dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e specificare il recapito eletto in Italia ai fini della selezione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva alle procedure. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori delle selezioni in base alla normativa vigente.

Art. 3 – Commissioni Giudicatrici.

Le domande dei candidati, unitamente ai progetti di ricerca dagli stessi proposti, verranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, composta da tre Professori o Ricercatori Universitari, appartenenti all’area indicata all’art. 1 del presente bando, sentito il Dipartimento interessato.

Art. 4 – Valutazione dei titoli e colloquio.

La selezione avverrà con idonee procedure di valutazione comparativa tra gli aspiranti sulla base dei seguenti criteri:

-  Attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero,

-  Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all’estero),

 

 

 

fino a punti 40

-   Pubblicazioni scientifiche,                        

fino a punti 10

-    colloquio inteso ad accertare l’attitudine alla ricerca in relazione agli argomenti scientifici connessi al progetto di ricerca presentato e sua pertinenza all’area scientifica, oggetto del bando di concorso,

-   originalità della ricerca proposta,

-   potenzialità di realizzazione del progetto nei tempi previsti e tenuto conto del contesto di conoscenze disponibili.

 

fino a punti 50

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni precede il colloquio.

La convocazione per la presentazione del progetto avrà luogo presso i locali messi a disposizione dall’Ateneo e verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo www.univpm.it sotto la voce “Concorsi – Concorsi vari – Assegni di Ricerca”.

La pubblicazione dell’avviso sul portale d’Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione al colloquio.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione esprimerà un giudizio adeguatamente motivato su ciascuno di essi e formulerà una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e al progetto presentato e discusso,  designando il vincitore.  

In caso di rinuncia dello stesso, si procederà allo scorrimento all’interno della medesima graduatoria.

Saranno considerati idonei  i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100, di cui non meno di 30/50 nel progetto.

La graduatoria ha validità per un periodo pari a un terzo della durata del contratto ed è pubblicata sul sito dell’Ateneo e all'albo ufficiale dell'Università, in P.zza Roma, n^ 22.

 Art. 5 – Domanda e termine di presentazione.

Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’Allegato B, dirette al Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, con sede in P.zza Roma n^ 22 – Ancona, dovranno pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio del giorno lunedì 23 settembre 2013 se presentate direttamente o spedite entro il termine indicato, per raccomandata postale con avviso di ricevimento. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà redigere la domanda secondo lo schema allegato, indicando il nome, il cognome, il domicilio eletto ai fini della selezione (completo di codice di avviamento postale), recapito telefonico e sotto la propria responsabilità:

1) data di nascita;

2) titolo di studio posseduto, università che lo ha rilasciato e data di conseguimento;

3) cittadinanza di cui è in possesso;

4) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

5) di avere l’idoneità fisica alla svolgimento dell’attività di ricerca;

6) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore o ricercatore appartenente alla struttura interessata al progetto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

7) di non usufruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite (con l’eccezione di quelle cumulabili, specificate nel successivo art. 9);

8) la conoscenza della lingua inglese;

9) per i cittadini di altri Stati, la conoscenza della lingua italiana.

I candidati portatori di handicap potranno richiedere ai sensi della Legge n^ 104/92 l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica.

Alla domanda il candidato dovrà allegare:

-   la descrizione di un progetto di ricerca da sviluppare, facendo espresso riferimento all’area scientifica messa a concorso, indicata all’art. 1 del presente bando.

-   dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n^ 445/2000, comprovante il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando, quale requisito;

-   curriculum della propria attività scientifica e professionale;

-   abstract della tesi di dottorato di ricerca,

-   titoli e pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini della selezione;

-   elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda  o da eventuali disguidi postali o telematici, o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda i documenti comprovanti i titoli posseduti, utilizzando le modalità indicate nel D.P.R. n^ 445 del 28.12.2000, in materia di autocertificazione. A tal fine può essere utilizzato l’Allegato C al presente bando.

Ai fini della possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, ai cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Con riferimento ai titoli e alle pubblicazioni che si ritengono utili al fine delle presenti selezioni, i candidati, ove presentino fotocopie in luogo degli originali, dovranno allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti la conformità all’originale.

Qualora la suddetta documentazione venga spedita o presentata direttamente da persona diversa dal candidato, dovrà essere prodotta anche copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (sono ritenuti validi soltanto i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una Amministrazione dello Stato).

In caso di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà mancanti della copia fotostatica del documento di identità, il candidato verrà ammesso a partecipare alla procedura, ma non si procederà alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di cui si tratta.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.
Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca o spagnola.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale, o anche - ove previsto - con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui si attesti la conformità della traduzione a quanto contenuto nel documento.

Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile da parte della Commissione Giudicatrice, ai soli fini della selezione di cui al presente bando.

Non è consentito il riferimento a documenti già presentati presso questa Università.

Art. 6 – Presentazione dei documenti.

Il vincitore della selezione dovrà presentare alla Ripartizione Reclutamento Docenti, Ricercatori e Assegni dell'Università Politecnica delle Marche, con sede in P.zza Roma n^ 22 - Ancona, i seguenti documenti:

 

1.  fotocopia di un documento di identità in corso di validità ( in sostituzione del certificato di nascita e di cittadinanza); per i cittadini extracomunitari, certificato di nascita e di cittadinanza;

2.  dichiarazione attestante che il vincitore non presta servizio presso questa od altre Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, ENEA, ASI, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma 4, del DPR n^ 382/1980, né alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o privati o, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per la nuova attività;

3.  dichiarazione attestante che il vincitore della selezione non usufruisce di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e che non risulta iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero ed a master universitari.

Per le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) è disponibile un modello predisposto presso la Ripartizione Reclutamento Docenti, Ricercatori e Assegni.

Ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. n^ 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo effettuato da questa Amministrazione, mediante riscontro delle dichiarazioni, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti, il contratto di diritto privato si intenderà risolto, in quanto stipulato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi della normativa vigente, i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art. 7 – Responsabilità scientifica dei progetti vincitori.

Ad avvenuta approvazione degli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, la struttura interessata al progetto di ricerca, vincitore della selezione, dovrà individuare il Docente o Ricercatore in qualità di referente per il progetto stesso.

Art. 8 - Recesso e preavviso.

 In caso di recesso dal contratto, il titolare dell’assegno di ricerca è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 9 -  Compiti e valutazione dell’attività.

Il titolare dell’assegno di ricerca collabora allo svolgimento dell’attività di ricerca, mediante stipula di apposito contratto di diritto privato a tempo determinato della durata prevista dall’art. 1 del presente bando.

Tale contratto non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.

Gli assegni di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università o degli enti di cui al precedente art. 2 - comma 2.

L’assegnista dovrà presentare allo scadere della durata dell’assegno al Responsabile della ricerca una relazione sull’attività svolta, ai fini della valutazione della stessa. Il Responsabile, dopo averla vistata, la sottoporrà al Consiglio del Dipartimento di afferenza perché deliberi in merito.

In caso di valutazione negativa sull’attività in corso di svolgimento, il Responsabile della ricerca invierà una motivata relazione, per il tramite del Preside, al Rettore, che notificherà la risoluzione del contratto al titolare dell’assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Al termine del rapporto di collaborazione, i soggetti di cui all’art. 22 della Legge n^ 240/10 sono tenuti a depositare il risultato della collaborazione di ricerca presso la struttura di appartenenza, dandone contestuale comunicazione alla Ripartizione Reclutamento Docenti, Ricercatori e Assegni dell’Ateneo.

Art. 10 – Cumulo – Compatibilità – Interruzioni.

La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero ed a master universitari.

Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui all’art. 2, comma 2, deve essere collocato in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’assegno di ricerca.

L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che l’intera durata dell’assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 11 – Importo.

L’importo annuo dell’assegno in parola, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, comprensivo delle spese di viaggio e di soggiorno all’estero, è determinato in € 33.761,00.

L’importo dell’assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili posticipate e, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di selezione all’art. 8, per la sua durata.

Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13.08.1984, n^ 476, e successive integrazioni e modificazioni (esenzione da prelievo fiscale) nonché, in materia previdenziale quelle di cui all’art. 2 – commi 26 e seguenti – della Legge 8.08.1995, n^ 335 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12 – Pubblicità.

Avviso del presente bando verrà esposto all’albo Ufficiale dell’Università Politecnica delle Marche, sito in P.zza Roma n^ 22 - Ancona, presso le rispettive Facoltà, nonché sotto la voce “Concorsi - Concorsi Vari - Assegni di Ricerca” del sito Internet dell’Ateneo http://www.univpm.it , sul sito istituzionale del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess .

Art. 13 – Trattamento dei dati.

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Università Politecnica delle Marche ai sensi degli artt. 11 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs 30.06.2003, n^196 per le finalità di gestione del concorso e di eventuale attribuzione degli assegni in questione.

Art. 14 – Restituzione titoli.

Entro quattro mesi dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità degli atti, scaduti in ogni caso i termini per eventuali ricorsi (60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ateneo dell’esito della selezione), i candidati non risultati vincitori potranno rientrare in possesso delle pubblicazioni e della documentazione allegate alla domanda di partecipazione recandosi, personalmente o tramite delegato, presso gli uffici della Ripartizione Reclutamento Docenti, Ricercatori e Assegni, Piazza Roma, 22 – Ancona, o formulando apposita richiesta di invio, corredata di copia leggibile della ricevuta del versamento, su c/c bancario intestato all’Università Politecnica delle Marche – UniCredit Banca di Roma S.p.A. – Piazza Roma 25 – Ancona  (coordinate bancarie IBAN: IT95P0200802626000000600882), del contributo di € 13,00.

La restituzione sarà effettuata salvo contenzioso in atto.

Trascorso tale termine, questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

Art. 15 – Rinvio normativo.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni citate in premessa.

Ancona,   3 settembre 2013

 

  f.to  IL RETTORE