Allegato n. 3
TITOLI DI PREFERENZA A PARITA' DI MERITO
(art. 5, 4° e 5° comma, DPR 9.5.1994 n. 487,
integrato con DPR 30.10.1996 n. 693 e con l'art. 2, comma 9, della
Legge 16.6.1998 n. 191)
1.
gli
insigniti di medaglia al valor militare;
2.
i mutilati ed
invalidi di guerra ex combattenti;
3.
i mutilati ed
invalidi per fatto di guerra;
4.
i mutilati ed
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5.
gli orfani di
guerra;
6.
gli orfani dei
caduti per fatto di guerra;
7.
gli orfani dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8.
i feriti in
combattimento;
9.
gli insigniti
di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché
i capi di famiglia numerosa;
10.
i figli dei
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
11.
i figli dei mutilati
ed invalidi per fatto di guerra;
12.
i figli dei
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13.
i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti in guerra;
14.
i genitori vedovi
non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15.
i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16.
coloro che
abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17.
coloro che
abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
18.
i coniugati e i
non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19.
gli invalidi ed
i mutilati civili;
20.
i militari
volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la
preferenza è determinata:
a)
dal numero dei
figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b)
dall'aver
prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c)
dalla minore
età.