Maternità

Informazioni sulla fruizione dell'astensione per maternità e assenze per malattie del bambino
 

Astensione anticipata (interdizione)

 

 

L'astensione anticipata dal lavoro è obbligatoria nei seguenti casi:

  • complicanze della gestazione;
  • condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della madre e del bambino
  • impossibilità di spostamento ad altre mansioni

Nel primo caso l'astensione dal lavoro è disposta dall’Azienda Sanitaria Territoriale, previa domanda dell'interessata.

Nel secondo e terzo caso l’astensione dal lavoro è disposta dalla Direzione territoriale del Lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza accerti l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione.

I periodi di astensione anticipata per complicanze della gestazione e per ambienti di lavoro a rischio sono retribuiti per intero.

Riferimenti normativi

  1. Lgs. 151/2001 art. 17
 

Congedo di maternità (astensione obbligatoria)

 

 

Previa presentazione del certificato di gravidanza dal quale risulti la data presunta del parto, l’astensione obbligatoria spetta:

  • durante i due mesi antecedenti alla data presunta del parto;
  • quando il parto avvenga dopo tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • durante i tre mesi dopo il parto.

Entro i 30 giorni successivi alla data del parto, la lavoratrice è tenuta a presentare all’Amministrazione l’autocertificazione attestante la nascita del figlio.

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità post-parto per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice in caso di:

  • morte o di grave infermità della madre;
  • abbandono da parte della madre e/o di affidamento esclusivo del bambino al padre;

per avvalersi del diritto il padre lavoratore dovrà presentare all’Ufficio Affari Generali e Gestione Orario di Lavoro una richiesta corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

I periodi di astensione obbligatoria pre-post parto sono retribuiti al 100% del trattamento economico.

Il congedo di maternità di 3 mesi spetta anche alla lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, mentre in caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti.

 

Riferimenti normativi

D. Lgs. 151/2001 art. 16

Flessibilità del congedo di Maternità

 

 

L’astensione obbligatoria può essere fruita in maniera flessibile presentando il certificato del ginecologo convenzionato con SSN e il certificato del medico specialista della Medicina del Lavoro, che attesti che l’opzione non arrechi pregiudizio alla gestante. Accertati i presupposti, la gestante può astenersi dal lavoro con una delle seguenti modalità:

- un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto

- dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi

Nel caso in cui sopraggiunga una malattia durante il periodo di rinuncia al congedo pre-parto, la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità sin dal primo giorno del verificarsi dell’evento morboso.

Nel caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

 

Riferimenti normativi

Lgs. 151/2001 art. 20

 

 

Congedo di Maternità in caso di adozione e affidamento

 

 

E’ prevista l’equiparazione del trattamento dei genitori adottivi o affidatari a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità e congedi parentali, a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato.

Il congedo di maternità spetta, alle lavoratrici che abbiano adottato un minore per un periodo massimo di cinque mesi.

In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia.

Nel caso di adozione internazionale può essere fruito anche nel periodo di permanenza all’estero e comunque entro cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in Italia.

La lavoratrice e il lavoratore che nel periodo di permanenza all’estero per l’adozione non usufruiscono del congedo di maternità o paternità o ne usufruiscano solo in parte, hanno diritto al congedo non retribuito senza diritto all’indennità.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

In alternativa, il congedo spetta alle medesime condizioni al padre lavoratore dipendente.

 

Riferimenti normativi

Lgs. 151/2001 art. 26

 

Congedo di Paternità obbligatorio

 

 

Per congedo di paternità obbligatorio si intende l’astensione dal lavoro del padre lavoratore per un periodo di 10 giorni lavorativi.

Il padre lavoratore ha diritto di fruire del congedo di paternità dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo.

Il congedo non è frazionabile ad ore ed è fruibile anche in via non continuativa. Il congedo di paternità è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo e può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

La durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi, In caso di parto plurimo 

In caso di morte perinatale del figlio, il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Se possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, è dovuto un preavviso non inferiore ai 5 giorni.

 

Riferimenti normativi

Lgs. 151/2001 artt. 28 e 27 bis (articolo inserito dall’art. 2, comma1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105).

 

Modulo Istanza congedo paternità(410 KB)

 

 

Congedo parentale (astenzione facoltativa)

 

 

Previa presentazione di richiesta con un preavviso non inferiore a 5 giorni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente all’altro, per un periodo complessivo di 10 mesi nei primi 12 anni di vita del bambino. Il congedo parentale può essere fruito anche a metà giornata.

 Nell’ambito di questo limite (10 mesi complessivi fino a 12 anni di vita del figlio), il diritto all’astensione è così ripartito:

  • alla madre, terminato il periodo di astensione obbligatoria, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi.
  • al padre spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi; il limite del padre è elevato a 7 mesi (ed il limite complessivo è elevato a 11 mesi) quando egli eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore ai 3 mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 10 mesi; si rientra in tale condizione in caso di morte o abbandono dell'altro genitore, o di affidamento esclusivo risultante da un provvedimento formale.

 Il trattamento economico spettante è il seguente:

  • fino al dodicesimo anno di vita del bambino e per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente tra i due genitori, il congedo parentale è retribuito per il primo mese al 100% e per i rimanenti 5 mesi al 30% ;
  • il restante periodo di congedo parentale, e comunque quello fruito fino ai dodici anni di vita del bambino, nel limite massimo cumulativo di 10/11 mesi, è retribuito al 30% solo se il reddito individuale autodichiarato dal dipendente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'INPS;
  • i periodi di congedo retribuiti al 100% del trattamento economico non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e della 13° mensilità;
  • i periodi di congedo retribuiti al 30% del trattamento economico e quelli senza assegni non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e della 13° mensilità;

Nell’ipotesi in cui il minore sia in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, entrambi i genitori, alternativamente possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di 3 anni, fruibile in misura continuativa o frazionata, comprensivo del periodo di normale congedo parentale, entro il compimento del 12° anno di vita del minore con diritto al 30% della retribuzione.

Il prolungamento del congedo è accordato a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, salvo il caso che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori.

In alternativa al prolungamento del congedo parentale, i genitori di minore in situazione di handicap grave possono fruire di 3 giorni di permesso mensile o di 2 ore di permesso al giorno sino al 3° anno di vita del bambino 

Pertanto, i genitori anche adottivi o affidatari con figli in situazione di handicap grave possono fruire:

  • fino a 3 anni: di 3 giorni di permesso mensile o di 2 ore di riposo giornaliere o del prolungamento   del congedo parentale;
  • oltre a 3 anni e fino ai 12 anni: di 3 giorni di permesso mensile o del prolungamento del congedo parentale;
  • oltre i 12 anni: di 3 giorni di permesso mensile.

 

 
Casi
Congedo
Indennità
Si astiene dal lavoro solo la madre
massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio fino al 12° anno
primo mese al 100% e i successivi al 30% della retribuzione
Si astiene dal lavoro solo il padre
massimo 6 mesi (elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionabile di almeno 3 mesi) per ogni figlio fino al 12° anno
primo mese al 100% + i successivi 5 mesi al 30% della retribuzione + 1 mese senza assegni
Si astengono dal lavoro entrambi i genitori
massimo di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionabile di almeno 3 mesi)per ogni figlio fino al 12° anno
primo mese al 100% + i successivi 8 mesi al 30% della retribuzione + 1 mese senza assegni indennizzabili nella stessa misura solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 il Trattamento minimo
Si astiene dal lavoro il genitore solo
11 mesi continuativi o frazionati per ogni figlio fino al 12° anno
primo mese al 100% + i successivi 8 mesi al 30% della retribuzione + 2 mesi senza assegni indennizzabili nella stessa misura solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 il Trattamento minimo
 
 

 

Modulo Istanza(122 KB)  

Dichiarazione Sostitutiva Dell’atto Notorio (16 KB)

 

Riferimenti normativi

Lgs. 151/2001 artt. 32-33-34-35

CCNL del 16/10/2008, art. 31

 

 

 

Assenza per malattia del bambino

 

 

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino fino all'età di 8 anni, presentando idonea certificazione medica.

Nei primi 3 anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente e complessivamente, per trenta giorni all'anno con retribuzione al 100%; dopo i 3 anni e fino agli 8 anni del bambino, entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, per un massimo

di 5 giorni ciascuno senza retribuzione.

 Le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità.

 

Certificato prodotto dal pediatra in cui si dichiara che il genitore assiste il bambino

Dichiarazione Sostitutiva Dell’atto Notorio (16 KB)

 

Riferimenti normativi

Lgs. 151/2001 artt. 47 – 48 - 49

 

Congedi parentali in caso di adozione o affidamento

 

II congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il congedo parentale è di complessivi 11 mesi tra entrambi i genitori:

  • alla madre, terminato il periodo di astensione obbligatoria, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi.
  • al padre spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi; il limite del padre è elevato a 7 mesi (ed il limite complessivo è elevato a 11 mesi) quando egli eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

Riferimenti normativi

Lgs. 151/2001 art. 36

 

Riepilogo

 
Tipologia di assenza
Durata dell'assenza
Da allegare alla domanda
Congedo di maternità
2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo
Certificato del medico specialista indicante la data presunta del parto e poi dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita
Flessibilità di maternità
1 mese prima e 4 mesi dopo oppure dall'evento del parto entro i cinque mesi successivi
Certificato rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato e certificato rilasciato dalla Medicina del lavoro e poi dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita
Astensione anticipata per complicanze della gestazione
 
Certificato rilasciato dall'Ispettorato del lavoro
Astensione anticipata per ambiente lavorativo a rischio
 
Certificato rilasciato dalla Medicina del lavoro
Certificato rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro
Astensione obbligatoria post parto per ambiente lavorativo a rischio
Sette mesi dopo la data effettiva del parto
Certificato rilasciato dalla Medicina del lavoro
Astensione obbligatoria post parto per ambiente lavorativo a rischio
Sette mesi dopo la data effettiva del parto
Certificato rilasciato dalla Medicina del lavoro
Congedo parentale
6 mesi per la madre
7 per il padre, massimo 10 mesi complessivi elevabili a 11 se il padre usufruisce almeno di 3 mesi
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per reddito presunto in caso di congedo senza assegni, indennizzabile al 30% solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 il trattamento minimo
Assenza per malattia del figlio fino a 3 anni
30 giorni l'anno per entrambi i genitori fino al terzo anno di vita del figlio
Certificato medico e dichiarazione sostitutiva con indicato quanti giorni ha usufruito l'altro genitore e la sede di lavoro dello stesso
Assenza per malattia del figlio dai 3 agli 8 anni
5 giorni l'anno per ciascun genitore
Certificato medico
Congedo di maternità
Adozioni - Affidi
5 mesi (Adozione)
3 mesi (affido)
copia del decreto o certificato di adozione
Congedo parentale
Adozioni - Affidi
6 mesi per la madre
7 per il padre, massimo 10 mesi complessivi elevabili a 11 se il padre usufruisce almeno di 3 mesi
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per reddito presunto in caso di congedo senza assegni, indennizzabile al 30% solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 il trattamento minimo
 
 

Contatti:

Area Risorse Umane e Servizi Informativi

Servizio Programmazione Gestione e Sviluppo Professionale PTA

Ufficio Affari Generali e Gestione Orario di lavoro

Via Oberdan, 8 - 60122  Ancona

Tel: +39 071 2202258 - 2202250 - 2202372 - 2202431
email: presenzepta@univpm.it