Regolamento Incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica

 

Emanato con D.R. n. 810 dell'11.07.2011 e modificato con D.R. n. 421 del 30.06.2014, D.R. n. 415 dell'1.4.2019 e D.R. n. 1108 del 25.9.2019.

 

 

 

Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione

 

1. L'Università Politecnica delle Marche sulla base delle esigenze didattiche espresse dai Consigli delle strutture interessate, coordinate dalle strutture di coordinamento didattico, può conferire, nei limiti dell’ apposito stanziamento di bilancio, incarichi di insegnamento nei corsi di studio previsti dall’art. 3 del regolamento di cui al DM 22.10.04, n. 270 e incarichi di supporto alla didattica.
2. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla legislazione vigente e nel rispetto del codice etico e delle norme previste dallo Statuto, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento dei predetti incarichi.

 

 

TITOLO I – Incarichi di insegnamento

 

Art.2 - Requisiti

 

1. Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti :

  • a professori e ricercatori universitari di ruolo;
  • a esperti di elevata qualificazione scientifica e/o professionale;

2. La qualificazione scientifica e professionale attinente all’insegnamento oggetto dell’incarico è attestata da titoli e pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale. È altresì richiesta un’anzianità di laurea (specialistica, magistrale o secondo il vecchio ordinamento) di almeno dieci anni. L’anzianità di cui sopra è ridotta a cinque anni in caso di possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica.

 

 

Art. 3 - Attribuzione insegnamenti per chiara fama

 

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, i Consigli delle strutture competenti possono proporre al Rettore nell’ambito delle disponibilità del bilancio di Ateneo o utilizzando fondi appositamente donati da privati, imprese o fondazioni, il conferimento diretto di incarichi di insegnamento, senza attivazione delle procedure selettive di cui al presente regolamento, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Gli incarichi hanno validità per l’anno accademico di riferimento e possono essere rinnovati alle medesime condizioni, per un periodo massimo di cinque anni previa valutazione dell’attività svolta.
2. La proposta dell’incarico, deliberata dalle strutture, è comunicata al Rettore che, previo parere favorevole del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università, la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

 

 

Art. 4 –  Modalità di conferimento

 

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento, sono affidati mediante contratto di diritto privato o mediante provvedimento rettorale se conferiti a personale universitario. In tal caso qualora si tratti di attività rientranti nei propri doveri istituzionali sono da intendersi a titolo gratuito.

2. Il ricorso all’attivazione di insegnamenti mediante contratto di diritto privato è ammesso quando siano state esperite senza esito le procedure per l’affidamento di attività didattica a professori e ricercatori di ruolo dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine appartenenti alla stessa struttura didattica o ad altra struttura dell’Ateneo o ad altra Università.

3. Nel caso in cui gli insegnamenti vengano attribuiti a docenti e ricercatori interni, la retribuzione è subordinata all'assolvimento dell’impegno orario minimo previsto dalla normativa vigente e all’accertamento delle condizioni approvate dal Senato Accademico.

4. Qualora l'Ateneo abbia stipulato convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593, gli incarichi possono essere attribuiti, senza il ricorso alle procedure selettive di cui all’art. 5 del presente regolamento, su proposta dell'ente convenzionato e previa valutazione comparativa della qualificazione professionale da parte della struttura didattica, ai dipendenti dell'Ente stesso senza oneri per l'Università.

5. Possono essere stipulati contratti a titolo gratuito alle condizioni di cui all’art. 23 della legge 240/2010.

6. I contratti di cui ai commi precedenti hanno la durata di un anno accademico. Il Consiglio della struttura interessata può richiedere al Rettore il rinnovo del contratto per un periodo massimo di due anni, previa verifica delle seguenti condizioni:

  • persistenza delle originarie esigenze didattiche,
  • assenza di disponibilità da parte di docenti dell’Ateneo a ricoprire l’incarico,
  • valutazioni positiva dell’attività didattica svolta da parte dei discenti,
  • copertura finanziaria.

7. Il titolare del contratto decade dallo stesso qualora, in sede di programmazione didattica annuale, l’insegnamento venga attribuito a un professore di ruolo.

8. In ogni caso non può essere stipulato nell’ambito dell’Ateneo con lo stesso soggetto e nel medesimo anno accademico, più di un contratto di insegnamento. In caso di cumulo di rapporti decide il Senato Accademico, su richiesta della struttura competente.

 

 

 

 Art. 5 - Procedure di selezione

 

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento viene emesso dal Rettore, previa delibera del Consiglio della struttura, un avviso di selezione contenente l’indicazione dell’incarico da conferire, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli, dei criteri e delle modalità per la valutazione comparativa dei candidati.

2. Del bando è data pubblicità mediante pubblicazione su sito Internet dell'Ateneo per non meno di dieci giorni.

3. Pervenute le domande di attribuzione dell'incarico, i Consigli delle strutture interessate procedono alla valutazione comparativa dei candidati e deliberano la proposta di attribuzione dell'incarico motivando il giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale degli stessi.

4. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata sulla base del curriculum scientifico e professionale, dei titoli professionali, scientifici e accademici espressamente dichiarati, delle pubblicazioni e lavori presentati, secondo i seguenti criteri oltre a quelli eventualmente indicati dalle strutture proponenti:

  • congruenza dell’attività professionale e scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento per i quali è bandita la selezione;
  • elevata qualificazione della produzione scientifica del candidato in relazione al settore scientifico disciplinare oggetto del bando.

 

 

Art.  6  Diritti e doveri dei titolari degli  incarichi

 

1. I titolari di incarichi di insegnamento svolgono le attività didattiche previste per il corso ufficiale dalla delibera della struttura interessata (lezioni, esercitazioni e seminari). Le attività didattiche comprendono anche l’accertamento dell’apprendimento, nonché compiti di orientamento, assistenza agli studenti e tutorato.

2. Partecipano alle commissioni delle verifiche di profitto relative all’incarico attribuito in tutte le sessioni dell’anno accademico, compreso l’appello straordinario previsto per i primi mesi dell’anno accademico successivo.

3. I soggetti incaricati possono far parte delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio e partecipano inoltre con voto consultivo ai consigli dei corsi di studio ove costituito, tranne che alle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di didattica.

4. I titolari di contratti possono partecipare ad attività di ricerca previa delibera del Consiglio del Dipartimento cui afferisce il settore scientifico disciplinare del corso di insegnamento.

5. I titolari di contratti per incarichi di insegnamento in discipline medico cliniche possono partecipare ad attività di ricerca e ad attività assistenziale presso strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, previa delibera del Consiglio del Dipartimento cui afferisce il settore scientifico disciplinare del corso di insegnamento e nel rispetto degli accordi esistenti tra gli Enti convenzionati e l’Università, nonché previa autorizzazione da parte dei responsabili degli Enti stessi ai fini dello svolgimento dell’attività e dell’accesso alle strutture che avviene sotto la responsabilità assistenziale del Direttore della struttura stessa.

 

 

 

Art.7 - Contratti per l’attivazione di corsi integrativi

 

1. Su motivata richiesta del Consiglio delle strutture didattico-scientifiche coordinate dalle strutture di coordinamento della didattica, possono essere conferiti corsi integrativi a insegnamenti ufficiali con contratto di diritto privato a studiosi o esperti italiani o stranieri di adeguata e comprovata qualificazione scientifica e/o professionale.

2. La qualificazione professionale e scientifica deve essere comprovata da titoli e pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale. È altresì richiesta un’anzianità di laurea (specialistica, magistrale o secondo il vecchio ordinamento) di almeno dieci anni. L'anzianità di cui sopra è ridotta a cinque anni in caso di possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione.

3. I contratti sono conferiti attraverso procedure di selezione pubblica, cui è data pubblicità mediante pubblicazione su sito internet dell’Ateneo e previa valutazione comparativa dei candidati.

5. Il corso integrativo può essere svolto anche dopo la conclusione del corso ufficiale, purché prima che vengano sostenuti i relativi esami.

6. Il titolare di corsi integrativi deve garantire la sua presenza per almeno cinque giorni lavorativi e può partecipare alle commissioni delle verifiche di profitto relative al corso di insegnamento cui il corso integrativo si riferisce.

 

 

 

Art.8 – Trattamento economico

 

1. Il trattamento economico è determinato dalla struttura secondo quanto previsto dal D.M. 21.7.2011 n. 313 adottato dal Ministro dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed è compreso tra un minimo di euro 25 e un massimo di euro 100 per ciascuna ora di insegnamento. 

2. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di insegnamento di alta qualificazione è di importo non inferiore a quello sopraindicato.

3. Il corrispettivo viene corrisposto:

  • per i cittadini stranieri in un'unica soluzione dietro presentazione del registro delle attività, con eventuale anticipazione del 80% dell'importo, subordinatamente alla dichiarazione attestante l’inizio delle lezioni, resa rispettivamente dal Responsabile della struttura o dal titolare del corso ufficiale (per i soli corsi integrativi);
  • per i cittadini italiani in una o in due soluzioni, di cui la prima è liquidata per un ammontare pari al 60% dell'importo, dietro presentazione del registro delle lezioni debitamente firmato dal Responsabile della struttura o dal titolare del corso ufficiale (per i soli corsi integrativi); la seconda viene corrisposta alla fine dell'anno accademico, a seguito di dichiarazione del Responsabile della struttura attestante il regolare svolgimento delle attività attribuite.

 

 

 

TITOLO II – Incarichi di supporto alla didattica

 

Art. 9 -  Oggetto dell’incarico

 

1. Su richiesta dei Consigli delle strutture interessate possono essere stipulati contratti a titolo retribuito con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali per l’affidamento di attività finalizzate all’assistenza e al sostegno agli studenti presso i corsi di laurea mediante esercitazioni aggiuntive rispetto all'orario del corso ufficiale e attività di tutorato all'intera classe o a gruppi di studenti.

2. Al titolare del contratto di supporto alla didattica è richiesto un impegno massimo di 80 ore per anno accademico.

3. Tale attività, svolta in ore non coincidenti con l'orario ufficiale del corso, è documentata da un apposito registro che al termine dell'attività verrà controfirmato dal docente titolare del corso e dal Responsabile della struttura e costituirà documento necessario per la liquidazione del compenso.

4. Il titolare del contratto di cui al presente articolo dovrà sottoscrivere un impegno a non effettuare lezioni private agli studenti dei corsi di studio dell’Università Politecnica delle Marche.

5. Possono essere conferiti incarichi di supporto alla didattica, per un impegno orario massimo di 120 ore annue, per il coordinamento organizzativo delle attività di tutorato, produzione e coordinamento dei materiali di studio, supervisione e formazione dei tutor, monitoraggio, documentazione e valutazione di impatto delle attività dei tutor. 

6. L’ attività è documentata da un apposito registro che, controfirmato dal Responsabile della struttura, costituirà documento necessario per la liquidazione del compenso.

 

 

 

Art. 10 -  Procedura per l'attribuzione dell'incarico

 

1. Il Consiglio della struttura, in sede di programmazione didattica, sulla base delle richieste formulate dai docenti interessati, delibera gli incarichi da attribuire nei limiti delle risorse disponibili.

2. In attuazione di quanto disposto dai Consigli delle strutture, l’Amministrazione, entro il 31 ottobre e il 28 febbraio per eventuali richieste residuali, emette un avviso cui è data pubblicità mediante pubblicazione su sito internet dell’Ateneo.

3. Entro un congruo termine dalla data dell'avviso gli interessati presentano istanza al Responsabile della struttura richiedente.

4. Il Consiglio della struttura individua il nominativo cui attribuire l'incarico, previa valutazione comparativa dei candidati, indicando gli elementi che ne motivano la scelta.

5. I contratti hanno una durata massima di un anno accademico. La durata complessiva non può superare i 5 anni accademici nell'arco dell'ultimo sessennio.

 

 

 

Art. 11 -  Requisiti

 

1. L'incarico di supporto alla didattica può essere attribuito a:

  • dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese;
  • titolari di pensione;
  • dottori di ricerca;
  • liberi professionisti con partita IVA e con iscrizione all'albo da più di cinque anni.

2. Sono richiesti un’adeguata e comprovata qualificazione scientifica e/o professionale e il possesso del diploma di laurea (specialistica, magistrale o secondo il vecchio ordinamento), fatta salva la particolare qualificazione di specifiche figure professionali per i corsi di studio di cui all’art. 16 del  presente regolamento .

3. La qualificazione scientifica e professionale, attinente all' oggetto dell'incarico, è attestata da titoli e pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale.

 

 

 

Art.12 -  Liquidazione contratto

 

1. Al titolare di contratto di supporto alla didattica è corrisposto un compenso di € 26,00 per ogni ora di esercitazione, dietro presentazione, con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento, del registro delle attività/esercitazioni effettuate.

2. Il compenso può essere elevato fino a un massimo di € 35,00 per le attività di cui all’art. 9, comma 5.

 

 

 

Art. 13-  Finanziamento

 

1. L'attività di supporto alla didattica, essendo mirata al rafforzamento concreto dell'azione didattica per il conseguimento reale del diritto allo studio, potrà essere finanziata anche con i fondi derivanti da convenzioni con soggetti terzi.

 

 

 

 

TITOLO III – Disposizioni comuni

 

Art.14 -  Incompatibilità, titoli preferenziali e autorizzazioni

 

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti:

  • a coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente alla struttura che conferisce l’incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, limitatamente ai contratti di insegnamento;
  • ai titolari di assegni di ricerca, limitatamente ai corsi integrativi a insegnamenti ufficiali;
  • al personale tecnico amministrativo universitario limitatamente ai corsi integrativi a insegnamenti ufficiali e alle attività di supporto alla didattica;
  • agli iscritti a corsi di Dottorato di ricerca;
  • ai titolari di borse di addestramento alla ricerca.

2. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 240/2010, costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti di insegnamento e di supporto alla didattica.

3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, il conferimento/rinnovo dell’incarico è subordinato al rilascio da parte dell’amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.

4. La stipula di contratti per attività di insegnamento e di supporto alla didattica non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

 

 

 

Art. 15  – Trattamento previdenziale e assicurativo

 

1.  In materia previdenziale  ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all’art.2, commi  26 e seguenti, della legge 8.8.1995 n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L’Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi relativamente allo svolgimento delle attività previste dall’incarico, con copertura di spesa a carico del proprio bilancio.

3. Provvede altresì alla copertura assicurativa  contro gli infortuni,  ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.  23.2.2000, n. 38.

 

 

 

Art. 16  – Partecipazione del personale del servizio sanitario all’attivita’ di formazione

 

1. Ai sensi del D.Lgs. 502/92, per le attività connesse alla formazione degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione, l’Università stipula specifici protocolli d’intesa che disciplinano forme di collaborazione in materia.

2. Le modalità di selezione dei docenti e del personale di supporto sono disciplinate dall’accordo sottoscritto dall’Ateneo con la Regione Marche e dai protocolli attuativi stipulati con ogni singola Azienda sanitaria/Zona Territoriale / Istituto interessata.

3. Nell’ambito dei corsi di studio di area sanitaria, gli incarichi di docenza e di supporto alla didattica possono essere affidati a personale tecnico-amministrativo universitario convenzionato.

4. Per quanto non disciplinato da tali protocolli e dalla normativa vigente in materia si applicano, ove compatibili, le norme del presente regolamento.

 

 

 

Art. 17  – Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione per gli incarichi da attribuire a decorrere dall’anno accademico 2011/2012.