L'interruzione degli studi può essere temporanea o definitiva.
In applicazione dell'art. 9 del D.Lvo 68/2012, l'interruzione degli studi si realizza solo se lo studente non rinnova l'iscrizione, ovvero non effettua il pagamento della prima rata di tasse e contributi, per almeno due anni accademici.
Lo studente che abbia interrotto gli studi per per almeno due anni accademici e non oltre otto anni accademici dall'acquisizione dell'ultimo credito e che voglia riprendere gli studi è, invece, tenuto al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione, denominato “tassa di ricognizione”, definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, oltre alle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico di ripresa degli studi.
Lo studente che riprende gli studi può sostenere gli esami a decorrere dalla prima sessione di esami utile dell'anno accademico a cui si iscrive.
Non è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione lo studente costretto ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate e lo studente in situazione di disabilità.
I termini di scadenza per la presentazione della domanda di ricognizione sono quelli previsti annualmente per l'iscrizione.
Alla domanda di ricognizione (da richiedere alla Segreteria Studenti) debbono essere allegate:
L'interruzione definitiva degli studi avviene per rinuncia o per decadenza.
Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera dell' 8/05/2007 ha stabilito che saranno assoggettati ad una limitata forma di contribuzione di importo pari alla tassa di ricognizione coloro che, avendo rinunciato agli studi, e con intervenuta revoca della borsa di studio da parte di ERDIS Marche, non abbiano, a seguito di tale rinuncia agli studi, corrisposto le tasse e i contributi che avrebbero dovuto pagare qualora avessero proseguito gli studi e che chiedano successivamente una certificazione relativa agli esami sostenuti prima di tale rinuncia.
Documentazione richiesta
A partire dal 4 settembre 2023 la procedura per richiedere la rinuncia agli studi dovrà essere effettuata esclusivamente online, accedendo all’area riservata Esse3web.
Prima di iniziare la procedura devi richiedere il NULLA OSTA alla Biblioteca e all’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS). I nulla osta devono essere chiesti anche se non hai usufruito di alcun servizio erogato da queste strutture.
La richiesta del Nulla Osta alla Biblioteca può essere effettuata online compilando l'apposito modulo che devi poi stampare ed inviare alla biblioteca all'indirizzo e-mail nullaosta.bibliotecsci@univpm.it
Ricordati di allegare alla richiesta anche una scansione del documento di identità.
Questo è il link alla pagina del modulo da compilare online:
La richiesta del Nulla Osta all'ERDIS può essere effettuata online con l'apertura di un ticket. Per le modalità operative consulta il sito dell'ERDIS
Per presentare la domanda di rinuncia:
Infine, entro 10 giorni dall’invio della domanda, se lo hai ritirato devi riconsegnare o spedire alla Segreteria studenti il badge/libretto di iscrizione dell’UNIVPM.
La tua carriera verrà chiusa definitivamente per rinuncia dalla Segreteria Studenti dopo averne verificato la regolarità.
Guida alla compilazione della domanda di chiusura carriera.
Lo studente che, pur avendo adempiuto all'obbligo dell'iscrizione, non sostenga esami/acquisisca crediti per otto anni accademici consecutivi è considerato decaduto dagli studi.
Per i corsi di studio pre - riforma (vecchio ordinamento), il computo degli otto anni va fatto al momento in cui lo studente, trovandosi nella condizione di fuori corso, ha sostenuto l'ultimo esame.
La decadenza si interrompe nel caso in cui lo studente faccia passaggio ad altro corso di studio o acquisisca dei crediti (naturalmente prima di essere incorso nella decadenza).
La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e che siano in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potranno invece accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame di profitto sostenuto.
Con delibera del Senato Accademico in data 11/11/2003, lo studente dichiarato "decaduto" che abbia preso nuova iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal D.M. 509/1999, può chiedere la valutazione della precedente carriera scolastica, ancorché conclusa, al fine di ottenere il riconoscimento della stessa in termini di crediti formativi universitari. In tal caso il Consiglio di Facoltà o l'Organo da quest'ultimo delegato determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative e pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 6, comma 5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali).