Regolamento Proprietà Intellettuale (Brevettazione)

Decreto Rettorale n. 471/2024 del 22 aprile 2024

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della disciplina
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 52 dello Statuto, disciplina, giusto quanto previsto dal D.Lgs. n.30 del 10 febbraio 2005, come modificato dalla Legge 102/2023 in vigore a partire dal 23 agosto 2023, le procedure interne relative a tutte le invenzioni, ai modelli di utilità, alle varietà vegetali e a ogni altra innovazione (di seguito definite "invenzioni") suscettibili di formare oggetto di brevetto industriale (o titolo assimilabile).
2. Ai fini del presente regolamento si considerano invenzioni quelle realizzate a seguito di un'attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando strutture e/o risorse economico-finanziarie appartenenti all'Università Politecnica delle Marche e, comunque, da essa amministrate, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali, da parte di uno o più soggetti appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico amministrativo, nonché da ogni altro soggetto nell'adempimento di un contratto in cui l'attività di ricerca è prevista come oggetto del contratto stesso.

 

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) “Brevetto”: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni. Sono, pertanto, compresi: i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori. S’intendono, inoltre, i Brevetti previsti dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;

b) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;

c) “Inventore”: indica il soggetto, che consegue l’Invenzione e a cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore di quanto costituisce oggetto sia di Diritti di Proprietà Intellettuale sia di Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti infra nel TITOLO II del presente Regolamento. Possono essere Inventori tutti i soggetti ricompresi nelle definizioni di “Ricercatore”, “Interno dipendente”, “Interno non dipendente” o soggetti esterni che non rientrano in tali definizioni;

d) “Invenzione”: indica ogni risultato utile derivante dall’Attività di Ricerca, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Sezione IV del Codice della proprietà industriale. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Invenzione sono compresi anche: (i) i modelli di utilità; (ii) le topografie dei prodotti a semiconduttori; (iii) il Know-how; (iv) le nuove varietà vegetali;

e) “Ricercatore”: i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato;

f) “Interno dipendente”: lavoratore subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di ogni genere, comprendendo, a titolo di esempio, il personale tecnico amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici,

g) “Interno non dipendente”: addetto pro tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o ricerca, tra i quali possono essere ricompresi i docenti non dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, gli iscritti a scuole di specializzazione, i borsisti, gli stagisti che svolgono lo stage all’interno dell’Ateneo, i contrattisti di ogni genere e gli studenti.

 

 

TITOLO II
INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE


SEZIONE I
TITOLARITA' DEI DIRITTI DELL'INVENZIONE

Art. 3 Diritti dell’Inventore

All’Inventore, o a ciascuno degli Inventori nel caso l’invenzione scaturisca dal contributo inventivo di più persone, spetta il diritto di essere riconosciuto autore.

 

Art. 4 – Diritti patrimoniali sulle invenzioni

La titolarità dell’invenzione, o della quota di invenzione dell’Inventore, e i conseguenti diritti patrimoniali, impregiudicato quanto all’art. 3, spettano all'Ateneo, quale struttura di appartenenza dell’Inventore.

 

Art. 5 Diritti e obblighi dell’Inventore

  1. Al conseguimento dell’Invenzione, l’Inventore comunica senza indugio all’Ateneo, nelle modalità previste al successivo art.7 del presente Regolamento, l’oggetto dell’Invenzione.
  2. Qualora non effettui detta comunicazione, l’Inventore non può depositare a proprio nome la domanda di privativa.
  3. Gli Inventori sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza al fine di salvaguardare gli interessi degli inventori stessi e l’eventuale interesse dell’Ateneo alla protezione dell’invenzione tramite idonea privativa.
  4. Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione che gli Inventori proponenti vogliano operare relativamente all’invenzione è subordinata all’espletamento delle procedure atte a proteggere l’invenzione e/o preventivamente concordate con l’Ateneo.

Art. 6 - Invenzioni conseguite nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri Enti

Le convenzioni stipulate dall'Università con altri Enti per lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse, devono disciplinare, nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà dell'invenzione brevettabile e di tutela dei relativi diritti, il caso in cui le parti conseguano, cooperando, risultati degni di protezione brevettuale, anche tramite apposita clausola di rinvio ad atti successivi.


SEZIONE II
CESSIONE DEL BREVETTO ALL'UNIVERSITA'

Art. 7 – Procedura di comunicazione

  1. La comunicazione dell’invenzione avviene per mezzo del modulo di descrizione dell’invenzione (Disclosure Form, allegato 1 al presente Regolamento). L’Inventore può avvalersi del supporto dell’Ateneo per la compilazione del modulo di descrizione, che deve essere completo in ogni sua parte per permettere all’Ateneo di procedere correttamente e tempestivamente alla valutazione dell’opportunità di depositare a proprio nome una domanda di brevetto relativa all’invenzione descritta.
  2. La comunicazione dovrà contenere, tra l’altro, il nome dell'inventore (o degli inventori) specificandone il rapporto con l'Università Politecnica delle Marche e, nel caso di più inventori, la percentuale di partecipazione all’invenzione (in caso di mancata segnalazione le percentuali si considerano uguali) e il piano di ulteriore sviluppo dell’Invenzione.
  3. L’Ateneo, ricevuta la comunicazione dell’Inventore, e verificata la completezza della documentazione, confermerà all’Inventore l’avvenuta acquisizione della proposta.
  4. Con la comunicazione dell’Invenzione, l’Inventore è tenuto, qualora l’Ateneo abbia deciso di procedere con la brevettazione, a fornire all’Ateneo il proprio supporto per il procedimento di protezione, per la valorizzazione dell’invenzione e per ogni procedimento utile al mantenimento in vigore della validità della protezione richiesta.
  5. L’Ateneo, entro sei mesi decorrenti dall’acquisizione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2.
  6. I termini temporali di cui al comma 5 si intendono sospesi in assenza di risposta da parte dell’Inventore in merito al perfezionamento della documentazione necessaria al deposito.
  7. Qualora l’Ateneo non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, comunicando all’Inventore l’assenza di interesse a procedervi, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

 

Art. 8- Protezione dell’invenzione da parte dell’Ateneo

  1. Sulla possibilità di procedere con la brevettazione decide in via definitiva il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, su parere della Commissione Brevetti di Ateneo, che valuterà la qualità scientifica dell’Invenzione, l’interesse e la possibilità di valorizzazione dell’invenzione in termini di contributo allo sviluppo del sistema socio-economico, anche in considerazione dei contatti in essere, dei progetti in corso e dai piani di ulteriore sviluppo presentati dagli Inventori.
  2. Qualora il Consiglio di Amministrazione autorizzi alla brevettazione, nei modi e nei termini indicati al precedente articolo 7, comma 5, l'inventore stipula con l'Università un accordo in cui dovranno essere previsti, oltre al riconoscimento del diritto alla paternità dell'invenzione, anche i diritti sui proventi, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 9.

 

Art. 9 - Sfruttamento economico del brevetto da parte dell’Ateneo

  1. Nell'ipotesi di deposito del brevetto da parte dell'Università, qualora il brevetto conseguito venga concesso in licenza o trasferito a terzi, l'Università è tenuta a corrispondere all'Inventore (o agli Inventori) una percentuale del canone annuo (royalty) versato all'Università dal licenziatario, pari al 30% della somma riscossa dall'Università per la licenza, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento. Il rimanente 70% dei canoni riscossi è attribuito all'Università di cui, della quota del 70% spettante all'Università, il 40% dei proventi viene corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati sono stati conseguiti, il rimanente 30% viene assegnato al bilancio dell'Ateneo a sostegno delle politiche della brevettazione.
  2. Tutti gli oneri relativi all'acquisizione ed al mantenimento del brevetto in Italia e/o all'estero sono a carico dell'Università e gravano su un fondo finalizzato a tale scopo, nel quale confluiscono gli introiti della commercializzazione del brevetto.
  3. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento, l'Università può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile all'Inventore, che potrà subentrare nella titolarità dei diritti brevettuali ceduti, previo rimborso delle spese di registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione.

 

Art.10 – Sfruttamento economico del brevetto da parte dell’Inventore

  1. L’Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto qualora si verifichino le condizioni previste dal precedente art.7 comma 7.
  2. In caso di proventi derivanti dalla gestione del brevetto l’Inventore riconosce, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento, all’Ateneo il 20% sui proventi annui.

 

 

TITOLO III

INVENZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DI CONVENZIONI CONTO TERZI

Art. 11 - Rapporti con terzi committenti

  1. Il regime giuridico ed economico delle invenzioni conseguite nell'ambito dell'attività di ricerca e/o consulenza per conto terzi sarà quello stabilito dal contratto di consulenza e/o di ricerca con il terzo committente anche tramite apposito rinvio ad un successivo accordo tra le parti.
  2. Gli atti di cui al precedente comma devono in ogni caso prevedere i diritti di titolarità o cotitolarità degli eventuali brevetti, i termini e le modalità di sfruttamento dei diritti brevettali, fermo restando il riconoscimento all'Inventore del diritto morale alla paternità dell'idea inventiva, nonché la menzione dell'apporto fornito dall'Università.
  3. Il committente dovrà autonomamente regolare il diritto all'equo compenso spettante agli inventori propri dipendenti o ad esso comunque riconducibili. Il committente deve inoltre manlevare l'Università da ogni richiesta economica da questi avanzata contro la stessa.



TITOLO IV

COMMISSIONE BREVETTI


Art. 12 – Composizione

  1. In base alle disposizioni contenute nel Tit. II,Sez. II presso l'Università è istituita una Commissione Brevetti con funzioni consultive e propositive, che valuta l'opportunità di brevettare un'invenzione. Essa è composta dal Rettore, o suo delegato, che la presiede, dai Presidi delle Facoltà presenti nell'Ateneo/ Direttori di Dipartimento per le aree culturali dove è assente la Facoltà, o loro delegati, e da un responsabile amministrativo.
  2. I componenti della Commissione di cui al precedente comma restano in carica per 3 anni e possono essere confermati nell'incarico.
  3. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione Brevetti può essere integrata, su indicazione del Presidente e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, da esperti di comprovata competenza in materia ovvero da consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale.

 

Art. 13 – Compiti

  1. La Commissione Brevetti si riunisce a cadenza mensile, quando è presente una comunicazione di nuova invenzione o per fornire il proprio parere su questioni relative alla brevettazione, come da successivo comma 4 del presente articolo.
  2. La Commissione può avvalersi di tutte le risorse, messe a disposizione dall'Università o da soggetti da essa incaricati, per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.
  3. La Commissione esamina la proposta di brevetto ed esprime nel merito il suo parere motivato sull'opportunità di procedere al deposito del brevetto in nome dell'Università e sulla scelta della procedura più idonea alla tutela del brevetto.
  4. Essa esprime, inoltre, pareri:
    - sull’opportunità di depositare, come Ateneo, una domanda di brevetto relativa all’invenzione proposta;
    - sull’estensione all'estero di brevetti;
    - sulle attività di cessione o di licenza dei brevetti e sulla fissazione delle modalità ed entità dei corrispettivi o proventi derivanti da tali attività;
    - sul mantenimento del brevetto negli anni successivi al deposito;
    - su ogni altra questione di interesse della materia per la quale viene appositamente investita.

 

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Obbligo di riservatezza

E' fatto obbligo all'Inventore e ad ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Brevetti e al personale della struttura universitaria competente di osservare la massima riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale. Tale obbligo sussiste fino al momento del deposito della domanda di brevetto.

 

Art. 15 - Procedimento di emanazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

 

Art. 16 - Norme applicabili

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di brevetti.