Lavoro Tempo Parziale

REGOLAMENTO RELATIVO AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
DI RUOLO IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE



VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6, primo comma;

VISTO il D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 riguardante "Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale", limitatamente alle parti non disapplicate dal sotto indicato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e non modificate dalla Legge 23.12.1996 n. 662;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Università sottoscritto in data 21.5.1996;

VISTA la Legge 23.12.1996 n. 662 (finanziaria 1997) in particolare l'art. 1 commi da 56 a 65, che ha introdotto nuove disposizioni relativamente alla disciplina del part-time;

VISTA la Legge n. 140 del 28.5.1997 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 79 del 28.3.1997 che ha introdotto ulteriori nuove disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale;

RITENUTO OPPORTUNO emanare un Regolamento d'Ateneo che disciplini, alla luce delle nuove disposizioni e di quelle non abrogate, il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale di ruolo;





Articolo 1

Disciplina e campo di applicazione

I rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di ruolo possono essere costituiti:

- a seguito di trasformazione, su richiesta del dipendente, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale;

- mediante assunzione di nuovo personale.

Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa prevista per il personale a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto di lavoro sia da tempo pieno a tempo parziale che viceversa, è regolarizzata con la sottoscrizione del relativo Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato.

La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale non si applica al personale con qualifica dirigenziale.



Articolo 2

Determinazione delle piante organiche

I posti in organico da destinare a tempo parziale sono determinati annualmente dal Dirigente, entro il 31 gennaio, e previa informazione alle R.S.U. e alle OO.SS., nella misura massima del 25% della dotazione organica complessiva, riferita a ciascuna qualifica funzionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, entro i limiti delle risorse destinate al trattamento economico relativo; tale limite percentuale può essere arrotondato, per ciascuna qualifica funzionale, per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

Ai fini di tale determinazione, non deve essere ricompreso nella dotazione organica al 31 dicembre il personale con qualifica dirigenziale.

Qualora l'Amministrazione procedesse alla assunzione di personale a part-time con rapporto di lavoro a tempo determinato, tali unità non devono essere incluse nel limite del 25% sopraindicato.





Articolo 3

Articolazione della prestazione lavorativa

La durata della prestazione lavorativa del personale a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

L'articolazione della prestazione di servizio a tempo parziale deve essere realizzata sulla base delle due seguenti tipologie:

- in misura ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (tempo parziale orizzontale);

- su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale).





Articolo 4

Trattamento economico - Ferie - Malattia - Lavoro straordinario

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello stabilito per i lavoratori a tempo pieno; quelli a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o da tempo parziale a tempo pieno, il dipendente dovrà usufruire di tutte le ferie e festività soppresse maturate, rispettivamente, a tempo pieno e a tempo parziale, prima di iniziare il nuovo rapporto.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sia orizzontale che verticale, l'istituto dell'assenza per malattia si applica come al personale a tempo pieno.

Esclusivamente nei casi di rapporto a tempo parziale verticale sono ammesse, ove eccezionalmente necessarie, prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza al normale orario di lavoro.



Articolo 5

Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e criteri di priorità

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può aver luogo in ogni momento, nel rispetto dei limiti indicati al precedente Articolo 2, su domanda del dipendente.

Tale domanda, indirizzata al Dirigente dell'Università, dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della decorrenza della trasformazione e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

la durata della prestazione lavorativa (percentuale di part-time);

l'articolazione della prestazione (part-time orizzontale o verticale);

la modulazione specifica dell'orario nel caso di part-time verticale;

la decorrenza della trasformazione;

le motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda, nonché alla specifica attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, nel caso di richiesta di tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.



Alla domanda il dipendente dovrà allegare:

- la documentazione idonea a comprovare il possesso dei titoli di precedenza, indicati alle successive lettere a) e b); a tal fine verranno accettate anche autocertificazioni rese ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15.



Su parere del Capo Struttura, qualora la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale comporti grave pregiudizio alla funzionalità della struttura, l'Amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora l'Amministrazione non adotti tali provvedimenti entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente secondo le modalità indicate dal dipendente.

La riduzione della durata della prestazione lavorativa non comporta comunque la contestuale assegnazione alla medesima struttura di un altro dipendente per la copertura della frazione di prestazione mancante.

Nel caso in cui si verificasse una carenza di posti disponibili rispetto alle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate, al fine di non superare i limiti massimi indicati all'Articolo 2, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità per l'accoglimento delle domande:

a) avere familiari

portatori di handicap non inferiore al 70%,

malati di mente,

anziani non autosufficienti;

affetti da patologie gravi

b) avere figli conviventi purchè non in possesso di redditi da lavoro.



A parità di punteggio hanno preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di servizio e, a ulteriore parità, con maggiore età.



Articolo 6

Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

La procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è diversa a seconda che il rapporto a tempo parziale si sia costituito per trasformazione del rapporto a tempo pieno o per assunzione direttamente a tempo parziale:

a) I dipendenti che hanno trasformato o trasformeranno il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere, su apposita richiesta, il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonchè alle successive scadenze previste dai contratti collettivi; la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze in organico.

Durante il periodo di servizio con rapporto a tempo parziale il dipendente non potrà modificare la durata della prestazione lavorativa (percentuale di part-time) o l'articolazione della prestazione (part-time orizzontale o verticale); l'eventuale richiesta di modifica, debitamente motivata, potrà eccezionalmente essere accolta dall'Amministrazione ma costituirà, anche ai fini del computo del biennio, un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale.

Qualora il dipendente abbia chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in relazione al fatto di versare in una delle condizioni indicate all'Articolo 5 lettera a) del presente regolamento può, al mutare di tali condizioni, presentare subito richiesta di trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro in deroga al limite temporale di due anni dalla precedente trasformazione.



b) I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono ottenere, su apposita richiesta, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla assunzione a tempo parziale; la relativa domanda, indirizzata al Dirigente dell'Università, potrà essere presentata dal dipendente non prima di tre mesi dalla scadenza del biennio; la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro è subordinata alla presenza in organico del posto vacante.

Il dipendente che chiede la trasformazione a tempo pieno del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, gode di precedenza nella copertura dei posti d'organico a tempo pieno vacanti e disponibili; a tal fine, nel caso in cui non possano essere accolte tutte le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro, si terrà conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della maggiore età.

Limitatamente ai profili professionali dell'area tecnico-scientifica e socio sanitaria ascritti alle qualifiche funzionali 7^ e superiori, in presenza di vacanza in organico di posti a tempo pieno presso una struttura diversa da quella di appartenenza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno sarà consentita solo nel caso in cui il dipendente possieda una specializzazione professionale analoga a quella richiesta, accertata attraverso il diploma di laurea posseduto e/o l'esperienza lavorativa maturata; tali requisiti dovranno essere indicati nella domanda di trasformazione del rapporto di lavoro.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ha decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, fatte salve le esigenze dell'Amministrazione.



Articolo 7

Norma transitoria

Al fine di garantire le stesse condizioni a tutto il personale tecnico-amministrativo, ai dipendenti collocati in regime di tempo parziale al 50% ai sensi del D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117, previgente normativa, è consentito chiedere la modificazione della percentuale di prestazione lavorativa a tempo parziale.

La domanda, indirizzata al Dirigente dell'Università, dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del presente regolamento.

La decorrenza della modifica della durata della prestazione lavorativa sarà quella indicata dal dipendente, fatte salve le esigenze dell'Amministrazione.

Ai fini del computo del biennio per poter chiedere il ritorno a tempo pieno, la modifica della percentuale della prestazione lavorativa non si considera come nuova trasformazione del rapporto di lavoro.





Articolo 8

Norme in materia di incompatibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, si applica la disciplina sulle incompatibilità prevista per il personale a tempo pieno; pertanto, per tale personale, si rimanda al "Regolamento relativo al personale tecnico amministrativo in materia di incompatibilità" adottato da questo Ateneo.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa, subordinata (purché non intercorra con altra Amministrazione pubblica) o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, fatti salvi eventuali provvedimenti emessi dal Ministro competente ai sensi dell'art. 58-bis della Legge 23.12.1996 n. 662.

Il dipendente a tempo pieno che, volendo svolgere una attività di lavoro non ricompresa tra quelle consentite, chiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, dovrà specificare nella domanda l'attività che intende svolgere.

L'Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunicherà le proprie determinazioni circa l'eventuale conflitto di interessi tra tale attività e quella di servizio svolta dal dipendente.

Qualora sussista conflitto di interessi, il dipendente non potrà esercitare tale attività; pertanto se intende rinunciare alla trasformazione del rapporto di lavoro dovrà presentare la relativa dichiarazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'Amministrazione segnala il conflitto di interessi; in difetto la domanda del dipendente determinerà la trasformazione del rapporto di lavoro, pur rimanendo il divieto a svolgere l'ulteriore attività richiesta.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% è tenuto a comunicare all'Amministrazione, con 15 giorni di anticipo rispetto all'evento, l'inizio o la variazione di una eventuale attività lavorativa autonoma o subordinata; se nei 15 giorni successivi alla comunicazione l'Amministrazione non solleva eccezioni circa il conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, questi è autorizzato ad intraprendere l'attività indicata nella propria domanda.

Il personale già collocato in regime di tempo parziale al 50%, ai sensi del D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117, e che in virtù di tale normativa è stato autorizzato dall'Amministrazione, a seguito di apposita richiesta, ad esercitare attività libero professionale non incompatibile con l'attività propria della struttura di appartenenza, potrà continuare a svolgere tale attività semprechè questa non determini conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, iscritto all'albo professionale e che esercita l'attività professionale, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Costituisce giusta causa di licenziamento del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%:

lo svolgimento di una attività subordinata o autonoma in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione;

la mancata comunicazione all'Amministrazione di inizio o variazione dell'eventuale attività lavorati-va autonoma o subordinata, nei 15 giorni precedenti l'evento;

le comunicazioni risultate non veritiere, anche a seguito di accertamenti ispettivi disposti dall'Amministrazione.



Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

L'Amministrazione potrà procedere all'accertamento dell'osservanza di tali disposizioni anche attraverso verifiche a campione sui dipendenti, che potranno essere effettuate da un apposito Servizio Ispettivo.



Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, al personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la normativa che regola il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.