Regolamento assegni di ricerca

 

Emanato con D.R. n. 809 del 11.07.2011.

Modifiche apportate con DD.RR. n. 1003 del 29.10.2013, n. 373 del 7.05.2015, n. 673 del 28.08.2015, n. 803 del 29.09.2015 e n. 959 del 28.09.2016


 

Art. 1
Oggetto
1. L’ Università  Politecnica delle Marche conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240,  secondo le modalità di cui al presente regolamento  e nel rispetto del codice etico.
 
Art. 2
Modalità  di finanziamento
1. Sulla base delle risorse disponibili iscritte in bilancio, l’organo collegiale competente individuato dallo Statuto ripartisce tra le strutture dell’Ateneo gli importi destinati all’attivazione di assegni di ricerca.
2. Gli assegni sono conferiti:
a) per l’esecuzione di progetti di ricerca presentati autonomamente dai candidati a seguito di un unico bando sulle aree scientifiche individuate dalle strutture interessate; in tal caso  la spesa per l’attivazione di tali assegni è a carico dello stanziamento iscritto sul Bilancio di Ateneo; eventuale proroga o rinnovo possono essere finanziati con le risorse a disposizione delle strutture stesse;
b) per la realizzazione di specifici programmi di ricerca interamente finanziati dalle strutture  proponenti o cofinanziati con risorse provenienti da stanziamenti dell’Ateneo, per una quota inferiore  al 50%.

3. Oltre alle suddette modalità, è prevista la possibilità di conferire assegni di ricerca per chiamata diretta, nei seguenti casi:

- a favore di candidati che abbiano superato le prove di selezione per dottorato di ricerca, se espressamente previsto dal relativo bando, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.M. n^ 45/2013 e s.m.i.,

- a favore di beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani o stranieri e dal Miur, che prevedano a seguito di valutazione l’identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l’Università ospitante.

 

Art. 3
Attivazione
1. La proposta di conferimento dell’assegno di ricerca è deliberata dal Consiglio della Struttura interessata  ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La richiesta deve contenere:
•    il settore scientifico-disciplinare cui afferisce il programma di ricerca o l’area scientifica in cui è richiesto il progetto del candidato per gli assegni di cui alla lettera a) dell’articolo precedente,
•    la durata e l’importo,
•    il titolo di studio richiesto.
Per gli assegni di cui alla lettera b) dell’art. 2 del presente regolamento devono inoltre essere indicati:
•    il titolo e la descrizione del programma  di ricerca,
•    il responsabile della ricerca, professore o ricercatore, sotto la cui guida  sono svolte le attività affidate al titolare dell’assegno, che assicuri un numero di anni di servizio di durata almeno pari alla durata dell’assegno,
•    la fonte del finanziamento e la dichiarazione di disponibilità dei fondi necessari al conferimento dell'assegno di ricerca.
 
Art.  4
Bandi di Selezione
1. Le procedure di selezione pubblica per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lettere a) e b) della Legge n^ 240/2010 assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
2. Il bando di indizione della procedura di valutazione comparativa è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dell’Unione Europea.
3. Dalla data della sua pubblicazione decorre il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande.
4. Nel bando  sono  specificate le funzioni dell’assegnista, i diritti e i doveri,  il trattamento economico e previdenziale, la durata, il settore scientifico disciplinare o l’area in cui si svolge la ricerca, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa, nonché i criteri di valutazione dei titoli.
5. Nel bando può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all’estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
 
Art. 5
Requisiti
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di assegni i  candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori interessati,  del titolo di specializzazione di area medica.
2. I titoli di studio conseguiti all’estero sono valutati dalla commissione giudicatrice che può riconoscerli equivalenti ai soli fini dell’ammissione alla procedura.
3. Gli assegni per specifici programmi di ricerca di cui al punto b) dell’art. 2, comma 2, del presente Regolamento possono inoltre essere attribuiti a soggetti con  laurea specialistica, magistrale  o del vecchio ordinamento in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
4. In tal caso il dottorato di ricerca o la specializzazione di area medica  costituiscono titolo preferenziale.
5. E' escluso il personale di ruolo presso le  Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
6. E’ altresì preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di assegni a  coloro che abbiano  un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che richiede l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
7. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
 
Art. 6
Accesso alle strutture ospedaliere
1. Qualora gli assegni siano conferiti per programmi di ricerca di tipo clinico presso strutture convenzionate con Aziende Ospedaliere, è necessaria una preventiva presa d'atto da parte dei responsabili delle Aziende sanitarie stesse ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità assistenziale del direttore delle strutture convenzionate.
 
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La valutazione comparativa è effettuata da un’apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore.
2. Nell’ipotesi prevista dall’art. 2,  lettera a), del presente regolamento, la Commissione, una per ciascuna area scientifica, è costituita da tre componenti, professori o ricercatori della medesima area, sentiti i dipartimenti interessati.   La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri, esterni all’Ateneo.
3. Nell’ipotesi prevista dall’art. 2  lettera b) del presente regolamento, la Commissione è composta dal Responsabile della ricerca e da altri due componenti, professori o ricercatori, nell'ambito del settore scientifico disciplinare per cui è emanata la selezione o di settori affini al progetto di ricerca.
E’ consentito ai  ricercatori a tempo determinato di far parte di commissioni giudicatrici per entrambe le procedure, in misura di un componente per ciascuna commissione.

Art. 8
Selezione e criteri di valutazione
1. La selezione avviene con idonee procedure di valutazione comparativa tra gli aspiranti sulla base dei seguenti criteri:
a. valutazione dei titoli: Dottorato di ricerca, Diploma di Specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero), nonché svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero), fino a punti 40;
b. pubblicazioni scientifiche, fino a punti 10;
c. progetto di ricerca e colloquio sul progetto presentato ovvero, per assegni su programmi  di ricerca specifici, colloquio inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca, fino a punti 50.
2. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
3. Le Commissioni Giudicatrici esprimono  un giudizio su ciascun candidato e formulano, per ciascuna area scientifica, una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti  designando il vincitore.
4.Sono considerati idonei  i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 di cui non meno di 30/50 nel progetto o  nel colloquio; a  parità di merito e   qualora non previsto quale titolo di partecipazione, il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale. La graduatoria ha validità per un periodo pari a un terzo della durata del contratto.
5. La graduatoria è pubblicata sul sito dell’Ateneo e all'albo ufficiale dell'Università, in Piazza Roma, 22.

Art. 9
Durata e   Importo
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e  sono rinnovabili.
2. Il rinnovo sullo stesso settore e progetto viene effettuato a richiesta del responsabile scientifico, approvata dal Consiglio della struttura di afferenza, e previo accertamento della disponibilità finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. In prossimità della scadenza dell'assegno, anche ai fini del rinnovo, apposite commissioni formulano un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
5. L'importo  dell’ assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili posticipate ed è determinato dalla struttura che intende conferire l’assegno sulla base dell’ importo minimo stabilito con decreto ministeriale, fermo restando che la quota a carico dell’Ateneo non può superare l’importo minimo e il maggior  onere è a carico del finanziamento esterno.
6. Per la durata dell'eventuale periodo trascorso all'estero, di cui all’art. 10, comma 8, del presente regolamento l'importo dell'assegno è aumentato del 50 % sulla base dei fondi disponibili a carico della struttura interessata  e subordinatamente alla sussistenza dei fondi, ad eccezione degli assegni conferiti a seguito di selezione per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca.
 
Art. 10
Compiti
1. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. Tale contratto non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.
3. L’attività dell’assegnista presenta  carattere continuativo, temporalmente definito  ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei responsabili della ricerca.
4. Essa è strettamente correlata  con la realizzazione di un programma di ricerca e si svolge in condizioni di autonomia, nei  limiti del programma di ricerca.
5. Al titolare dell'assegno può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa secondo i seguenti criteri:
a. limitata attività didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea, previa delibera dei Consigli delle strutture alle quali essi afferiscono, comunicata al responsabile della struttura didattica alla quale compete la programmazione;
b. l'attività didattica di cui al precedente punto a) dovrà essere attinente al Settore scientifico disciplinare, nell'ambito del/la quale il suddetto assegno è stato conferito e potrà esplicarsi mediante:
- affidamento di compiti didattici integrativi o sussidiari, con esclusione dei corsi di insegnamento  integrativi ai corsi ufficiali,
- esercitazioni aggiuntive rispetto all'orario dei corsi ufficiali, svolte in ore non coincidenti con l'orario ufficiale dei corsi stessi,
- partecipazione alle commissioni di esame di profitto,
- collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea;
c. al titolare dell'assegno di ricerca, per la suddetta attività didattica, potrà essere chiesto un impegno non superiore alle 100 ore per anno accademico;
d. l'attività didattica non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Università e potrà essere affidata ai titolari di assegno di ricerca, accertato il consenso da parte degli stessi, nell’ambito dl contratto di ricerca;
e. l'attività didattica non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca.
6. Gli assegni di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
7. Il soggetto titolare dell'assegno in questione partecipa a programmi/progetti di ricerca delle strutture universitarie con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con i professori ed i ricercatori.
8. Per un periodo non superiore alla metà della durata del contratto, il titolare dell'assegno può essere autorizzato dal Rettore a soggiornare all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca a carico dei fondi delle strutture proponenti.
9. Il titolare dell'assegno autorizzato dal Consiglio della struttura di afferenza, previo consenso del responsabile della ricerca, deve ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso dette istituzioni di ricerca.
10. Il periodo di permanenza all'estero può essere ripetuto nel caso di rinnovo del contratto alle medesime condizioni di cui all’ art. 9, comma 6 e all’ art. 10, comma 8.
11. Il titolare dell'assegno  presenta annualmente  al Responsabile della ricerca una relazione sull'attività di ricerca svolta, ai fini della valutazione della sua attività.
12. Il Responsabile, dopo averla vistata, la sottopone al Consiglio del Dipartimento  di afferenza perché deliberi in merito.
13. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il Responsabile della ricerca invia una motivata relazione, per il tramite del Direttore della Struttura, al Rettore, che notifica la risoluzione del contratto al titolare dell'assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
14. Al termine del rapporto di collaborazione, i soggetti di cui all'art. 22  della Legge n^ 240/2010  sono tenuti a depositare il risultato della collaborazione di ricerca presso la struttura di appartenenza (su CD-Rom, con etichetta firmata dal Relatore e dall'assegnista), dandone comunicazione all’Amministrazione.
 
Art. 11
Trattamento fiscale previdenziale assicurativo
1. Agli assegni di cui al presente regolamento  si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive integrazioni e modificazioni (esenzione da prelievo fiscale), nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
2. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
4. L’Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e  per  responsabilità civile verso terzi.
 
Art. 12
Cumulo  - Compatibilità – Interruzioni
1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione  a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master universitari.
2. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
3. Il titolare di assegno di ricerca in servizio c/o pubbliche amministrazioni deve essere  collocato in aspettativa senza assegni.
4. E' consentito l'esercizio di attività compatibili, con preventivo assenso del Responsabile della ricerca e presa d'atto del Rettore.
5. Tali attività, occasionali, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca.
6. Per tutta la durata dell'assegno è inibito lo svolgimento, in modo continuativo, di rapporti di lavoro.
7. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per  gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.
8. Non costituisce sospensione e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
 
Art. 13
Recesso
1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.