Regolamento Didattico di Ateneo

Decreto Rettorale n. 179 del 15 febbraio 2024

 

Il Regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici.

 
 

Art. 1 - Definizioni

 

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

a. Università o Ateneo: l’Università Politecnica delle Marche;

b. Statuto: lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche, con le modificazioni e integrazioni successive alla prima emanazione con decreto rettorale del 14 maggio 1998;

c. Dipartimento: struttura fondamentale in cui si articola l’Ateneo; struttura organizzativa autonoma preposta allo svolgimento della ricerca scientifica e dell’attività didattica e formativa, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate e accessorie;

d. Facoltà: struttura di coordinamento dell’attività didattica di due o più dipartimenti ad essa afferenti, con autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità;

e. Struttura didattica: il Dipartimento e/o la Facoltà, di cui all’allegato “A”, che di volta in volta esercita la competenza in materia didattica;

f. Responsabile della struttura didattica: il Direttore del Dipartimento e/o il Preside della Facoltà, che presiede il Consiglio della struttura didattica;

g. Corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

h. Corsi di formazione finalizzata: i corsi istituiti e attivati, ai sensi dell’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (aggiornamento, orientamento, perfezionamento);

i. Professori di ruolo: i professori ordinari (I fascia) e i professori associati (II fascia);

j. Ricercatori: i ricercatori confermati o non confermati e ricercatori a tempo determinato;

k. Professori a contratto: docenti che assumono uno o più incarichi di docenza sulla base di un contratto di affidamento di insegnamenti specificamente individuati;

l. Docenti: le figure accademiche di cui ai punti i, j e k.

 

TITOLO I - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

 

Art. 2 - Corsi di studio e titoli

 

1. L’Università, articolata in Dipartimenti e Facoltà di cui all’allegato A, parte integrante del presente regolamento, eroga i corsi di studio istituiti ed attivati presso l’Ateneo secondo ordinamenti didattici redatti in conformità alle disposizioni vigenti. Gli ordinamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, definiti all’interno delle banche dati ministeriali, sono riportati nell’allegato B, parte integrante del presente regolamento.

2. Ciascun corso di studio afferisce a un Dipartimento, che ne definisce ed attua la programmazione didattica, secondo quanto previsto dall’art. 39 dello Statuto. Al fine di assicurare un’adeguata organizzazione didattica dei corsi di studio appartenenti all’area medica, per corrispondere all’esigenza di migliorare il coordinamento tra le varie strutture coinvolte nell’erogazione delle attività formative, con particolare riguardo a quelle di tipo assistenziale, è altresì indicata la Facoltà di Medicina e Chirurgia quale struttura di raccordo. L’afferenza dei corsi di laurea e laurea magistrale al Dipartimento di riferimento ed agli eventuali Dipartimenti associati è riportata nell’allegato C, il cui aggiornamento, così come risultante dalla banca dati ministeriale dell’offerta formativa – sezione RAD, non costituisce modifica del presente Regolamento.

3. L’Ateneo rilascia i titoli di laurea, laurea magistrale e diploma di specializzazione relativi ai corsi di studio di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e con le modalità indicate nel presente Regolamento.

4. L’Università istituisce e attiva, ai sensi dell’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, corsi di formazione finalizzata, al termine dei quali rilascia l’attestato di frequenza.

5. L’Università provvede, inoltre, alla formazione "post-lauream" mediante l’istituzione e l’attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali l'Università rilascia rispettivamente il titolo di dottorato di ricerca ed il master universitario di primo e di secondo livello.

6. A coloro che hanno conseguito i titoli di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca, di cui ai commi 3 e 4, competono rispettivamente le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale, specialista e dottore di ricerca.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 7, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica e la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

8. Ai sensi dell’art. 19, comma 8-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la qualifica di dottore di ricerca può essere abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “Ph.D.”.

9. L’Università provvede altresì, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al rilascio, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, di un certificato in italiano e in inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

 

Art. 3 - Titoli congiunti

 

1. Ai sensi dell’art. 3 comma 10, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l’Università può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni.

 

Art. 4 - Obiettivi dei corsi di studio

 

1. Gli obiettivi dei corsi di studio sono definiti dall’art. 3, commi 4-9, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza dei metodi e contenuti scientifici generali - anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali - preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione europea.

3. Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

4. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea.

5. Il corso di dottorato di ricerca ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare l’attività di ricerca ad elevata qualificazione.

6. I corsi di perfezionamento scientifico, ivi inclusi i master universitari, hanno obiettivi formativi a carattere fortemente professionalizzante.

 

Art. 5 - Classi di corsi di studio

 

1. L'Università istituisce un corso di studio individuandone la classe di appartenenza. Tale classe raggruppa i corsi di studio dello stesso livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.

2. I decreti ministeriali individuano per ogni classe gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.

3. L'Ateneo può istituire più corsi di laurea e laurea magistrale nella medesima classe secondo la vigente normativa.

4. L'Università può proporre modifiche o istituzioni di singole classi.

5. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla medesima classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all’art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

6. L’Università può istituire, qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea o laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, un corso di studio come appartenente ad ambedue le classi, ferma restando la necessità che ciascuno studente indichi, al momento dell’immatricolazione, la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione all’ultimo anno di corso.

 

Art. 6 - Strutture didattiche

 

1. L’Università si articola in Dipartimenti e Facoltà di cui all’allegato A, parte integrante del presente regolamento, il cui aggiornamento non si configura come modifica del presente regolamento.

2. Ai Dipartimenti compete l’organizzazione e la gestione dei corsi di studio dell’Ateneo, previo parere delle Facoltà ove costituite, tenendo conto delle esigenze degli studenti e dell'impegno didattico dei docenti.

3. I Dipartimenti, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione dei corsi di studio, sono supportati dai Consigli dei Corsi di Studio, organi collegiali, che sovrintendono al corretto andamento delle attività didattiche riferite all’offerta formativa, adottando delibere e formulando proposte in materia di didattica, come da previsione statutaria, adempiendo a tutti i compiti previsti dal Regolamento di Dipartimento. La composizione e le competenze sono definite dall’art. 39 dello Statuto.

4. La Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio, istituita presso ogni Dipartimento, ovvero, quando trattasi di Dipartimento coordinato in Facoltà, presso la Facoltà medesima, se il Dipartimento non la istituisca al proprio interno, oltre alle attribuzioni ad essa conferite dallo Statuto, esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. La composizione e la durata della Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio sono definite dallo Statuto.

5. Il Dipartimento individua, su proposta della Facoltà ove costituita, per ogni attività didattica, la struttura o la singola persona che ne assume la responsabilità tenendo conto delle specifiche competenze scientifico-disciplinari, dell'utilizzazione ottimale dei docenti, di un'equa ripartizione dei carichi didattici e di un equilibrato rapporto docenti/studenti, oltre che dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti dal Decreto ministeriale sull’Autovalutazione Valutazione ed Accreditamento dei corsi di studio.

 

Art. 7 - Ordinamento didattico

 

1. L’ordinamento didattico di un corso di studio è l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.

2. Per ogni corso di laurea, laurea magistrale e specializzazione l’ordinamento didattico determina: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico disciplinari; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

3. Ai sensi dell’art 10, comma 2-bis (laurea) e 4-bis (laurea magistrale) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

 

Art. 8 - Regolamenti Didattici dei corsi di studio

 

1. Ciascun corso di studio istituito ed attivato presso l’Università è disciplinato da un proprio Regolamento Didattico del Corso di Studio, deliberato ed adottato dal Dipartimento di riferimento su proposta della Facoltà ove costituita, previa definizione delle regole comuni ai corsi di studio afferenti al medesimo Dipartimento. Nel caso di Dipartimenti coordinati in Facoltà, a quest’ultima compete anche la definizione delle regole comuni. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati nel rispetto della legislazione vigente, ivi incluse le direttive europee, con le procedure previste nello Statuto.

2. Tali regolamenti, formati in conformità all’ordinamento didattico e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specificano gli aspetti organizzativi del corso di studio.

3. Il Regolamento didattico di un corso di Studio determina:

a. l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d. la lingua di insegnamento (ove diversa dall’italiano);

e. l’assegnazione di crediti formativi universitari, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell’ambito dell’Unione Europea, per ogni insegnamento o modulo di almeno 2 CFU e per ogni altra attività formativa e secondo le norme vigenti;

f. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

g. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;

h. l’indicazione della durata massima consentita allo studente per lo svolgimento del curriculum formativo, tenuto conto della durata normale dei corsi di studio e della proporzionalità di quest'ultima al numero totale dei crediti necessari al conseguimento del titolo di studio;

i. le modalità di verifica, di cui all'art. 11, comma 2, del presente regolamento per valutare la preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio;

j. l'eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

k. le forme di tutorato;

l. l'eventuale attivazione di attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche per gli studenti non impegnati a tempo pieno, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;

m. per quanto riguarda la laurea, per il conseguimento della stessa lo studente deve aver acquisito anche la conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano.

4. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Dipartimenti di riferimento, sentite le Facoltà ove istituite, acquisito il parere favorevole delle Commissioni Paritetiche di cui all'art. 6 del presente regolamento. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico. Il parere della Commissione deve essere acquisito secondo i termini e le modalità stabilite dall’art. 12 comma 3 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

5. L'Università assicura la revisione periodica dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

6.È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dall’ordinamento didattico, purché in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.

 

Art. 9 - Crediti formativi universitari

 

1. L’impegno complessivo che uno studente è chiamato a svolgere nell’ambito degli studi universitari si misura in crediti formativi universitari.

2. Ad un credito formativo universitario corrisponde un numero di ore pari a 25.

3. Il carico didattico di un credito può essere strutturato con un numero minimo di ore di lezione pari ad 8 o, con adeguata giustificazione, comunque non inferiore a 7 e le restanti ore dedicate allo studio individuale.

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono il numero di crediti formativi relativi a ciascun anno di corso, specificando altresì la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio individuale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione è di norma pari, e comunque non inferiore, al 50% dell’impegno orario complessivo, fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

5. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. La normativa vigente definisce la durata normale del corso in anni e, proporzionalmente, il numero dei crediti da acquisire per il conseguimento dei vari relativi titoli di studio:

a. per conseguire la laurea, al termine di un corso di laurea di durata triennale, è necessario acquisire 180 CFU;

b. per conseguire la laurea magistrale, al termine di un corso di laurea magistrale di durata biennale, è necessario acquisire 120 CFU;

c. per conseguire la laurea magistrale, al termine di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, è necessario acquisire 300 CFU;

d. per conseguire la laurea magistrale, al termine di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata sessennale, è necessario acquisire 360 CFU;

e. per conseguire il master universitario è necessario acquisire almeno 60 CFU, oltre a quelli acquisiti per conseguire il titolo valevole come requisito di accesso al master stesso;

f. il numero di crediti da acquisire per conseguire il diploma di specializzazione, nonché la durata del corso sono determinati da specifici decreti ministeriali.

7. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio l’assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative.

8. A tal fine per ciascun livello di corso di studio è previsto un limite massimo di esami o valutazioni finali di profitto: 20 per i corsi di laurea; 12 per i corsi di laurea magistrale di durata biennale; 30 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale; 36 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata sessennale.

9. Il Sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un credito formativo universitario equivale a un credito ECTS.

10. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Regolamento didattico del corso di studio.

11. In ogni caso la valutazione dell'esame dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale dichiarazione di lode, fatte salve determinazioni diverse per le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento e di formazione finalizzata.

12. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di Studi o da altra Università, viene deliberato dal Dipartimento o dalla Facoltà ove costituita, una volta valutati gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dallo studente.

13. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia.

14. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo dei crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

15. I Dipartimenti o le Facoltà ove costituite possono riconoscere, secondo criteri predeterminati dal Senato Accademico, come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo dei crediti formativi universitari riconoscibili, ai sensi del presente comma, è fissato nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

16. Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea, non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.

 

Art. 10 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio

 

1. Per ciascun corso di studio istituito nell’Università il presente Regolamento contiene, in allegato, lo specifico ordinamento didattico, redatto in conformità alla normativa vigente.

2. I corsi di studio sono istituiti nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Con apposite deliberazioni l'Università attiva o disattiva i corsi di studio in conformità alla legislazione vigente e adempiendo alle regole procedurali connesse all’utilizzo delle banche dati del Ministero.

4. Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, l'Università inoltre disciplina con apposito regolamento l'istituzione dei corsi di Dottorato, assicurando, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, i mezzi necessari allo svolgimento dei corsi stessi ed a garantire le attività di studio e di ricerca dei dottorandi, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.

5. L'Ateneo può istituire ed attivare master di primo o di secondo livello e corsi di perfezionamento, su proposta delle strutture didattiche interessate, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Tali iniziative sono disciplinate da uno specifico regolamento approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

6. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega i Dipartimenti o le Facoltà, ove costituite, a disciplinare altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

 

Art. 11 - Norme di iscrizione e requisiti di ammissione ai corsi di studio

 

1. Il Senato Accademico detta, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio, assieme alle condizioni delle nuove attivazioni, sentite le strutture didattiche interessate ed il Consiglio Studentesco, tenendo conto, fra l'altro, della disponibilità di aule, laboratori, biblioteche, personale docente e tecnico amministrativo.

2. I Dipartimenti o le Facoltà ove costituite, all'inizio di ogni anno accademico, provvedono alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale secondo modalità di verifica previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio e sulla base di prerequisiti indicati nei predetti regolamenti.

3. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio richiedono altresì il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Qualora la verifica non sia positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Possono essere a tal fine istituiti, ad integrazione della preparazione risultante dal possesso del titolo di studio sopra citato, corsi formativi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

4. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, riconosciuto idoneo dalle vigenti disposizioni normative ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

5. Il Regolamento del corso di studio stabilisce i requisiti curriculari richiesti per l’ammissione, nonché le forme di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale.

6. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

7. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3 comma 7 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

8. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

9. A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

 

Art. 12 - Iscrizione a singole attività formative

 

1. Le modalità per l’iscrizione a singole attività formative attivate all’interno di corsi di studio sono definite dalle Facoltà, ove costituite, o dai Dipartimenti.

2. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l’iscrizione deve essere anticipatamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio sulla base di criteri da questo stabiliti preventivamente.

3. Le strutture didattiche medesime provvedono inoltre, nell'ambito di criteri stabiliti dal Senato Accademico, a regolamentare le modalità relative al sostenimento delle prove di valutazione del profitto relative ai precitati corsi singoli.

4. Dell’iscrizione a tali singole attività formative e del superamento delle relative prove di valutazione del profitto gli studenti interessati hanno diritto di ottenere la certificazione secondo le vigenti norme.

 

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

 

Art. 13 - Manifesto degli studi e calendario didattico

 

1. Il Dipartimento approva annualmente il manifesto degli studi, acquisito il parere del Consiglio di Corso di studio e su proposta della Facoltà ove costituita, e lo rende pubblico. Il manifesto degli studi è lo strumento attraverso il quale l’Ateneo rende noti i curricula ufficiali offerti agli studenti nell’anno accademico di riferimento, le modalità di accesso ai corsi di studio attivati, ivi incluse le procedure di immatricolazione e di iscrizione, le determinazioni relative al pagamento delle tasse e dei contributi a carico degli studenti ed il calendario didattico.

2. Il calendario didattico, che consiste nella definizione dei periodi di lezione e di esame, viene determinato annualmente dal Dipartimento di riferimento o dalla Facoltà ove costituita.

3. Le attività didattiche di norma iniziano l’ultima settimana del mese di settembre.

4. Gli orari dettagliati delle lezioni e il calendario degli esami, stabiliti dal Dipartimento di riferimento o dalla Facoltà ove costituita, debbono essere resi pubblici prima dell'inizio delle lezioni. Se necessario il Senato Accademico provvede a coordinare le sessioni di esame previste dalle diverse strutture didattiche con particolare riguardo ai requisiti previsti per l'ottenimento delle agevolazioni economiche da parte degli studenti.

5. Nel caso di ripartizione dei corsi in due semestri il primo semestre inizia di norma non oltre il 1° ottobre e termina non oltre il 31 gennaio; il secondo semestre inizia di norma non oltre il 1° marzo e termina non oltre il 15 giugno.

6. Articolazioni sperimentali del calendario delle lezioni e degli esami possono essere deliberate dalle Facoltà ove costituite, o dai Dipartimenti.

 

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche e delle attività formative

 

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento a varie forme didattiche quali corsi di insegnamento, lezioni, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, laboratori informatici, sperimentali o di progetto, tutorato, orientamento, tirocini, internati, progetti, tesi, visite di studio, studio individuale, autoapprendimento.

2. Per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione le attività formative possono essere raggruppate nelle seguenti tipologie:

a. attività in uno o più ambiti disciplinari di base (con esclusione dei corsi di laurea magistrale);

b. attività in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti;

c. attività autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e previa approvazione, nei casi previsti, da parte del Consiglio di corso di studio;

d. attività in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi;

e. attività relative alla preparazione della prova finale;

f. ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, o stages.

 

Art. 15 - Corsi di insegnamento

 

1. I corsi di insegnamento sono insiemi di attività didattiche omogenee per contenuti o per finalità e sono individuati dalle competenti strutture didattiche.

2. I corsi di insegnamento impartiti presso l'Università possono essere monodisciplinari o integrati.

3. Ad un corso di insegnamento monodisciplinare corrispondono un unico docente ed un unico settore scientifico disciplinare. Il corso monodisciplinare, pur facendo capo ad un unico modulo didattico, può essere suddiviso ulteriormente, nell’ambito dello stesso settore scientifico disciplinare e della stessa tipologia di attività formativa.

4. Un corso di insegnamento integrato è un raggruppamento interdisciplinare di attività formative, denominate moduli coordinati, differenziate per tipologia di attività e/o di settore scientifico disciplinare. Tali moduli non possono, a loro volta, essere ulteriormente suddivisi. Il corso integrato è impartito da due o più docenti, uno dei quali ne assume l’incarico di coordinatore. Il coordinatore del corso integrato, nominato dalla Facoltà, e ove non costituita dal Dipartimento, ha la responsabilità didattica del corso e presiede la commissione d'esame.

5. La durata e l'articolazione dei corsi d'insegnamento e delle altre attività formative sono stabilite dal Dipartimento di riferimento o dalla Facoltà ove costituita.

6. I corsi di insegnamento possono essere sdoppiati o mutuati, secondo le modalità e i criteri indicati agli artt. 17 e 18 del presente regolamento.

 

Art. 16 - Copertura dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative

 

1. Il Dipartimento delibera sulla copertura di tutte le attività formative attivate, su proposta e coordinamento della Facoltà, ove costituita.

2. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei Corsi di studio è previsto il ricorso a professionalità esterne all’Ateneo, mediante l’attivazione di supplenze o di contratti di insegnamento, secondo quanto previsto dalle norme e dai Regolamenti di Ateneo.

 

Art. 17 - Sdoppiamenti

 

1. I corsi di insegnamento nei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati ogni volta che ricorrano le condizioni previste dal Senato Accademico e riaccorpati ogni volta che tali condizioni cessino di ricorrere.

2. I Dipartimenti o le Facoltà ove costituite, in relazione ai corsi sdoppiati, verificano la corrispondenza dei relativi programmi didattici e l'equivalenza delle prove di esame, stabiliscono le modalità di suddivisione degli studenti e disciplinano le eventuali possibilità di scelta lasciate allo studente.

 

Art. 18 - Mutuazioni

 

1. Le Facoltà, ove costituite, o i Dipartimenti determinano i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti fra diversi corsi di studio, anche in Facoltà diverse.

2. La mutuazione di un insegnamento presso un'altra struttura didattica è possibile solo nel caso in cui un insegnamento risulti scoperto e non sia possibile provvedere per supplenza o affidamento.

3. La Facoltà ove costituita o il Dipartimento di riferimento individua, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, o della competente Commissione per la Didattica, la struttura che possa mutuare l’insegnamento, concordando con essa, al momento dell'accettazione della mutuazione, le modalità organizzative per l’accesso alla didattica, tali da consentire la più agevole fruizione possibile del corso da parte dello studente.

 

Art. 19 - Commissioni

 

1. La composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di profitto e le modalità degli esami sono stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio in accordo con le seguenti norme generali e nel rispetto dei diritti didattici degli studenti:

a. le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento su proposta della Facoltà ove costituita;

b. la commissione deve essere presieduta dal docente titolare dell'insegnamento o dal coordinatore del corso integrato. In caso di motivato impedimento il presidente della commissione viene sostituito da altro docente nominato dal Direttore del Dipartimento o dal Preside della Facoltà ove costituita;

c. le commissioni d’esame o di valutazione finale di profitto sono composte dal docente responsabile della disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti di materia affine;

d. in caso di prove d’esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

Possono partecipare a tali commissioni anche:

a. gli assegnisti in possesso di adeguato curriculum e titoli su proposta del Direttore del Dipartimento o Preside della Facoltà ove costituita;

b. i professori a contratto di corsi integrativi esclusivamente in commissioni di esami relative ai corsi di insegnamento cui il corso integrativo si riferisce;

c. altre figure che potranno essere stabilite dal Senato Accademico.

2. Le commissioni degli esami finali sono nominate dal Direttore del Dipartimento o Preside della Facoltà ove costituita e sono presiedute dal Direttore del Dipartimento o Preside della Facoltà ove costituita o da altro professore da questi delegato.

3. Le commissioni predette sono costituite da docenti.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano il numero di componenti delle commissioni degli esami finali; il numero di commissari non può in ogni caso essere inferiore a sette.

5. I relatori di tesi sono docenti dell’Ateneo; i correlatori di tesi sono docenti dell’Ateneo o di altre Università.

6. È facoltà del Senato Accademico definire altre figure per l’eventuale funzione di correlatore.

 

Art. 20 - Prove di valutazione del profitto

 

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività formative nel rispetto dei principi che seguono.

2. Le verifiche consistono in una prova, scritta e/o orale e/o pratica, da svolgersi al termine del corso. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salve in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, ed avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano all’accertamento delle conoscenze e delle abilità che caratterizzano l’attività facente parte del curriculum .

3. La prova orale è pubblica.

4. Le verifiche devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento.

5. I consigli di corso di studio esercitano il controllo sulle modalità di valutazione del profitto.

6. Il risultato delle verifiche è espresso in trentesimi.

7. La prova si intende superata con una votazione minima di 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale informatizzato con adozione di firma digitale o in forma cartacea nelle more della completa adozione della firma digitale. La digitalizzazione della firma è per l’Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento. L’adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico.

8. Al momento dell'assegnazione del voto o della verifica positiva del profitto lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento o altra attività formativa.

9. Possono essere previste prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso la valutazione del profitto dello studente è collegiale e contestuale con modalità previste ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera d) e dell’art.12, comma 2 lettera d) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

10. La verifica deve essere effettuata da un’apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall’art.19 del presente Regolamento .

11. Il verbale cartaceo in copia, di cui al comma 7 debitamente compilato e firmato dal Presidente della Commissione, deve essere trasmesso alla Ripartizione studenti competente entro 5 giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro 5 giorni dalla valutazione degli esiti. Il verbale informatizzato con adozione di firma digitale deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente della Commissione. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, il regolare funzionamento della stessa, nonché il regolare svolgimento delle verifiche.

12. Le date degli appelli di ciascuna sessione sono rese pubbliche almeno due mesi prima della data di inizio della sessione.

13. Allo studente deve essere garantita la possibilità di sostenere esami dello stesso ciclo in giorni non coincidenti.

14. L’appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Responsabile della struttura didattica. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

15. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studio. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede d’esame.

 

Art. 21 - Prove finali dei corsi di studio

 

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità delle prove finali ed in particolare della prova finale di laurea e di laurea magistrale in accordo con gli ordinamenti didattici.

2. Gli studenti che maturano rispettivamente 180 crediti per la laurea e 120 crediti per la laurea magistrale secondo le modalità previste nel regolamento dei predetti corsi di studio, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.

3. La prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del diploma di specializzazione è pubblica, può essere orale o scritta o pratica.

4. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi, qualunque sia il numero di commissari. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110 nel caso di laurea o di laurea magistrale. La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale. La lode viene assegnata con decisione a maggioranza di due terzi dei commissari.

5. Nel caso in cui la prova finale preveda la discussione di una tesi, il regolamento didattico del corso di studi deve prevedere modalità dirette ad assicurare:

a. che le tesi siano assegnate tempestivamente agli studenti dietro loro richiesta, tenendo conto del loro piano di studi e delle loro aspirazioni;

b. la più ampia e aggiornata pubblicità sulle tesi in corso di svolgimento.

6. Tale regolamento fissa inoltre il termine per la consegna della tesi.

7. Per il conseguimento della Laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore (Art.11 comma 5 D.M.270/2004). I Consigli dei corsi di studio determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera.

8. Il diploma o attestato finale relativo ad un corso di studi ha il medesimo contenuto e forma indipendentemente dalle modalità di organizzazione della didattica (corsi di studio residenziali o a distanza).

 

Art. 22 - Mobilità internazionale e nazionale

 

1. Gli studenti dell’Università possono svolgere parte dei propri studi presso altri atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi stipulati fra Università che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.

2. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi. Le condizioni, le procedure e le modalità vengono deliberate dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti o le Facoltà ove costituite.

3. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento di riferimento secondo modalità stabilite dal proprio regolamento, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Senato Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Università partner.

4. Le tipologie del riconoscimento dei crediti sono:

a- frequenza di attività formative;

b- frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;

c- preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d- tirocinio.

5. Le attività svolte all’estero da studenti iscritti all’Ateneo, nell’ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere, sono riconosciute valide ai fini della carriera e danno luogo all’acquisizione di crediti formativi, purché compiute nel rispetto delle norme e delle determinazioni specifiche delle competenti strutture didattiche interessate.

6. Il riconoscimento preventivo del programma di studi da effettuarsi all’estero e la determinazione dei crediti acquisibili a seguito dello svolgimento delle relative attività è affidato alle competenti strutture didattiche.

7. Le competenti strutture didattiche possono procedere alla determinazione di un voto associato all’attività svolta all’estero, espresso in trentesimi, sulla base di tabelle di equiparazione tra le differenti modalità di valutazione proposte dalle strutture stesse e approvate dai Dipartimenti di riferimento o dalle Facoltà ove costituite.

8. Il riconoscimento dell’esame comporta anche il riconoscimento dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all’estero.

9. Previa delibera del Dipartimento di riferimento, nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all’estero, ovvero compiute in Italia e da valere per la prosecuzione dell’attività formativa sia in Italia che all’estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l’eventuale tirocinio.

10. È possibile l’acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

 

 

Art. 23 - Doveri didattici dei docenti

 

1. Ciascun docente è tenuto:

- a svolgere personalmente il numero di ore minimo di lezioni e di esercitazioni affidategli;

- a stabilire un orario settimanale di ricevimento degli studenti per l'intero anno accademico, a comunicarlo al Direttore del Dipartimento o Preside di Facoltà ove costituita e a renderlo pubblico prima dell'inizio delle lezioni;

- a definire in accordo con quanto stabilito dalle strutture didattiche competenti il calendario degli esami e a rendere pubblica all'inizio di ogni appello la programmazione dello svolgimento dell'appello stesso;

- a rispettare l'orario di lezione fissato dalla Facoltà e ove non costituita dal Dipartimento

- a comunicare tempestivamente al Direttore del Dipartimento o al Preside della Facoltà ove costituita ed agli studenti eventuali assenze, sia dalle lezioni che dal ricevimento studenti e da qualunque altro obbligo didattico.

2. A fronte di richieste di tesi da parte degli studenti, ciascun docente ha l'obbligo di assegnare e seguire le tesi stesse, sulla base della ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica, dei vincoli e dei requisiti di accesso accettati e resi pubblici dalle strutture didattiche competenti.

3. Ciascun docente provvede alla compilazione di un registro delle attività didattiche annotando il numero di ore effettuate per ciascuna tipologia di attività didattica.

4. Il docente che sostituisce il responsabile del corso firma il registro delle lezioni per le ore effettuate. Il Preside o il Direttore del Dipartimento nel caso in cui la Facoltà non sia costituita è tenuto a vistare i registri per garantirne la conformità alle norme vigenti.

5. Il Preside o il Direttore del Dipartimento nel caso in cui la Facoltà non sia costituita ha l’obbligo di segnalare al Consiglio di Facoltà o al Dipartimento ed al Senato Accademico le inadempienze dei docenti.

6. Il Preside o il Direttore del Dipartimento nel caso in cui la Facoltà non sia costituita in collaborazione con i Presidenti dei Consigli di corso di studio o delle Commissioni didattiche garantisce il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità dei corsi, vigila sull’osservanza delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività didattica e ne è responsabile.

 

Art. 24 - Diritti degli studenti

 

1. Agli studenti deve essere garantito:

a. il diritto all'informazione, mediante pubblicizzazione tempestiva degli orari delle attività didattiche e di ogni eventuale loro modifica;

b. il diritto di conoscere, fermo restando il giudizio insindacabile della commissione, in modo esplicito gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame;

c. il diritto che la risoluzione della prova scritta sia resa disponibile;

d. il diritto che il materiale di riferimento per i programmi di esame sia realmente disponibile;

e. il diritto a presentare eventuali piani di studio individuali nell'ambito dei limiti stabiliti dall'organizzazione didattica in vigore e ad essere ascoltato dalla Commissione referente, che istruisce i piani di studio, qualora il suo piano non sia stato in prima istanza approvato;

f. il diritto all'assegnazione della tesi, ove prevista, in una delle materie relative al campo di studi prescelto secondo i criteri di assegnazione previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio;

g. il diritto di ricorrere al Direttore del Dipartimento o al Preside di Facoltà, ove costituita, e, in ultima istanza, al Rettore, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto per l'esame e la risoluzione di eventuali controversie legate a disservizi o comportamenti lesivi dei diritti didattici.

 

Art. 25 - Servizi didattici integrativi di Ateneo

 

1. L’Università istituisce servizi centrali che svolgono le seguenti attività istituzionali, anche in collaborazione con enti esterni:

a) sostegno ed aiuto di carattere amministrativo e logistico alle strutture didattiche dell'Ateneo;

b) orientamento universitario e professionale;

c) elaborazione e diffusione di informazioni sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

 

 

Art. 26 - Servizi didattici integrativi di struttura

 

1. Ai sensi dell'articolo 6, secondo comma della legge 19 novembre 1990, n. 341, l’Ateneo, su proposta delle strutture didattiche interessate, può attivare:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, nonché per la formazione permanente;

c) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento, questi ultimi secondo quanto previsto dai successivi articoli.

 

Art. 27 - Tutorato e orientamento

 

1. Il tutorato è rivolto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attività di studio e all'informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli relativi alla scelta del percorso di studio.

2. L'organizzazione delle attività di tutorato è demandata alle singole strutture didattiche, Dipartimenti o Facoltà, ove costituite.

3. L'organizzazione delle varie forme di tutorato è prevista da apposito regolamento anche in relazione a quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica.

4. I Dipartimenti o le Facoltà ove costituite, per lo svolgimento delle attività di tutorato, potranno avvalersi anche degli studenti scelti dalla struttura didattica sulla base di appositi bandi con le modalità ed i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

5. Oltre alle attività di tutorato, possono essere previste forme di orientamento pre-iscrizione e post-laurea.

6. Le attività di orientamento delle pre-iscrizioni sono svolte, di concerto con i Provveditorati agli Studi, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria. Sono previste anche prove di accesso obbligatorie, ma non vincolanti, e corsi estivi di sostegno.

 

 

Art. 28 - Corsi di studio interdipartimentali e interAteneo

 

1. Qualora si ravvisino particolari esigenze di formazione e le strutture didattiche concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti di un corso di studio, il Senato Accademico può, sentite le strutture didattiche interessate, approvare l'attivazione di corsi di studio alla cui formulazione ed al cui svolgimento concorrano competenze didattiche e scientifiche appartenenti a diversi Dipartimenti e relative Facoltà ove costituite dell’Ateneo.

2. La gestione del corso di studio interdipartimentale è affidata soltanto al Dipartimento di riferimento ed alla relativa Facoltà ove costituita. Il Dipartimento è individuato di norma in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso.

3. Apposite convenzioni regolamentano le attività di corsi di studio interuniversitari anche con Atenei italiani o stranieri alla conclusione dei quali corsi si rilasciano i titoli di cui all'art. 2 del presente regolamento.

 

Art. 29 - Valutazione della qualità  delle attività  svolte

 

1. Il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà ove presenti, i Dipartimenti e i Consigli di corso di studio, rilevano ogni anno, mediante appositi questionari, i dati riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica.

2. Il Senato Accademico, anche sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i criteri e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche svolte nei corsi di studio, e li trasmette ai Responsabili delle strutture didattiche e ai Presidenti dei corsi di studio. I Responsabili delle strutture didattiche o i Presidenti dei corsi di studio sulla base dei suddetti criteri ed indicatori preparano una relazione periodica sull'attività didattica del corso di studio corredata degli opportuni dati statistici, ivi compresi quelli riguardanti la valutazione.

 

Art. 30 - Pubblicità  dei procedimenti e delle decisioni

 

1. L’Università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.

 

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 31 - Riordinamento delle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti

 

1. L'Università, con apposito regolamento, riordina e disciplina le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni vigenti e con quelle del presente regolamento.

 

Art. 32 - Norme transitorie e finali

 

1. L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici e concede agli studenti stessi la facoltà di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai vigenti sopravvenuti ordinamenti, secondo modalità definite dalle strutture didattiche.

2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari, in base ai previgenti ordinamenti didattici, sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento del diploma di laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali, qualunque ne sia la durata.

3. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto le modifiche al presente regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico.

4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

5. Sino alla emanazione del presente regolamento e dei regolamenti didattici dei corsi di studio, l'attività didattica è regolata dalle disposizioni e dagli ordinamenti previgenti fatto salvo il rispetto di quanto disposto dagli artt. 1, comma 5 dei DD.MM. del 16/3/2007 n. 153 e n. 155 rispettivamente intitolati “Determinazione delle classi delle lauree universitarie" e “Determinazione delle classi di laurea magistrale”.

6. Per tutto ciò che non è compreso nel presente regolamento si fa espresso rinvio allo Statuto, al Regolamento di Ateneo nonché ad ogni disposizione legislativa vigente in materia.

7. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua emanazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca.

 

Allegati