Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi

(ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con Decreto Rettorale n. 589 del 26 giugno 2020)

 

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

 

  1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice»), ed ha per oggetto i criteri e le modalità di accantonamento, di quantificazione e di ripartizione del Fondo Incentivi (di seguito denominato «Fondo») per le funzioni svolte dal personale interno dell’Ateneo esclusivamente per le attività:
    a) di programmazione della spesa per investimenti,
    b) di verifica preventiva dei progetti,
    c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara,
    d) di esecuzione dei contratti pubblici,
    e) di responsabile unico del procedimento (di seguito denominato «RUP»),
    f) di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione,
    g) di collaudo tecnico-amministrativo, di rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

  2. Ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, si intende per “procedura di gara” qualsiasi procedura comparativa, seppur in forma semplificata, tra più operatori economici finalizzata all’individuazione del contraente con il quale sottoscrivere un contratto di lavori, servizi e forniture.
    L’accezione “procedura comparativa” ricomprende tutte le procedure per affidamento di lavori, servizi e forniture superiori a euro 40.000, incluse quelle rientranti nell’art. 63 del Codice.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito dall’accantonamento della percentuale variabile, in relazione ai criteri individuati al successivo art.2 e, comunque, non superiore al 2%, a valere sull’importo posto a base di gara di un’opera o lavoro, fornitura, servizio, per le funzioni svolte dal personale interno dell’Ateneo.

  4. Sono esclusi dal Fondo i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000, nonché le concessioni per qualsiasi importo. Rientrano invece nel Fondo i lavori anche inferiori a euro 40.000, purché prevedano un’attività di progettazione.

  5. Per gli appalti relativi a servizi o forniture le disposizioni precedenti si applicano nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

  6. Alla ripartizione del Fondo partecipano il RUP ed i dipendenti che svolgono le funzioni di cui al precedente comma 1, nonché i loro collaboratori, così come identificati con la procedura di cui al successivo art.4.

    7. Alla ripartizione del Fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

 

 

Art. 2 – Costituzione e quantificazione del Fondo

 

  1. Il Fondo è costituito da una somma non superiore al 2% calcolata sull’importo a base di gara per l’affidamento di un’opera, di un lavoro o per l’acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza.

  2. La misura del Fondo è determinata in ragione dell’importo a base di gara del contratto da affidare, secondo la seguente tabella:

 

 

Opere e lavori pubblici
Importo a base di gara in euro
fino a 7.000.000
da 7.000.001 a 20.000.000
Oltre 20.000.001
Percentuale da destinare al Fondo
2%
1,60%
fino a 7.000.000
2% (o 1,60%)
e per la parte
da 7.000.001 a 20.000.000 - 1,50%
fino a 7.000.000 2% (o 1,60%)
per la parte da 7.000.001 a 20.000.000
per la parte oltre 20.000.001 - 1,20%
 
 
 
 
 
Servizi e forniture
Importo a base di gara in euro
da 40.000 e 7.000.000
da 7.000.001 a 15.000.000
Oltre 15.000.001
Percentuale da destinare al Fondo
2%
1,60%
fino a 7.000.000
2% (o 1,60%)
e per la parte
da 7.000.001 a 15.000.000 - 1,50%
fino a 7.000.000 2% (o 1,60%)
per la parte da 7.000.001 a 15.000.000
per la parte oltre 20.000.001 - 1,20%
 
 
 
 
 

*Accantonamento dell’1,6% o del 2,0% a seconda che si tratti di fondi con destinazione vincolata o meno.



3. Le risorse per la costituzione del Fondo sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto del lavoro, del servizio o della fornitura.

 

 

4. L’ammontare del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

5. Ove ricorrano le circostanze di cui all’art.106 del Codice, il RUP può proporre l’incremento del Fondo riferito all’importo netto contrattuale, contestualmente all’approvazione della variante o modifica del contratto da parte del Consiglio di Amministrazione.

6. L’80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Dirigente competente ove presente o al Direttore Generale, che vi provvede secondo le modalità previste nel presente regolamento.

7. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Università di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

8. Gli importi dell’incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione

 

 

Art. 3 - Ripartizione delle risorse del Fondo e prestazioni parziali 

 

  1. Partecipa alla ripartizione delle risorse indicate agli artt. 1 e 2, con le modalità indicate nel successivo art.4, il personale:
    a) al quale è stata affidata l’attività di programmazione della spesa per investimenti;
    b) al quale è stata affidata l’attività di RUP;
    c) al quale è stata affidata l’attività di verifica preventiva del progetto;
    d) al quale è stata affidata l’attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
    e) al quale è stata affidata l’attività di direzione lavori ovvero direzione dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del Codice;
    f) al quale è stata affidata l’attività di collaudo tecnico-amministrativo, di rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario;
    g) tecnico-amministrativo al quale è stato affidato l’incarico di collaborare con il personale nominato ai precedenti punti, nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

  2. Per i lavori, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.


  3. Le modalità di ripartizione degli incentivi sono effettuate secondo le seguenti percentuali:


Opere e lavori
Funzione
 
% ripartizione quota singolo lavoro
a) Programmazione della spesa per
investimenti (art. 21 del Codice appalti)
Referente Unico e Collaboratori
3%*
b) Responsabile Unico del Procedimento e Supporto al RUP
RUP (Collaboratori, Supporto al RUP e figure di supporto)
30%
c) Verifica preventiva dei Progetti
Responsabile e Collaboratori
10%
d) Predisposizione e controllo delle procedure di gara
Responsabile e Collaboratori
12%
e) Direzione dei lavori
Direttore dei Lavori e Collaboratori (direttori operativi, ispettori cantiere)
35%
f) Collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione**
Collaudatore e Collaboratori
10%
 
Totale
100%
 

* di cui 1% al Referente Unico e 2% ai Collaboratori

**Nel caso di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione, l’attività è da ritenersi in capo al Direttore dei Lavori.

Forniture e servizi
Funzione
 
% ripartizione quota singolo/a Serv./Forn.
a) Programmazione della spesa per
investimenti (art. 21 del Codice appalti)
Referente Unico e Collaboratori
3%*
b) Responsabile Unico del Procedimento e Supporto al RUP
RUP (Collaboratori, Supporto al RUP e figure di supporto)
35%
c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara
Responsabile e Collaboratori
17%
d) Direzione dell'esecuzione
Direttore dell'esecuzione e Collaboratori
35%
f) Collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione**
Collaudatore e Collaboratori
10%
 
Totale
100%
 

* di cui 1% al Referente Unico e 2% ai Collaboratori

**Nel caso di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione, l’attività è da ritenersi in capo al Direttore dell'Esecuzione.

3. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell’ambito della procedura.

4. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un’equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

 

 

Art. 4 – Conferimento degli incarichi e individuazione dei dipendenti coinvolti

 

  1. Il Direttore Generale o il Dirigente competente o il Direttore del Centro di Gestione o figura analoga, in accordo con il RUP, definisce con proprio provvedimento la costituzione del Gruppo di Lavoro, l’assegnazione e l’affidamento dei singoli incarichi.
  2. Di norma la funzione di RUP è assegnata a un soggetto diverso dal Dirigente o figura equiparata, in modo tale da consentire la opportuna separazione dei ruoli ai fini della costituzione dei gruppi di lavoro.
  3. L'atto di affidamento degli incarichi deve riportare:
    a) il nominativo del RUP e quello dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al precedente ar 3, compresi i loro collaboratori;
    b) i compiti assegnati a ciascuno;
    c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni incentivabili per ciascuna figura professionale;
    d) le aliquote di ripartizione delle risorse accantonate nel Fondo secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
  4. Il Provvedimento di costituzione del Gruppo di Lavoro, firmato per accettazione dagli interessati, deve essere trasmesso per opportuna e tempestiva conoscenza alla Direzione Generale, alla Divisione Risorse Umane e alla Divisione Contabilità.

 

 

Art. 5 - Suddivisione in lotti

 

  1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” ovvero “prestazionale”.

 

 

 

Art. 6 - Centrali di Committenza

 

  1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura da definirsi all’interno dell’accordo tra l’Università e la Centrale di Committenza individuata.
  2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 37 del Codice.
  3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.



Art. 7 - Modalità di corresponsione e pagamento dell’incentivo

 

  1. La corresponsione dell’incentivo è proposta dal RUP al Dirigente, ove presente, o al Direttore Generale, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti. Nel documento finale di accertamento dell’avvenuto svolgimento delle attività, si deve dare atto degli eventuali errori e maggiorazioni di tempi e costi previsti e formulare le proposte di pagamento adeguatamente motivate. Tale documento, oltre alle aliquote di ripartizione dell’incentivo deve riportare i corrispondenti importi e deve essere sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti coinvolti.
  2. L’erogazione dei compensi avviene al completamento e collaudo/regolare esecuzione degli interventi di ciascun lavoro, servizio e fornitura. Nel solo caso di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale il pagamento sarà effettuato su base annuale, sulla base degli stati di avanzamento delle attività indicate nelle tabelle di cui all’art.3. La liquidazione dell’incentivo è disposta dal Direttore generale o dal Dirigente con apposito provvedimento, che viene trasmesso alla Divisione Risorse Umane e alla Divisione Contabilità.
  3. L’accertamento è positivo nel caso in cui le attività da liquidare siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
  4. Le quote parte del predetto Fondo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione, a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità vanno ad incrementare la quota di Fondo di cui all’art. 2, comma 7.
  5. Gli incentivi corrisposti nell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. La cumulabilità con il Fondo di Ateneo e gli eventuali limiti saranno definiti in sede di Contrattazione Integrativa.

 

 

Art. 8 - Termini e penalità

 

  1. I termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni incentivabili sono indicati nel Provvedimento di costituzione del Gruppo di Lavoro, come da art.4 co.3 lett. c).
  2. I termini per la direzione lavori o per l’esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
  3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme.
  4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività, come stabilito nel precedente art.4 co.3.
  5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
  6. Le prestazioni del RUP terminano con il pagamento del saldo all’impresa contraente, ferma restando l’attività di supporto alla commissione di collaudo.
  7. Qualora si verifichino incrementi dei tempi o dei costi (al netto del ribasso d’asta) non conformi alle norme del D. Lgs n. 50/2016, le risorse finanziarie relative al Fondo per ogni singolo lavoro, fornitura e servizio saranno ridotte in base ai coefficienti riduttivi dell’incentivo di cui al successivo comma.
  8. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi contrattuali, addebitabile ai componenti del Gruppo di Lavoro, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

 

 
Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale di cui al co.2
0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale di cui al co.2
0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale di cui al co.2
0,7
ritardi superiori al 50% della durata contrattuale di cui al co.2
0,5
 

9. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d’asta offerto, addebitabile ai componenti del Gruppo di Lavoro si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

 
Coeff. Riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%
0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%
0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%
0,7
incremento dei costi superiore al 50%
0,5
 

 

10. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui alle precedenti tabelle si cumulano, nel senso che si applica come prima riduzione quella di maggiore importo e sul residuo la seconda.

 

11. Non costituiranno motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;

b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente all’operatore economico soggetti a penale per ritardo;

d) incarichi affidati per motivi di urgenza (es. correlati a finanziamenti sorti durante l’anno, eventi calamitosi, ecc.).

 

12. Qualora il procedimento di realizzazione dell’intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale di cui al Gruppo di Lavoro, l’incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

 

 

 

Art. 9 - Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo parziale

 

  1. 1. Nel caso in cui l’incentivo spetti a personale a tempo parziale, la quota spettante al singolo dipendente è ridotta in rapporto alla percentuale della relativa prestazione lavorativ

 

 

Art. 10 - Rapporti con personale cessato dal servizio o afferente ad altri uffici

 

  1. L’incentivo è attribuito, per le quote di rispettiva competenza e alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche al personale che al momento del pagamento dell’incentivo risulti cessato dal servizio, ma che abbia effettivamente partecipato, in quanto ancora in servizio presso la struttura dell’Ateneo che ha realizzato l’acquisizione, alle attività tecniche e amministrative per i lavori, servizi e forniture oggetto dell’incentivazione.
  2. L’incentivo è ripartito, per le quote di rispettiva competenza e alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che al momento del pagamento dell’incentivo risulti afferente ad altri uffici dell’Amministrazione, ma che abbia effettivamente partecipato, in quanto in servizio presso la struttura dell’Ateneo che ha realizzato l’acquisizione, alle attività tecniche e amministrative per i lavori, servizi e forniture oggetto dell’incentivazione.

 

Art. 11 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

 

  1. Il presente Regolamento si applica alle procedure attivate a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice. Per le procedure attivate prima del 19 aprile 2016, ancorché non concluse, si applicano i Regolamenti all’epoca vigenti.
  2. La ripartizione degli incentivi di cui ai criteri del presente Regolamento, si applica anche alle attività svolte dopo il 19 aprile 2016, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
  3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
  4. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
  5. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente integrate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.