Regolamento sugli incarichi esterni dei Professori e Ricercatori

(Emanato con D.R. n^ 980 del 20.09.2018)
 

 

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

 

  1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell’art. 6 della Legge n. 240/2010 e dell’art.53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, disciplina i criteri e le procedure per lo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, da parte di professori e di ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell’ Ateneo, di seguito denominati docenti.

 

Articolo 2 -  Attività incompatibili

 

  1. La posizione di docente a tempo pieno e a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di attività industriali e commerciali. Costituisce esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale, compresa l’attività artigianale esercitata in modo continuativo e professionale, nonchè l’assunzione di cariche gestionali in società costituite a fini di lucro.

  2. E’ equiparata all’attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice), con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo, nonché la partecipazione a società di capitali in posizione di controllo, indipendentemente dall’esercizio di cariche gestionali.

  3. E’ fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell’art. 6, comma 9, della legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento di Ateneo.

  4. Ai docenti a tempo pieno è altresì vietato l’esercizio di attività libero professionale. Si considerano a tal fine gli incarichi prestati a favore di terzi che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità o che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionale.
    E’ escluso dal divieto l’esercizio di attività assistenziale intramuraria, per la quale si rinvia alla specifica normativa vigente in materia.

  5. I docenti a tempo definito possono svolgere attività libero professionale o di lavoro autonomo, anche continuativa, nonché attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri anche con rapporto di lavoro subordinato, a condizione che non comporti conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ateneo e che non arrechi pregiudizio alle attività didattiche, di ricerca e gestionali loro affidate.

  6. E’ fatto inoltre divieto ai docenti a tempo pieno di svolgere a favore di soggetti privati e pubblici, le prestazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento.

 

 

Articolo 3 -  Attività compatibili e non soggette ad autorizzazioni

 

  1. Nel rispetto dei propri compiti istituzionali e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con l’Ateneo, i soggetti di cui all’art. 1 del presente regolamento possono svolgere, senza autorizzazione, le seguenti attività anche con retribuzione:
    a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
    b) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, tramite pubblicazione cartacea, on line o su supporti digitali;
    c) attività di valutazione e referaggio;
    d) partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore;
    e) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, modelli scientifici, schemi teorici e relativa documentazione illustrativa in forma cartacea, o mediante supporti digitali, purché coerenti con il campo disciplinare di ricerca del docente interessato e sempre che non si concretizzino in attività di tipo professionale;
    f) lezioni di carattere occasionale;
    g) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
    h) incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
    i) incarichi per lo svolgimento dei quali il professore o ricercatore è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo;
    j) partecipazione a organi di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura,
    k) partecipazione a commissioni per esami di Stato e di concorsi pubblici;
    l) partecipazione a commissioni che svolgono un’attività di valutazione attinente al proprio campo disciplinare (comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara);
    m) attività di collaborazione scientifica, quali:
    - la partecipazione a progetti di ricerca o a programmi speciali di carattere internazionale, ad attività di Fondazioni o Società alle quali partecipa l’Ateneo, ovvero per le quali la nomina ha luogo per designazione dell’ Università,
    - le attività derivanti da commesse, contratti e convenzioni, stipulati dalla struttura di appartenenza,
    - le attività formative alla cui progettazione e realizzazione concorre l’Ateneo, previa approvazione degli organi competenti,
    - le attività di collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici degli enti di ricerca o in advisory boards, inclusi quelli delle Riviste;
    n) attività di consulenza, purché alle seguenti condizioni:
    - che abbia carattere di saltuarietà e occasionalità, (non possono ritenersi occasionali attività di consulenza, anche di modico valore economico, che si ripetono più di due volte nel corso dell’anno o che comportano una limitata presenza del docente in Ateneo, ovvero attività svolte sulla base di un unico incarico tali da impegnare in modo significativo il docente e da compromettere la sua presenza),
    - sia resa a titolo personale, non in forma organizzata e sia a carattere non professionale,
    - sia svolta in qualità di esperto della materia, mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi e nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare,
    - l’attività deve concludersi con un parere, una relazione o uno studio;
    o) perizie e consulenze conferite dall’autorità giudiziaria.

  2. Le attività di cui al comma precedente, fatta eccezione per le attività di cui alle lettere a), b), c) e d), devono essere preventivamente comunicate al Rettore con indicazione del soggetto che propone l’incarico, il tipo di attività , la durata e il compenso previsto.

  3. Per il personale universitario che svolge attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti e altre strutture convenzionate del S.S.N. le attività di cui al comma 2, fatta eccezione per le attività di cui alle lettere a), b), c) e d) svolta a titolo gratuito sono comunicate preventivamente al Rettore e contestualmente al responsabile dell’unità operativa dell’Azienda Sanitaria a cui afferisce il docente.

  4. I docenti che siano titolari di partita IVA sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione e, ai fini della verifica del rispetto del limite della occasionalità, ad inoltrare al Rettore con cadenza trimestrale una dichiarazione attestante le attività svolte in regime di partita IVA.

  5. I compensi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previsti dall’art. 53 comma 12 del D.Lgs 165/2001.

 

 

Articolo 4 - Attività soggette ad autorizzazione

 

  1. Lo svolgimento di attività extraistituzionali diverse da quelle contemplate negli art. 2 e 3 deve essere previamente autorizzato dal Rettore.

  2. In particolare possono essere svolti da professori e ricercatori a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, gli incarichi di seguito elencati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo e a condizione che gli stessi non comportino detrimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al docente:
    a) attività di ricerca e didattiche non occasionali presso altri enti;
    b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
    c) attività di valutazione e referaggio per conto di enti privati;
    d) consulenze specialistiche conferite da una parte in giudizio da svolgere in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare, purchè siano di carattere occasionale e non si configurino come esercizio di attività libero-professionale;
    e) attività di amministratore non esecutivo indipendente in società di capitali senza deleghe operative e gestionali;
    f) partecipazione ai collegi sindacali di società di capitali o incarico di sindaco unico o di revisione legale dei conti;
    g) componente dei Nuclei di Valutazione o degli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle Pubbliche Amministrazioni;
    h) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali, nei casi previsti dalla legge;
    i) partecipazioni a commissioni presso enti e Ministeri per il personale universitario che svolge attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti e altre strutture convenzionate del S.S.N.;
    j) ogni altro incarico retribuito, compatibile con il ruolo universitario, non espressamente compreso nella disciplina del presente articolo.

  3. Per i docenti a tempo definito sono soggette all’autorizzazione preventiva del Rettore le attività didattiche e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri

 

 

Articolo 5 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

 

  1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione la valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri sotto indicati:
    a) carattere saltuario e occasionale dell’incarico;
    b) compatibilità con il regime di impegno prescelto;
    c) insussistenza di conflitto di interessi anche solo potenziale con l’attività svolta dall’Università;
    d) assenza di pregiudizio alle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al richiedente.

  2. Qualora venga rinnovato un incarico già autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

  3. Per il personale universitario che svolge attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti e altre strutture convenzionate del S.S.N., gli incarichi conferiti da società farmaceutiche e/o da società di produzione/commercializzazione di dispositivi/attrezzature sanitarie, possono essere autorizzati solo se qualificati quali incarichi di studio, approfondimento e confronto su aspetti di natura tecnico scientifica, senza finalità di pubblicizzazione del prodotto.

 

Art. 6 - Procedura  

 

  1. L’ autorizzazione all’espletamento di incarichi è richiesta al Rettore e contestualmente, per gli aspetti di competenza, al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Preside di Facoltà, ove costituita, dai soggetti che intendono conferire l'incarico o dal professore o ricercatore interessato.

  2. Per il personale universitario che svolge attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti e altre strutture convenzionate del S.S.N. la richiesta di autorizzazione è inoltrata al Rettore e contestualmente, per gli aspetti di competenza, al Direttore del Dipartimento universitario di afferenza e al Preside di Facoltà, già corredata del parere del responsabile dell’unità operativa dell’Azienda Sanitaria a cui afferisce il docente.

  3. L’istanza deve pervenire al Rettore almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, salvo i casi in cui ricorrano speciali ed oggettive ragioni di urgenza imposte dalla natura dell’incarico, fermo restando anche in tal caso l’obbligo di preventiva autorizzazione.

  4. La domanda, cui dovrà essere allegata copia dell'atto con il quale l’ ente esterno propone l'incarico, dovrà contenere i seguenti elementi conoscitivi:
    - tipo di attività,
    - durata della stessa (decorrenza e termine),
    - impegno richiesto,
    - compenso lordo previsto,
    - soggetto conferente e relativo codice fiscale o partita IVA.

  5. Il Direttore del Dipartimento valuta:
    - la compatibilità dell'attività da assumere con lo svolgimento dei compiti istituzionali;
    - l'afferenza dell'attività stessa al campo disciplinare del professore o ricercatore;
    - l'insussistenza di conflitto d'interessi con l'attività svolta  dalla struttura.

  6. Il Preside si esprime sulla compatibilità dell'attività da assumere con lo svolgimento dell’attività didattica.

  7. Il Rettore, acquisiti i pareri del Direttore del Dipartimento e del Preside, si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa (protocollo ufficiale dell’Università), dandone comunicazione al richiedente. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende comunque accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso Amministrazioni pubbliche o per loro designazione; si intende definitivamente negata in tutti gli altri casi.

  8. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell’incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità, possono essere richiesti ulteriori elementi all’interessato e/o al soggetto conferente. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all’acquisizione delle ulteriori informazioni richieste.

  9. L’attività non può avere inizio in mancanza della preventiva autorizzazione.

 

 

Art. 7 - Obblighi di comunicazione

 

  1. I soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai professori e ricercatori hanno l'obbligo di darne comunicazione all'Università nei termini e secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

  2. L'Università comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi e i compensi secondo le modalità e nei termini di cui alle disposizioni di legge vigenti.

 

 

Art. 8 - Sanzioni

 

  1. L’Amministrazione attraverso l’apposita Commissione Ispettiva istituita ai sensi dell’art.1, comma 62, della L. 662/1996, effettua verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.

  2. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, al bilancio dell’ Università a cura dell’erogante, qualora il corrispettivo non sia stato ancora pagato, o a cura del dipendente se il pagamento è già avvenuto.

  3. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, il Rettore diffida formalmente il docente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l’azione disciplinare.

 

 

Art. 9 - Norme finali e transitorie

 

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia e le norme in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari previste dall’ordinamento.

 

 

Art. 10 - Entrata in vigore

 

  1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con decreto rettorale.