Sezione D - Gestione Patrimoniale

Sommario
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Il Patrimonio
Art. 3 - Inventariazione
3.1 - Inventario dei beni immobili
3.2 - Inventario dei beni mobili
3.3 - Classificazione dei beni mobili
3.4 - Attribuzione del valore inventariale
3.5 - Beni mobili non inventariabili
3.6 - Cancellazione dai registri di inventario

Art. 4 - Responsabilità dei Consegnatari
4.1 - Consegnatari dei beni immobili
4.2 - Consegnatari dei beni mobili
4.3 - Consegnatari automezzi
4.4 - Passaggi di gestione
4.5 - Ricognizione dei beni mobili

Art. 5 - Ammortamento

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 6 - Ricostruzione della situazione patrimoniale
Art. 7 - Natura del presente Regolamento
Art. 8 - Entrata in vigore

PATRIMONIO

Art. 1 - Finalità
1. Le norme del presente Regolamento disciplinano un sistema di registrazioni inventariali e contabili e un sistema di attribuzioni di responsabilità e di controlli che si pongono i seguenti fini:
a. il costante controllo della consistenza del patrimonio;
b. la vigilanza sulle modalità di attuazione, custodia e conservazione dei beni facenti parte del patrimonio;
c. la redazione di un conto del patrimonio;
d. la costruzione di un sistema di flussi informativi gestiti nell'ambito del Sistema Informativo d'Ateneo CIA.


Art. 2 - Il Patrimonio
2.1 Il Patrimonio mobiliare ed immobiliare è costituito dal complesso delle immobilizzazioni di cui dispone l'Università al fine di perseguire i propri fini istituzionali.

2.2 In base alle norme del Codice Civile i beni del patrimonio mobiliare ed immobiliare si iscrivono tra le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

2.3 Il criterio di imputazione di un bene nel patrimonio risiede nell'utilizzo pluriennale dello stesso nel processo produttivo dell'Ateneo.

2.4 I beni del patrimonio mobiliare ed immobiliare sono descritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nei successivi articoli.

2.5 Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Art. 3 - Inventariazione
1. I beni immobili e mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell'Università a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro e sono oggetto di cancellazione dall'inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell'Università per vendita, distruzione, per perdita, per cessione, nonché per trasferimento ad altra classe patrimoniale, nel qual caso alla cancellazione deve corrispondere un contestuale iscrizione nella nuova classe patrimoniale.

2. Ogni bene acquisito viene trascritto nel registro inventariale nei suoi elementi principali: descrizione, classificazione, consistenza, valore, destinazione e collocazione.


3.1 - Inventario dei beni immobili

L'inventario dei beni immobili deve evidenziare per ogni bene:
a) la denominazione;
b) l'ubicazione;
c) l'uso a cui è destinato;
d) l'Ufficio o il Centro che l'utilizza;
e) il titolo di provenienza;
f) le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
g) le servitù, i pesi e gli oneri da cui è gravato;
h) gli eventuali redditi;
i) le variazioni dei redditi;
j) la data di acquisizione;
k) il valore iniziale o di acquisizione (comprensivo di I.V.A.);
l) le variazioni di valore;
m) la data del discarico.

Nell'inventario sono iscritti i beni immobili di proprietà dell'Università nonché i beni concessi in uso gratuito e perpetuo dallo Stato. Ne sono quindi esclusi i beni di altri enti e dello Stato concessi in uso temporaneo, usufrutto o comunque posseduti senza titolo di proprietà, che saranno iscritti in apposito elenco allegato all'inventario.

Sono inventariabili i beni che vengono installati in modo fisso e duraturo nelle strutture edilizie .


3.2 - Inventario dei beni mobili
a. Tutti i beni mobili che determinano incremento del patrimonio debbono essere registrati nelle apposite scritture patrimoniali dell'Università al momento del ricevimento della fattura di acquisto.
b. Salvo quanto previsto al successivo punto 3.5 i beni devono essere numerati progressivamente; la loro descrizione deve essere sintetica ma atta a distinguere senza alcuna incertezza l'oggetto inventariato, il suo valore, la sua localizzazione, nonché il suo consegnatario.
Su di essi deve essere apposta idonea etichetta identificativa che permetta di individuarne la corrispondente descrizione sul registro inventario.

c. L'inventario dei beni mobili deve contenere, di norma, le seguenti indicazioni:
a) la struttura che lo detiene;
b) il numero di inventario progressivo;
c) il nome del fornitore, n. fattura, data;
d) il nome del produttore;
e) il codice di identificazione e/o matricola;
f) la categoria di cui al punto 3.3;
g) la denominazione e la descrizione;
h) la destinazione (luogo e struttura);
i) il consegnatario;
j) la data di acquisizione;
k) il valore di acquisizione (comprensivo di I.V.A.) ;
l) le variazioni di valore;
m) la data del discarico.

d. Alle integrazioni di beni già inventariati viene attribuito lo stesso numero di inventario.
Le singole parti di un'apparecchiatura, collocate all'interno della stessa o che costituiscono un insieme unitario i cui componenti non siano autonomamente utilizzabili, devono essere inventariate sotto lo stesso numero dell'apparecchiatura principale.
Qualora un componente di un'apparecchiatura si possa utilizzare e quindi spostare su più apparecchiature, considerata la destinazione d'uso del bene, in via eccezionale si può dare un numero d'inventario proprio.

e. Gli inventari sono redatti, almeno, in triplice esemplare, di cui il primo è conservato presso l'Amministrazione universitaria, il secondo presso gli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna e l'ultimo sarà allegato alla documentazione di acquisto.

f. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

g. Entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno i Centri dovranno trasmettere all'Ufficio Patrimonio la situazione patrimoniale da allegare al conto consuntivo.

3.3 - Classificazione dei beni mobili
a. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine di ufficio;
b) materiale bibliografico;
c) collezioni scientifiche;
d) strumenti tecnici, attrezzature in genere;
e) automezzi, natanti ed altri mezzi di trasporto;
f) valori mobiliari ;
g) altri beni mobili .

In particolare negli altri beni mobili vengono incluse le immobilizzazioni immateriali che sono costituite dai seguenti beni: software, brevetti, licenze, diritti di privativa su brevetti, marchi registrati ed altri assimilati.
In generale il software viene contabilizzato ed inventariato come bene patrimoniale quando presenta le caratteristiche dell'utilizzabilità pluriennale. Esso comprende sia l'acquisto del software applicativo di proprietà sia l'acquisto delle licenze d'uso pagate una tantum.
I beni immateriali sono registrati nel sistema di contabilità patrimoniale con le stesse modalità dei beni mobili.

b. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico, devono essere descritti anche in separati inventari con le indicazioni atte ad identificarli.

3.4 - Attribuzione del valore inventariale
3.4.1 I valori ai quali vengono iscritti in inventario gli elementi patrimoniali sono quelli di acquisto diminuito di eventuali sconti ed aumentati dell'IVA e di eventuali spese strettamente connesse all'acquisizione del bene stesso (es.: spese doganali, comprensivi degli oneri per la stipula del contratto e per imposte di qualsiasi natura) e quelli di costruzione, salvo quanto precisato nei paragrafi che seguono.

a) I beni acquisiti a titolo non oneroso sono iscritti per il valore dichiarato nell'atto traslativo o, in mancanza, sulla base di apposita stima che dichiari il reale valore commerciale dei beni stessi.
b) I beni in corso di realizzazione sono valutati per l'ammontare dei costi di realizzazione sostenuti alla data dell'inventariazione. La valutazione deve comprendere gli oneri di progettazione, gli oneri relativi alla stipula di mutui e il valore totale degli stati di avanzamento al lordo delle trattenute per decimi a garanzia.
c) I beni acquistati esclusivamente o promiscuamente per l'attività commerciale vanno valorizzati al costo di acquisto, pari rispettivamente al valore di costo presente in fattura o al valore di costo della fattura comprensivo della percentuale di IVA non detraibile.
d) Le apparecchiature costruite nelle officine e nei laboratori dell'Università e/o che risultino dall'assemblaggio di componenti sono inventariate col valore pari alla somma dei prezzi di costo delle singole parti.
e) I beni mobili ottenuti a seguito di contratti di locazione finanziaria (leasing) dovranno essere iscritti nei registri inventario al valore di riscatto presente nel contratto di leasing nel caso in cui il bene venga riscattato.

3.4.2 Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo.
Per materiale bibliografico si devono intendere anche videocassette, supporti informatici, microfilm, microfisches.
La videocassetta, il supporto informatico, il microfilm, il microfish, allegati al materiale bibliografico vengono inventariati con lo stesso numero di inventario della rivista o del libro a cui fanno da supporto.
Quando la videocassetta e/o il supporto informatico non sono associati ad un libro o ad una rivista, devono essere inventariati con numeri di inventario propri.
Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte annualmente sotto un solo numero all'inizio della raccolta.
Le miscellanee (raccolte di manoscritti, ecc.) possono essere inventariate per autore o con un unico numero d'inventario.
Una copia delle pubblicazioni stampate a cura dell'Università o dei Centri più copia reprint ed atti convegno o pubblicazioni varie è soggetta ad inventario con il suo valore singolo di produzione.

3.4.3. I valori mobiliari (titoli e partecipazioni) sono iscritti al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello dell'acquisizione ed inventariazione.
Ad ogni chiusura di esercizio i titoli vengono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di borsa se quotati e le partecipazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il pro-quota di patrimonio netto della partecipata.

3.5 - Beni mobili non inventariabili
a. Non sono iscritti nelle scritture patrimoniali (fogli inventario) i beni di modico valore e di facile deterioramento, oltre ai beni che per loro natura sono consumabili.
Si considerano beni di modico valore:
1. beni di importo unitario inferiore a € 100,00 (IVA esclusa);
2. manuali o pubblicazioni e/o periodici di uso corrente di qualsiasi importo.

b. Fanno eccezione:
Ø gli arredi di importo unitario superiore a € 50,00 (IVA esclusa);
Ø gli aumenti di valore dei beni già inventariati (integrano il valore già inventariato);
Ø i libri, qualunque sia l'importo ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 2 del comma 3.5a .

c. Non sono iscritti nelle scritture patrimoniali i beni che per loro natura sono consumabili, cioè che devono essere consumati per la loro utilizzazione quali:
1. il materiale di cancelleria, la componentistica, i ricambi, le materie prime e simili necessari per le attività dei laboratori e delle officine ecc.;
2. le diapositive, le videocassette, i nastri, i dischi e simili;
Per tali beni è tenuta, da parte dei responsabili incaricati della relativa gestione, apposita contabilità, a quantità e specie.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
1. nel caso di usuali scorte di modesto valore e quantità, atte a garantire la continuità del funzionamento dei servizi, che non incidono significativamente sul patrimonio dell'Ente;
2. per i materiali immediatamente necessari all'attività dei laboratori ed officine, quali minuterie metalliche, bulloneria, componentistica di base, vernici, solventi, colle materie prime e simili destinati ad essere distrutti od utilizzati nell'assemblaggio o nelle sperimentazioni. I preposti ai laboratori ed alle officine sono responsabili del corretto uso del materiale e ne rispondono personalmente.

3.6 - Cancellazione dai registri inventario
a. Lo scarico è l'operazione in base al quale il bene viene cancellato dall'inventario e cessa di far parte del patrimonio.
Lo scarico deve essere autorizzato dagli Organi Collegiali competenti sulla base di motivata richiesta del Consegnatario del bene.

b. Si procede al discarico inventariale dei beni mobili al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) furto, previa regolare denuncia all'autorità giudiziaria e chiusura istruttoria da parte della stessa;
2) danneggiamento grave che escluda il recupero del bene;
3) obsolescenza del bene;
4) alienazione e permuta;
5) errore di inventario o ogni altro giustificato evento non espressamente previsto.

Il discarico può essere disposto anche nel caso in cui la riparazione del bene - ancorché possibile - non risulti economicamente conveniente rispetto al valore residuale del bene.
L'autorizzazione al discarico è di competenza:
· del Consiglio di Amministrazione:
a) per i beni inventariati assegnati all'Amministrazione;
b) per le alienazioni;
c) per le permute non rientranti nella competenza dei Centri.

· dell'Organo Collegiale dei Centri:.
a) per i beni inventariati assegnati ai Centri;
b) per le alienazioni;
c) per le permute rientranti nella competenza dei Centri.
c. Tutte le delibere di scarico inventariale devono essere inviate al Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio.
Limitatamente agli scarichi determinati da obsolescenza dei beni di cui al punto b3 il provvedimento diventa esecutivo trascorsi due mesi dalla comunicazione della delibera dei Centri al Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio.
Prima che lo scarico inventariale divenga esecutivo il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio provvederà all'immediata comunicazione della richiesta di scarico inventariale agli altri Centri dell'Ateneo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, il Centro interessato ad ottenere il bene dovrà farne richiesta alla Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio.
Il trasferimento del bene avviene gratuitamente; il bene trasferito verrà registrato sullo stato patrimoniale del Centro ricevente con il proprio valore inventariale.
Trascorsi i due mesi previsti dalla procedura senza alcun riscontro da parte dei centri, la dismissione definitiva dei beni mobili da parte dei centri competenti avverrà con una delle seguenti procedure;
§ ritiro dei beni da parte della Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio per eventuali recuperi. I beni saranno registrati sullo stato patrimoniale dell'Amministrazione con il proprio valore inventariale sino a successiva collocazione;
§ consegna a una discarica autorizzata.

Art. 4 - Responsabilità dei consegnatari
Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l'obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari. Il consegnatario deve in particolare curare che vengano correttamente e tempestivamente svolte le seguenti operazioni:
a) la tenuta dei registri inventariali;
b) l'applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile.
c) la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all'interno del vano stesso;
d) la manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;
e) la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari;
f) la ricognizione, con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno dei beni iscritti in inventario e la relativa segnalazione ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale di eventuali smarrimenti, deterioramenti o anomalie;


4.1 - Consegnatari dei beni immobili
a. I beni immobili, dopo il formale atto di cessione se acquisiti in proprietà, o uso perpetuo, o in locazione, ovvero dopo il collaudo, se acquisiti a seguito di appalto di costruzione, sono dati in consegna dal Direttore Amministrativo ai responsabili delle strutture dell'Università.
La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra il Direttore Amministrativo o un suo delegato ed i consegnatari.
Il consegnatario è responsabile dei beni affidatigli, del corretto uso, della corretta conservazione e mantenimento.
La successione nella carica di Direttore di struttura comporta l'automatico passaggio di consegna dei beni immobili, già consegnati al predecessore.

b. Per i beni in uso da parte dell'Amministrazione, il consegnatario è il Direttore del Centro Sviluppo e Gestione Edilizia - C.S.G.E.
Per i beni in uso da parte delle Presidenze delle Facoltà, dei Dipartimenti, degli Istituti, dei Centri di Spesa, i consegnatari sono i rispettivi Responsabili delle strutture.

c. Nell'uso del bene il consegnatario segnala al Direttore del Centro Sviluppo e Gestione Edilizia gli interventi ritenuti necessari alla conservazione e mantenimento del bene stesso.
Rientra comunque nelle competenze del Direttore del Centro Sviluppo e Gestione Edilizia la supervisione del rispetto delle destinazioni d'uso dei locali e del corretto uso degli impianti, nonché la competenza degli interventi necessari rilevati direttamente.

d. Il Direttore del Centro Sviluppo e Gestione Edilizia dispone direttamente l'esecuzione dei lavori in caso di somma urgenza, allorquando ogni indugio determini situazioni di pericolo, al fine della rimozione del pericolo stesso.
I predetti provvedimenti saranno, successivamente, sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, ove non rientranti nelle competenze ordinarie del medesimo Direttore.

4.2 - Consegnatari dei beni mobili
a. I beni mobili, inventariabili, sono presi in consegna:
§ dall'Economo, per quanto attiene a quelli dell'Amministrazione Centrale;
§ dai Presidi, per quanto attiene a quelli assegnati alle Facoltà;
§ dai Direttori dei Centri, per quelli di rispettiva competenza.
b. I consegnatari possono affidare, per compiti di istituto, i beni ad altri dipendenti dell'Università, che agiranno come subconsegnatari. Sia i consegnatari che i subconsegnatari assumono la veste di "agenti responsabili".

4.3 - Consegnatari automezzi
a. Consegnatari degli automezzi sono:
- per l'Amministrazione: l'Economo;
- per i Centri: i rispettivi Direttori.

b. I consegnatari controllano l'uso degli automezzi accertando che:
- la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
- il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati su appositi moduli.

c. Il rifornimento del carburante può avvenire anche dietro versamento di buoni benzina prepagati, o con compilazione di una carta carburante - prepagata o no - carta di credito.

d. L'uso e la guida degli automezzi sono consentiti a tutto il personale dell'Università abilitato alla guida, che sia stato preventivamente a ciò autorizzato dal consegnatario.

e. Il personale autorizzato all'uso dell'autovettura, dovrà osservare tutte le norme in vigore per quanto attiene all'uso della stessa, alla registrazione dei percorsi e dei chilometri effettuati e delle località raggiunte nell'apposito registro fornito dall'Amministrazione, nonché dovrà provvedere alla conservazione di ogni documento di spesa relativo all'autovettura.
Il predetto personale è direttamente responsabile dell'uso dell'automezzo ricevuto in consegna rispetto al suo utilizzo.

f. Il personale che nell'utilizzare gli autoveicoli incorra in un sinistro è obbligato a richiedere l'intervento della Forza Pubblica per l'accertamento delle responsabilità. Del sinistro dovrà essere immediatamente avvertita l'Amministrazione od il Centro di appartenenza.

g. In nessun caso è consentito l'impiego degli autoveicoli per ragioni personali. E' fatto divieto di concedere per qualsiasi motivo ad Enti o privati l'uso degli autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Universitaria.

h. Possono essere stipulate assicurazioni integrative a copertura dei rischi non previsti dalle assicurazioni obbligatorie.

h. I consegnatari sono responsabili della gestione degli automezzi ed hanno l'obbligo di controllare che ogni operazione sia condotta con criteri di economicità ed efficienza, che i consumi dichiarati siano coerenti con l'uso e che le manutenzioni siano correttamente eseguite.

4.4 - Passaggi di gestione
a. Il cambio del Consegnatario ha luogo previa ricognizione dei beni, registrati sulle scritture patrimoniali al momento della consegna.
Il verbale di consegna è redatto in tre copie, di cui una per il Consegnatario cessante, una per il Consegnatario subentrante e una terza per l'Ufficio Patrimonio.

b. Qualora la presa in carico dei beni mobili da parte del Consegnatario subentrante dovesse eccezionalmente avvenire con la clausola della "riserva" da sciogliersi solo a seguito della materiale ricognizione dei beni stessi, questa dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presa in carico con "riserva".

Decorso tale termine la consegna si considera avvenuta a tutti gli effetti.

c. Qualora il passaggio di consegne non avvenga nei modi previsti nei due punti precedenti, trascorsi 120 giorni dalla nomina del nuovo Responsabile della struttura, quest'ultimo diviene consegnatario dei beni della struttura a tutti gli effetti.

4.5 - Ricognizione dei beni mobili
a. Con riferimento al 31 dicembre di ogni esercizio, ogni singola struttura deve provvedere ad effettuare la ricognizione dei beni. La ricognizione è effettuata da un'apposita commissione nominata dall'organo di gestione della struttura e composta dall'Agente consegnatario e da almeno altri due membri.
b. Qualora dalla ricognizione risultassero discordanze tra quanto verificato e le scritture patrimoniali (attribuzione di numeri doppi, erronea scritturazione o classificazione ecc...) si dovrà procedere ad una rettifica delle scritture stesse con provvedimento dell'organo di gestione.
c. In caso di mancanza di beni per i quali non esiste regolare autorizzazione al discarico, l'organo di gestione della struttura, appurata la natura delle deficienze, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione centrale, per l'accertamento di eventuali responsabilità.
d. L'avvenuta ricognizione dovrà risultare da formale processo verbale, dal quale dovranno emergere:
§ Beni esistenti in uso;
§ Beni non più utilizzati o utilizzabili da scaricare;
§ Beni mancanti;
e. Il processo verbale dovrà concludersi con un riepilogo che evidenzi il raccordo con le scritture patrimoniali esistenti ed essere sottoposto all'approvazione dell'organo di gestione. Una copia del verbale dovrà essere tenuta agli atti dalla struttura, mentre una copia deve essere inviata all'Amministrazione Centrale per le necessarie verifiche.

Art. 5 - Ammortamento
1. Gli ammortamenti vengono determinati sulla base del calcolo di una quota di ammortamento annuale legata al valore iniziale del bene e alla durata media di vita del bene.

2. Per tutti i beni si applicano i coefficienti di ammortamento approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3. I beni acquistati di valore inferiore a Euro 500,00 sono ammortizzati completamente nell'esercizio di acquisizione.

4. Il valore residuo dei beni in ammortamento, che non vengono più utilizzati nelle attività dell'Ateneo, deve essere spesato nell'ultimo esercizio di utilizzo.

5. Non sono soggetti ad ammortamento, salvo casi eccezionali di particolari destinazioni d'uso, i seguenti beni:
a) i terreni;
b) i beni bibliografici, documentari e iconografici;
c) opere di natura artistica.



DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 6 - Ricostruzione della situazione patrimoniale
1. Entro il 31 dicembre dell'anno di approvazione dovrà essere redatto l'inventario della consistenza patrimoniale dell'Università. Agli elementi che compongono il patrimonio si dovranno applicare i seguenti criteri di valutazione:
a) i beni immobili sono valutati al costo d'acquisto o di costruzione rivalutati sulla base dell'evoluzione del potere d'acquisto della moneta e degli andamenti specifici dei prezzi, nonché dei miglioramenti apportati, e ridotti per effetto degli ammortamenti;
b) i beni mobili sono valutati al costo d'acquisto ridotti per effetto degli ammortamenti.
2. La consistenza patrimoniale così ricostruita costituirà il patrimonio iniziale dell'Ateneo soggetto a regolare ammortamento a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione.

Art. 7 - Natura del presente regolamento
Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno di Ateneo e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento d'Amministrazione ai sensi dell'art.90 Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.


Art. 8 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale.

EMANATO CON DECRETO RETTORALE 29 SETTEMBRE 2005, n. 1180.

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