Univpm - Regolamento e-learning

Emanato con D.R. 169/2023, in sostituzione del Regolamento di cui al D.R. 662/2009

 

 

ART. 1 – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

L’Università Politecnica delle Marche, nel confermare la propria vocazione di Ateneo che eroga didattica in presenza, promuove l’adozione di metodologie e-learning al fine di migliorare l’apprendimento, di facilitare l’acquisizione delle competenze, di agevolare l’accesso agli studi e di favorire l’integrazione e la diffusione dei saperi.

Il presente regolamento definisce le modalità e i requisiti per l’adozione delle risorse e delle metodologie e-learning nella didattica.

 

 

ART. 2 - DEFINIZIONI

 

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

Blended Learning - Blended

Modalità che integra ambienti di apprendimento diversi, tipicamente in presenza e da remoto.

 

Didattica Erogativa - DE

Per Didattica Erogativa (DE) si intende il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula, focalizzate sulla presentazione illustrazione di contenuti da parte del corpo docente.

Per didattica erogativa a distanza si intende l’attività didattica erogata per via telematica (registrazioni audio-video, lezioni in web conference, courseware prestrutturati o varianti assimilabili) utilizzando ambienti e sistemi telematici (on line, in rete) di erogazione didattica (es.: LMS, Learning Management System o sistemi equivalenti inclusi ambienti di videoconferenza, ecc.).

 

Didattica Interattiva – DI

Per didattica interattiva (DI) si intende il complesso degli interventi didattici integrativi alla didattica erogativa rivolti da parte del corpo docente/tutor all’intera classe (o a un suo sottogruppo), degli interventi brevi effettuati dai corsisti, delle e-tivity strutturate (individuali o collaborative), delle forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere.

 

E-tivity

Attività motivante e con obiettivi chiari, basata sull’interazione tra i discenti mediante comunicazione testuale scritta, progettata e condotta da un tutor in veste di e-moderator.

Le e-tivities sono esercitazioni pensate per la rete, un modo per organizzare l’apprendimento online con modalità attive e partecipative. 

 

 

ART. 3 - INSEGNAMENTI EROGABILI IN MODALITA’ E-LEARNING BLENDED

 

I Corsi di studio convenzionali prevedono, per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio, una limitata attività didattica erogabile con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale dei crediti delle attività formative del Corso di studio.

In questo riferimento si considerano erogabili in modalità e-learning blended gli insegnamenti che utilizzano DE e DI per fornire didattica a distanza sostitutiva delle tradizionali attività didattiche frontali, fino al 30% del monte ore dell’intero insegnamento e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le attività didattiche erogabili con modalità telematiche saranno sottoposte al vaglio della Commissione e-learning di Ateneo di cui al successivo art. 7.

 

ART. 4 - REQUISITI DEGLI INSEGNAMENTI EROGABILI IN MODALITA’ E-LEARNING BLENDED

 

 

Ai fini del presente regolamento si considerano erogate in modalità e-learning le attività didattiche strutturate attraverso interventi didattici di tipo erogativo (DE) e interattivo (DI).

A tal fine, i requisiti o elementi minimi necessari per la realizzazione di un corso in modalità e-learning blended sono:

  • l’impianto didattico, contenente le indicazioni di svolgimento dell’insegnamento e di tutte le attività didattiche, organizzate in unità;

  • per ogni attività didattica frontale sostituita da attività didattica in modalità e-learning blended deve essere previsto: 
    video di esposizione dei contenuti;
    materiali a supporto dello studio individuale (slides, pdf, podcast, link a materiali esterni, bibliografia);
    attività didattiche di tipo interattivo o di verifica dei risultati di apprendimento (test, consegna elaborato, peer review, forum, wiki, glossario, eccetera).  

Tali requisiti minimi vengono dettagliati in linee guida allegate al Regolamento che potranno essere aggiornate periodicamente dalla Commissione e-learning di Ateneo.

Potranno essere realizzate modalità didattiche che, pur non presentando tutti gli elementi sopra indicati, siano comunque motivate sul piano metodologico.

 

ART. 5. - PIANIFICAZIONE E ISTITUZIONE DI INSEGNAMENTI EROGATI IN MODALITÀ E-LEARNING BLENDED 

 

L’iter di istituzione di insegnamenti in modalità e-learning blended prevede i seguenti passi, con cadenza annuale, nella pianificazione della programmazione didattica:

  1. la domanda per l’erogazione dell’insegnamento in modalità e-learning blended è presentata dal corpo docente al CUCS/CCS di riferimento. La domanda deve contenere un progetto formativo che indichi l’impianto didattico tenendo conto dei requisiti minimi indicati all’art. 4 e relative linee guida;
  2. considerate le esigenze del corso di studi ed analizzati i progetti formativi presentati, il CUCS/CCS approva le relative richieste, nel rispetto dei limiti previsti per il corso di studio nella sua globalità e della tipologia prevista nell’ordinamento didattico di cui all’art. 3.;
  3. i progetti formativi approvati dai CUCS/CCS sono trasmessi alla Commissione e-learning per l’approvazione finale, previa verifica dei requisiti minimi.

 

ART. 6 - INSEGNAMENTI EROGATI IN MODALITÀ E-LEARNING BLENDED

 

Gli insegnamenti erogati in modalità di didattica e-learning blended, fanno parte dell’offerta formativa dell’Ateneo e sono individuati annualmente nell'ambito della programmazione didattica delle Aree culturali.

Le ore di attività didattica erogate in tali modalità confluiscono, come quelle di didattica frontale, nel computo del carico didattico del titolare dell'insegnamento.

Rimane invariato lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto.

 

 

 

ART. 7 - COMMISSIONE E-LEARNING DI ATENEO 

 

La Commissione e-learning di Ateneo, designata con decreto rettorale, è composta dal Rettore o sua/suo delegata/delegato in ambito e-learning, dalla/dal delegata/delegato alla didattica, dalla/dal delegata/delegato in ambito ICT, da una/un rappresentante per ciascuna delle aree culturali, dalla/dal Presidente del Consiglio studentesco o sua/suo delegata/delegato e dal personale tecnico-amministrativo competente per materia.

La Commissione e-learning di Ateneo è incaricata di:

  • delineare le strategie per l’uso dell’e-learning e di elaborare nuove proposte;
  • aggiornare le linee guida previste nell’art.4;
  • verificare i requisiti minimi delle proposte approvate dai CUCS/CCS e proporre eventuali integrazioni;
  • coordinare le diverse iniziative in ambito e-learning, esprimere pareri agli Organi di governo.

Viene inoltre predisposta una relazione annuale da parte della/del delegata/delegato e-learning.

 

 

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

 

Al fine di garantire un alto livello qualitativo degli insegnamenti in modalità e-learning blended sono previste specifiche attività di monitoraggio per verificare la soddisfazione della comunità studentesca. A tale proposito potrà essere predisposto e somministrato un questionario con l’ausilio della commissione e-learning di Ateneo per la identificazione di specifici criteri da applicare. Si chiederà inoltre a coloro che hanno svolto l’insegnamento in modalità e-learning blended la stesura di una relazione che illustri l’attuazione ed i punti di forza e di debolezza del corso svolto in tale modalità.

 

I risultati verranno analizzati dalla stessa Commissione per la definizione delle future strategie e potranno essere presi in considerazione per lo stanziamento di eventuali finanziamenti da parte dell’Ateneo.

 

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

 

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua emanazione con Decreto Rettorale.

 

ART. 10 - NORME FINALI

 

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.